Sentenza 24 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/03/2003, n. 4246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4246 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2003 |
Testo completo
c.c.761P2 REPUBBLICA ITALIANA ESENTE DA REGISTRAZIONE Qi les aut 13 quinquies 6.2615184m. 159IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto ONE TREHUTARIA Tributaria Composta dagli Ill mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno SACCUCCI Presidente - R.G.N. 10740/01 Cronоддъри Consigliere Dott. Vincenzo DI NUBILA Rel. Consigliere Dott. Antonio MERONE Rep. - - Consigliere - Ud. 08/07/02 Dott. Giuseppe FALCONE - Consigliere Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENT ENZA N. 76192 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente e da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 - ricorrente 3141
contro
-1- TA RENZO;
intimato avverso la sentenza n. 61/00 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 09/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il ricorrente 1'Avvocato dello Stato GIORDANO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- " Svolgimento del processo Otanom Reulo, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984 dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. ritenendo che in aggiunta alla sospensione пс L'Ufficio, spettasse la detrazione, rideterminava 1'ammontare del reddito e notificava alimponibile con esclusione della stessa contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione = falsa applicazione degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133; 3, comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n. 971; 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 10, della legge 23 febbraio 1986, n. 46 e 2 del DPR 597/1973. La parte intimata non ha presentato difese. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "I'art. 3, secondo comma bis, del C.p. 30 dicembre 1985, m.. 791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n. 46 - quale prevede che le somme relative = pagamenti delle imposte dirette, sospese in virtù dell'art. 13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei Comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, 102 concorrono alla formazione dell'imponibile #1 fini dell' IRPEF -= - autentica di dell' ILOR in virtù dell'interpretazione cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133, costo in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi" (Cass. N. 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, 8/7/2002 Così deciso in Roma il Presidente Il Cons. Estensore Neriveреч солов Скольهیلو LUUERE C1 24 MAR. 2003 DEPOSITA mods Caren Oggi ESENTE DA REGISTRAZIONE ai sensi art 13 quinopis 6.2615184 159