Sentenza 21 aprile 2016
Massime • 1
L'emissione di fatture per operazioni inesistenti è reato istantaneo che si consuma nel momento in cui l'emittente perde la disponibilità della fattura, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto successiva alla consumazione del reato, e quindi irrilevante ai fini della insussistenza della condotta, la emissione di una nota di credito per errata fatturazione, intervenuta venti giorni dopo l'accertamento del reato da parte dell'Agenzia delle Entrate).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/04/2016, n. 25816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25816 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2016 |
Testo completo
25 8 1 6 / 1 6 Sent. n.1321 UDIENZA PUBBLICA REPUBBLICA ITALIANA DEL 21/04/2016 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 9563/2016 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Magistrati: Dott. SILVIO AMORESANO Presidente Dott. ENRICO MANZON Consigliere Dott. ANGELO MATTEO SOCCI Consigliere Dott. GIOVANNI LIBERATI Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DI STASI Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE RO IS, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/06/2015 della Corte di appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Francesco Salzano che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Lorenzo Presot, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 30.6.2015, la Corte di appello di Trieste confermava la sentenza del Tribunale di Pordenone del 11.3.2014 che aveva dichiarato De OI TA colpevole del reato di cui all'art. 8 divo 74/2000 perché, nella sua qualità di rappresentante della BG & C CONSULTING srl e della HORUS NET, aveva emesso la fattura n. 110 del 13.6.2008 recante imponibile di euro 83.115,66 + IVA dalla BG & C CONSULTING srl alla HORUS NET a fronte di operazioni inesistenti (in Maniago il 30.7.2008), e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione De OI TA, per il tramite del difensore di fiducia, articolando il motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il ricorrente deduce vizio di motivazione, argomentando che gli elementi raccolti nel corso delle indagini non consentivano di ritenere addebitabile il fatto all'imputato e sussistente il dolo specifico del reato. Le risultanze documentali e le deposizioni dei testimoni attestavano, infatti, l'estraneità dell'imputato alla materiale formazione del documento e che il OI, nel momento in cui aveva preso contezza dell'esistenza della fattura falsamente compilata aveva proceduto immediatamente al suo annullamento con la formazione della nota di credito;
la sussistenza del dolo, infine, non poteva essere desunta dalla semplice carica di legale rappresentante della società e dai doveri connessi. F Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati.
2. Ai fini della individuazione del momento di consumazione del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000 n. 74, non rileva il momento dell'accertamento, ma quello in cui avvenuta l'emissione della singola fattura ovvero dell'ultima di esse, quando vi sia stata pluralità di emissioni nel corso del medesimo periodo di 18/04/2002,Rv.221978; Sez.3,n.6264imposta (Sez.3, n.20787 del del14/01/2010,Rv.246193). 2 Il momento consumativo del reato, pertanto, deve essere identificato nel momento in cui l'emittente perde la disponibilità del documento, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario nè che quest'ultimo lo utilizzi (Sez.3,n.26395del13/05/2004 Rv.229063). Nella specie la fattura n. 110 del 13.6.2008, oggetto del reato contestato, risulta essere stata emessa dalla BG & C CONSULTING srl- della quale l'imputato era legale rappresentante- nei confronti della HORUS NET e passata nella disponibilità di quest'ultima. Non può rilevare ai fini della insussistenza della condotta la successiva emissione di una nota di credito per errata fatturazione nei confronti di Horus Net con riferimento alla fattura in questione, in quanto intervenuta successivamente alla consumazione del reato (in data 31.7.2008, venti giorni dopo l'accertamento del reato avvenuto in data 21.7.2008 da parte dell'Agenzia delle Entrate). Del tutto generico è il motivo di doglianza, relativo alla consapevolezza della finalità di evasione in capo all'emittente. La difesa non svolge alcuna argomentazione idonea a contrastare, sul punto, la motivazione della sentenza impugnata, dalla quale emerge che tale consapevolezza è stata ritenuta sussistente sulla base di elementi correttamente ritenuti univoci e concordanti, quali: la pacifica inesistenza dell'operazione oggetto della fattura;
la natura di soggetto Iva dell'emittente, per ciò solo chiaramente consapevole del funzionamento del vantaggio fiscale che poteva derivare alla società a favore della quale la fattura era stata emessa;
la qualifica di amministratore sia della società emittente che della società destinataria. Ne consegue che deve qui affermarsi il principio secondo cui il dolo del reato di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000 deve 3 essere ritenuto sussistente, in mancanza di elementi in contrario specificamente dedotti dalla difesa o desumibili dagli atti, ogniqualvolta l'emittente sia un soggetto Iva che emetta una fattura per operazioni inesistenti. Va, peraltro, ricordato che come chiarito dalla costante giurisprudenza di legittimità, il fine di favorire l'evasione fiscale di terzi attraverso l'emissione di I fatture per operazioni inesistenti può anche non essere esclusivo, nel senso che il reato comunque sussiste, qualora sia commesso anche con lo scopo di trarre un profitto personale;
in altri termini la finalità di evasione fiscale può concorrere con altre finalità, attesa la natura di pericolo astratto del reato, per la configurabilità del quale è sufficiente il mero compimento dell'atto di tipico (ex multis, sez. 3, 26 settembre 2006, n. 40172, rv. 235533; sez. 3, 14 novembre 2007, n. 12719, rv. 239339; Sez.3, n.44449 del 17/09/2015, Rv.265442).
3.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di 3 A inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 21/04/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Di Sta Silvio Amoresano DEPOSITATA IN CANC HA 2 2 GIU 2016 IL CANCELLIERE Luan M