Sentenza 24 giugno 2015
Massime • 1
Non ricorre lo stato di quasi flagranza qualora l'inseguimento dell'indagato da parte della P.G. sia stato iniziato, non già a seguito e a causa della diretta percezione dei fatti, ma per effetto e solo dopo l'acquisizione di informazioni da parte di terzi.
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni unite sulla nozione di “quasi flagranza”: limitiGuido Todaro · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, apri il file allegato. 1. La libertà è la regola, le sue limitazioni configurano ipotesi eccezionali e le correlate norme sono, pertanto, di stretta interpretazione. Verità ovvia e principio sacrosanto del nostro processo penale, che, però, ogni tanto – anzi, spesso purtroppo – occorre ricordare, a fronte di letture riduttive ovvero interpretazioni devianti. Il caso in esame ne è un esempio: la questione controversa concerne l'esatta determinazione delle coordinate concettuali della nozione di “quasi flagranza”, con particolare riferimento alla fattispecie rappresentata dall'“inseguimento”: dilatarne il significato, di là della lettera …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/06/2015, n. 34899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34899 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCO Amedeo - Presidente - del 24/06/2015
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - N. 1473
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEZZELLA Vincenzo - rel. Consigliere - N. 41010/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA;
nei confronti di:
TÀ PA AN N. il 08/07/1977;
avverso l'ordinanza n. 1367/2014 TRIBUNALE DI ALESSANDRIA del 20/08/2014;
sentita la relazione svolta dal consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
lette le conclusioni del PG Dott. D'AMBROSIO Vito che ha chiesto annullarsi l'impugnata ordinanza con rinvio ad altro giudice. RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Alessandria, con ordinanza emessa in data 20.8.2014, a seguito di presentazione per il giudizio direttissimo, non convalidava l'arresto in flagranza di TÀ PA AN per il reato p. e p. dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 del citato D.P.R., cedeva a ET AN sostanza stupefacente del tipo eroina, in particolare 6 dosi dal peso netto complessivo di grammi 1,5 in cambio della somma di Euro 100,00. L'arresto veniva ritenuto non legittimamente eseguito per difetto del requisito della flagranza o quasi-flagranza.
2. Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, deducendo l'unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., comma 1:
Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale (artt. 382 e 391 cod. proc. pen.). Il ricorrente deduce la sussistenza della flagranza, o quantomeno della quasi flagranza nell'arresto operato, offrendo una breve ricostruzione dei fatti e ponendo in evidenza l'infondatezza della lettura dei fatti operata dal tribunale, che ha ritenuto che l'avvenuta cessione sarebbe stata ricostruita dagli inquirenti sulla base di un quadro indiziario non univoco.
Il giudice avrebbe ritenuto che l'arrestato potesse essere addirittura l'acquirente dello stupefacente, pur in assenza di specifiche dichiarazioni dell'imputato.
Il P.M. ritiene che l'arresto sia avvenuto in flagranza o quasi flagranza per le modalità dello stesso arresto, che descrive. Chiede, pertanto, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, con conseguente trasmissione degli atti per la convalida dell'arresto.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni, rilevando la fondatezza del ricorso. Ritiene sussistente una fattispecie di quasi flagranza, perché la P.G. assisteva all'incontro tra il ET e l'Amistà e subito dopo fermava il ET trovato in possesso di 5/6 dosi di eroina, che riferiva di averle acquistate dal l'Amistà, per cui veniva effettuato l'arresto di quest'ultimo.
L'arresto sarebbe stato effettuato non per l'effetto esclusivo delle dichiarazioni del TI, ma le stesse informazioni si ottenevano in seguito alla ricerca già in atto dalla P.G.. Sul punto, vengono richiamati dei precedenti di questa Corte. Chiede, pertanto, l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio ad altro giudice. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso del PM appare infondato, e pertanto va rigettato.
2. Va ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema in sede di convalida di un provvedimento coercitivo, il giudice è tenuto unicamente a valutare la sussistenza degli elementi che legittimavano l'adozione della misura con una verifica "ex ante" (deve tener conto, cioè, della situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria ovvero da quest'ultima conoscibile con l'ordinaria diligenza al momento dell'arresto o del fermo), con esclusione delle indagini o delle informazioni acquisite successivamente, le quali sono utilizzabili solo per l'ulteriore pronuncia sullo "status libertatis" (cfr. sez. 3, n. 2454 del 20.11.2007 dep. il 17.1,2008, PM in proc. Nowoisielki e altro, rv. 238533; conf. sez. 3 n. 35962 del 7.7.2010, PM in proc. Pagano, rv. 248479) La valutazione del giudice della convalida sulla legittimità dell'arresto deve limitarsi alla verifica delle condizioni legittimanti la privazione della libertà personale da parte della polizia giudiziaria, compiendo una valutazione ex ante, con riferimento agli elementi di giudizio conosciuti o agevolmente conoscibili con l'ordinaria diligenza, dalla polizia giudiziaria al momento dell'arresto.
Tale regula iuris risulta rispettata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria, che ha ritenuto che l'arresto non fosse stato legittimamente eseguito, in quanto, pur essendo la misura precautelare giustificata in astratto dal titolo del reato, faceva difetto il requisito della flagranza o della quasi flagranza.
Invero si sottolinea nel provvedimento impugnato che dagli atti trasmessi dal PM risultava: a) che l'imputato e il presunto acquirente CH AN erano stati visti incontrarsi, senza che nel verbale di arresto si desse atto essere intervenuta una cessione anche solo di un oggetto dall'TÀ al CH;
b) che subito dopo l'incontro sull'auto del CH erano state sequestrate 6 dosi di eroina, rinvenute in un portapillole in metallo, spontaneamente consegnato dal conducente ai militari, dopo averlo estratto dal portaoggetti del bracciolo, mentre addosso all'TÀ veniva rinvenuta e sequestrata la somma di Euro 231,00 in contanti, di cui Euro 51 (2 banconote da 20 Euro, 1 da 10 Euro e una moneta da 1 Euro) nella tasca dei pantaloni e il resto nel portafogli;
c) che dai cellulari in possesso ai due protagonisti erano emersi contatti intercorsi alle 13,45 - 14,40 e 14,55, orario quest'ultimo assai prossimo a quello in cui i carabinieri avevano assistito all'incontro, avvenuto in Novi Ligure, viale Pinan Cichero ossia in prossimità dell'abitazione dell'imputato; d) che, sentito a sommarie informazioni alle ore 15,45 CH dichiarò di aver poco prima acquistato 5-6 buste di eroina da TÀ pagandole 100,00 Euro;
e) successivamente alle ore 18,00 veniva eseguita una perquisizione domiciliare presso l'abitazione di CH AN, nel corso della quale i militari rinvenivano altri 2,9 gr. di eroina, sul tavolo dell'ufficio posto al primo piano, mentre la perquisizione domiciliare nell'abitazione dell'imputato dava esisto negativo.
3. Il Gip alessandrino ha fatto buon governo della giurisprudenza di questa Corte di legittimità laddove ha affermato che, mentre la nozione di flagranza presuppone la contestualità, la simultaneità tra la commissione del delitto e il suo accertamento (l'autore deve essere "colto", cioè sorpreso "nell'atto di commettere il reato" ossia quando la condotta criminosa è ancora in corso), la quasi - flagranza o flagranza impropria o indiziaria presuppone due situazioni indiziarie alternative, collegate al fatto - reato da immediata, diretta e autonoma percezione da parte della polizia giudiziaria: a) l'inseguimento immediato "subito dopo il reato" o b) l'essere sorpreso con segni recentissimi del reato ("cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima": art. 382 c.p.p., comma 1). Tale percezione è stata correttamente ritenuta non esservi nel caso in esame, perché l'avvenuta cessione è stata ricostruita dagli inquirenti sulla base di un quadro indiziario (l'incontro, il sequestro immediatamente successivo di eroina nella disponibilità del CH e di denaro nella disponibilità dell'TÀ, i contatti telefonici tra i due) peraltro neppure univoco, perché tali fatti non escludono evidentemente una diversa lettura secondo la quale la droga potrebbe essere appartenuta al CH, il quale infatti, ne deteneva altra presso la propria abitazione e che ben potrebbe aver tentato una cessione all'TÀ poi non perfezionata, magari perché i due si erano accorti di essere osservati dagli inquirenti;
L'unica prova che la cessione sia stata posta in essere dall'TÀ - rileva condivisibilmente il GIP - è data dalle dichiarazioni del CH, le quali non integrano certo il requisito ne' della flagranza ne' della quasi flagranza. Peraltro viene anche evidenziato che non vi è coincidenza tra il prezzo dichiarato dal CH (Euro 100,00) e la somma trovata in tasca all'IS (Euro 51,00), per cui per prestar fede alla dichiarazione del presunto acquirente, non essendo noto il contenuto delle conversazioni intervenute tra i due, si dovrebbe accreditare l'ipotesi non plausibile che l'TÀ, subito dopo la cessione e nella concitazione prevedibile del momento, abbia riposto nel portafogli solo la metà del prezzo del delitto;
Corretta è la motivazione del provvedimento impugnato laddove si afferma che la diretta percezione da parte degli inquirenti non può essere surrogata da contributi orali, quali indicazioni di terzi, chiamate in correità o dalla stessa confessione dell'indiziato, perché si tratta di fonti di prova, le quali devono essere valutate dall'autorità giudiziaria, in ossequio alla riserva assoluta di legge e di giurisdizione posta dall'art. 13 Cost., comma 2 a garanzia della libertà individuale, a mente del quale essa può essere limitata solo "per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge".
4. Pur consapevole dell'esistenza nella giurisprudenza di questa Corte di pronunce di segno contrario (sez. 1, n. 6916 del 24.11.2011, Vinetti, rv. 252915; sez. 2, n. 44369 del 10.11.2010, Califano e altro, rv. 249169) il Collegio ritiene di aderire a quell'orientamento consolidato secondo cui non ricorre lo stato di quasi flagranza qualora l'inseguimento dell'indagato da parte della polizia giudiziaria sia iniziato, non già a seguito e a causa della diretta percezione dei fatti, ma per effetto e solo dopo l'acquisizione di informazioni da parte di terzi, (sez. 1 , n. 43394 del 3.10.2014, Quaresima, rv. 260527, fattispecie relativa ad un tentato omicidio, nella quale i militari, sopraggiunti dopo il fatto, sentivano la persona offesa, che si trovava ferita a bordo dell'ambulanza e, sulla base delle indicazioni acquisite, si ponevano alla ricerca del responsabile;
conf. sez. 3, n. 34918 del 13.7.2011, Z., rv. 250861; sez. 5, n. 19078 del 31.3.2010; sez. 6, n. 20539 del 20.4.2010, R., rv. 247379). La quasi flagranza che legittima l'arresto, infatti, presuppone una correlazione tra l'azione illecita e l'attività di limitazione della libertà che pur superando l'immediata individuazione dell'arrestato sul luogo del reato, permetta comunque la riconduzione della persona all'illecito sulla base della continuità del controllo, anche indiretto, eseguito da coloro i quali si pongano al suo inseguimento, siano le parti lese o gli agenti della sicurezza (sez. 6, n. 19002 del 3.4.2012, Rotolo, rv. 252872, caso in cui la Corte ha escluso ricorresse la quasi flagranza con riferimento all'arresto dell'autore di una rapina, effettuato poco dopo la commissione del reato dalla polizia giudiziaria nella sua abitazione, individuata a seguito dell'indicazione degli estremi identificativi forniti dalla persona offesa).
Tale orientamento trova applicazione nel caso di specie, in cui manca una stretta contiguità fra la commissione del fatto e l'arresto, in quanto risulta che solo dopo avere sentito il ET ed avere perquisito casa di questi, a pomeriggio inoltrato, quindi diverse ore dopo l'assunto scambio e solo sulla scorta di quanto dichiarato dal ET stesso, si provvide ad arrestare l'Amistà. Ne consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del PM.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2015