Cass. civ., sez. III, sentenza 19/04/2001, n. 5817
CASS
Sentenza 19 aprile 2001

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In caso di trasferimento di azienda, la comunicazione della cessione del contratto di locazione, prevista dall'art. 36 della legge 27 luglio 1978, n. 392, deve contenere l'indicazione degli elementi essenziali che valgono ad identificare il contratto posto in essere tra conduttore e terzo insieme alle altre notizie relative alla persona del cessionario in modo da porre in grado il locatore di manifestare la sua opposizione, qualora ricorrano gravi motivi. Pertanto, in caso di incompleta comunicazione il locatore non incorre nella decadenza prevista dalla norma sopracitata, se non esercita il suo diritto all'opposizione nel termine di giorni trenta.

Ai fini della condanna generica al risarcimento del danno è sufficiente l'esistenza potenziale dello stesso, che dovrà poi essere determinato o anche escluso dal giudice della liquidazione. Pertanto, la risoluzione del contratto per inadempimento di una delle parti giustifica la condanna generica di questa al risarcimento del danno, indipendentemente dal concreto accertamento di uno specifico pregiudizio patrimoniale, posto che l'anticipato scioglimento del rapporto è di per sè un evento potenzialmente generatore di danno, avendo turbato e compromesso le aspettative economiche della parte adempiente, anche se fatti specifici di violazione contrattuale non abbiano, in ipotesi, prodotto direttamente alcun pregiudizio patrimoniale al contraente incolpevole.

Con riguardo a locazione di immobile urbano ad uso diverso da quello abitativo, l'art. 36 della legge n. 392 del 1978 disciplina nello stesso modo il caso della sublocazione dell'immobile e quello della cessione del contratto di locazione stabilendo che il conduttore può, senza il consenso del locatore, sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione purché venga, insieme, ceduta o locata l'azienda o parte di essa, e cioè di una porzione dei beni destinati all'attività esercitata nell'immobile autonoma e funzionalmente sufficiente per tale attività; conseguentemente detta possibilità deve essere negata nel caso di mera alienazione di singoli beni privi degli indicati requisiti, nella quale ipotesi è necessario il consenso del locatore.

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    Michele Bana · https://www.michelebana.it/notizie/ · 12 dicembre 2024

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 19/04/2001, n. 5817
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5817
Data del deposito : 19 aprile 2001

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