Sentenza 30 novembre 2010
Massime • 2
Il delitto di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui per farli pascolare è integrato anche qualora la condotta riguardi un singolo capo di bestiame, purchè lo stesso appartenga a quella specie di animali che, se riuniti, formano un gregge o una mandria.
L'elemento soggettivo del delitto di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui è integrato dal dolo generico nell'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 636 cod. pen., e da quello specifico nell'ipotesi di pascolo abusivo, prevista dal secondo comma dello stesso articolo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/11/2010, n. 44937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44937 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 30/11/2010
Dott. CARMENINI Secondo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 3725
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere - N. 15306/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BE NC AO;
avverso la sentenza 1.10.09 del Tribunale di Termini Imerese, sezione distaccata di Cefalu?;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Antonio Gialanella, che ha concluso per l?inammissibilita? del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 1.10.09 il Tribunale di Termini Imerese, sezione distaccata di Cefalu?, confermava la condanna emessa il 12.12.08 dall?Ufficio del g.d.p. di Polizzi Generosa nei confronti di BE NC AO per il reato di pascolo abusivo di cui all?art. 636 c.p., comma 2. Tramite il proprio difensore il BE\ ricorreva contro la sentenza, di cui chiedeva l?annullamento per i motivi qui di seguito riassunti nei limiti prescritti dall?art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
a) vizio di motivazione per mancata valutazione e travisamento delle prove nella parte in cui la gravata pronuncia aveva ritenuto che nel fondo della persona offesa TT SE si fosse introdotto piu?
di un animale (un?asina e dei cavalli), mentre dalla deposizione dei testi MA ed IT era emerso che nel fondo si era introdotta soltanto un?asina; inoltre, le dichiarazioni del TT\ e di sua madre (PA AR), smentite dal rilievo che nella recinzione tra i due fondi (quello della parte civile e del BE\) non vi erano varchi accessibili, comunque noti erano credibili perche? prive di riscontri e provenienti da persone che erano in aperta conflittualita? con il BE\, con il quale avevano in corso plurime controversie;
b) difetto del danneggiamento del fondo del TT\, della necessaria pluralita? di animali introdottisi nel fondo (era rimasta provata l?introduzione solo dell?asina e non anche dei cavalli) e del dolo Specifico richiesto dall?art. 636 c.p., comma 2. 1 ? Il motivo che precede sub a) si colloca al di fuori del novero di quelli spendibili ex art. 606 c.p.p., perche? in esso sostanzialmente si svolgono mere censure sulla valutazione operata in punto di fatto dal Tribunale, che con motivazione esauriente, logica e scevra da contraddizioni ha ritenuto la prova dell?introduzione dell?asina in possesso del BE\ nel fondo della parte civile e cio? in virtu?
non solo delle dichiarazioni del TT\ e di sua madre (teste PA\), ma anche delle guardie forestali IT e I\ (questi ha riferito di aver constatato tracce varie del passaggio di equini) nonche? delle stesse ammissioni dell?odierno ricorrente, che in sede di esame dibattimentale ha dichiarato di aver trovato sul fondo del TT\ l?asina di cui si occupava per conto del \Licata\ (proprietario di altro fondo limitrofo). Sempre secondo quanto accertato ili sede di niente, uno dei paletti della recinzione che separava i fondi risultava divelto.
Ogni contraria argomentazione svolta in ricorso sollecita soltanto una nuova lettura delle risultanze demerito, il che e? precluso in sede di legittimita?.
Ne? puo? parlarsi di travisamento delle prove, la cui denuncia fa si?
che la Corte Suprema, lungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), possa prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti per verificare se il relativo contenuto e? stato veicolato o meno, senza distorsioni, all?interno della decisione (cfr. Cass. n. 15556 del 12.2.2008, dep. 15.4.2008; Cass. n. 39048/2007, dep. 23.10.2007;
Cass. n. 35683 del 10.7.2007, dep. 28.9.2007; Cass. n. 23419 del 23.5.2007, dep. 14.6.2007; Cass. n. 13648 del 3.4.06, dep. 14.4.2006, ed altre).
Nel caso di specie, al contrario, il ricorrente non indica specificamente quale prova sia stata travisata (nel senso di cui sopra) e su che aspetto preciso, a tal fine non bastando un omnicomprensivo rinvio al complesso di tutte le acquisizioni probatorie, poiche? cio? viola il principio di autosufficienza del ricorso, che deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre alla verifica di questa Corte Suprema (cfr. ad es. Cass. Sez. 6^ n. 21858 del 19.12.2006, dep. 5.6.2007; Cass. Sez. 2^ n. 27044 del 29.5.2003, dep. 20.6.2003; Cass. Sez. 5^ n. 2896 del 9.12.98, dep. 3.3.99; Cass. S.U. n. 21 dell?11.11.94, dep. 11.2.95).
2 - E? invece fondato, nei limiti qui di seguito esposti, il motivo che precede sub b).
Si premetta che, contrariamente a quanto si legge in ricorso, anche l?impugnata sentenza ha ritenuto provata l?introduzione di un solo animale (un?asina) nel fondo del TT\ (quanto ai cavalli, che la parte civile aveva riferito di aver scacciato dal fondo, sia in primo che in secondo grado la loro avvenuta introduzione e? stata ritenuta non sicuramente provata), essendo sufficiente - ai fini del reato di cui all?art. 636 c.p., comma 2 - l?introduzione o l?abbandono anche di un solo animale purche? appartenente a specie di animali che, se riuniti, formano un gregge o una mandria (cfr. Cass. Sez. 2^ n. 5988 del 3.10.72, dep. 11.8.73), come nel caso odierno. Ne? per la sussistenza dell?elemento materiale del reato e?
necessario il danneggiamento del fondo, che costituisce soltanto un?aggravante (non contestata, nel caso di specie) ai sensi dell?art.636 c.p., comma 3. Dunque, l?elemento oggettivo del reato e? stato correttamente ravvisato in sede di merito.
Non altrettanto puo? dirsi per quello soggettivo: erroneamente l?impugnata sentenza lo ha ritenuto sufficiente nella forma del dolo eventuale, nonostante che questa S.C. abbia gia? avuto modo di puntualizzare che, mentre per il reato di cui al comma 1 basta il dolo generico, anche in forma di dolo eventuale (cfr. Cass. Sez. 2^ n. 20287 del 14.4.04, dep. 29.4.04), per quello di cui al comma 2 (che costituisce un autonomo titolo di reato e non un?aggravante) e?
invece necessario il dolo specifico, come si evince dall?univoco tenore letterale del testo normativo (cfr. Cass. Sez. 2^ n. 35746 del 3.10.06, dep. 24.10.06; Cass. Sez. 2^ n. 3588 del 18.10.77, dep. 1.4.78; Cass. Sez. Un. 8082 del 30.5.73, dep. 15.11.73). Si tratta di insegnamenti cui va data continuita? nella presente sede.
Pertanto, la sentenza impugnata deve annullarsi con rinvio al Tribunale di Termini Imerese in persona di giudice diverso per nuovo giudizio sull?elemento soggettivo del reato di cui all?art. 636 c.p., comma 2 ascritto al BE\.
In quella sede il giudice del rinvio dovra? attenersi al seguente principio di diritto: "Per ravvisare l?elemento soggettivo del delitto previsto dall?art. 636 c.p., comma 2 non basta il dolo generico, ma e? necessario che si riscontri il dolo specifico di far pascolare gli ammali nel fondo altrui.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Penale, annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Termini Imprese in persona di giudice diversi per nuovo giudizio.
Cosi? deciso in Roma, il 30 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2010