Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/2017, n. 14606
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Sentenza 17 novembre 2017

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Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, che punisce colui che, al fine di sottrarsi alle imposte, aliena simulatamente o compie atti fraudolenti sui propri o altrui bene idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, l'"altruità" si riferisce non solo ai beni di proprietà del debitore, ma anche a quelli che siano comunque nella sua disponibilità. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di aziende detenuto in subaffitto dalla società debitrice).

In tema di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all'art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000 n.74, la possibilità per l'erario di pignorare presso terzi il credito del debitore inadempiente non esclude il reato, soprattutto quando tale forma di pignoramento consegua alla impossibilità di aggredire direttamente il patrimonio del debitore fraudolentemente spogliato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/2017, n. 14606
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14606
    Data del deposito : 17 novembre 2017

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