Sentenza 3 maggio 2012
Massime • 1
È inammissibile l'appello, proposto dalla parte civile avverso la sentenza di proscioglimento, rivolto unicamente ad ottenere l'affermazione della responsabilità penale degli imputati in assenza di alcun riferimento, neppure implicito, agli effetti di carattere civile che si intendano conseguire.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/05/2012, n. 23155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23155 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro A. - Presidente - del 03/05/2012
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - N. 725
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONTAGNI Andrea - rel. Consigliere - N. 47223/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI IO GR N. IL 28/09/1974;
2) AL EL N. IL 17/03/1940;
3) AC BI N. IL 30/08/1959 C/;
4) IA DM N. IL 08/09/1966 C/;
avverso la sentenza n. 4226/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del 24/05/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/05/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
udito il P.G. in persona del Dott. Policastro Aldo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito, per la parte civile, l'avv. Iadecola Gianfranco, che chiede l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore avv. Marziale Lucio che chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Cassino, Sezione distaccata di Sora, con sentenza in data 10 dicembre 2007, dichiarava non doversi procedere nei confronti di CI BI e AT ON, chiamati a rispondere del delitto di cui all'art. 590 cod. pen., in relazione all'art. 583 c.p., comma 2, n. 3, essendo il reato estinto per maturata prescrizione.
2. La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 24.05.2010, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalle parti civili Di ZI LL e PA AB. Il Collegio ha rilevato che gli istanti si dolevano del computo del termine prescrizionale effettuato dal primo giudice, rispetto al reato di lesioni personali gravissime e lamentavano la mancata acquisizione di atti attestanti la definitiva cessazione della funzionalità ovarica della parte offesa, solo a far data dal 2004, ai fini di un diverso calcolo del termine prescrizionale. Sulla scorta di tali rilievi, la Corte territoriale ha evidenziato che l'appello risultava inammissibile, atteso che le parti civili si erano limitate a sollecitare una delibazione su aspetti squisitamente penali e non avevano effettuato alcuna deduzione in ordine alla pretesa risarcitoria. Il Collegio ha osservato che ai sensi dell'art. 576 c.p.p., comma 1, la parte civile può proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento ai soli effetti civili e che il relativo gravame deve pertanto fare specifico riferimento, a pena di inammissibilità, agli effetti civili che si intendono perseguire.
3. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Roma hanno proposto ricorso per cassazione LL Di ZI e AB PA, parti civili già costituite nel giudizio di primo grado, osservando che gli odierni imputati sono chiamati a rispondere del delitto di lesioni colpose, consistite nella asportazione di entrambe le ovaie alla Di ZI, senza il consenso della paziente, con l'aggravante di aver determinato l'indebolimento permanente dell'organo della riproduzione, con relativa incapacità di procreare.
Le parti ricorrenti hanno enunciato quattro motivi di ricorso:
erronea applicazione delle norme processuali, con riferimento agli artt. 581, 591, 523 e 576 cod. proc. pen.; vizio motivazionale;
violazione di legge in relazione alla individuazione del "dies a quo" per il computo della prescrizione del reato di lesioni personali gravissime, di cui all'art. 590 c.p. e art. 583 c.p., nn. 2 e 3;
violazione di norme processuali in tema di diritto alla prova, ex artt. 492, 493, 495, 496 e ss., 526 cod. proc. pen. Detti motivi sono stati illustrati, unitariamente, nei termini che seguono. I deducenti osservano che dall'atto di appello risultavano chiaramente le richieste delle parti civili;
e che il giudice di primo grado, senza accertare i fatti, ebbe a dichiarare la prescrizione del reato. Rilevano, quindi, che la Corte di Appello, senza tenere conto delle richieste già formulate nell'atto di costituzione di parte civile e senza considerare il complessivo contenuto dell'impugnazione, ha dichiarato l'inammissibilità del gravame.
Le parti richiamano il contenuto dell'atto di appello, osservando di avere dedotto la violazione di legge in riferimento al computo della prescrizione per il reato in addebito. Considerano, poi, di aver fatto riferimento, nell'atto di appello, all'assenza di consenso informato, all'assenza di urgenza ed alla frettolosità con la quale venne effettuato l'intervento chirurgico ed ai danni conseguenti subiti dalla persona offesa. Osservano, conclusivamente, che nell'atto di appello non veniva richiesta una deliberazione di natura squisitamente penalistica, come opinato dalla Corte territoriale. CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
4.1 Procedendo all'esame congiunto dei motivi di ricorso enunciati dagli esponenti, occorre soffermarsi, primieramente, sulla ermeneusi della disposizione di cui all'art. 576 c.p.p., comma 1, laddove è stabilito che la parte civile può proporre impugnazione "ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio".
Non sfugge che, al riguardo, non si registra un orientamento unitario: in giurisprudenza è in realtà controverso se, quando propone impugnazione contro una sentenza di proscioglimento, la parte civile debba effettuare "un espresso e diretto riferimento agli effetti civili che vuoi conseguire" (Cass., Sez. 6, sentenza n. 9072 del 22 ottobre 2009, dep. 6.03.2010, Rv. 246168) ovvero se tale riferimento possa anche desumersi implicitamente dai motivi, quando da essi emerga in modo inequivoco la richiesta formulata (come ritenuto da Cass., Sez. 5, sentenza n. 42411 del 23 settembre 2009, dep. 4.11.2009, Rv. 245392).
Orbene, deve osservarsi che, anche aderendo al secondo degli indirizzi interpretativi ora richiamati, la disamina dell'atto appello proposto dalle parti civili avverso la sentenza del Tribunale di Cassino, Sezione distaccata di Sora, con la quale si era dichiarato non doversi procedere nei confronti di CI BI e AT ON, essendo il reato estinto per prescrizione, evidenzia l'inammissibilità del gravame, volto unicamente ad ottenere l'affermazione della responsabilità penale degli imputati, in assenza di alcun riferimento, neppure implicito, agli effetti di carattere civile che si intendevano conseguire. Pertanto, la sentenza della Corte di Appello di Roma, in data 24.05.2010, con la quale si è dichiarato inammissibile il predetto appello proposto dalle parti civili Di ZI LL e PA AB, risulta immune dalle dedotte censure. La Corte territoriale ha, invero, del tutto conferentemente evidenziato che le parti appellanti, nel caso di specie, si erano limitate a sollecitare una delibazione su aspetti squisitamente penali e non avevano effettuato alcuna deduzione in ordine alla pretesa risarcitoria. E giova, conclusivamente, considerare che la Corte regolatrice ha ripetutamente osservato che risulta inammissibile un'impugnazione che renda evidente l'intenzione della parte civile di sostituirsi al pubblico ministero, poiché in tal caso le richieste esulano dalle facoltà riconosciute dal codice di rito alla parte civile (Cass. Sez. 3, sentenza n. 20764 del 16.03.2010, dep. 03.06.2010, Rv. 247602). L'effettuata disamina della richiamata questione processuale assorbe ogni altra ragione di doglianza.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2012