Cass. pen., sez. II, sentenza 30/11/2010, n. 44937
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Sentenza 30 novembre 2010

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Il delitto di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui per farli pascolare è integrato anche qualora la condotta riguardi un singolo capo di bestiame, purchè lo stesso appartenga a quella specie di animali che, se riuniti, formano un gregge o una mandria.

L'elemento soggettivo del delitto di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui è integrato dal dolo generico nell'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 636 cod. pen., e da quello specifico nell'ipotesi di pascolo abusivo, prevista dal secondo comma dello stesso articolo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 30/11/2010, n. 44937
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 44937
    Data del deposito : 30 novembre 2010

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