Sentenza 4 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/03/2002, n. 3055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3055 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREM3055/0 2 IN NOME DEL PON Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE IMPUGNAZIONE JENTENGA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: W· Presidente BALDASSARRE Dott. Vincenzo R.G.N. 8703/00 0.7159Cron. Dott. Alfredo MENSITIERI -Consigliere b Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere- Rep. 813 CIOFFI Rel. Consigliere- Ud. 22/11/01 Dott. Carlo MAZZIOTTI DI CELSO Dott. Lucio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Consigliere Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. IL SOLE.24.ORE per diritti €4.SS. MAR. 2002 SENTENZA IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: MI TA, MI AZ, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difesi dall'avvocato LUCIANO MARIA FRASCINO, giusta delega in atti;
S ricorrenti
contro
MI IU, domiciliato in ROMA elettivamente PZZA MANCINI 4, presso 10 studio dell'avvocato FLERES, che lo difende unitamente 2001 GIULIANO all'avvocato BRUNO FRATUCELLO, giusta delega in atti;
1576 -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 37/00 del Tribunale di PADOVA, depositata il 14/01/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/01 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito l'Avvocato Luciano Maria FRASCINO, difensore del che ha chiesto l'accoglimento dle ricorrente ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- 11 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato 1'8 gennaio 1988 ZI e RA AT convennero innanzi al Pretore di Padova, sezione distaccata di Montagnana, GI AT, e chiesero che fosse condannato al rilascio del fondo di loro proprietà (censito nel catasto del comune di Montagnana, foglio 24, mappali 60, 63, 74, 178, 250, 61 e 176, esteso Ha. 6.38.35) da lui detenuto senza titolo, ed il risarcimento dei danni subiti. Il convenuto si costituì e chiese il rigetto della domanda, ecce- pendo la nullità ed inefficacia del titolo allegato dalle attrici per dimostrare la loro proprietà del fondo;
affermò poi di essere comunque conduttore di una parte del fondo, precisamente di quella costituita dal mappale 74, e per tale parte eccepì dunque l'incompetenza per materia del Pretore, affermando quella della Sezione specializzata agraria del Tribunale di Padova;
quanto poi alla restante parte del fondo, nel costituirsi nuovamente dopo una so- spensione del processo ordinata per attendere la definizione di altra
contro
- versia pregiudiziale, ne rivendicò in via riconvenzionale la proprietà. Il Pretore, con sentenza del 24 agosto 1988, dichiaro inammissi- bile quest'ultima domanda di GI AT, rigettò la sua eccezione di incompetenza per materia, e lo condannò al rilascio dell'intero fondo, non- ché al risarcimento dei danni. GI AT propose appello, limitando l'impugnazione al capo di tale sentenza costituito dal rigetto della sua eccezione di incompe- tenza per materia;
ed il Tribunale i Padova, con quella indicata in epigrafe, l'ha accolto, ed ha dichiarato la competenza della sua sezione specializzata agraria. Il Tribunale in proposito, ribadito il principio giurisprudenziale secondo il quale “la cognizione dell'organo specializzato va esclusa solo quando l'esistenza e la validità del contratto agrario risulti, ad un primo e sommario esame, infondata, in base alle deduzioni delle parti, e senza ne- cessità di ulteriori indagini", ha valutato per l'appunto le deduzioni delle parti e le prove documentali esibite ed ha escluso la manifesta infondatezza dell'eccezione di incompetenza per materia proposta da GI AT. ZI e RA AT hanno chiesto la cassazione della sen- tenza del Tribunale, per due motivi. GI AT ha resistito con controricorso, eccependo pre- liminarmente l'inammissibilità del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il controricorrente sostiene che il ricorso è inammissibile perché con la sentenza impugnata il Tribunale si è pronunziato esclusivamente sulla questione di competenza di cui si è detto in narrativa, ed andava quindi cen- surata con il regolamento (necessario) di competenza, non con il ricorso or- dinario per cassazione;
afferma poi che il ricorso proposto non può conver- tirsi in regolamento, perché è stato notificato il 20 aprile 2000, quando il termine perentorio di 30 giorni previsto dall'art. 47 cod. proc. civ., decor- rente dalla comunicazione della sentenza impugnata (avvenuta il 1° febbraio 2000) era ormai decorso;
e dichiara di aver allegato al suo controricorso tale comunicazione. Le ricorrenti propongono però, della sentenza impugnata, una diversa lettura. Sostengono infatti che essa, pur dando atto (nella parte in cui 2 ha riferito lo svolgimento del processo, e nella motivazione) che l'appello di GI AT era stato diretto soltanto contro il rigetto della sua ecce- zione di incompetenza, e che sugli altri capi della sentenza pretorile si era formato il giudicato, ha poi (nel dispositivo) statuito la "totale riforma" di quest'ultima, ed ha rimesso così in discussione l'intera materia del conten- dere del giudizio di primo grado. Se fosse esatta tale lettura, il mezzo di impugnazione da propor- re era certamente, ed all'evidenza, il ricorso per cassazione, non il regola- mento necessario di competenza. Ma esatta non è. Nella narrativa e nella motivazione della sua sentenza il Tribu- nale di Padova ha in modo affatto chiaro evidenziato che l'unica questione sottoposta al suo esame, delle diverse esaminate e decise dal giudice di pri- mo grado, era soltanto quella relativa alla esistenza o meno del contratto di locazione agraria avente ad oggetto la sola parte del fondo del quale ZI e RA AT avevano chiesto il rilascio, contraddistinto dal numero di mappa 74, che GI AT aveva allegato per giustificare la sua de- tenzione di tale parte del fondo;
e soltanto tale questione ha preso in consi- derazione ed esaminato, affermando la incompetenza per materia del Preto- re, e riformando sul punto la sua decisione, senza minimamente occuparsi di tutte le altre questioni che quest'ultimo aveva esaminato e deciso. L'aggettivo "totale”, riferito alla “riforma”, usato dal Tribunale nel dispositivo della sua sentenza, non ha dunque riscontro alcuno nella motivazione di quest'ultima, è del tutto privo di senso, e non può che essere considerato un mero refuso di stampa. 3 Va dunque esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dal controricorrente. Le decisioni sulla sola competenza, pur se pronunziate in ap- pello, sono impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competen- za, a norma dell'art. 42 cod. proc. civ., che non distingue tra sentenza di primo e secondo grado, e configura quindi il regolamento di competenza come mezzo d'impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza. Ne consegue che, nella detta ipotesi, è inammissibile l'impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza, qualora esso sia notificato nel termine perentorio di 30 giorni dalla comuni- cazione della sentenza che ha pronunziato sulla competenza, previsto dall'art. 47, comma 2, cod. proc. civ. (vedi tra le tante, e da ultimo, Cassa- zione civile sez. lav., 12 novembre 1999, n. 12586). Nel caso di specie la detta conversione non è ammissibile, per- ché la sentenza del Tribunale di Padova è stata comunicata al ricorrente (come egli stesso riconosce nel suo ricorso) con biglietto di cancelleria del 28 gennaio 2000, ed il ricorso per cassazione è stato notificato il 20 aprile 2000. L'eccezione è dunque fondata. Le spese seguono la soccombenza. -
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna ZI e RA AT a rifondere a GI AT le spese sostenute in que- sto giudizio di legittimità, che liquida in 102,04 euro, oltre 1.032 euro per onorari Roma, 22 novembre 2001 Il presidente (Vincenzo Baldassarre) Vir Beldamane L'estensore Carlo Cioffi) IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 4 MAR. 2002 IL CANCELLIERECT 109T 129,11 Roma 456T 20,66 DT. 149,77тот. AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato In data 2 LUG 2003 4 al29144 versate €. 149,77 (euro CENTOQUARANTANOVE/77.) p. II Dirigente Area Servizi HOM (Dott.ssa Maria Grazia PHILIPO .3 Responsabile Servizio All indiziari (Dr. M. RACCICNT) E L L E D 5