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Sentenza 22 febbraio 2024
Sentenza 22 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/02/2024, n. 7957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7957 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da : BE TO GO nato in [...] il 6/671980 avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 20/4/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli, letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Mariaemanuela Guerra ha chiesto l'inammissibilità del ricorso 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 7957 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 12/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20/4/2023 la Corte d'appello di Milano ha confermato quella di primo grado emessa dal Tribunale di Milano il 28/3/2022, con la quale BE TO GO è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di tentata rapina aggravata. 2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione l'imputato denunciando, con il primo motivo, sotto diversi profili, l'illegittimità costituzionale degli artt. 581, co.
1- ter e 581 co.
1- quater cod. proc. pen., nonché dell'art. 89, co.3, D.Igs. 150/2022 nella parte in cui dispone che il nuovo regime si applica avendo riguardo alla data della sentenza impugnata ( se successiva al 30/12/2022), per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. Le norme del codice di rito introdotte dalla Riforma Cartabia, prevedono infatti, in relazione alle sentenze emesse successivamente all'entrata in vigore del D.Igs. 150/2022, che l'impugnazione debba contenere a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio e, nel caso di imputato assente che l'impugnazione sia presentata da difensore munito di specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza nonché che contenga anche l'elezione o dichiarazione di domicilio ai fini della notifica del decreto di citazione. Tali previsioni, ad avviso del ricorrente, sarebbero incostituzionali perché introducono preclusioni al potere di impugnazione il quale essendo intrinsecamente correlato al diritto di difesa, non può subire limitazioni. 3. In particolare la norma di cui all'art. 581, co.
1-quater cod. proc. pen., che stabilisce la forma di impugnazione in relazione al'imputato assente, non si concilierebbe con l'ampia legittimazione ad impugnare disciplinata dall'art. 571 cod. proc. pen. 4. Inoltre, la necessità di uno specifico mandato ad impugnare si pone in contrasto con il principio della parità fra le parti ai fini del'impugnazione, non ravvisandosi alcuna ragionevole giustificazione in ordine alla limitazione del potere impugnatorio dell'imputato, rispetto a quello del Pubblico Ministero e della parte civile. 5. Nel ricorso si afferma inoltre che il sistema delineato dal D.Igs. 150/2022, introduce una irragionevole disparità di trattamento tra imputato assente per il quale si impone la necessità di uno specifico mandato ad impugnare e imputato presente, posto che è proprio con riferimento all'assente che si giustifica il potere autonomo di impugnazione del difensore ( a sostegno il ricorrente cita la sentenza della Corte cost. 317/2009). 6. L'irragionevolezza riguarderebbe anche la specifica previsione relativa alla necessità di dichiarare o eleggere il domicilio, inserita nel mandato successivo alla sentenza, poiché si tratterebbe, secondo la difesa, di una norma superflua avendo l'imputato appellante, nel corso del processo, già avuto modo di eleggere o dichiarare il proprio domicilio, con l'avvertimento di dover comunicare eventuali mutamenti sicchè la previsione finisce per appesantire il procedimento, visto che in mancanza di tale dichiarazione o elezione, si sarebbe potuto procedere mediante notifica al difensore, domiciliatario ex lege . 2 7. Evidenzia, in ultimo, il difensore come la palese lesione del diritto di difesa abbia provocato l'estensione applicativa dell'istituto restitutorio di cui all'art. 175, co. 2, cod. proc. pen., il quale, tuttavia, non impedisce che, a fronte del passaggio in giudicato della sentenza e del conseguente inizio dell'esecuzione della pena, l'imputato sia inciso nella libertà personale. 8. I successivi motivi sollevano, specificamente, vizi di legittimità. Il ricorrente denuncia la carenza di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità per il delitto di rapina tentata, per il delitto di danneggiamento nonché in relazione alla commisurazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è basato su motivi in parte infondati, in parte generici e va rigettato. 2. Quanto alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 581, co.
1- ter, 581, co.
1-quater cod. proc. pen. e 89, co.3, D.Igs. 150/2022 posta dal difensore con il primo articolato motivo, deve anzitutto osservarsi che di recente, questa Corte ha ritenuto applicabile la disciplina di cui all'art. 581,co.
1 -quater cod. proc. pen., al giudizio di cassazione propendendo per la piena compatibilità della sua ratio con il meccanismo degli avvisi dovuti alle parti al fine di garantirne la conoscenza e, entro certi limiti e per lo più attraverso il patrocinio defensionale, la partecipazione al giudizio di legittimità, a prescindere dal dato testuale della previsione, che fa menzione della "citazione a giudizio", formalmente propria della regolamentazione del processo di merito (Sez.5, 39166 del 2023, del 4/7/2023, Rv. 285305; Sez. 3, n. 46690 del 09/11/2023, Rv. 285342) . A tale indirizzo intende aderire il collegio evidenziando come l'intenzione del legislatore nel prevedere uno specifico mandato ad impugnare, deve ritenersi senz'altro applicabile al giudizio di cassazione non solo in ragione della collocazione sistematica della norma "Forme dell'impugnazione", nell'ambito del libro IX dedicato in generale alla disciplina delle impugnazioni, ma anche in considerazione della ratio sottesa alla Riforma che è quella di selezionare le impugnazioni, anche per il giudizio di cassazione, avendo comunque attenzione alla salvaguardia dei diritti delle parti e delle garanzie del giusto processo ( in tal senso si muove la radicale rivisitazione del processo in absentia). 3. Venendo al caso in esame rileva il collegio come esso sia esemplificativo dell'eventualità che la Riforma ha inteso evitare quella cioè di vedere instaurato un giudizio di impugnazione su impulso del difensore, a prescindere dalla volontà dell'interessato il quale senza un previo contatto con il difensore, si trovi giudicato, in via definitiva, inconsapevolmente. Né può ritenersi che tale interpretazione vulneri i principi costituzionali e convenzionali in tema di giusto processo, come prospettato nel ricorso. La questione di legittimità costituzionale del sistema impugnatorio delineato dalla Riforma Cartabia, è stata già vagliata da questa Corte con sentenza della Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Rv. 285324 che ha ritenuto "manifestamente infondata la questione di legittimità 3 costituzionale dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., introdotti dagli artt. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell'art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell'appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, unitamente all'atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell'atto di citazione, e lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un'opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi "in limine impugnationis" ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine". Anche il collegio ritiene che la questione sia manifestamente infondata. Va infatti osservato che attraverso la riforma del sistema impugnatorio il legislatore ha operato una scelta tutt'altro che irragionevole ed anzi ha inteso realizzare un equo contemperamento tra il diritto di difesa dell'imputato di cui agli artt. 24, co 2, 27, co. 2, 111, co. 1 e co. 2 primo alinea e 117, co. 1, Cost., e l'esigenza, fondata precipuamente sul rispetto del principio di ragionevole durata del processo, che rinviene tutela nell'art. 111, co. 2 secondo alinea Cost., di una più celere ed efficiente organizzazione dello sviluppo del procedimento penale e degli strumenti dell'attività giurisdizionale propriamente detta, anche nella prospettiva di allontanare il pericolo della patologìa dell'abuso del diritto. Le Sezioni Unite di questa Corte a proposito della eliminazione della facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, hanno affermato che il legislatore ha delineato un modello di esercizio del diritto di difesa (e conseguentemente anche del diritto alla impugnazione) differenziato, a seconda della varie fasi e tipologie di processo ( S.U. 8914/2017; Sez. 2, 16/7/2013, Stara , Rv. 257072) precisando che" l'effettività del diritto di difesa non richiede necessariamente che le medesime modalità di esercizio e le correlative facoltà siano uniformemente assicurate in ogni stato e grado del giudizio, perchè tale diritto può conformarsi secondo schemi normativi diversi a seconda delle caratteristiche proprie della fase di giudizio nella quale deve essere esercitato. Ne discende che anche al legislatore deve essere assicurata ampia discrezionalità nel graduare diversamente le forme e le modalità mediante le quali la difesa tecnica e personale viene garantita all'imputato" (Sez.U. n. 8914/2017). Richiamando la giurisprudenza della Corte cost. (sent. n. 188/1980 e n. 395/2000) e della Corte EDU relativa, in particolare all'art. 6 della Carta EDU, (sent. 27/4/2006, IN c/ Italia;
Corte EDU 21/9/1993, OV c/ Austria e Corte EDU 24/5/1991, Quaranta c/ Svizzera), è stata espressamente rimarcata la conformità alla Carta fondamentale e alla Carta EDU, della vigente disciplina processuale penale, nella parte in cui non permette la proposizione del ricorso per cassazione, personalmente da parte dell'imputato (cfr. anche Sez. 6, n. n. 7472/2017, Rv. 269739; Sez. 2, n, 35651/2018, Rv, Antonucci , n.m.). 4 0 Ed alle medesime conclusioni deve pervenirsi anche per l'esegesi relativa alla sfera di applicabilità dell'art. 581, co.
1-quater cod.proc.pen., se solo si pone mente allo scopo perseguito dal legislatore che è quello di consentire la proposizione di impugnazioni consapevoli da parte del'imputato nell'ottica di semplificare ( anche) l'attività della Corte di cassazione e garantire la corretta amministrazione della giustizia senza che dai più stringenti requisiti posti dalla norma a pena di inammissibilità, derivi un pregiudizio per lo stesso imputato dato che, qualora sia stato dichiarato assente in difetto dei relativi presupposti, fornisca la prova di non avere avuto effettiva conoscenza del processo, o di non esservi potuto intervenire senza sua colpa, potrà essere rimesso in termini per impugnare. 4. A fronte di tale complesso sistema, deve ritenersi che sia stato assicurato il pieno e corretto equilibrio tra l'"inviolabilità" del diritto di difesa, di natura certamente primaria nel sistema ordinamentale - ma che non può espandersi oltre ogni confine di "buon senso" - e la misura della durata "ragionevole" del processo connaturata anche a vincolanti canoni di efficienza e risparmio delle risorse e di cui è espressione il principio di economia degli atti processuali;
in altre parole, il legislatore della riforma ha inteso conciliare, normandola, l'etica tra i due principi fondamentali, nell'ottica di evitare la proliferazione di giudizi d'impugnazione variamente dispendiosi - attivati per iniziativa del difensore, svincolata dall'avallo esplicito del diretto interessato - che potrebbero rivelarsi, anche dopo la formale irrevocabilità della pronuncia, del tutto inutili perché, qualora sfavorevoli all'imputato, potenzialmente obliterabili dall'indiscriminato riconoscimento, attraverso gli istituti processuali appena citati, di un diritto dell'imputato, che non abbia personalmente partecipato al processo, alla rinnovazione e duplicazione di tutti o parte dei gradi di giudizio. Si tratta in altri termini di una scelta di politica legislativa che ha tenuto conto dell'abbandono del principio di unicità dell'impugnazione, sancito dalla sentenza n. 317 del 2009 della Corte Costituzionale la quale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 175 comma 2 cod.proc.pen., nella formulazione a quel tempo vigente, ha ritenuto che il diritto di difesa e al contraddittorio dell'imputato contumace "inconsapevole" - e dunque il suo diritto alla rimessione in termini per impugnare la sentenza contumaciale - non potesse essere compresso da un atto autonomamente compiuto dal difensore, che non avesse ricevuto un mandato "ad hoc". 5. Quanto alla asserita violazione del principio di parità tra le parti, va ricordato che la Corte costituzionale con sentenza n. 34 del 26 febbraio 2020 si è pronunciata nel senso della manifesta infondatezza dei motivi proposti laddove, nel proporre il gravame, il Procuratore generale aveva eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 2, co. 1, lett.a), del d.lgs. n. 11 del 2018, nella parte in cui prevede che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di condanna «solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato» ricordando come l'affermazione per cui «nel processo penale, il principio di parità tra accusa e difesa non 5 comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato: potendo una disparità di trattamento «risultare giustificata, nei limiti della ragionevolezza, sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia» (sentenze n. 320, n. 26 del 2007 e, nello stesso senso, n. 298 del 2008; ordinanze n. 46 del 2004, n. 165 del 2003, n. 347 del 2002 e n. 421 del 2001; quanto alla giurisprudenza anteriore alla legge cost. n. 2 del 1999, nello stesso senso indicato, sentenze n. 98 del 1994, n. 432 del 1992 e n. .363 del 1991; ordinanze n. 426 del 1998, n. 324 del 1994 e n. 305 del 1992)». E nella stessa si ribadisce che il processo penale è caratterizzato da una asimmetria «strutturale» tra i due antagonisti principali, cosicché le differenze che connotano le rispettive posizioni impediscono di ritenere che il principio di parità debba (e possa) indefettibilmente tradursi, nella cornice di ogni singolo segmento dell'iter processuale, in un'assoluta simmetria di poteri e facoltà. Soprattutto, in tale pronuncia, i giudici delle leggi hanno anche ribadito che la garanzia del doppio grado di giurisdizione non fruisce, di per sé, di riconoscimento costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 274 e n. 242 del 2009, n. 298 del 2008, n. 26 del 2007, n. 288 del 1997, n. 280 del 1995; ordinanze n. 316 del 2002 e n. 421 del 2001), anche se a livello sovranazionale, l'art. 14, paragrafo 5, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e l'art. 2 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 9 aprile 1990, n. 98, prevedono il diritto a far riesaminare la decisione da una giurisdizione superiore, o di seconda istanza, a favore della persona dichiarata colpevole o condannata per un reato e sebbene la riconducibilità del potere d'impugnazione al diritto di difesa sancito dall'art.24 Cost. renda meno disponibile tale potere a interventi limitativi. Ma -come si diceva- le norme tacciate d'incostituzionalità non prevedono affatto un restringimento della facoltà di impugnazione, bensì perseguono il legittimo scopo di far sì che le impugnazioni vengano celebrate solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell'imputato, per evitare la pendenza di regiudicande nei confronti di imputati non consapevoli del processo, oltre che far sì che l'impugnazione sia espressione del personale interesse dell'imputato medesimo e non si traduca invece in una sorta di automatismo difensivo. 6. Altrettanto condivisibile, ragionevole e logica appare la ratio legis di operare una diversa scelta tra l'imputato presente nel processo e quello che ha deciso di non parteciparvi, se non attraverso la sua difesa tecnica. Il ricorrente lamenta che vi sarebbe comunque un aggravio di tempo che potrebbe stridere con i tempi a disposizione per poter proporre l'impugnazione, ma proprio ad evitare ciò e a garantire la compatibilità costituzionale della nuova disciplina, il legislatore ha contemplato tutele compensative rispetto alla nuova previsione, quali l'ampliamento di quindici giorni del 6 termine per impugnare per l'imputato assente e l'estensione del rimedio della restituzione in termini per impugnare. Il nuovo comma 1-bis dell'art. 585 cod. proc. pen., che disciplina i termini per l'impugnazione, prevede, infatti, che i termini, previsti a pena di decadenza, per proporre impugnazione di cui al comma 1 (15, 30 e 45 giorni a seconda dei casi) sono aumentati di quindici giorni (30, 45 e 60 giorni) per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza. E il nuovo comma 2.1 dell'art. 175 cod. proc. pen. prevede, poi, che l'imputato giudicato in assenza sia restituito, a richiesta, nel termine per proporre impugnazione, qualora dia prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa. Il ricorrente sembra confondere la condizione dell'imputato assente con quella dell'irreperibile. La norma riguarda l'imputato assente ovvero quello che, a conoscenza del processo a suo carico, sceglie, qualunque sia la ragione, di essere assente e di farsi rappresentare dal difensore (art. 420-bis, co. 4 cod. proc. pen.). La sua scelta deve essere volontaria e consapevole e il giudice è tenuto ad accertarlo (art. 420-bis, co. 1 e 2). Il difensore, pertanto, non dovrebbe incontrare alcuna difficoltà a farsi rilasciare, dopo la sentenza di primo grado, il mandato specifico ad appellare. Del resto, già il comma 3 dell'art. 571, soppresso dall'art. 46 della I. 16 dicembre 1999, n. 479, stabiliva che, contro una sentenza contumaciale, il difensore potesse proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato, anche se tale mandato poteva essere rilasciato con la nomina o anche successivamente nelle forme per questa previste. In ogni caso, il difensore, qualora abbia motivo di ritenere che non riuscirà a farsi rilasciare il mandato specifico in tempo utile, potrà suggerire all'imputato, anche prima dell'emissione della sentenza, di nominare un procuratore speciale, come previsto dall'art. 571, co. 1, cod. proc. pen., che abbia il potere di proporre l'impugnazione. È chiaro, comunque, che la disposizione in esame non pensa all'imputato che, dopo il primo impatto con le forze di polizia (la designazione di un difensore d'ufficio e quant'altro la legge prevede), sparisca senza lasciare traccia alcuna di sé. Costui, infatti, non potrà mai essere legittimamente dichiarato assente. Il percorso processuale che lo riguarda è diverso e confluirà, di regola, nella sentenza di non luogo a procedere per mancata conoscenza delta pendenza del processo di cui all'art. 420-quater. 7. Né si ravvisano ipotesi di frizione con i principi costituzionali a riguardo della previsione normativa di diritto transitorio di cui all'art. 89 comma 3 del d.lgs. 150 del 2022, che ha stabilito l'applicazione di tali disposizioni alla sole impugnazioni promosse contro le sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del medesimo decreto, coerente - anzi - con il più ampio dispiego dei diritti e delle prerogative della difesa, tenuto conto, altresì, dell'allungamento (di 15 giorni) del termine per proporre l'impugnazione a favore del difensore dell'imputato giudicato in assenza, ai sensi del comma 1 bis dell'art. 585 c.p.p., e della cristallizzazione, a tal fine, di un momento processuale oggettivo e sottratto a qualsiasi perplessità interpretativa. 7 8. Con riferimento, poi, al motivo con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, rileva il collegio che esso è generico perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quello già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla corte di merito, che con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pag. 3 della sentenza impugnata). Va ribadito che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944) 9. Parimenti generico è il 3`)rnotivo relativo alla derubricazione del reato ai sensi dell'art. 635 cod. pen. Aft. Ne viene, in definitiva, l'infondatezza del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
p.q.m.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12.12.2023
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli, letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Mariaemanuela Guerra ha chiesto l'inammissibilità del ricorso 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 7957 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 12/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20/4/2023 la Corte d'appello di Milano ha confermato quella di primo grado emessa dal Tribunale di Milano il 28/3/2022, con la quale BE TO GO è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di tentata rapina aggravata. 2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione l'imputato denunciando, con il primo motivo, sotto diversi profili, l'illegittimità costituzionale degli artt. 581, co.
1- ter e 581 co.
1- quater cod. proc. pen., nonché dell'art. 89, co.3, D.Igs. 150/2022 nella parte in cui dispone che il nuovo regime si applica avendo riguardo alla data della sentenza impugnata ( se successiva al 30/12/2022), per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. Le norme del codice di rito introdotte dalla Riforma Cartabia, prevedono infatti, in relazione alle sentenze emesse successivamente all'entrata in vigore del D.Igs. 150/2022, che l'impugnazione debba contenere a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio e, nel caso di imputato assente che l'impugnazione sia presentata da difensore munito di specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza nonché che contenga anche l'elezione o dichiarazione di domicilio ai fini della notifica del decreto di citazione. Tali previsioni, ad avviso del ricorrente, sarebbero incostituzionali perché introducono preclusioni al potere di impugnazione il quale essendo intrinsecamente correlato al diritto di difesa, non può subire limitazioni. 3. In particolare la norma di cui all'art. 581, co.
1-quater cod. proc. pen., che stabilisce la forma di impugnazione in relazione al'imputato assente, non si concilierebbe con l'ampia legittimazione ad impugnare disciplinata dall'art. 571 cod. proc. pen. 4. Inoltre, la necessità di uno specifico mandato ad impugnare si pone in contrasto con il principio della parità fra le parti ai fini del'impugnazione, non ravvisandosi alcuna ragionevole giustificazione in ordine alla limitazione del potere impugnatorio dell'imputato, rispetto a quello del Pubblico Ministero e della parte civile. 5. Nel ricorso si afferma inoltre che il sistema delineato dal D.Igs. 150/2022, introduce una irragionevole disparità di trattamento tra imputato assente per il quale si impone la necessità di uno specifico mandato ad impugnare e imputato presente, posto che è proprio con riferimento all'assente che si giustifica il potere autonomo di impugnazione del difensore ( a sostegno il ricorrente cita la sentenza della Corte cost. 317/2009). 6. L'irragionevolezza riguarderebbe anche la specifica previsione relativa alla necessità di dichiarare o eleggere il domicilio, inserita nel mandato successivo alla sentenza, poiché si tratterebbe, secondo la difesa, di una norma superflua avendo l'imputato appellante, nel corso del processo, già avuto modo di eleggere o dichiarare il proprio domicilio, con l'avvertimento di dover comunicare eventuali mutamenti sicchè la previsione finisce per appesantire il procedimento, visto che in mancanza di tale dichiarazione o elezione, si sarebbe potuto procedere mediante notifica al difensore, domiciliatario ex lege . 2 7. Evidenzia, in ultimo, il difensore come la palese lesione del diritto di difesa abbia provocato l'estensione applicativa dell'istituto restitutorio di cui all'art. 175, co. 2, cod. proc. pen., il quale, tuttavia, non impedisce che, a fronte del passaggio in giudicato della sentenza e del conseguente inizio dell'esecuzione della pena, l'imputato sia inciso nella libertà personale. 8. I successivi motivi sollevano, specificamente, vizi di legittimità. Il ricorrente denuncia la carenza di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità per il delitto di rapina tentata, per il delitto di danneggiamento nonché in relazione alla commisurazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è basato su motivi in parte infondati, in parte generici e va rigettato. 2. Quanto alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 581, co.
1- ter, 581, co.
1-quater cod. proc. pen. e 89, co.3, D.Igs. 150/2022 posta dal difensore con il primo articolato motivo, deve anzitutto osservarsi che di recente, questa Corte ha ritenuto applicabile la disciplina di cui all'art. 581,co.
1 -quater cod. proc. pen., al giudizio di cassazione propendendo per la piena compatibilità della sua ratio con il meccanismo degli avvisi dovuti alle parti al fine di garantirne la conoscenza e, entro certi limiti e per lo più attraverso il patrocinio defensionale, la partecipazione al giudizio di legittimità, a prescindere dal dato testuale della previsione, che fa menzione della "citazione a giudizio", formalmente propria della regolamentazione del processo di merito (Sez.5, 39166 del 2023, del 4/7/2023, Rv. 285305; Sez. 3, n. 46690 del 09/11/2023, Rv. 285342) . A tale indirizzo intende aderire il collegio evidenziando come l'intenzione del legislatore nel prevedere uno specifico mandato ad impugnare, deve ritenersi senz'altro applicabile al giudizio di cassazione non solo in ragione della collocazione sistematica della norma "Forme dell'impugnazione", nell'ambito del libro IX dedicato in generale alla disciplina delle impugnazioni, ma anche in considerazione della ratio sottesa alla Riforma che è quella di selezionare le impugnazioni, anche per il giudizio di cassazione, avendo comunque attenzione alla salvaguardia dei diritti delle parti e delle garanzie del giusto processo ( in tal senso si muove la radicale rivisitazione del processo in absentia). 3. Venendo al caso in esame rileva il collegio come esso sia esemplificativo dell'eventualità che la Riforma ha inteso evitare quella cioè di vedere instaurato un giudizio di impugnazione su impulso del difensore, a prescindere dalla volontà dell'interessato il quale senza un previo contatto con il difensore, si trovi giudicato, in via definitiva, inconsapevolmente. Né può ritenersi che tale interpretazione vulneri i principi costituzionali e convenzionali in tema di giusto processo, come prospettato nel ricorso. La questione di legittimità costituzionale del sistema impugnatorio delineato dalla Riforma Cartabia, è stata già vagliata da questa Corte con sentenza della Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Rv. 285324 che ha ritenuto "manifestamente infondata la questione di legittimità 3 costituzionale dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., introdotti dagli artt. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell'art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell'appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, unitamente all'atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell'atto di citazione, e lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un'opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi "in limine impugnationis" ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine". Anche il collegio ritiene che la questione sia manifestamente infondata. Va infatti osservato che attraverso la riforma del sistema impugnatorio il legislatore ha operato una scelta tutt'altro che irragionevole ed anzi ha inteso realizzare un equo contemperamento tra il diritto di difesa dell'imputato di cui agli artt. 24, co 2, 27, co. 2, 111, co. 1 e co. 2 primo alinea e 117, co. 1, Cost., e l'esigenza, fondata precipuamente sul rispetto del principio di ragionevole durata del processo, che rinviene tutela nell'art. 111, co. 2 secondo alinea Cost., di una più celere ed efficiente organizzazione dello sviluppo del procedimento penale e degli strumenti dell'attività giurisdizionale propriamente detta, anche nella prospettiva di allontanare il pericolo della patologìa dell'abuso del diritto. Le Sezioni Unite di questa Corte a proposito della eliminazione della facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, hanno affermato che il legislatore ha delineato un modello di esercizio del diritto di difesa (e conseguentemente anche del diritto alla impugnazione) differenziato, a seconda della varie fasi e tipologie di processo ( S.U. 8914/2017; Sez. 2, 16/7/2013, Stara , Rv. 257072) precisando che" l'effettività del diritto di difesa non richiede necessariamente che le medesime modalità di esercizio e le correlative facoltà siano uniformemente assicurate in ogni stato e grado del giudizio, perchè tale diritto può conformarsi secondo schemi normativi diversi a seconda delle caratteristiche proprie della fase di giudizio nella quale deve essere esercitato. Ne discende che anche al legislatore deve essere assicurata ampia discrezionalità nel graduare diversamente le forme e le modalità mediante le quali la difesa tecnica e personale viene garantita all'imputato" (Sez.U. n. 8914/2017). Richiamando la giurisprudenza della Corte cost. (sent. n. 188/1980 e n. 395/2000) e della Corte EDU relativa, in particolare all'art. 6 della Carta EDU, (sent. 27/4/2006, IN c/ Italia;
Corte EDU 21/9/1993, OV c/ Austria e Corte EDU 24/5/1991, Quaranta c/ Svizzera), è stata espressamente rimarcata la conformità alla Carta fondamentale e alla Carta EDU, della vigente disciplina processuale penale, nella parte in cui non permette la proposizione del ricorso per cassazione, personalmente da parte dell'imputato (cfr. anche Sez. 6, n. n. 7472/2017, Rv. 269739; Sez. 2, n, 35651/2018, Rv, Antonucci , n.m.). 4 0 Ed alle medesime conclusioni deve pervenirsi anche per l'esegesi relativa alla sfera di applicabilità dell'art. 581, co.
1-quater cod.proc.pen., se solo si pone mente allo scopo perseguito dal legislatore che è quello di consentire la proposizione di impugnazioni consapevoli da parte del'imputato nell'ottica di semplificare ( anche) l'attività della Corte di cassazione e garantire la corretta amministrazione della giustizia senza che dai più stringenti requisiti posti dalla norma a pena di inammissibilità, derivi un pregiudizio per lo stesso imputato dato che, qualora sia stato dichiarato assente in difetto dei relativi presupposti, fornisca la prova di non avere avuto effettiva conoscenza del processo, o di non esservi potuto intervenire senza sua colpa, potrà essere rimesso in termini per impugnare. 4. A fronte di tale complesso sistema, deve ritenersi che sia stato assicurato il pieno e corretto equilibrio tra l'"inviolabilità" del diritto di difesa, di natura certamente primaria nel sistema ordinamentale - ma che non può espandersi oltre ogni confine di "buon senso" - e la misura della durata "ragionevole" del processo connaturata anche a vincolanti canoni di efficienza e risparmio delle risorse e di cui è espressione il principio di economia degli atti processuali;
in altre parole, il legislatore della riforma ha inteso conciliare, normandola, l'etica tra i due principi fondamentali, nell'ottica di evitare la proliferazione di giudizi d'impugnazione variamente dispendiosi - attivati per iniziativa del difensore, svincolata dall'avallo esplicito del diretto interessato - che potrebbero rivelarsi, anche dopo la formale irrevocabilità della pronuncia, del tutto inutili perché, qualora sfavorevoli all'imputato, potenzialmente obliterabili dall'indiscriminato riconoscimento, attraverso gli istituti processuali appena citati, di un diritto dell'imputato, che non abbia personalmente partecipato al processo, alla rinnovazione e duplicazione di tutti o parte dei gradi di giudizio. Si tratta in altri termini di una scelta di politica legislativa che ha tenuto conto dell'abbandono del principio di unicità dell'impugnazione, sancito dalla sentenza n. 317 del 2009 della Corte Costituzionale la quale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 175 comma 2 cod.proc.pen., nella formulazione a quel tempo vigente, ha ritenuto che il diritto di difesa e al contraddittorio dell'imputato contumace "inconsapevole" - e dunque il suo diritto alla rimessione in termini per impugnare la sentenza contumaciale - non potesse essere compresso da un atto autonomamente compiuto dal difensore, che non avesse ricevuto un mandato "ad hoc". 5. Quanto alla asserita violazione del principio di parità tra le parti, va ricordato che la Corte costituzionale con sentenza n. 34 del 26 febbraio 2020 si è pronunciata nel senso della manifesta infondatezza dei motivi proposti laddove, nel proporre il gravame, il Procuratore generale aveva eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 2, co. 1, lett.a), del d.lgs. n. 11 del 2018, nella parte in cui prevede che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di condanna «solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato» ricordando come l'affermazione per cui «nel processo penale, il principio di parità tra accusa e difesa non 5 comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato: potendo una disparità di trattamento «risultare giustificata, nei limiti della ragionevolezza, sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia» (sentenze n. 320, n. 26 del 2007 e, nello stesso senso, n. 298 del 2008; ordinanze n. 46 del 2004, n. 165 del 2003, n. 347 del 2002 e n. 421 del 2001; quanto alla giurisprudenza anteriore alla legge cost. n. 2 del 1999, nello stesso senso indicato, sentenze n. 98 del 1994, n. 432 del 1992 e n. .363 del 1991; ordinanze n. 426 del 1998, n. 324 del 1994 e n. 305 del 1992)». E nella stessa si ribadisce che il processo penale è caratterizzato da una asimmetria «strutturale» tra i due antagonisti principali, cosicché le differenze che connotano le rispettive posizioni impediscono di ritenere che il principio di parità debba (e possa) indefettibilmente tradursi, nella cornice di ogni singolo segmento dell'iter processuale, in un'assoluta simmetria di poteri e facoltà. Soprattutto, in tale pronuncia, i giudici delle leggi hanno anche ribadito che la garanzia del doppio grado di giurisdizione non fruisce, di per sé, di riconoscimento costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 274 e n. 242 del 2009, n. 298 del 2008, n. 26 del 2007, n. 288 del 1997, n. 280 del 1995; ordinanze n. 316 del 2002 e n. 421 del 2001), anche se a livello sovranazionale, l'art. 14, paragrafo 5, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e l'art. 2 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 9 aprile 1990, n. 98, prevedono il diritto a far riesaminare la decisione da una giurisdizione superiore, o di seconda istanza, a favore della persona dichiarata colpevole o condannata per un reato e sebbene la riconducibilità del potere d'impugnazione al diritto di difesa sancito dall'art.24 Cost. renda meno disponibile tale potere a interventi limitativi. Ma -come si diceva- le norme tacciate d'incostituzionalità non prevedono affatto un restringimento della facoltà di impugnazione, bensì perseguono il legittimo scopo di far sì che le impugnazioni vengano celebrate solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell'imputato, per evitare la pendenza di regiudicande nei confronti di imputati non consapevoli del processo, oltre che far sì che l'impugnazione sia espressione del personale interesse dell'imputato medesimo e non si traduca invece in una sorta di automatismo difensivo. 6. Altrettanto condivisibile, ragionevole e logica appare la ratio legis di operare una diversa scelta tra l'imputato presente nel processo e quello che ha deciso di non parteciparvi, se non attraverso la sua difesa tecnica. Il ricorrente lamenta che vi sarebbe comunque un aggravio di tempo che potrebbe stridere con i tempi a disposizione per poter proporre l'impugnazione, ma proprio ad evitare ciò e a garantire la compatibilità costituzionale della nuova disciplina, il legislatore ha contemplato tutele compensative rispetto alla nuova previsione, quali l'ampliamento di quindici giorni del 6 termine per impugnare per l'imputato assente e l'estensione del rimedio della restituzione in termini per impugnare. Il nuovo comma 1-bis dell'art. 585 cod. proc. pen., che disciplina i termini per l'impugnazione, prevede, infatti, che i termini, previsti a pena di decadenza, per proporre impugnazione di cui al comma 1 (15, 30 e 45 giorni a seconda dei casi) sono aumentati di quindici giorni (30, 45 e 60 giorni) per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza. E il nuovo comma 2.1 dell'art. 175 cod. proc. pen. prevede, poi, che l'imputato giudicato in assenza sia restituito, a richiesta, nel termine per proporre impugnazione, qualora dia prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa. Il ricorrente sembra confondere la condizione dell'imputato assente con quella dell'irreperibile. La norma riguarda l'imputato assente ovvero quello che, a conoscenza del processo a suo carico, sceglie, qualunque sia la ragione, di essere assente e di farsi rappresentare dal difensore (art. 420-bis, co. 4 cod. proc. pen.). La sua scelta deve essere volontaria e consapevole e il giudice è tenuto ad accertarlo (art. 420-bis, co. 1 e 2). Il difensore, pertanto, non dovrebbe incontrare alcuna difficoltà a farsi rilasciare, dopo la sentenza di primo grado, il mandato specifico ad appellare. Del resto, già il comma 3 dell'art. 571, soppresso dall'art. 46 della I. 16 dicembre 1999, n. 479, stabiliva che, contro una sentenza contumaciale, il difensore potesse proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato, anche se tale mandato poteva essere rilasciato con la nomina o anche successivamente nelle forme per questa previste. In ogni caso, il difensore, qualora abbia motivo di ritenere che non riuscirà a farsi rilasciare il mandato specifico in tempo utile, potrà suggerire all'imputato, anche prima dell'emissione della sentenza, di nominare un procuratore speciale, come previsto dall'art. 571, co. 1, cod. proc. pen., che abbia il potere di proporre l'impugnazione. È chiaro, comunque, che la disposizione in esame non pensa all'imputato che, dopo il primo impatto con le forze di polizia (la designazione di un difensore d'ufficio e quant'altro la legge prevede), sparisca senza lasciare traccia alcuna di sé. Costui, infatti, non potrà mai essere legittimamente dichiarato assente. Il percorso processuale che lo riguarda è diverso e confluirà, di regola, nella sentenza di non luogo a procedere per mancata conoscenza delta pendenza del processo di cui all'art. 420-quater. 7. Né si ravvisano ipotesi di frizione con i principi costituzionali a riguardo della previsione normativa di diritto transitorio di cui all'art. 89 comma 3 del d.lgs. 150 del 2022, che ha stabilito l'applicazione di tali disposizioni alla sole impugnazioni promosse contro le sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del medesimo decreto, coerente - anzi - con il più ampio dispiego dei diritti e delle prerogative della difesa, tenuto conto, altresì, dell'allungamento (di 15 giorni) del termine per proporre l'impugnazione a favore del difensore dell'imputato giudicato in assenza, ai sensi del comma 1 bis dell'art. 585 c.p.p., e della cristallizzazione, a tal fine, di un momento processuale oggettivo e sottratto a qualsiasi perplessità interpretativa. 7 8. Con riferimento, poi, al motivo con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, rileva il collegio che esso è generico perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quello già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla corte di merito, che con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pag. 3 della sentenza impugnata). Va ribadito che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944) 9. Parimenti generico è il 3`)rnotivo relativo alla derubricazione del reato ai sensi dell'art. 635 cod. pen. Aft. Ne viene, in definitiva, l'infondatezza del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
p.q.m.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12.12.2023