Cass. civ., sez. I, sentenza 11/01/2002, n. 295
CASS
Sentenza 11 gennaio 2002

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, emessa il 26 ottobre 2001, con il giudice relatore Dott. Mario Rosario Morelli. Le parti in causa erano un ricorrente, che contestava la delibera consiliare di decadenza dalla carica di consigliere comunale, e un controricorrente, che sosteneva l'inammissibilità del ricorso per difetto di contraddittorio. Il ricorrente sosteneva che la Corte d'Appello avesse errato nel non integrare il contraddittorio nei confronti del primo dei non eletti e nell'applicare termini di decadenza non più previsti dalla normativa vigente. La Corte ha rigettato il ricorso principale, affermando che il contraddittore necessario era il primo dei non eletti e non i membri del Consiglio comunale, e che la notifica al P.M. non sanava l'assenza di contraddittorio. Inoltre, ha confermato che i termini per la proposizione dell'azione elettorale rimanevano quelli previsti dalla normativa preesistente, respingendo l'interpretazione del ricorrente come infondata e potenzialmente incostituzionale. La Corte ha quindi deciso di compensare le spese legali, data la novità delle questioni giuridiche trattate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 11/01/2002, n. 295
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 295
    Data del deposito : 11 gennaio 2002

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