Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2016, n. 26263
CASS
Sentenza 3 giugno 2016

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L'imputato che, revocata la precedente rinuncia a comparire in udienza, chiede il rinvio di quest'ultima adducendo un legittimo impedimento per ragioni di salute, se detenuto in un luogo diverso e lontano dalla sede giudiziaria ove si svolge il processo, ha l'onere di proporre la relativa istanza in tempo utile per consentire di disporre la sua traduzione. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da vizi la decisione che aveva giudicato intempestiva la richiesta formulata dall'imputato, detenuto a Milano, alcune ore prima della celebrazione del processo in appello a Palermo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2016, n. 26263
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26263
    Data del deposito : 3 giugno 2016

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