Sentenza 19 aprile 2011
Massime • 1
L'omissione o il ritardo dell'ordine di esecuzione, ex art. 656, cod. proc. pen. - nella specie nei confronti di soggetto sottoposto a custodia cautelare in carcere - non incide sull'apertura della fase esecutiva né attribuisce al condannato il diritto alla liberazione, considerato che, nella fase di esecuzione, il rapporto processuale è validamente costituito dalla sentenza irrevocabile e nessun effetto di rilievo svolge l'ordine di carcerazione, trattandosi di mero adempimento amministrativo.
Commentario • 1
- 1. Art. 650 - Esecutività delle sentenze e dei decreti penalihttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/04/2011, n. 19647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19647 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 19/04/2011
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 626
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 4123/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GL LO, nato il [...];
avverso l'Ordinanza del Tribunale della Libertà di Lecce del 3.12.2010;
è presente l'avv. Murra Massimo Salvatore del Foro di Mesagne difensore di fiducia del ricorrente;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dr. Gian Giacomo Sandrelli;
sentite le Requisitorie del PG. (nella persona del Cons. Dr. Fausto De Santis) che ha concluso per il rigetto del ricorso. Il difensore si riporta al ricorso.
IN FATTO
Il ricorso si appunta sulla reiezione dell'appello avanzato da GL LO avverso l'Ordinanza del Tribunale della Libertà di Lecce che ha ritenuto non rappresentare titolo esecutivo ai fini della decorrenza dei termini di custodia cautelare la condanna divenuta irrevocabile, a cui non sia seguito ordine di carcerazione. Più precisamente, la sentenza resa dal Tribunale di Brindisi il 18.7.2005, fu parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di Lecce il 18.10.2007, ma, di poi, parzialmente annullata dalla Corte di Cassazione il 16.1.2009. Nel processo di rinvio il 16.3.2010, seguiva la conferma della detta Corte leccese, sicché il capo C di quest'ultimo provvedimento diveniva irrevocabile (reati previsti dal D.P.R. n. 43 del 1973, art. 291 quater, L. n. 152 del 1991, art. 7). Come dianzi detto, per questa decisione, pur irrevocabile, non era emesso Ordine di Carcerazione.
Il ricorrente afferma che, per detta omissione, non può dirsi iniziata la fase dell'esecuzione, come - invece - ha affermato dal Tribunale della Libertà; sicché, secondo l'impugnazione, per detta ragione, i giudici della cautela si sono sottratti alla dichiarazione di decorrenza dei termini di carcerazione preventiva. IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
L'esecutività del provvedimento giudiziale discende dalla irrevocabilità della sentenza, come disposto dall'art. 650 c.p.p., comma 1. Pertanto, il titolo che apre la fase dell'esecuzione si concreta nella decisione giudiziale, non più soggetta ad impugnazione. Al contempo, sull'apertura della fase esecutiva non incide l'ordine di carcerazione. Esso rappresenta adempimento amministrativo, in funzione del raccordo tra l'ufficio del pubblico ministero, organo dell'esecuzione, e gli uffici deputati all'attuazione del comando giudiziale.
Atto, dunque, a finalità ricognitiva del provvedimento del giudice. Può, conseguentemente, affermarsi che il rapporto processuale, nella fase d'esecuzione, è validamente costituito dalla sentenza irrevocabile, senza che interferisca la mancanza dell'ordine di esecuzione ex art. 656 c.p.p. Pertanto, il ritardo nella emissione di quest'ultimo provvedimento non esplica effetto di rilievo sul piano processuale, ne' - tantomeno - attribuisce al condannato il diritto alla liberazione (cfr. Cass., sez. 6, 8 maggio 1992, Consalvo, CED Cass. 191049).
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria è delegata agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Delega la Cancelleria agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011