Sentenza 19 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/02/2001, n. 2430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2430 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2001 |
Testo completo
E 6 N 8 O 9 I 1 5 / Z 4 . A / N R 6 A 2 T - I . S I B R R . G . P 0 59584 A . L E L D T R A U L . E A B B D I D A I R T S E A T N I 1 T E 3 S R REPUBBLICA ITALIANA0 24 3 0/0 1 N R. G. N. 7564/98 1 I E E . S A T E N A PRE M LA CODE PREMA O CASSAZIONE Rep. SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA- Composta dai Sigg. Magistrati: Ud. 21/06/2000 - Presidente - hon uppe Michele CANTILLO - Consigliere - Enrico PAPA GRAZIADEI Giulio -> Giuseppe FALCONE -> rel. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente авиа SENTENZA sul ricorso n. 7564/98 R.G. proposto da OOGETTO AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro- tempore, per legge difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Qequiescence decisione primo grado manifestate sofo la professore dell'appeler et valutate quest'ultimo Uffici è legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, gindee. Gindows de fetts. - Ricorrente- Jusundocobolota in sede di legittimiste-
contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A., con sede in Roma, Via CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Veneto n. 119, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Richiesta copia studio rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 Emilio Zecca ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Sicilia n. 66 presso # 2.0 FEB. 2001 lo studio dell'Avv. Roberto Tieghi, IL CANCELLIERE Resistente Controricorrente CANCELLERIA per la Cassazione della sentenza n. 25/57/1997 resa dalla Commissione DI CASSAZIONE 1 CARMONT CIVILE CORTE ST N. 53584 1229 Tributaria Regionale di Milano, Sezione n. 57 in data 04/02-13/03/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 giugno 2000 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
udito per il ricorrente, l'Avv. Volpe dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito per il resistente-controricorrente, l'Avv. Augusto Fantozzi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri che ha concluso, in via principale, per l'inammissibilità del ricorso ed, in subordine, per il rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Presidente del Tribunale di Milano, in esito a ricorso della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., emetteva n. 6 decreti con i quali veniva ingiunto a debitori principali e fideiussori, in solido, il pagamento di somme dovute in base a giusto titolo. L'Ufficio del registro di Milano ammetteva a registrazione tali provvedimenti, con tassazione fissa, per la parte concernente il rapporto con il debitore principale e con imposta proporzionale relativamente . all'ingiunzione nei confronti dei fideiussori. La Banca Nazionale del Lavoro, considerando erroneo l'operato dell'Ufficio nell'applicare l'imposta proporzionale di registro, ritenendo che il provvedimento dovesse scontare esclusivamente la tassa fissa senza che si potesse operare alcun distinguo in relazione alla veste, di debitore principale o fideiussore, degli ingiunti, avanzava appropriate istanze per la restituzione di quanto indebitamente pagato e, successivamente, perdurando l'inerzia dell'Amministrazione, impugnava, con separati ricorsi, il silenzio-rifiuto, a norma dell'art. 16 DPR n. 636 del 26/10/72. 2 La Commissione Tributaria di primo grado di Milano, con decisione n. 282 del 18/05/93, ritenendoli fondati, previa loro riunione, accoglieva i ricorsi. Con ricorso 01/10/93 l'Ufficio impugnava tale decisione e ne chiedeva l'integrale riforma, ribadendo la piena legittimità dell'operata tassazione. Con successiva memoria del 06/11/96 riconosceva il diritto al rimborso dell'imposta proporzionale di registro e per il resto puntualizzava le proprie residue pretese. Con la sentenza in epigrafe indicata la Commissione Tributaria Regionale di Milano, preso atto che l'Ufficio con la memoria del 06/11/96 aveva espressamente riconosciuto la non debenza dell'imposta proporzionale di registro, confermava la decisione impugnata che in tale senso si era pronunciata riconoscendo il diritto della Banca a conseguire il rimborso. L'Amministrazione delle Finanze, con ricorso notificato il 20/04/98, ha chiesto la cassazione di tale decisione per violazione e falsa applicazione dell'art. 40 DPR 26/04/96 n. 131 e della nota II all'art. 8 lett. b), della Tariffa allegata allo stesso DPR, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 C.p.C.- Viene evidenziato che l'imposta di registro è applicabile in misura fissa solo quando il titolo giudiziario concerna un rapporto soggetto alla disciplina fiscale dell'IVA e poiché quello fra creditore e fideiussore non è riconducibile a tale regime, ne deriva che nei rapporti concernenti quest'ultimo la disposizione agevolativa non può trovare ingresso e l'imposta di registro va applicata in misura proporzionale. La Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. resiste, con controricorso notificato il 20 maggio 1998, e chiede, sulla base di articolate 3 argomentazioni, dichiararsi l'inammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso. Con memorie 02/06/2000 e 05/06/2000, rispettivamente, il ricorrente e la resistente - controricorrente insistono nelle rispettive tesi. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Collegio, preliminarmente, ritiene di doversi fare carico dell'esame dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla resistente con il controricorso, per violazione degli artt. 329 C.p.C. e 49 del D. Legs. 31/12/92 n. 546, opinandosi la formazione del giudicato a seguito del riconoscimento della non debenza dell'imposta, effettuato dall'Amministrazione nel giudizio di appello, e della mancanza di appropriata censura alla relativa sentenza, che, proprio nel presupposto di tale esplicito riconoscimento, aveva rigettato l'appello, confermando l'impugnata decisione. Al riguardo può ritenersi, in coerenza con il consolidato orientamento di questa Corte, che l'acquiescenza ad una pronuncia può risultare o da manifestazioni di volontà consacrate in atti tipici e concludenti, ovvero da atteggiamento univocamente incompatibile con la volontà di avvalersi dell'impugnazione. Può, altresì, considerarsi ius receptum che l'accertamento di tale volontà, concretandosi in un accertamento di fatto, è insindacabile in Cassazione, se immune da vizi logico-giuridici. Dall'impugnata decisione risulta che, successivamente alla proposizione dell'appello, con apposita memoria prodotta il 06/11/96, l'Ufficio del Registro, aveva, espressamente, riconosciuto il diritto della 4 1 contribuente ad ottenere il rimborso dell'imposta proporzionale di registro percetta dall'Ufficio stesso in sede di registrazione, nella considerazione che non era contestabile la riscossione delle tasse fisse sul titolo e sulla condanna. Dalla parte motiva della medesima decisione risulta, altresì, che la Commissione Tributaria regionale ha confermato la decisione di primo grado, sostanzialmente ritenendo inammissibile l'appello, nel presupposto del riconoscimento della non debenza dell'imposta proporzionale di registro, operato dall'Amministrazione con la precitața memoria del 06/11/96. In concreto il Giudice di appello ha, dunque, adottato l'impugnata sentenza procedendo all'interpretazione e valutazione del contenuto di un atto processuale successivo alla proposizione dell'appello, formato dalla parte, spontaneamente e per sua libera decisione, desumendone la sopravvenuta volontà di accettare la decisione del giudice di primo grado e di non più coltivare la proposta impugnazione. Trattasi, come è evidente, di un apprezzamento delle emergenze processuali, concretatosi in un giudizio di fatto, insindacabile in questa sede, se immune da vizi logico-giuridici, vizi, questi ultimi, non dedotti né desumibili dall'esame della pronuncia gravata di ricorso, la quale, per un verso, non rivela alcuna deficienza del criterio logico in base al quale si è formato il convincimento e, sotto altro profilo, risulta informata ad esatti principi giuridici (artt. 116 e 329 C.p.C.) e da adeguata ragione dell'iter argomentativo seguito, avendo correttamente e logicamente identificato nel contenuto della memoria 06/11/96, con cui veniva, espressamente, riconosciuto il diritto al rimborso dell'imposta proporzionale di registro e, nel contempo l'assoggettamento a tassa fissa del titolo e della condanna, 5 l'inequivoca adesione alla tesi prospettata dalla controparte e recepita dalla decisione impugnata, e, attesa la pendenza del gravame, la volontà di non coltivare ulteriormente l'impugnazione. Con il che, restava eliminata la posizione di contrasto fra le parti, esternata dalle rispettive originarie conclusioni e veniva, conseguentemente, meno la necessità della pronuncia e lo stesso interesse all'appello, determinando la cessazione della materia del contendere, della quale la Commissione Tributaria Regionale si era limitata a prendere atto. Concludenti devono, peraltro, ritenersi le censure mosse dall'Amministrazione alla impugnata decisione, che investono una problematica estranea al giudizio di secondo grado, eludendo il relativo thema decidendum, che avrebbe importato, come si è visto, la prospettazione di doglianze non deducibili nel giudizio di legittimità, in quanto implicanti valutazioni demandate al libero apprezzamento del Giudice di merito. Il ricorso, che non può, dunque, sfuggire alla declaratoria di inammissibilità, sarebbe, comunque, infondato nel merito, alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale (Corte Cass. - Sez. V^ - n. 6082 del 12/05/2000; Sez. I^ - n. 3572 del 07/04/98 e n. 9007 del 27/07/92) che ha portato a ritenere che: "il decreto ingiuntivo esecutivo, che un istituto di credito ottenga per il recupero delle somme dovutegli sulla scorta di finanziamento, configura condanna ad un pagamento soggetto all'IVA, ai sensi ed agli effetti dell'art. 40 del DPR n. 131 del 1986 e della nota II^ dell'art. 8 della relativa Tariffa, di modo che va registrato a tassa fissa, non con aliquota proporzionale, senza che rilevi l'indirizzarsi dell'ingiunzione contro il solo debitore principale od il solo fideiussore, ovvero contro 6 entrambi". Conclusivamente il ricorso, assorbito quant'altro, va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza ed avuto riguardo alla natura del procedimento ed alla rilevanza della questione trattata, vanno liquidate, insieme agli onorari difensivi, in complessive lire cinquemilioni.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio in ragione di lire cinquemilioni.. Così deciso in Roma il 21 giugno 2000, Il Presidente Dott. Michele Cantillo Il Consigliere - Relatore - Estensore Dott. Antonino Ni Rasi IL CANCELLIERE C1 NZ TI DEPOSITATO IN CANCELLERIA 19 FEB. 2001 Oggi IL CANCELLIERE C1 NZ TI E / 6 N 8 5 9 O I 1 . / Z N A 4 I A / - 6 R R B 2 T Á . . S I L T R . L G P U . A E D B . R I B L R E A A A D T T D I I 1 S R E 3 N 1 E T E 7 S T . N I E N A A S E M