Cass. pen., sez. V, sentenza 19/04/2011, n. 19647
CASS
Sentenza 19 aprile 2011

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Massime1

L'omissione o il ritardo dell'ordine di esecuzione, ex art. 656, cod. proc. pen. - nella specie nei confronti di soggetto sottoposto a custodia cautelare in carcere - non incide sull'apertura della fase esecutiva né attribuisce al condannato il diritto alla liberazione, considerato che, nella fase di esecuzione, il rapporto processuale è validamente costituito dalla sentenza irrevocabile e nessun effetto di rilievo svolge l'ordine di carcerazione, trattandosi di mero adempimento amministrativo.

Commentario1

  • 1Art. 650 - Esecutività delle sentenze e dei decreti penali
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 19/04/2011, n. 19647
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19647
Data del deposito : 19 aprile 2011

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