Sentenza 4 aprile 2001
Massime • 1
In tema di prove nel procedimento di opposizione all'ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzioni amministrative, il deposito tardivo dei documenti da parte dell'autorità che ha emesso il provvedimento opposto rende la relativa esibizione non nulla ma meramente irregolare, con la conseguenza che la presunzione di veridicità dei fatti dai verbalizzanti attestati come avvenuti può essere superata solo dalla querela di falso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/04/2001, n. 4931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4931 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n^. 5034 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1998, proposto
DA
VO RS, elettivamente domiciliato in Roma, Via Germanico n. 96, presso l'avv. Bruno Taverniti, e rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaele Carbone e Francesco Taverniti per procura a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
COMUNE DI GENOVA, in persona del sindaco, elettivamente domiciliato in Roma, V. Cosseria n. 5, presso l'avv. Enrico Romanelli che, con l'avv. Livia Dapelo di Genova, lo rappresenta e difende.
- controricorrente -
avverso la sentenza del Pretore di Genova n. 4119/97 del 23 dicembre 1997 - 14 gennaio 1998. Udita, all'udienza del 17 gennaio 2001, la relazione del Cons. Dott. Fabrizio Forte. Sentito l'avv. Pafundi, per delega dell'avv. Romanelli. Udito il P.M. Dott. Raffaele Ceniccola, che chiede l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza del 14 gennaio 1998, il Pretore di Genova rigettava l'opposizione di VO CO alla cartella di pagamento, con iscrizione a ruolo di una somma quale sanzione pecuniaria da violazione del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 185 (da ora C.d.S.), in quanto il verbale di contestazione dell'infrazione era stato portato a conoscenza dell'opponente regolarmente e riguardava fatti verificati direttamente dal pubblico ufficiale che l'aveva redatto, facendo piena prova fino a querela di falso di quanto in esso riportato.
La regolarità del procedimento a base dell'iscrizione a ruolo e la corretta misura della sanzione applicata per la violazione contestata, come emergente dai documenti in atti e dal ricorso, determinavano il rigetto dell'opposizione e la compensazione delle spese.
Ricorre per la cassazione di detta sentenza VO CO per due motivi.
Il Comune di Genova si difende con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata, per violazione degli artt. 115 e ss. c.p.c., per avere il pretore ritenuto provato il verbale a base della cartella e corretto l'operato del verbalizzante, non tenendo conto che l'atto è stato prodotto solo alla seconda udienza, in fotocopia asserita conforme all'originale con scrittura chirografara anonima del giorno 10.12.1997, successivo alla prima udienza.
2. Il primo motivo di ricorso deduce la violazione dal pretore del principio di disponibilità delle prove, il quale, nel procedimento dell'art. 23 della L. 689/81, va valutato, considerando i poteri in materia del giudice, che può disporle anche di ufficio. Se è vero che la norma prevede il deposito degli atti dell'autorità che ha emesso il provvedimento opposto dieci giorni prima della udienza di prima comparizione (2^ comma), l'indicazione di una istruttoria da compiere e di prove non solo su richiesta di parte ma anche da disporre di ufficio, evidenzia la mera irritualità dell'esibizione tardiva dei documenti, che non va considerata nulla;
quindi, solo la querela di falso avrebbe potuto superare la presunzione di veridicità dei fatti attestati come avvenuti dal verbalizzante.
La decisione pretorile è quindi corretta e la violazione denunciata con il primo motivo di ricorso non sussiste, potendo il pretore tener conto del verbale ritualmente notificato o consegnato all'opponente, il quale non ne contesta la conformità all'originale, per cui il comune ha chiesto l'iscrizione a ruolo.
2. Il secondo motivo di ricorso denuncia nullità della sentenza, costituita da semplice modulo prestampato da cui non emergono i fatti e gli elementi di giudizio e che si identifica solo per la menzione del ricorrente nell'epigrafe e per il numero di registro.
2.1. Ai sensi dell'art. 132 c.p.c., gli elementi identificativi della sentenza sono l'indicazione del giudice che la pronuncia, delle parti e dei difensori, con le conclusioni, lo svolgimento del processo, i motivi della decisione e il dispositivo sottoscritto dall'estensore, le date di decisione e di deposito;
essi nel caso vi sono tutti, evidenziando l'esistenza dell'atto che, per detti profili di forma, non può essere quindi cassato (Cass. 26 febbraio 1994 n. 1965). Trattandosi di opposizione ex artt. 22 e 23 L. 689/81, per illegittimità del procedimento a base dell'iscrizione a ruolo e dell'emissione della cartella, la motivazione che rileva la piena regolarità della consegna o notifica del verbale di accertamento al sanzionato, che non l'ha tempestivamente impugnato rendendolo così definitivo, chiarendo che lo stesso riguarda fatti constatati direttamente dal verbalizzante e non riportati o dedotti, è sufficiente, pur se su modulo, a giustificare le ragioni della decisione (Cass. 11 gennaio 1995 n. 275) e quindi, anche per tale profilo, il ricorso infondato.
Le spese del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in L. 110.700, oltre a L. 500.000 per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 gennaio 2001. Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2001