Cass. pen., sez. III, sentenza 21/12/1998, n. 1218
CASS
Sentenza 21 dicembre 1998

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La cessazione della permanenza nella contravvenzione di costruzione abusiva oltre che dall'esistenza di un provvedimento autoritativo, amministrativo, civile o penale, o dalla cd. desistenza volontaria, deriva dalla ultimazione dell'opera, ivi comprese le rifiniture esterne ed interne. Pertanto, ove sia indicata una determinata data di accertamento, in assenza di una prova diversa, deve ritenersi che la semplice utilizzazione dell'immobile e la sua ultimazione all'esterno, senza alcuna dimostrazione del completamento delle opere interne, comporta la individuazione dell'epoca di cessazione della permanenza al momento dello accertamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 21/12/1998, n. 1218
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1218
    Data del deposito : 21 dicembre 1998

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