Sentenza 11 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/01/2002, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL0 029 5/02 REPUBBLICA ITALI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto { CONTROVERSIE SEZIONE PRIMA CIVILE ELETTORALI PARTECIPAZIONE DEL P.M. osta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 11751/01 Vincenzo PROTO Presidente 13656/01 Dott. Mario Rosario MORELLI Rel. Consigliere Con. 548 Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere Rep. Dott. Salvatore SALVAGO Ud. 26/10/2001 GIULIANI Consigliere Dott. Paolo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ME OV LE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARBERINI 86, presso l'avvocato ALESSANDRO ZAMPONE, rappresentato e difeso dall'avvocato AUGUSTO ZAMPONE, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CIFONE PATRIZIA, P.M. PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI;
- intimati -
e sul 2° ricorso n° 13656/01 proposto da: 2001 CIFONE PATRIZIA, elettivamente domiciliata in ROMA 2217 VIALE DEI PARIOLI 67, presso l'avvocato ANTONIO LAMBERTI, rappresentata e difesa dagli avvocati ELISEO LAURENZA e GIUSTINA PERSICO, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ME OV LE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1067/01 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 10/04/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2001 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, 1'Avvocato Laurenza, che ha chiesto il rigetto del l'accoglimento del ricorso ricorso principale e incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso in via principale: per l'integrazione del contraddittorio, 0, in subordine per l'accoglimento del primo motivo con l'assorbimento del secondo motivo in relazione al ricorso principale;
rigetto del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso notificato al P.M. ed ai consiglieri 2 del Comune di Rocchetta e Croce, Giovanni Michele Mer- cone chiedeva l'annullamento della delibera consiliare dell'ottobre 2000 che lo aveva dichiarato deceduto dal- di consigliere di quel Comune per la carica incompatibilità per lite pendente" (ex "sopravvenuta art. 3 n. 4 1.154/1981); lamentando che il provvedimen- to impugnato erroneamente non avesse tenuto conto dell' "esimente" di cui all'ultimo coma dello stesso art. 3 1. 154/81, ostativa alla pronuncia di decadenza e in concreto ricorrente nei suoi confronti, in ragione della "connessione dei fatti oggetto della lite con l'esercizio del mandato dell'eletto". Con sentenza del 28 dicembre 2000, l'adito Tribu- nale di S. Maria Capua Vetere dichiarava, però, inam- missibile il ricorso, perchè non proposto nei confronti del primo di non eletti, destinato a subentrare al con- sigliere decaduto, unico contraddittore necessario, ed erroneamente, invece, notificato al Sindaco ed agli al- tri consigliere del menzionato Comune. Con il successivo suo gravame, sosteneva il Marco- ne che il primo giudice avrebbe dovuto viceversa di- sporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del primo dei non eletti una volta che il ricorso era stato comunque notificato anche al P.M. litisconsorte necessario nel giudizio a quo;
e che, per altro, il d. 3 lgs. 18 agosto 2000 n.267, vigente al momento della adozione della delibera in contestazione, non prevedeva (sub. art.69) alcun termine di decadenza per la propo- sizione dell'azione da parte dell'eletto, diversamente da quanto stabilito dal successivo art. 70, che richia- mava la procedura e i termini già fissati dall'art. 82 dpr 570/1960, a proposito dell'azione popolare. L'appello veniva poi, però, in ogni sua parte re- spinto, dalla Corte di Napoli, con sentenza del 10 aprile 2000, con cui veniva altresì dichiarata l'inammissibilità dell'intervento spiegato da RI ON, nel giudizio di secondo grado, per resistere nella sua qualità di consigliere dello stesso Comune, alla impugnazione proposta dal Mercone. Da qui l'odierno ricorso per cassazione del Merco- ne, cui resiste la ON, che ha anche proposto ricor- so incidentale. Entrambe le parti hanno pure depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. L'impugnazione del Mercone e quella della Cifo- ne, in quanto proposte avverso la medesima sentenza, vanno riunite, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
2. Preliminarmente va respinta l'eccezione di inam- missibilità del ricorso principale, formulata in con- troricorso dalla ON in ragione della non effettuata 4 sua notifica anche nei confronti del Sindaco e degli altri consigliere comunali evocati nel giudizio di me- rito. Ciò in quanto l'"estraneità" dei soggetti indica- ti rispetto al giudizio in corso è già stata, come ri- ferito in narrativa, accertata dalla Corte di merito con statuizione consolidatasi nel giudicato (interno) per cui l'odierno ri- perchè non impugnata da alcuno;
non andava e correttamente, dunque, non è stato corso - ai medesimi notificato.
3. E' ancora preliminare la questione sulla ammis- sibilità dell'intervento della ON in appello, ri- solta negativamente dalla sentenza della Corte di meri- to, per tal parte ora impugnata dalla stessa ON. Al riguardo deve ribadirsi che la norma di carattere ecce- zionale dell'art. 82/2 d.P.R. 1960 n. 570, che qui vie- ne in rilievo, attribuisce bensì a qualsiasi cittadino elettore il potere di proporre appello avverso la sen- tenza di primo grado (in deroga al principio per il quale la legittimazione alla impugnazione spetta sol- tanto a chi è stato parto nel precedente giudizio) ma nessuna ulteriore eccezione contempla invece, in tema di intervento;
il quale resta, quindi, disciplinato dall'art. 344 c.p.c., anche in virtù della disposizione di chiusura di cui all'ultima parte dello stesso art. 82, per la quale si osservano le norme di procedura per 5 tutto quanto ivi non previsto. Ed è appunto in applica- zione del riferito art. 344 c.p.c. - che, nel giudizio di appello, ammette soltanto l'intervento volontario dei terzi che potrebbero proporre opposizione ai sensi del successivo art. 404, al fine di inspedire che l'attuazione del diritto affermato dalla pronuncia giu- diziale leda la loro sfera giuridica, e non consente alcuna altra forma di intervento, adesivo o ad opponen- dum che la Corte napoletana ha correttamente negato ingresso all'intervento (ad opponendum) della ON. Dal che l'infondatezza, quindi, del ricorso incidentale della medesima.
4. Nel merito, il ricorso principale con i cui due mezzi si censura la statuizione di inammissibilità del ricorso elettorale, sotto il duplice profilo della asserita erronea omissione di integrazione del contrad- dittorio e della errata applicazione di termini di de- cadenza, in realtà non più previsti dall'art. 69 del d. lgs 267/2000 è, in ogni sua parte, infondato. 4/1 In relazione alla prima doglianza, va richiama- to in premessa il principio consolidato nella giuri- sprudenza di questa Corte e, comunque, non più in di- -scussione in questa sede per cui nel giudizio come nella specie promosso da colui che è stato dichiarato decaduto dalla carica di consigliere comunale, per ot- 6 tenere la declaratoria di nullità della correlativa de- liberazione consiliare, non sono contraddittori neces- sari nè il Sindaco nè i singoli componenti del Consi- glio che quella delibera hanno adottato (per l'estraneità di tali soggetti ad una controversia che ha, in realtà, ad oggetto non la legittimità del prov- vedimento di decadenza ma la sussistenza del diritto soggettivo alla permanenza nella carica), mentre ha ve- contraddittore necessario, ai sensi dell'art. ste di 82, CO 3, d. P. R. n. 570/1960, come modificato dall'art.1 1.1986 n.1147, il primo dei non eletti nella lista nella quale era candidato l'eletto dichiarato de- caduto, in quanto egli, per effetto della deliberazione di decadenza, si sostituisce ope legis nella carica per la quale l'eletto è stato dichiarato decaduto (cfr. nn. 155/77; 4868/94; 6153/96; 12584/00). Nella specie, è mancata appunto la notifica del ri- corso del Mercone al primo dei non eletti;
e coerente- mente, quindi, il Tribunale, prima, e la Corte di ap- pello, poi, ne hanno desunto l'inammissibilità del ri- corso stesso. Nè può condividersi la tesi al riguardo riproposta dal ricorrente, che il tribunale avrebbe dovuto vice- autorizzare l'integrazione del contraddittorio versa nei confronti del primo dei non eletti ai sensi 7 dell'art. 102 c.p.c. in considerazione del fatto che quel ricorso era stato comunque notificato al P.M. "parte necessaria" nel giudizio elettorale. E' ben vero, infatti, che ai sensi dell'art. 82, CO. 6°, dpr 570 cit. il P.M. deve essere sentito, "nelle sue conclusioni orali" già nella fase di primo grado del giudizio elettorale: in tali limiti potendo egli, quindi, considerarsi parte (in quanto intervento- re) necessaria anche nel giudizio di I grado in cui non ha potere di azione (mentre nella fase di appello egli ha pure il potere di impugnazione: cfr nn. 9320/93, 8853/93). Ma ciò semprechè un giudizio elettorale sia la notifica stato ritualmente instaurato, attraverso dell'atto introduttivo al soggetto che effettivamente contende all'interessato la carica elettiva. Nel qual caso, appunto, ai sensi dell'art. 71, in relazione all'art. 70 comma primo cod. proc. civ. è il giudice adito che deve ordinare la "comunicazione degli atti al P.M. affinchè possa intervenire" e non è la parte tenuta a notificargli il proprio ricorso. Nel caso in esame, invece, non avendo il Mercone provveduto a notificare l'atto introduttivo al suo con- traddittore necessario e non essendosi, per l'effetto, instaurata la lite non esistevano i presupposti per la comunicazione degli atti al P.M.; e la notifica del 8 ricorso, superfluamente a lui effettuata dalla parte, non poteva certamente consentire la regolarizzazione integrazione, ex art. 102 c.p.c., di un contraddittorio che era in realtà, mancato in radice. 4/2. Del pari corretta risulta poi l'esegesi siste- matica dell'art. 69 1. 2000 n. 267 (applicabile ratione temporis alla fattispecie) effettuata dalla Corte ter- ritoriale, nel senso che per la proposizione ivi disciplinata vadanodell'azione elettorale, (tuttora) osservati i termini perentori di cui all'art. 82 d. P. R. 1960 n. 570. E non coglie, quindi, anche sul punto, nel segno la tesi impugnatoria (svolta nel residuo secondo motivo dell'odierno ricorso) basata su una diversa interpreta- non rin-zione del predetto art. 69, secondo la quale venendosi in quella norma, diversamente che nel succes- sivo art. 70 relativo all'azione popolare, un espresso richiamo ai termini e formalità di proposizione dell'azione di a cui all'art. 82 del precedente d.P.R. • l'azione elettorale (come nella specie pro- 570/60 posta) non sarebbe più soggetta ad alcun termine o for- malità. E' quest'ultima, invero, una (paradossale) lettura delle norma di riferimento irrimediabilmente, comunque respinta dai canoni di ermeneutica della legge - lette- 9 rale, sistematico, finalistico sub art. 12 preleggi. Atteso che la prospettata amputazione abrogativa dei termini dell'azione elettorale non trova riscontro nè in un dato testuale di abrogazione espressa della pregressa disciplina, nè in alcuna disposizione, con essa antinomica che autorizzi l'ipotesi dell'abrogazione implicita, nè in una qualsiasi ratio o finalità rinvenibile in alcuna parte ○ disposizione della 1. 267/2000. Mentre l'omissione di un rinvio espresso, (anche) nel corpo dell'art. 69 di detta ulti- ma legge, ai termini e modalità di proposizione dell'azione sub art. 82 d. P. R. 570, imputabile ad un difetto della tecnica di formulazione del nuovo testo di legge, è assolutamente neutra, essendo quel rinvio comunque implicato dal sistema di disciplina delle azioni elettorali, che le disposizioni sin qui richia- mate vanno complessivamente a comporre. D'altra parte, prospettando l'interpretazione dell'art. 69 1. 267/00, auspicata dal ricorrente, evi- denti problemi di costituzionalità, per contrasto con l'art. 24 Cost., in danno dei soggetti controinteressa- ti, che resterebbero, in tesi, esposti a tempo indeter- - per ciò stesso minato all'iniziativa del ricorrente tale esegesi deve cedere alla diversa lettura, costitu- zionalmente invece compatibile, seguita dalla Corte di 10 merito, in ossequio al canone inderogabile della “interpretazione adeguatrice”.
5. Anche il ricorso principale va, pertanto, inte- gralmente respinto.
6. Anche in considerazione della novità delle que- stioni giuridiche trattate, si dispone la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, per l'intero, tra le parti.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese. Roma, 26 ottobre 2001. Il Consigliere estensoreforstensore Il PresidentePresidente Mario Rosario, Me l Vincence Proto ECORTERUPPEAR IL CANCELLIERE N O tea Bianchi 11 GEN 2002 [ IL CHINEZLLIERE il 11