Sentenza 17 novembre 2017
Massime • 2
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, che punisce colui che, al fine di sottrarsi alle imposte, aliena simulatamente o compie atti fraudolenti sui propri o altrui bene idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, l'"altruità" si riferisce non solo ai beni di proprietà del debitore, ma anche a quelli che siano comunque nella sua disponibilità. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di aziende detenuto in subaffitto dalla società debitrice).
In tema di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all'art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000 n.74, la possibilità per l'erario di pignorare presso terzi il credito del debitore inadempiente non esclude il reato, soprattutto quando tale forma di pignoramento consegua alla impossibilità di aggredire direttamente il patrimonio del debitore fraudolentemente spogliato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/2017, n. 14606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14606 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2017 |
Testo completo
14606-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da n. Sez. 1453 Luca Ramacci -Presidente - Sent. Angelo Matteo Socci CC 17/11/2017 - R.G.N. 39736/2017 Aldo Aceto -Relatore - Andrea Gentili Antonella Ciriello ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ED PI GI, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 28/07/2017 del Tribunale di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, in persona dell'avv. GI Gianzi che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Il sig. PI GI ED, quale legale rappresentante della società ICC Holding S.r.l.>>, ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 28/07/2017 del Tribunale di Milano che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 29/06/2017 del Giudice per le indagini preliminari di quello stesso Tribunale che, sulla ritenuta sussistenza indiziaria del reato di cui agli artt. 110, 81, cpv., cod. pen., 11, d.lgs. n. 74 del 2000, ha ordinato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei beni mobili ed immobili in disponibilità della società da lui rappresentata (e ritenuta mero schermo) fino alla concorrenza dell'importo di € 4.753.084,67, equivalente al profitto del reato. Secondo l'editto accusatorio provvisorio il ricorrente, quale amministratore di fatto e di diritto delle società AN AL TE '> e AN CO TE'>, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte dovute da entrambe per importi pari a complessivi € 1.885.222,50 la prima, e complessivi € 2.867.862,42 la seconda, con contratto stipulato lo stesso giorno (il 31/10/2014) aveva subaffittato le rispettive aziende alla società Linetech Italia S.r.l.>>, a lui riconducibile, aveva quindi trasferito la sede legale di entrambe le società a Malta (il 26/11/2014), le aveva poi cancellate dal registro delle impresa (il 20/01/2015).
1.1. Con il primo motivo deduce la natura apparente della motivazione del provvedimento impugnato ed eccepisce la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen.. Sul presupposto che il Tribunale, al fine di supportare la propria decisione e superare le fondate obiezioni difensive in ordine all'incongruenza dell'addebito provvisorio, ha introdotto elementi fattuali inediti (le cessioni delle quote societarie di AN AL TE'> e AN CO TE'> e i cambiamenti delle rispettive rappresentanze legali) rispetto al decreto genetico, lamenta la assoluta inidoneità di tali vicende a incidere negativamente sulle garanzie patrimoniali del credito erariale e la conseguente natura apparente della motivazione.
1.2.Con il secondo eccepisce l'omessa motivazione su un punto decisivo, allegato ma del tutto trascurato, costituito dal fatto che l'Erario avrebbe potuto soddisfarsi sui canoni di subaffitto destinati alle due società estere mediante pignoramento presso terzi a carico della Linetech Italia S.r.l.>> (come del resto aveva fatto Equitalia per le somme dovute da AN CO TE '>).
1.3.Con il terzo motivo, deducendo che in ogni caso i beni costituenti l'azienda subaffittata erano stati a loro volta affittati alle due società debitrici del Fisco dalla società Telecontacto Group S.r.l.>>, che ne era la proprietaria, eccepisce l'omessa motivazione e l'erronea applicazione dell'art. 11, d.lgs. n. 74 del 2000, posto che i beni "altrui" richiamati nella fattispecie sono esclusivamente quelli di proprietà della persona giuridica/contribuente legalmente rappresentata dall'autore materiale della condotta.
1.4.Con il quarto motivo eccepisce la violazione degli artt. 11 e 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 in relazione al profitto del reato confiscabile per valore che, lamenta, non si identifica con il credito erariale bensì con la garanzia rappresentata dai beni dell'obbligato. Nel caso in esame non v'è stata alcuna diminuzione della garanzia, sia perché i beni subaffittati erano di proprietà di terzi, sia perché i canoni di subaffitto erano pignorabili. 2 ;
1.5.Con il quinto motivo, deducendo che l'atto dispositivo del patrimonio si identifica con la cancellazione della società e non con la deliberazione di cessione in subaffitto dei beni aziendali, eccepisce l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, a favore di quella del Tribunale di Vercelli (luogo di cancellazione) e la conseguente violazione degli artt. 8, cod. proc. pen., 11, d.lgs. n 74 del 2000 e 125, cod. proc. pen., nonché contraddittorietà della motivazione sul punto. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.Il ricorso è inammissibile.
3.Il primo motivo è totalmente infondato.
3.1.L'argomento secondo il quale il Tribunale si sarebbe rifugiato in una motivazione di natura apparente per disattendere le doglianze difensive in ordine alla effettiva sussistenza degli indizi del reato ipotizzato non considera il fatto che, diversamente da quanto eccepito, l'ordinanza valorizza (anche) i costituti fattuali dell'imputazione provvisoria così come compendiati in premessa (il subaffitto di azienda, il trasferimento di azienda, la cancellazione delle due società). V'è da aggiungere, piuttosto, che il ricorrente neglige completamente l'ulteriore circostanza, pur riportata nell'ordinanza impugnata, che la subaffittuaria, Linetech Italia S.r.l.>>, non aveva corrisposto alcun canone di affitto alla AN AL TE'> e che la cancellazione delle due società debitrici aveva impedito la riscossione dei canoni di affitto ed il recupero forzoso delle relative somme.
4.Anche il secondo motivo è totalmente infondato.
4.1.Sia sufficiente ribadire quanto già affermato in sede di esame del primo motivo circa l'inadempimento della subaffittuaria e l'impossibilità materiale di recuperare forzosamente le somme presso le società ormai trasferite all'estero e cancellate dal registro delle imprese (art. 2495, cod. civ.).
4.2.In ogni caso, la possibilità di pignorare presso terzi il credito maturato dal contribuente inadempiente non esclude la sussistenza del reato per il quale si procede sopratutto quando tale rimedio consegue all'impossibilità di aggredire direttamente il patrimonio del debitore erariale fraudolentemente spogliato. Il delitto di cui all'art. 11, d.lgs. n. 74 del 2000 ha, infatti, natura di reato di pericolo concreto (cfr., da ultimo, Sez. 3, n. 35853 del 11/05/2016, Calvi, Rv. 267648, che ha affermato che il delitto in questione è integrato dall'uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, idonei a pregiudicare - secondo un giudizio "ex ante" - l'attività recuperatoria della amministrazione finanziaria;
nonché, Sez. 3, n. 13233 del 24/02/2016, Pass, Rv. 266771; Sez. 3, 3 n. 23986 del 05/05/2011, Pascone, Rv. 250646; Sez. 3, n. 40561 del 04/04/2012, Soldera, Rv. 253400). Ciò perché il riferimento alla procedura esecutiva appartiene al momento intenzionale e non alla struttura del reato e non vi è alcun riferimento alle condizioni previste precedentemente dall'art. 97, comma sesto, del d.P.R n. 602 del 1973, come modificato dall'art. 15, comma quarto, della legge n. 413 del 1991 (ovvero alla avvenuta effettuazione di accessi, ispezioni o verifiche, o alla preventiva notificazione, all'autore della condotta fraudolenta, di inviti, richieste o atti di accertamento) (Sez. 5, n. 7916 del 10/01/2007, Cutillo, Rv. 236053). Il reato, dunque, sussiste a prescindere dalla fondatezza della pretesa erariale e dagli esiti, eventualmente favorevoli per il contribuente, del contenzioso avente ad oggetto la pretesa erariale stessa.
4.3.Non v'è dubbio che l'impossibilità di aggredire direttamente il patrimonio della società, ormai trasferita all'estero, rende più difficoltosa l'azione recuperatoria, anche se esercitabile mediante pignoramento presso terzi, soprattutto quando tale credito non è in grado di soddisfare la pretesa erariale. Tuttavia le deduzioni difensive sono, sul punto, decisamente generiche e non considerano che il pignoramento presso terzi non è soltanto uno strumento sostitutivo o surrogatorio del pignoramento presso il debitore principale, ma anche aggiuntivo.
5.Anche il terzo motivo è manifestamente infondato.
5.1.La lettura dell'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, secondo cui è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni>> (comma 1), non autorizza l'interpretazione che ne fa il ricorrente secondo il quale l'altruità della cosa si riferisce al solo caso del bene di proprietà del debitore (nel caso in esame, dell'ente/persona giuridica di cui egli sia il legale rappresentante). Egli non considera che il pignoramento può avere ad oggetto l'azienda che sia nella disponibilità del debitore, essendo riservate le controversie relative alla proprietà dei relativi beni ad una fase giurisdizionale successiva (art. 58, d.P.R. n. 602 del 1973).
6.Il quarto motivo è generico.
6.1.E' noto l'indirizzo di questa Corte (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert) secondo il quale il profitto, confiscabile anche nella forma per 4 equivalente, del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 74 del 2000, non va individuato nell'ammontare del debito tributario rimasto inadempiuto, bensì nella somma di denaro la cui sottrazione all'Erario viene perseguita attraverso l'atto di vendita simulata o gli atti fraudolenti posti in essere (Sez. 3, n. 40534 del 06/05/2015, Trust, Rv. 265036; Sez. 3, n. 10214 del 22/01/2015, Chiarolanza, Rv. 262754; Sez. 3, n. 33184 del 12/06/2013, Abrusci, Rv. 256850, nonché nn. 33185, 33186, 33187, 33188 del 2013 non massimate;
cfr., altresì, la più recente Sez. 3, n. 4097 del 19/01/2016, Tomasi Canovo, Rv. 265843, secondo cui la confisca per equivalente, disposta in relazione al reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all'art. 11 d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74 attuato mediante atti fraudolenti o simulati compiuti sui beni di una società dichiarata fallita, non può riguardare somme superiori all'effettivo profitto conseguito, quantificato decurtando dal valore del patrimonio sottratto le somme recuperate dal fisco a seguito delle cessioni di ramo d'azienda e dei versamenti effettuati dall'imputato).
6.2. Tuttavia, l'eventualità che il debito tributario equivalga al valore dei beni sottratti non può essere esclusa, ed in tal caso può certamente sostenersi che il profitto può, dunque, consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell'accertamento del debito tributario (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255036; contempla espressamente tale eventualità la citata Sez. 3, n. 40534 del 2015).
6.3.Orbene, il ricorrente non deduce alcunché sulla non corrispondenza del valore dei beni sottratti al debito tributario. Secondo quanto si legge nell'ordinanza impugnata, non contestata in parte qua dal ricorrente, il tema del profitto del reato confiscabile era stato affrontato sotto l'esclusivo profilo della mera insussistenza della sottrazione tout court.
7. L'ultimo motivo è manifestamente infondato. -7.1.Il reato di cui all'art. 11, d.lgs. n. 74 del 2000, è come detto reato di - pericolo;
ne consegue che per individuarne il momento di consumazione può farsi riferimento al primo momento di realizzazione della condotta finalizzata ad eludere le pretese del fisco (Sez. 3, n. 35853 del 11/05/2016, Calvi, Rv. 267648). Nel caso di specie, correttamente il luogo di consumazione è stato individuato in quello nel quale sono stati deliberati gli atti dispositivi dei beni aziendali, certamente in grado di porre in pericolo l'interesse tutelato dalla norma. 5 8.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 17/11/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Luca Ramacci Aldo Aceto MoloHola Acel DEPOSITATA IN CANCELLERIA 30 MAR 2018 IL CANCELLIERE Luana Vartani