Sentenza 6 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/08/2001, n. 10842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10842 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2001 |
Testo completo
A N A I L A T I A T O I _ C C I 1 7 - - 1 6 1 6 1 0 842/01 N C A L B ) E B U C A P P IN NOME DEL POPOLO ITALI NO, I D LA CORTE SU E Oggetto C I D Opposizione a SEZI NE TERZA CIVILE U precetto E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N . T S I R.G.N. 10461/99 ( Dott. Angelo Presidente GIULIANO Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere Dott. Mario 23462 Cron. FINOCCHIARO Consigliere Dott. Donato CALABRESE Consigliere Rep. Ud. 25/05/01 Dott. Alberto TALEVI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RE NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 38, presso 10 studio dell'avvocato GIOVANNI DI BATTISTA, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
NZ IS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO MIRABELLO 6, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO TROPIANO, che lo difende, giusta delega in atti;
2001 controricorrente - 1170 avverso la sentenza n. 3045/99 del Giudice di pace di ROMA, emessa il 07/04/99 e depositata 1'08/04/99 (R.G. 46326/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/05/01 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato Giovanni DI BATTISTA;
udito l'Avvocato Maurizio TROPIANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. TO LA, con atto di precetto del 26 no- vembre 1988, ha chiesto a BR DR il pagamento della somma di oltre lire 1.800.000 per spese di giudi- zio liquidate in sentenza di condanna.
2. BR DR, con atto del 1° dicembre 1998, ha proposto opposizione al precetto davanti al giudice di pace di Roma ed ha dedotto che erano dovute solo lire 867.000, che questo importo era stato già offerto al creditore e che, quindi, sull'importo non erano do- vuti gli interessi richiesti.
3. L'opposizione è stata rigettata con sentenza dell'8 aprile 1999. Il giudice di pace ha ritenuto che la somma di lire 867.000 era stata immediatamente restituita, che suc- 2 cessivamente l'intimato non si era più preoccupato di pagare il debito e che l'importo successivamente invia- to era inferiore al dovuto ed era pervenuto al credito- re dopo la notificazione dell'atto di precetto.
4. Per la cassazione di questa sentenza BR An- dreotti ha proposto ricorso. Resiste con controricorso TO LA. Entrambe le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso svolge tre motivi ed è rigettato con le motivazioni di seguito indicate.
2. Con il primo motivo è denunciata violazione dei principi regolatori della materia e degli artt. 1220 e 1227 cod. civ. Il ricorrente sostiene che il giudice di pace non ha tenuto conto del fatto che egli aveva già versato la complessiva somma di oltre lire 6 milioni per il pagamento delle spese liquidate nella sentenza titolo esecutivo e che non era stato valutato il com- portamento complessivo delle parti. Con il secondo motivo è denunciata la violazione dell'art. 1224 cod. civ. Il ricorrente dichiara che il giudice di pace ha riconosciuto gli interessi legali sulla somma capitale e si duole del fatto che il giudi- ce non ha considerato che il pagamento della somma di lire 867.000 era stato offerto mediante vaglia di conto 3 corrente e rifiutato dal procuratore del creditore sen- za valida giustificazione. Inoltre, lo stesso creditore non lo aveva costituito in mora. I due motivi possono essere esaminati insieme per- ché si riferiscono allo stesso problema dell'obbliga- zione del pagamento degli interessi sul capitale.
2. Il giudizio che si svolge davanti al giudice di pace è disciplinato dall'art. 113 cod. proc. civ. (nel testo novellato con l'art. 13 d. 1. 7 ottobre 1994, convertito con 1. 6 dicembre 1995, n. 673), il quale, al secondo comma, dispone che "il giudice di pace deci- de secondo equità la causa il cui valore non eccede lire due milioni" Il potere equitativo del giudice di pace, indicato nella norma, si esprime in un giudizio di tipo intuiti- vo e non di tipo sillogistico e non richiede la preven- tiva individuazione della norma astratta applicabile al caso concreto. Da questo principio si possono ricavare le seguenti implicazioni sul piano dell'impugnazione delle corri- spondenti decisioni sotto il profilo della violazione delle norme di diritto sostanziale. Le decisioni del giudice di pace, adottate in con- troversie di valore non eccedente lire due milioni, so- no sempre decisioni secondo equità, perché questo 4 l'unico metro di giudizio adottabile dal giudice. Per le stesse controversie (e sempre entro il valo- re di due milioni) la regola dell'equità vale sia nei casi in cui il giudice di pace invochi l'equità per la soluzione del caso singolo, sia quando la soluzione della fattispecie sia stata effettuata con richiamo а principi di diritto, perché, in questo caso, la lettura delle norme adottata dal giudice, anche in chiave di- versa, è una lettura delle norme in chiave equitativa.
2.1. Nella fattispecie che interessa il giudice di pace di Roma ha ricostruito il debito dello DR attraverso il titolo posto a base del precetto ed ha posto in evidenza i seguenti fatti: a) il pagamento della somma di lire 867.000 a mezzo assegno di conto corrente non era avvenuto, in quanto il difensore del- l'intimante aveva restituito immediatamente l'assegno; b) il nuovo pagamento della stessa somma, sempre a mez- ZO assegno di conto corrente, era inferiore al dovuto ed era pervenuto al creditore dopo la notificazione dell'atto di precetto.
2.2. La ricostruzione del debito dell'opponente, che si deve ritenere essere avvenuta in chiave equita- tiva, non può essere messa in discussione con il ri- chiamo a norme di diritto sostanziale, perché esse non incidono sul giudizio equitativo formulato dal giudice 5 di pace. Il fatto che il creditore abbia frazionato il debi- to, così moltiplicando le spese legali a carico del de- bitore, e gli aspetti penali della vicenda, indicati nella memoria difensiva del ricorrente e nella discus- sione orale, non possono essere presi in considerazio- ne, in quanto introdotti esplicitamente per la prima volta in questo giudizio. I primi due motivi del ricorso, pertanto, debbono essere rigettati.
3. Con il terzo motivo è criticata la decisione in punto di condanna alle spese del giudizio. Anche questo capo della decisione non è sindacabile in sede di legittimità, in quanto non è stato violato il principio che le spese del giudizio non siano poste a carico della parte che risulti vincitore nel proces- so.
4. Conclusivamente il ricorso deve essere rigetta- to. Le spese di questo giudizio possono essere intera- mente compensate tra le parti, ricorrendo giusti moti- vi.
p. q. m.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- Corte di cassazione, la terza sezione civile della il 25 maggio 2001. Luigi Francesco Di Nanni, Est.
4. furs & were Il presidente Anchor TuitionАнри CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria oggi, li -6 A60 2001 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista ) 4 E 7 3 C . O A L N L P , 1 O I B 9 D 9 & 1 E - 1 C N 1 I - O 1 D I T 2 U A I . R L G T 9 S I 3 E G N E E . R T 6 4 S A I . D ( T E T T R N A E S E 7