Cass. pen., sez. III, sentenza 21/04/2016, n. 25816
CASS
Sentenza 21 aprile 2016

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L'emissione di fatture per operazioni inesistenti è reato istantaneo che si consuma nel momento in cui l'emittente perde la disponibilità della fattura, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto successiva alla consumazione del reato, e quindi irrilevante ai fini della insussistenza della condotta, la emissione di una nota di credito per errata fatturazione, intervenuta venti giorni dopo l'accertamento del reato da parte dell'Agenzia delle Entrate).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 21/04/2016, n. 25816
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25816
Data del deposito : 21 aprile 2016

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