Sentenza 3 ottobre 2006
Massime • 1
Ad integrare l'elemento soggettivo del delitto previsto dall'art. 636 cod. pen. (introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo) è sufficiente il dolo generico nell'ipotesi prevista dal primo comma, è necessario quello specifico nell'ipotesi di pascolo abusivo, prevista dal secondo comma, non potendosi prescindere dalla consapevolezza dell'illegittimità della condotta che è esclusa quando il pascolo avviene con la coscienza, in capo all'agente, di esercitare un diritto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/10/2006, n. 35746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35746 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO IU - Presidente - del 03/10/2006
Dott. MORGIGNI AN - Consigliere - SENTENZA
Dott. PERSICO Mariaida - Consigliere - N. 856
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 017523/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO IU, N. IL 20/10/1968;
2) TR TT EMILIO, N. IL 16/01/1952;
3) TR EL, N. IL 16/10/1942;
4) TR FI, N. IL 26/03/1954;
avverso SENTENZA del 18/11/2005 CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. PERSICO MARIAIDA;
Udito il Procuratore Generale Dott. Tindari Baglione che ha concluso per l'inamissibilità di tutti i ricorsi;
udito l'avv. Bertolone Francesco, di Barcellona P.G. (Me) che, per tutti gli imputati ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. OSSERVA
Con sentenza del 18.11.2005 la Corte d'Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado appellata da EL IU, IL VI LI, IL ME e IL PO - imputati dei reati p. e p. dall'art. 110 c.p. e art. 636 c.p., u.c., rideterminava la pena (originariamente pari a mesi due di reclusione e Euro 200,00 di multa ciascuno) in Euro 1000,00 ciascuno e condannava gli imputati alle ulteriori spese in favore delle costituite parti civili. Rigettava pertanto motivi i d'appello con i quali era stato dedotto:
- l'insussistenza del reato per aver gli imputati da oltre 20 anni esercitato il pascolo sul fondo in questione, fondo completamente abbandonato come noto alla proprietaria LL AN, la quale "al di là dei profili civilistici relativi alla tipologia del contratto (vendita di erbe o affitto vero e proprio)" aveva percepito un ricco canone dagli imputati, salvo a cedere improvvisamente a terzi - a far data dalla fine del 1997 - il detto fondo;
- la carenza dell'elemento psicologico, anche per errore di fatto ex art. 47 c.p. - per avere essi imputati il convincimento di fare uso del proprio diritto;
- l'errata correlazione tra la sentenza e la contestazione. Con ricorso tempestivamente depositato la difesa di tutti gli imputati ha impugnato la sentenza della Corte eccependo, quale primo motivo, la violazione dell'art. 125 c.p.p., art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione all'art. 636 c.p., per avere la motivazione, con argomentazioni affrettate e/o illogiche e/o contraddittorie, non fotografato correttamente la realtà: la stessa infatti, disinteressandosi dei profili civilistici e del loro riverbero sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, aveva valorizzato esclusivamente l'avvenuto pascolo. Pascolo ammesso dagli imputati i quali l'avevano però ancorato all'esistenza di pregressi rapporti instaurati con la proprietaria del fondo, sig.ra LL, alla quale dal 1983 al 1997 avevano versato un canone annuo riconducibile vuoi ad un contratto di affitto vuoi ad un contratto di erbaggione, cosa questa che aveva determinato negli imputati il convincimento di far uso del loro buon diritto.
Ha eccepito poi quale secondo motivo la violazione dell'art. 125 c.p.p., art. 606 c.p.p., lett. b) e e), in rel. agli artt. 47 e 636 c.p. e L. n. 203 del 1982, per non avere il giudice dell'appello affrontato la problematica in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, raccordato all'art. 47 c.p., comma 3, con riferimento alla L. n. 203 del 1982, problematica nascente dal fatto che i ricorrenti, che non avevano cognizione della differenza tra affitto e vendita di erba, da moltissimi anni e fino al 1997 avevano sempre e puntualmente versato il ricco canone annuale di L. 20 milioni a corrispettivo del pascolo che praticavano in quel fondo. Pertanto, pur a voler sottacere la disciplina dei contratti agrari e quindi le garanzie previste per i concessionari (preavviso, prelazione, conversione e quant'altro), i ricorrenti erano pienamente convinti di avere una relazione privilegiata con quel fondo dove avevano legittimamente introdotto gli animali al pascolo per tantissimi anni e ciò nonostante l'ambiguo tentativo della LL di cacciarli via come abusivi, tenendoli perfino all'oscuro di aver deciso nel frattempo di cedere in affitto ad altri (ES AN e MI DO) il fondo. Per tale motivo l'errore commesso dai ricorrenti di ritenersi legittimi detentori del fondo, rientra nella previsione di cui all'art. 47 c.p., trattandosi di errore commesso in assoluta buona fede e perfettamente scusabile, anche alla luce della giurisprudenza maggioritaria che, interpretando la L. n. 203 del 1982, art. 56, tende ad equiparare i contratti di "vendita di erbe di durata pluriennale agli "affitti agrari" (Cass. civ. sez. 3^, 2422/97, Cass. Civ. sez. 3^, 4049/94; cass. Civ. sez. 3^, 788/92). È stato poi eccepito, quale terzo motivo, la violazione dell'art. 125 c.p.p., art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in rel. all'art. 636 c.p., u.c., per essere il provvedimento gravato incapace di forza dimostrativa, incerto, discutibile e privo di contiguità logica in ordine alla aggravante (danneggiamento delle culture esistenti) ritenuta dal primo giudice e confermata dalla Corte, nonostante che la deposizione del C.T.U. richiami l'attenzione sul fatto che tutto il fondo, sia il noccioleto che il forestato, era stato abbandonato da moltissimi anni.
Con ulteriore ricorso i medesimi imputati reiteravano le medesime doglianze sottolineando che la Corte d'Appello - con riferimento sia al profilo della sussistenza del diritto degli imputati sul fondo, sia a quello della legittima introduzione degli animali determinata dalla pregressa ed indisturbata detenzione e quindi sulla insussistenza sia della condotta che dell'elemento psicologico del reato - non aveva valutato e/o confutato le emergenze processuali derivanti dalle testimonianze dei testi NO, SE, RU, TT, etc. e da quelle del perito della difesa e dell'agronomo prof. NO, che avevano descritto un fondo abbandonato da anni nel quale non vi era la minima unità culturale.
Ancora eccepivano che la missiva del 22.11.1997, a firma del legale della LL e oggetto di specifica contestazione nei motivi di appello, non aveva neanche il tenore letterale, ne' poteva assumere tale veste, di comunicazione di una volontà della proprietaria del fondo dismissiva del consenso fino a quel momento dato all'esercizio del pascolo da parte dei ricorrenti.
Con ulteriore gravame i ricorrenti, nel reiterare quanto sostenuto, dichiaravano di far valere i motivi già dedotti anche come motivi nuovi ai sensi della L. 46 del 2006, art. 8, lettera e). MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli imputati, tanto nel ricorso proposto personalmente che in quello proposto a mezzo del difensore, lamentano l'erronea sussunzione della fattispecie in esame sotto il disposto normativo dell'art. 636 c.p., per carenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato o, quanto meno (secondo motivo), la insufficiente e/o contraddittoria motivazione sul diniego al riconoscimento della sussistenza di un errore scusabile rientrante nella previsione dell'art. 47 c.p.. Tale ultima doglianza, nella parte in cui non contiene censure in punto di fatto inammissibili in questa sede, è fondata. Ed infatti, come affermato già dal giudice del primo gravame, gli imputati per lunghissimo periodo di tempo avevano regolarmente pagato un canone di affitto alla proprietaria del fondo e pacificamente utilizzato lo stesso fino al 1997, epoca in cui detta proprietaria, come la stessa assume, con scrittura privata ha instaurato rapporti con altre persone. Erroneamente pertanto il giudice del gravame omette di esaminare l'elemento intenzionale del reato contestato, pur essendo dedotta la mancanza negli agenti della coscienza dell'illegittimità del fatto accompagnata dall'assoluto convincimento di far uso del proprio diritto. La Corte d'Appello infatti, sulla base delle premesse in fatto di cui sopra ed a fronte dei dettagliati motivi di appello (riportati nell'impugnata sentenza) si limita a valorizzare l'unico elemento pacifico, e cioè il pascolo effettuato dagli imputati sul fondo di proprietà della LL, ma nulla dice in ordine all'elemento soggettivo del reato ed in particolare sul fatto che, a seguito di quanto specificamente dedotto e provato, gli stessi avessero il convincimento di fare uso di un proprio diritto avendo continuato ad esercitare il pascolo ancora agli inizi del 1998 (la querela è del 18.2.1998), così come avevano fatto (secondo le testimonianze riportate nell'impugnata sentenza) nei circa venti anni precedenti.
Non vi è dubbio che il reato di cui all'art. 636 c.p., richieda il dolo: generico per la previsione di cui al comma 1 e specifico per quella di cui al comma 2. In particolare nel delitto di pascolo abusivo non si può prescindere dalla coscienza dell'illegittimità del fatto, coscienza che è esclusa quando il pascolo viene esercitato con la coscienza di esercitare un diritto (sul punto, anche se remota, Cass. Pen. Sez. 2^, 21.9.74 -ud. 19.2.74 rv. 88654). Ancora è pacifico che l'errore scusabile ai fini dell'elemento intenzionale del reato, oltre che ad incidere sul fatto costituente reato, deve discendere doli erronea interpretazione di una legge extrapenale e cioè deve cadere su una norma destinata esclusivamente a regolare rapporti giuridici di carattere non penale, ne' richiamati, esplicitamente o implicitamente, dalla norma penale, in quanto tale legge, inserendosi nel precetto ad integrazione della fattispecie criminosa, concorre a formare l'obiettività giuridica del reato, con la conseguenza che l'errore che ricade su di essa non può avere efficacia scusante al pari dell'errore sulla legge penale vera e propria (Cass. pen., sez. 4^, 26/03/2004 (30/10/2003), n. 14819 - RV. 227875). Nel caso di specie i ricorrenti avevano dedotto e provato come esplicassero da molti anni, con il consenso della proprietaria, diritto di pascolo in virtù di un contratto a titolo oneroso;
avevano dedotto che quanto sopra li aveva determinati a ritenere, in perfetta buona fede, legittimo tale utilizzo del fondo anche agli inizi del 1998; avevano sottolineato di non avere alcuna conoscenza sulle differenze tra contratto di affitto di fondo e contratto di erbaggio.
Tali elementi integrano quell'errore di fatto - di cui all'art. 47 c.p. - che riconosce l'effetto di escludere la punibilità quando consiste in una difettosa percezione in conseguenza della quale il soggetto si determini ad agire sul presupposto di un realtà diversa da quella effettiva (Cass. pen., sez. 1^, 07/07/1998 (11/03/1998), n. 8053 RV. 211559). Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
L'accoglimento di tale motivo di ricorso esime dall'esame degli altri motivi.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2006