Sentenza 3 giugno 2016
Massime • 1
L'imputato che, revocata la precedente rinuncia a comparire in udienza, chiede il rinvio di quest'ultima adducendo un legittimo impedimento per ragioni di salute, se detenuto in un luogo diverso e lontano dalla sede giudiziaria ove si svolge il processo, ha l'onere di proporre la relativa istanza in tempo utile per consentire di disporre la sua traduzione. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da vizi la decisione che aveva giudicato intempestiva la richiesta formulata dall'imputato, detenuto a Milano, alcune ore prima della celebrazione del processo in appello a Palermo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2016, n. 26263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26263 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2016 |
Testo completo
2 62 63/ 1 6 63 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 03/06/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. GIACOMO FUMU - Presidente - N. 1537 Dott. ADRIANO IASILLO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 45015/2015 - Consigliere - Dott. ANDREA PELLEGRINO - Rel. Dott. STEFANO FILIPPINI Consigliere - ROBERTO MARIA CARRELLI PALOMBI DI - Consigliere - Dott. MONTRONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL MI N. IL 02/09/1953 avverso la sentenza n. 2769/2015 CORTE APPELLO di PALERMO, del 23/09/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/06/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO FILIPPINI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Enrico Delahaye che ha concluso per l'oun sence سلام وادی مدله كس حلوه percicio we 8 Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. t. Vincenzo Davalie Aufonio Albrans de kanno chiesto l'eвессорішето。 del arous RITENUTO IN FATTO Con sentenza in data 23.9.2015, la Corte di appello di Palermo 1. confermava la sentenza del Tribunale di Palermo del 20.2.2015, che aveva condannato EL CH alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 3 bis, quarto comma, della legge 575/'65. 1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello in punto di riconosciuta responsabilità in ordine al reato ascritto nonché in punto di nullità della sentenza in relazione al mancato riconoscimento del legittimo impedimento a comparire all'udienza del 21.11.2014. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato personalmente, sollevando i seguenti motivi di gravame: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del legittimo impedimento a comparire all'udienza decisiva del primo grado;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del legittimo impedimento a comparire all'udienza decisiva del secondo grado;
3) violazione di legge, in relazione all'approfondimento istruttorio, deciso ex art. 507 c.p.p. in primo grado, per essere state chieste notizie sulle condizioni di possidenza dell'imputato alla Sezione misure di prevenzione del Tribunale anziché al nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza.
2.1 Con nota depositata il 12.5.2016, per mezzo del difensore di fiducia, vengono formulati motivi aggiunti: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla nullità del giudizio dinanzi al Tribunale e alla Corte di appello dal momento che agli atti del Tribunale figurava la nota allegata al verbale di udienza del 25.11.2014 secondo la quale l'EL versava in condizioni di assoluto impedimento a comparire, sicchè il Tribunale avrebbe dovuto differire il processo 0 disporre ulteriori accertamenti;
analogamente, dinanzi alla Corte di appello, sussistendo il medesimo grave stato patologico, in presenza della impossibilità ad essere tradotto doveva essere disposta la videoconferenza e l'istanza del 22.9.2015 avanzata dall'imputato deve ritenersi tempestiva;
2) vizio di motivazione in relazione alla integrazione istruttoria, dal momento che le risultanze della parziale attività disposta tramite la Sezione misure di prevenzione dovevano essere intergrate con l'ulteriore produzione offerta dal difensore, relativa ad atto di pignoramento di beni non ricompresi tra quelli già oggetto di misure di prevenzione (in quanto aventi provenienza ereditaria), dai quali emerge che ogni sostanza dell'imputato è stata п oggetto di aggressione e che dunque egli non disponeva del denaro occorrente per pagare la cauzione di causa. Alla nota contenente i motivi aggiunti viene allegata documentazione a sostegno degli argomenti esposti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile in quanto basato su un motivi manifestamente infondati, costituenti censure in fatto o riproposizione di questioni già sollevate in appello e risolte con valutazioni non sindacabili in cassazione.
1. Prendendo le mosse dai motivi avanzati dall'imputato personalmente, con la prima doglianza si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte di appello omesso di argomentare adeguatamente in relazione alla eccepita esistenza del legittimo impedimento dell'imputato a presenziare all'udienza del Tribunale del 25.11.2014. 1.1 La doglianza è manifestamente infondata. Invero, in relazione all'udienza del Tribunale del 25.11.2014, vi è stata espressa rinuncia a comparire da parte dell'EL in data 14.11.2014 e poi nota dello stesso in data 19.11.2014, prodotta in udienza dal difensore, con la quale l'imputato, rivolgendosi al proprio legale, spiegava le ragioni per le quali aveva preferito non comparire. Come correttamente osservato dal Tribunale, non solo quest'ultima missiva non costituiva prova dell'assoluta impossibilità a comparire (dal momento che lo stesso imputato spiega di preferire di evitare lo stress del viaggio in giornata o di essere appoggiato in strutture meno confacenti alle sue condizioni di salute), ma neppure conteneva revoca della rinuncia già manifestata. Così ricostruiti i fatti, è evidente che il preteso vizio della sentenza di secondo grado, per violazione del diritto a comparire o per la assenza di argomentazioni in ordine al profilo in parola, risulti manifestamente infondato, dal momento che il giudice di primo grado, alle pagg. 3 e 4 di quell'atto, nell'ambito della descrizione dello svolgimento del processo, ha esplicitamente esposto detti concetti e il giudice di appello, a pag. 2 della relativa sentenza, ha aderito a quella ricostruzione, evidentemente legittima. La motivazione è stata dunque fornita in maniera effettiva e Ө logica sulla base di corretti presupposti di fatto.
1.2 In relazione al secondo motivo proposto dal'imputato, attinente alla 2 violazione del diritto a comparire all'udienza di appello del 23.9.2015, va premesso, in fatto, che in questo caso, dopo una prima tempestiva rinuncia dell'EL a comparire, vi è stata la revoca della stessa, manifestata con dichiarazione rilasciata solo nella tarda mattinata del 22.9.2015, alla direzione del carcere di Opera (Milano), con la quale si motivava la precedente rinuncia a comparire con le proprie ragioni di salute e, nel revocare la stessa, deducendo la pretesa impossibilità di viaggiare, si chiedeva il rinvio dell'udienza o, in alternativa, la videoconferenza. La Corte di appello ha disatteso il motivo di gravame, evidenziando la tardività dell'ultima richiesta (materialmente pervenuta il giorno stesso dell'udienza), giudicata intempestiva rispetto alla celebrazione dell'udienza del 23 settembre 2015. La doglianza è manifestamente infondata. Secondo la risalente giurisprudenza di legittimità, espressa già nel vigore del vecchio codice di procedura penale, è legittima la celebrazione del giudizio in assenza dell'imputato, detenuto in luogo diverso e lontano dalla sede ove si svolge il processo, allorché la causa di impossibilità a comparire sia imputabile alla condotta dello stesso imputato detenuto che, dopo aver rinunciato a comparire, abbia revocato la rinuncia quando ormai non era più possibile la tempestiva traduzione alla sede dell'ufficio procedente. (Cass., Sez. 2, n. 9839 del 21/05/1982, Rv. 155769). Sulla stessa linea interpretativa si colloca la giurisprudenza maturata nel vigore del nuovo c.p.p., con pronunce prevalentemente rese in occasione di giudizi camerali (ma che, per quanto di interesse nella vicenda, risultano chiaramente estensibili al dibattimento di secondo grado), secondo cui la rinuncia a comparire all'udienza da parte dell'imputato detenuto, che per tale motivo non viene tradotto in udienza, produce i suoi effetti fino a quando l'interessato manifesti la sua volontà di essere nuovamente presente al processo;
tuttavia, quest'ultima manifestazione di volontà, contraria alla precedente, per evidenti ragioni organizzative e al fine di prevenire facili manovre dilatorie degli imputati, deve essere tempestiva, cioè formulata in tempo utile a consentire la traduzione del detenuto e la celebrazione del processo nella data fissata (si vedano, in tal senso, i principi desumibili, tra le tante, dalle seguenti pronunce di legittimità: Sez. 6, n. 3099 del 15/10/1998, Sez. 2, n. 16951 del 27/02/2003, Sez. 1, n. 6970 del 08/02/2006, Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010). Il giudice di appello, con apprezzamento in fatto, non sindacabile in 3 ї cassazione, peraltro non manifestamente illogico, ha ritenuto che una dichiarazione rivolta ad ufficio palermitano da parte di imputato detenuto a Milano, formulata poche ore prima dell'udienza, non potesse considerarsi tempestiva, e ciò a causa proprio di un ritardo ascrivibile all'imputato medesimo. Inoltre la Corte d'appello, come motivato in sentenza, ha ritenuto, con apprezzamento in fatto non sindacabile in cassazione, che l'assoluto impedimento a comparire non fosse dimostrato e che esso debba essere tenuto distinto dal problema della trasportabilità (questione che, è evidente, poteva certo essere affrontata adeguatamente in presenza di tempestiva richiesta dell'EL di presenziare all'udienza). Rispetto a tali argomenti, tutti logici e condivisibili, non può dubitarsi né della effettività della motivazione (con il conseguente limite del sindacato di legittimità), né della legittimità dei provvedimenti assunti. Né, per le ragioni esposte, rileva che la dichiarazione dell'EL (ai sensi della ficio iuris contenuta nell'art. 123 c.p.p.) debba considerarsi come effettivamente pervenuta alla Corte palermitana sin dal momento in cui è stata manifestata a Milano (alle ore 11.40 del 22.9.2015), anziché nella mattina stessa dell'udienza (23.9.2015), come materialmente avvenuto (cfr. pag.3 della sentenza di appello), posto che, di fatto, le poche ore di differenza non consentivano comunque la verifica delle condizioni dell'imputato e la sua traduzione (peraltro, per quel che emerge dalla nota del 22.9.2015, neppure accettata dall'EL). Ragionamento del tutto analogo deve effettuarsi per la richiesta di videoconferenza, anch'essa evidentemente intempestiva per le notorie complessità organizzative.
1.3. Con l'ultima doglianza dell'imputato si lamenta la violazione di legge in relazione agli artt. 507 c.p.p. e 25 della legge n. 646/'82 in relazione alla omissione dell'accertamento istruttorio in primo grado teso ad accertare, tramite la polizia tributaria, l'effettività della condizione di impossidenza assoluta dell'EL. Il motivo è manifestamente infondato in quanto aspecifico;
costituisce mera riproposizione di analoga doglianza avanzata in appello e non tiene conto delle argomentazioni offerte dalla Corte di appello che, nell'ultima parte della sentenza illustra le ragioni per le quali condivide il giudizio del Tribunale in ordine alla disponibilità, in capo all'imputato e ad alcuni suoi stretti familiari, di molti beni, anche ereditari, che agevolmente avrebbero consentito di versare la modica somma di cauzione dovuta;
il supplemento 4 istruttorio è stato giudicato inutile ai giudici del merito, con motivazione adeguata, poiché le risultanze in atti già dimostravano l'estraneità dei beni ereditari rispetto alle misure patrimoniali di prevenzione adottate. Manifestamente infondata è poi la deduzione della pretesa nullità dell'accertamento patrimoniale operato tramite la cancelleria della Sezione delle misure di prevenzione, anziché presso la polizia tributaria, posto che la norma invocata (art. 25 della legge n. 646/'82) non introduce alcuna esclusività di poteri investigativi in favore della polizia tributaria né introduce limiti al principio del libero convincimento del giudice.
2. Con i motivi aggiunti depositati in data 12.5.2016 il difensore dell'imputato, con una prima doglianza, ripercorre e specifica le ragioni di ricorso avanzate dall'imputato personalmente a proposito del preteso impedimento, per ragioni di salute, a comparire alle udienze nelle quali è stato deciso il giudizio in primo e secondo grado. Nell'allegare ai motivi aggiunti documentazione attinente a paralleli procedimenti dinanzi alla magistratura di sorveglianza, relativi al tema delle patologie che affliggono l'EL, si ribadisce la sussistenza del legittimo impedimento a comparire alle citate udienze. Anche tale argomento è manifestamente infondato in quanto non introduce nulla di nuovo rispetto a quanto sopra già esposto al punto 1.1 con riferimento alla assenza dell'imputato all'udienza di primo grado, attesa la rinuncia dell'EL a comparire, mai revocata;
quanto alla vicenda del mancato differimento dell'udienza di secondo grado, da considerare come se fosse stato conosciuto dal giudice di appello sin dal momento in cui è stata fatta la dichiarazione ex art. 123 c.p.p. dall'EL (alle ore 11,40 del 22.9.2015), analogamente, nulla di ulteriore si introduce rispetto a quanto argomentato al punto 1.2 a proposito della tardività della comunicazione e della mancata dimostrazione dell'assoluto impedimento.
2.1 Con il secondo motivo aggiunto si illustra la pretesa condizione di impossidenza dell'EL e, mediante la produzione di atti di pignoramento dei beni ereditari, ritenuti dai giudici di merito estranei ai provvedimenti di prevenzione patrimoniale, si insiste sulla doglianza attinente all'omesso rilievo della causa di forza maggiore che avrebbe impedito all'EL di adempiere al versamento della cauzione. Anche il profilo in parola è manifestamente infondato, dal momento che la contravvenzione ascritta è fattispecie punibile anche a titolo di colpa, che si perfeziona al momento della scadenza del termine fissato giudizialmente 5 R (cfr. sez. 5, n. 2769 del 01/10/2014, Rv. 262721), sicchè l'onere probatorio posto a carico dell'imputato, che invoca l'esimente della causa di forza maggiore, ha una pregnanza ben maggiore di quanto effettuato dall'EL. Inoltre, la prova dell'impossibilità di provvedere al pagamento della cauzione imposta a norma dell'art. 3 bis della legge n. 575 del 1965, eventualmente addotta dall'imputato che lamenta l'indisponibilità di mezzi economici, comporta l'onere di allegazione di elementi dai quali risulti non una semplice difficoltà, ma la materiale impossibilità di adempiere avente i caratteri dell'assolutezza e non sia preordinata o colposamente determinata (si veda, in senso conforme, Cass., Sez. 5, n. 38729 del 03/04/2014). Al riguardo, sia il giudice di primo grado che quello di appello hanno evidenziato, con logiche motivazioni, come dette condizioni non sussistessero, proprio in considerazione della disponibilità di beni ereditari non attinti dalle misure di prevenzione. Infatti, le prove ammesse in primo grado su sollecitazione dell'imputato avevano dato prova di tale circostanza. L'importo contenuto della cauzione rendeva peraltro evidente che non si potesse parlare di impossibilità ad adempiere, attesa l'entità del patrimonio ereditario, relativo a successione dichiarata sin dal 1993. Peraltro, l'atto di pignoramento che si è allegato ai motivi aggiunti è del marzo 2011, ampiamente successivo alla scadenza dell'obbligo di pagare la cauzione di causa (che era fissato al settembre 2010).
3. Poiché la declaratoria di inammissibilità del ricorso determina la mancata corretta instaurazione del rapporto processuale innanzi a questa Corte Suprema, e comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, è preclusa la possibilità di dichiarare in cassazione l'eventuale intervenuta prescrizione del reato ex articolo 129 cod. proc. pen. (tra le tante, Sez. 5, n. 13263 del 21/10/1999).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dell'imputato che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al - pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in € 1.500,00.
P.Q.M.
6 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 giugno 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente dott Stefano FilippiniD dott. Giacomo Fumu į DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 23 GIU. 2016 IL DICAS "CANCELLIERE MAD UD AN S A I O E N Z * 7