Sentenza 21 dicembre 1998
Massime • 1
La cessazione della permanenza nella contravvenzione di costruzione abusiva oltre che dall'esistenza di un provvedimento autoritativo, amministrativo, civile o penale, o dalla cd. desistenza volontaria, deriva dalla ultimazione dell'opera, ivi comprese le rifiniture esterne ed interne. Pertanto, ove sia indicata una determinata data di accertamento, in assenza di una prova diversa, deve ritenersi che la semplice utilizzazione dell'immobile e la sua ultimazione all'esterno, senza alcuna dimostrazione del completamento delle opere interne, comporta la individuazione dell'epoca di cessazione della permanenza al momento dello accertamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/12/1998, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. PIOLETTI Giovanni Presidente del 21/12/98
1. Dott. SAVIGNANO Giuseppe Consigliere SENTENZA
2. " AS DO " N. 3925
3. " RE FR " REGISTRO GENERALE
4. " AN ED " N.37074/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da UO CA n. a Castellamare di Stabia il 27 maggio 1951
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 5 maggio Visti gli atti, la sentenza denunziata cd il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dott. F.Novarese
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Geraci che ha concluso per rigetto del ricorso
Svolgimento del processo.
Il 5 maggio 1998 la corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del pretore di Torre Annunziata sezione di Castellammare di Stabia, nella parte in cui quest'ultimo il 2 maggio 1997 l'aveva ritenuto colpevole dei reati di cui ai seguenti articoli: a) 20 lett. c) della legge n. 47 del 1985; b) 2, 13, 4 e 14 della legge n. 1086 del 1971; d) art. 1 sexies della legge n. 431 del 1985; f) art. 349 cod. pen.; g) art. 350 cod. pen., in Castellammare il 28 giugno 1994.
Ha rideterminato la pena in mesi sei, giorni dieci di reclusione e lire duecentomila di multa..
Ha dichiarato non doversi procedere in relazione ai reati di cui alla legge n. 64 del 1974 ed all'art. 734 cod. pen., perché estinti per prescrizione.
Ricorre l'imputato, deducendo quattro motivi.
Con il primo rappresenta nullità del decreto di citazione, in quanto la contestazione era equivoca e contraddittoria, essendo state formulate le due imputazioni di cui agli artt. 349 e 350 cod. pen.. Non sarebbe stata precisata neppure quale delle due ipotesi previste dall'art. 349 veniva effettivamente addebitata.
Con il secondo motivo rappresenta violazione della legge n. 457 del 1978 e 94 del 1982, in quanto i lavori realizzati consistono in una ristrutturazione edilizia, essendo state ricostruite le opere demolite.
Con il terzo motivo enuncia altro difetto di contestazione in ordine al reato di cui alla legge n. 431 del 1985, poiché la violazione è stata prospettata come avvenuta in assenza del piano paesistico, laddove la regione Campania per l'area Sorrentina-amalfitana (nella quale rientra Castellammare) lo ha approvato con legge n. 35 del 1987. La contestazione doveva, quindi, essere diversa.
Con l'ultimo motivo evidenzia l'insussistenza del reato di cui all'art. 734 cod. pen., poiché mancherebbe la prova dell'alterazione del paesaggio.
In ogni caso chiede la riduzione della pena. Motivi della decisione. Il ricorso è infondato.
La giurisprudenza costante di questa corte è orientata, senza alcun contrasto (ex plurimis sez. 3 sent. 0 8426 del 18/09/97 ud. 02/09/97 rv. 209104 imp. Patruno;
sez. 3 sent. 0 5535 del 12/05/98 ud. 24/03/98 rv. 210858 imp. p.m. in proc. LI G. ed altri), nel senso che "Nell'ipotesi in cui uno stabile venga interamente demolito e ricostruito - pur con le stesse forme di quello pregresso - l'opera realizzata è una nuova costruzione e richiede, per essere realizzata, il rilascio di una concessione edilizia, non essendo sufficienti altri provvedimenti di altra natura. A tale attività rimane estraneo il concetto di manutenzione o ristrutturazione, che presuppongono la permanenza delle strutture e caratteristiche fondamentali dell'edificio originario.".
Gli altri tre motivi non possono trovare ingresso in questa sede, poiché violano il principio devolutivo, non essendo stati dedotti in appello.
Non assume rilievo. ai fini dell'applicazione dell'art.129 c.p.p. e della conseguente possibilità, in questo caso. di compulsare gli atti da parte del giudice di legittimità, l'affermazione del teste OL ed il verbale di constatazione da cui risulta che i lavori erano ultimati e l'immobile abitato. giacché il reato di costruzione abusiva ha natura permanente e la cessazione della permanenza, in questa ipotesi. deve farsi coincidere con l'ultimazione dell'opera ivi comprese le rifiniture esterne e le opere interne, che, nella fattispecie, non sono state dimostrate ultimate.
Pertanto, a fronte di una continuata violazione di sigilli per ultimare l'opera appare plausibile ritenere l'occupazione dell'immobile prima dell'ultimazione di dette rifiniture, sicché l'epoca di accertamento, in assenza di qualsiasi prova contraria. deve ritenersi quella da cui decorre il termine prescrizionale non ancora maturato, anche perché era stata già dichiarata l'estinzione dei reati contemplati dalla legge n. 64 del 1974 e 734 c.p. per prescrizione, facendo decorrere il termine proprio dal 28 giugno 1994 senza alcuna censura da parte del ricorrente sul punto. In conclusione deve affermarsi che, sebbene il giudice di legittimità possa compulsare gli atti, qualora venga dedotta una causa estintiva dei reati o la stessa appaia evidente dall'istruttoria espletata, la cessazione della permanenza nella contravvenzione di costruzione abusiva, oltre che dall'esistenza di un provvedimento autoritativo, amministrativo, civile o penale, o dalla c.d. desistenza volontaria, deriva dall'ultimazione dell'opera ivi comprese le rifiniture esterne ed interne, sicché, ove sia indicata una determinata data di accertamento, in assenza di qualsiasi motivo al riguardo e di una prova contraria, che incombe a chi ne ha interesse cioè all'imputato, deve ritenersi che, a fronte di una continuata violazione di sigilli, la semplice utilizzazione dell'immobile e la sua ultimazione all'esterno senza alcuna dimostrazione del completamento delle opere interne, comporta l'individuazione dell'epoca di cessazione della permanenza al momento dell'accertamento.
Infatti non può essere invocato il principio del favor rei, applicabile nell'ipotesi di dubbio circa l'epoca di ultimazione dei lavori, giacché contrasta la pregressa cessazione della permanenza la prova logica derivante dalla continuata violazione di sigilli, che determina l'immediata occupazione dell'immobile anche se non rifinito all'interno per evitare un ulteriore sequestro, mentre l'epoca di accertamento è stata chiaramente contestata, sicché incombeva al ricorrente con opportuna censura e con adeguata dimostrazione provare un momento di ultimazione antecedente o, comunque, dare origine ad un dubbio dal quale far scaturire l'applicazione del suddetto principio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 21 dicembre 1998. Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 1999