Sentenza 11 dicembre 2019
Massime • 1
In sede di esecuzione è consentito, in forza del disposto di cui all'art. 676 cod. proc. pen., disporre la confisca per equivalente del profitto del reato di cui all'art. 640-bis cod. pen., qualora la sentenza irrevocabile di applicazione della pena non vi abbia provveduto, attesa la natura obbligatoria della stessa ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen.
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- 1. Il divieto di rappresentanza stabilito dall'art. 39 è assoluto e non ammette deroghehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
RITENUTO IN FATTO 1. Nei confronti della società ricorrente veniva emessa sentenza di applicazione della pena, in relazione all'illecito amministrativo previsto dall'art. 24 D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, conseguente al reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. commesso dal legale rappresentante. In particolare, quest'ultimo otteneva un finanziamento, accedendo dal Fondo di garanzia per le PMI, finalizzato ad avere liquidità per il pagamento di fornitori e dipendenti, così come previsto dalla normativa emergenziale introdotta dal D.L. n. 23 del 2020. Il finanziamento dell'importo di Euro 30.000, erogato da un istituto di credito e assistito dalla predetta garanzia, non veniva impiegato …
Leggi di più… - 2. Nel caso di patteggiamento, l'accordo delle parti deve estendersi alla confisca di cui all'art. 19https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
RITENUTO IN FATTO 1. Nei confronti della società ricorrente veniva emessa sentenza di applicazione della pena, in relazione all'illecito amministrativo previsto dall'art. 24 D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, conseguente al reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. commesso dal legale rappresentante. In particolare, quest'ultimo otteneva un finanziamento, accedendo dal Fondo di garanzia per le PMI, finalizzato ad avere liquidità per il pagamento di fornitori e dipendenti, così come previsto dalla normativa emergenziale introdotta dal D.L. n. 23 del 2020. Il finanziamento dell'importo di Euro 30.000, erogato da un istituto di credito e assistito dalla predetta garanzia, non veniva impiegato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/2019, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2019 |
Testo completo
282 2020 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Presidente - Sent. n. sez. 3870/2019 ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI -CC 11/12/2019 VINCENZO SIANI R.G.N. 29125/2019 ROBERTO BINENTI GIUSEPPE SANTALUCIA -Relatore - RAFFAELLO MAGI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IT MA RA nato a [...] S.S.( BELGIO) il 23/07/1964 avverso l'ordinanza del 04/04/2019 del GIP TRIBUNALE di PESCARA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
Повіть, ch lette/sentite le conclusioni del PG hai chreto il དང་སྐར་རི་ Ritenuto in fatto 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione proposta da AR UR PR avverso il provvedimento con cui ha disposto la confisca -per equivalente del profitto dei reati - del 50% del compendio immobiliare, nella sua titolarità e nella disponibilità di AR SC, coniuge dell'opponente, nei cui confronti è stata applicata la pena di anni tre e mesi quattro di reclusione con sentenza di patteggiamento per i delitti di cui all'art. 640-bis cod. pen.
1.1. Il giudice della cognizione non aveva provveduto alla confisca del bene perché l'imputato aveva prodotto documentazione indicante la titolarità esclusiva in capo alla coniuge, anche lei indagata ma poi con archiviazione della sua posizione procedimentale. Ebbe quindi a rimettere ogni decisione alla fase esecutiva. In sede esecutiva sono stati disposti nuovi accertamenti, rivelatori della natura meramente simulata ed apparente del negozio di compravendita stipulato da AR SC con la moglie AR UR PR, stipulato all'evidente fine di impedire le azioni giudiziarie sugli immobili.
1.2. Il giudice dell'esecuzione ha precisato che la confisca va disposta con provvedimento de plano, opponibile con atto che introduce una fase camerale in cui è assicurato il contraddittorio tra le parti;
ha quindi chiarito che nessuna preclusione poteva derivare all'esercizio del potere di confisca dal fatto che nella سے مہرات fase delle indagini preliminari era stato disposto il sequestro dell'immobile nei confronti di AR UR PR, poi riconosciuta estranea ai fatti con provvedimento di archiviazione. Ha precisato che le indagini patrimoniali svolte successivamente alla pronuncia della sentenza di patteggiamento sono utilizzabili perché il procedimento funzionale alla confisca è autonomo rispetto a quello di cognizione.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore e procuratore speciale di AR UR PR, che ha articolato più motivi.
2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. La ricorrente non ha preso parte al procedimento che si è concluso con l'adozione del provvedimento di confisca poi opposto;
la confisca per equivalente, peraltro, data la natura sanzionatoria, non può essere applicata dal giudice dell'esecuzione ma deve essere disposta dal giudice che applica la pena. Ancora, la decisione del giudice della cognizione, che ha ritenuto di non disporre la confisca perché l'immobile risultava nella titolarità esclusiva del ricorrente, ha prodotto effetti preclusivi per la fase esecutiva, sicché il giudice di tale fase non avrebbe potuto 1 M disporre la confisca, peraltro sulla base di accertamenti che, siccome svolti dopo la sentenza di patteggiamento, sono inutilizzabili.
2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. Il procedimento di confisca, siccome viene in rilievo un bene immobile e il diritto di proprietà sullo stesso, non poteva essere definito de plano. La questione sulla titolarità del bene avrebbe dovuto essere risolta dal giudice civile ai sensi dell'art. 263 cod. proc. pen.
2.3. Con il terzo motivo ha dedotto difetto di motivazione. Il giudice dell'esecuzione, nell'affermare il carattere simulato del negozio di compravendita, ha omesso di tener conto delle puntuali deduzioni dell'opponente ed ha apoditticamente ripreso quanto affermato dal pubblico ministero in modo del tutto errato.
3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2. Il primo e il secondo motivo sono infondati.
2.1. La procedura osservata dal giudice dell'esecuzione è prevista dalla legge e assicura un adeguato contraddittorio, perché ad una prima fase, in cui il provvedimento di confisca è assunto de plano e quindi in assenza di un'interlocuzione preliminare con le parti, segue una fase, su iniziativa della parte interessata che ha potere di opposizione, nel pieno rispetto delle garanzie difensive e di contraddittorio. Proprio in riferimento al profilo della tutela dei diritti di difesa, in ipotesi di confisca disposta nella fase esecutiva, è stata condivisibilmente affermata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della relativa disciplina nella parte in cui non prevede un doppio esame di merito sulla sussistenza dei relativi presupposti, rilevando che "la garanzia dell'opposizione, sperimentabile anche quando il provvedimento ablativo è stato disposto all'esito di procedura in contraddittorio, assicura in concreto una doppia valutazione nel merito". Sez. 1, n. 52058 del 10/06/2014, Bimbola e altro, Rv. 261604 --. Non è dunque controverso che sulla confisca del profitto del reato, diretta o per equivalente, qualora l'istanza di applicazione venga proposta in fase esecutiva, il giudice dell'esecuzione decide ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., con 2 宀 ordinanza impugnabile solo con l'opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Sez. 3, n. 43397 del 10/09/2015, Lombardo, Rv. 265093 -.
2.2. In più occasioni la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la confisca, anche nella forma della confisca cd. per equivalente, ben può essere disposta in fase esecutiva. Non è in discussione la sua natura sanzionatoria. Proprio le Sezioni unite della Corte di cassazione ne hanno messo in evidenza la struttura sanzionatoria, rilevando che l'imputato "viene ad essere direttamente colpito nelle sue disponibilità economiche (e non la cosa in quanto derivante dal reato), e ciò proprio perché autore dell'illecito, restando il collegamento tra la confisca, da un lato, ed il prezzo o profitto del reato, dall'altro, misurato solo da un meccanismo di equivalenza economica”. Da qui la logica conclusione che l'oggetto della confisca di valore, in assenza del nesso di pertinenzialità col reato, costituisce solta una conseguenza sanzionatoria dello stesso Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437 -. Quel che però rileva, ai fini di attestare la piena compatibilità con la fase esecutiva della disposta confisca, è la sua natura obbligatoria, secondo quanto disposto dall'art. 640-quater cod. pen. con il richiamo all'art. 322-ter stesso codice. Sul punto si è già detto che "se sul piano sistematico deve ribadirsi che la misura in questione costituisce uno strumento ablatorio ripristinatorio dal carattere affittivo, conseguente alla commissione del reato, tanto non equivale ad escludere la sua applicazione in sede esecutiva. Assume rilievo decisivo al riguardo la natura obbligatoria della sua applicazione prescritta dall'art. 322 ter cod. pen.; e sebbene la norma stabilisca che il giudice con la pronuncia di condanna determina i beni da confiscare, poiché introduce una statuizione dovuta, si deve ammettere che possa essere disposta anche da parte del giudice dell'esecuzione (Cass. sez. 3, n. 43397 del 10/09/2015, Lombardo, rv. 265093, in motivazione;
sez. 1, n. 43521 del 19/09/2013, Strangio e altri, rv. 257039; sez. 3, n. 44445 del 9/10/2013, Cruciani, rv. 257616; sez. 6, n. 10623 del 19/02/2014, Laklaa, rv. 261886), non rivestendo rilievo ostativo e contrario che non si sia già provveduto in sede di cognizione con la sentenza di condanna o di patteggiamento" - Sez. 1, n. 23716 del 15/12/2016, dep. 2017, Soddu, Rv. 270112 -.
2.3. Il giudice dell'esecuzione ha precisato che il giudice della cognizione, in punto di confisca per equivalente, ebbe a rimettere "ogni decisione alla fase esecutiva del provvedimento decisorio, là dove fossero emersi elementi indicativi della effettiva natura del passaggio della quota immobiliare in favore della PR" (fl. 2). È allora chiaro che non si è determinata alcuna preclusione per il giudizio di esecuzione, a nulla rilevando che il sequestro dell'immobile fu disposto a suo tempo in danno della ricorrente, perché nessun provvedimento è 3 stato assunto in cognizione che impedisca una statuizione sul punto della confisca. Deve allora concludersi che il giudice dell'esecuzione ha correttamente esercitato i suoi poteri, in conformità a quanto più volte statuito nella giurisprudenza di legittimità, e cioè che "il giudice dell'esecuzione può disporre la confisca solo qualora essa sia obbligatoria per legge". - Sez. 1, n. 17546 del 20/04/2012, Ebrahim, Rv. 252888 -.
2.4. Una volta accertata la natura meramente simulata ed apparente del negozio di compravendita tra AR SC e la moglie, odierna ricorrente, non si poteva porre alcuna questione inerente la proprietà della metà del compendio immobiliare in sequestro e pertanto il giudice dell'esecuzione bene ha operato non facendo applicazione della disposizione di cui all'art. 263 cod. proc. pen. Non vi erano, infatti, i presupposti per una rimessione al giudice civile di una controversia inerente la proprietà del bene de quo, alla luce degli accertamenti istruttori, legittimamente disposti ed eseguiti in fase esecutiva, da cui è risultata l'esclusiva spettanza del 50% del compendio immobiliare a AR SC, a dispetto della mera apparenza della titolarità formale alla moglie.
3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Il provvedimento impugnato ha dato compiuta motivazione delle ragioni che hanno indotto a ritenere simulato il negozio di compravendita. Ha posto in evidenza, tra l'altro, che il corrispettivo della compravendita, inferiore ai valori di mercato, non risulta esser stato corrisposto;
che ogni reddito di AR UR PR è riconducibile alle attività del coniuge;
che quest'ultimo provvide, c successivamente alla stipulazione della compravendita, ad estinguere il mutuo ipotecario contratto a suo tempo per l'acquisto dell'immobile; che la compravendita fu stipulata in epoca successiva e prossima all'esperimento di diverse azioni giudiziarie in danno del coniuge della ricorrente. A fronte dei rilievi mossi dalla difesa contro plurimi aspetti della motivazione del provvedimento di confisca, il giudice dell'esecuzione ha dato compiuta risposta. È poi appena il caso di osservare che la completa ed adeguata motivazione, che ha dato conto della ricorrenza di plurimi elementi attestanti univocamente la natura simulata della compravendita, impedisce di prendere in considerazione la deduzione difensiva circa l'asserita pretermissione di rilievi difensivi perché le argomentazioni di ricorso non sono idonee a evidenziare lacune motivazionali o altri vizi del ragionamento probatorio sviluppato dal giudice dell'esecuzione. 4 4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 11 dicembre 2019. Il presidente Il con ere estensore Antonella Patrizia Mazzei Giuseppe Santalucia GemungeJr. Mazze DEPOSITATA IN CANCELLERIA -8 GEN 2020 IL CANCELLIERE Stefania FAELLA 5