Sentenza 1 marzo 2017
Massime • 1
In tema di impugnazioni avverso provvedimenti applicativi di misure cautelari personali, ai fini della decorrenza del termine di "dieci giorni dalla ricezione degli atti" entro il quale, ai sensi dell'art. 311, comma quinto bis, cod. proc. pen., il giudice del rinvio è tenuto a decidere, nel caso sia stata annullata con rinvio, su ricorso dell'imputato, un'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell'art. 309, comma nono, cod. proc. pen., non è sufficiente la mera ricezione della sentenza rescindente, ma occorre anche la ricezione degli atti presentati a norma dell'art. 291, comma primo, cod. proc. pen., nonché di tutti gli elementi eventualmente sopravvenuti in favore della persona sottoposta alle indagini.
Commentario • 1
- 1. Come si deve svolgere il procedimento di riesame nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento di ordinanza che abbia disposto o confermato la misura cautelare…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 novembre 2020
(Ricorso rigettato) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 309) Il fatto Il Tribunale di Taranto confermava, in sede di riesame, una ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso lo stesso Tribunale, dispositiva dell'applicazione, nei confronti dell'indagato, della misura cautelare degli arresti domiciliari — successivamente sostituita dallo stesso Giudice con la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria — per i reati di associazione finalizzata alla commissione di delitti di furto di autovetture, ricettazione di parti di ricambio dei mezzi ed estorsione di somme in danno dei derubati per la restituzione dei veicoli e per il concorso nel furto di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/03/2017, n. 27093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27093 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2017 |
Testo completo
27093-17. REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.542 Francesco Ippolito - Presidente - Giorgio Fidelbo CC- 01/03/2017 Relatore - Anna Criscuolo R.G.N. 1754/17 Laura Scalia Alessandra Bassi ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da ER EF, nato il [...] a [...]; avverso l'ordinanza del 16/12/2016 emessa dal Tribunale di Roma;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato Angela Porcelli, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. A seguito dell'annullamento da parte della Corte di cassazione dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma, che confermava la misura cautelare della custodia in carcere disposta dal G.i.p. del Tribunale di Velletri nei confronti di EF ER per la ricettazione di due autovetture, due targhe e 36 chiavi di autovetture risultate oggetto di furti, annullamento determinato dalla omessa motivazione sull'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa dell'indagato, il Tribunale di Roma, quale giudice del rinvio, con ordinanza del 16 dicembre 2016, dopo aver respinto l'eccezione di incompetenza per territorio, in parziale accoglimento della richiesta di riesame, ha disposto la misura degli arresti domiciliari, peraltro già in atto in quanto concessa dallo stesso G.i.p. nelle more del procedimento di riesame.
2. Contro questa ordinanza l'avvocato Angela Porcelli, nell'interesse dell'indagato, ha proposto ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo ripropone l'eccezione di inefficacia dell'ordinanza che ha disposto la misura coercitiva per violazione dell'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., assumendo che la decisione del Tribunale è intervenuta oltre il termine di dieci giorni stabilito dalla disposizione richiamata.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione delle norme processuali e vizio di motivazione con riferimento al rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale. Secondo la difesa la competenza ad emettere la misura cautelare spetta al G.i.p. del Tribunale di Terni, dovendo operare il criterio di competenza territoriale per connessione al procedimento di furto, in applicazione dell'art. 16 cod. proc. pen.; in subordine, assume che la competenza spetti al Tribunale di Roma, nel cui ambito circoscrizionale l'indagato ha confessato di aver commesso le ricettazioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi dedotti sono entrambi manifestamente infondati.
2. Quanto al primo motivo si osserva che questa Corte ha precisato che ai fini della decorrenza del termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti entro il quale, ai sensi dell'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., il giudice del rinvio è tenuto a decidere, nel caso sia stata annullata con rinvio, su ricorso dell'imputato, un'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., non è sufficiente la mera 2 ricezione della sentenza rescindente, ma occorre anche la ricezione degli atti presentati a norma dell'art. 291, comma 1, cod. proc. pen., nonché di tutti gli elementi eventualmente sopravvenuti in favore della persona sottoposta alle indagini (cfr., Sez. 2, n. 15695 del 08/01/2016, Lombardo, Rv. 266729). Nella specie, come correttamente sottolineato nell'ordinanza impugnata, sebbene la sentenza della Cassazione sia pervenuta in data 5 dicembre 2016, solo il 6 dicembre 2016 la Procura ha trasmesso al Tribunale del riesame gli atti sopravvenuti e specificamente richiesti dallo stesso Tribunale, sicché la decisione, intervenuta il 16 dicembre 2016, è da considerare tempestiva.
3. Riguardo all'eccezione di incompetenza territoriale per connessione, l'ordinanza impugnata ha escluso la sussistenza di un medesimo disegno criminoso tra i furti commessi nella provincia di Terni e la ricettazione di quanto rinvenuto all'interno dell'abitazione dell'indagato, offrendo una motivazione che appare logica e del tutto congrua, in quanto si assume che quella svolta da ER sia stata un'attività illecita svolta con carattere di professionalità nel corso di diversi anni, come risulta dalle condanne di furto e di ricettazione riportate;
né si è ritenuto che possa esserci connessione tra i furti in quanto si tratta di fatti commessi in tempi diversi e in luoghi diversi. Pertanto, in assenza di elementi oggettivi sui luoghi di commissione dei reati, appare corretta l'individuazione della competenza del Tribunale di Velletri ai sensi dell'art. 16, comma 1, cod. proc. pen., con riferimento al primo reato per cui si procede, quello relativo al furto della Smart avvenuto nel novembre 2015. confessione resaNessun rilievo può attribuirsi, allo stato, alla dall'indagato in ordine ai luoghi in cui avrebbe commesso le ricettazioni.
4. Alla manifesta infondatezza dei motivi consegue l'inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, di una somma in favore della Cassa delle ammende che, alla luce della sentenza n. 186 del 2000 della Corte costituzionale, si ritiene equo stabilire in euro 1.500,00. 3
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1° marzo 2017 Il Consigliere estensore Presidente Giorgio Fidelbo Francesco Ippolito Appe DEPOSITATO IN CANCELLERIA 30 MAG/2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Silvana DI PUCCHIO E N O 4