Sentenza 11 maggio 2004
Massime • 1
In tema di legittimo impedimento a comparire al dibattimento, le crisi epilettiche, per il carattere intermittente della malattia, non costituiscono di per sè impedimento assoluto a comparire.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/05/2004, n. 28369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28369 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TROJANO Pasquale Presidente del 11/05/2004
Dott. AMBROSINI Giangiulio Consigliere SENTENZA
Dott. DI VIRGINIO Adolfo Consigliere N. 785
Dott. AGRÒ Antonio Stefano Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo Consigliere N. 21260/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
difensore, avv. Franz Pesare, di LS IU, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 6.12.2001 della Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto;
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;
Udito il parere del Sostituto Procuratore Generale, in persona del P.G. Dott. Mario Iannelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza 6.12.2001, in parziale riforma della sentenza 27.3.1998 del Tribunale di Taranto, previa concessione delle attenuanti generiche, riduceva ad anni uno e mesi 6 di reclusione la pena inflitta a LS IU per il reato di cui all'art. 368 c.p.. Al LS si addebita di avere con denuncia presentata ai Carabinieri incolpato falsamente il vigile urbano ON AN, che aveva proceduto all'accertamento e al sequestro di un Immobile abusivo, di tentativo di corruzione nei suoi confronti. Ricorre la difesa del LS per mancanza di motivazione dell'ordinanza dibattimentale del Tribunale con cui veniva rigettata la richiesta di rinvio del dibattimento non essendo assoluto l'impedimento a comparire dell'imputato, che aveva prodotto certificazione medica attestante "epilessia con crisi frequenti e lieve deterioramento mentale". La mancanza di motivazione avrebbe comportato la nullità del procedimento di primo grado e degli atti successivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato in quanto l'impedimento addotto dall'imputato nel procedimento dinanzi al Tribunale non appare assoluto, come correttamente si esprime la sentenza impugnata. Infatti dal certificato medico prodotto non risulta in modo evidente l'impedimento assoluto a comparire, stante la natura della malattia, in astratto invalidante, ma per il suo carattere limitato nel tempo (e intermittente, posto che si tratta di crisi epilettiche) tale da impedire soltanto nell'immanenza di essa la possibilità di movimento o di attività coscienti. È dato obiettivo che la crisi epilettica, una volta superata, non è tale da precludere le normali attività al soggetto che ne è stato vittima.
In questo quadro il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2004