Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/04/2002, n. 32612
CASS
Sentenza 17 aprile 2002

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È manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 369-bis cod. proc. pen., in quanto deve escludersi che sia irragionevole la scelta del legislatore di prevedere che l'obbligo della notifica della comunicazione della nomina del difensore d'ufficio sorga con il compimento del primo atto del pubblico ministero al quale il difensore ha diritto di assistere, e non anche con il compimento degli atti posti in essere di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria (peraltro, nella specie, l'indagato aveva provveduto alla nomina del difensore di fiducia subito dopo la perquisizione e il sequestro posti in essere dalla polizia giudiziaria e la Corte ha ribadito come l'obbligo del pubblico ministero di provvedere alla comunicazione di cui all'art. 369-bis cod. proc. pen. comunque non sussista quando la persona sottoposta alle indagini abbia già il difensore di fiducia).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/04/2002, n. 32612
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32612
    Data del deposito : 17 aprile 2002

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