Sentenza 3 aprile 2012
Massime • 1
La quasi flagranza che legittima l'arresto presuppone una correlazione tra l'azione illecita e l'attività di limitazione della libertà che pur superando l'immediata individuazione dell'arrestato sul luogo del reato, permetta comunque la riconduzione della persona all'illecito sulla base della continuità del controllo, anche indiretto, eseguito da coloro i quali si pongano al suo inseguimento, siano le parti lese o gli agenti della sicurezza. (Nella specie, la Corte ha escluso ricorresse la quasi flagranza con riferimento all' arresto dell'autore di una rapina, effettuato poco dopo la commissione del reato dalla polizia giudiziaria nella sua abitazione, individuata a seguito dell'indicazione degli estremi identificativi forniti dalla persona offesa).
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni unite sulla nozione di “quasi flagranza”: limitiGuido Todaro · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, apri il file allegato. 1. La libertà è la regola, le sue limitazioni configurano ipotesi eccezionali e le correlate norme sono, pertanto, di stretta interpretazione. Verità ovvia e principio sacrosanto del nostro processo penale, che, però, ogni tanto – anzi, spesso purtroppo – occorre ricordare, a fronte di letture riduttive ovvero interpretazioni devianti. Il caso in esame ne è un esempio: la questione controversa concerne l'esatta determinazione delle coordinate concettuali della nozione di “quasi flagranza”, con particolare riferimento alla fattispecie rappresentata dall'“inseguimento”: dilatarne il significato, di là della lettera …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/04/2012, n. 19002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19002 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 03/04/2012
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 539
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - N. 48932/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. TO CO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 28/11/2011 del Tribunale di Bari;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. MURA Antonio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. CO TO impugna il provvedimento di convalida del suo arresto disposto in relazione al delitto di rapina aggravata, che si assume formulato al di fuori dei presupposti di legge. Si contesta la sussistenza dello stato di flagranza o quasi flagranza in quanto l'interessato, che sarebbe stato sorpreso nell'abitazione delle parti lese mentre era intento a rovistare l'immobile, non è stato da queste bloccato sul luogo, essendo stato arrestato nella sua abitazione qualche minuto dopo dai carabinieri che lo avevano raggiunto seguendo le indicazioni loro fornite dalle parti lese, in assenza di qualsivoglia elemento di riscontro scaturito dalla perquisizione o da altri accertamenti che potesse collegarlo in maniera indiscutibile con il reato commesso.
Ritenendo conseguentemente non sussistenti gli estremi legittimanti la convalida dell'arresto il ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza e la pronuncia l'immediata cessazione della misura cautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, quanto all'accertamento di insussistenza del condizioni legittimanti l'arresto, ancorché improduttivo degli effetti sollecitati dal ricorrente.
Risulta del tutto pacifico che il requisito della quasi flagranza che legittima l'arresto presuppone una correlazione costante tra l'azione illecita e l'attività di limitazione della libertà realizzata dalle forze dell'ordine, che supera l'immediata individuazione dell'arrestato sul luogo del reato, purché permetta la riconduzione della persona all'illecito sulla base della continuità del controllo, anche indiretto, eseguito da coloro i quali si pongano al suo inseguimento, siano esse le parti lese o gli agenti della sicurezza.
Nella specie la ricostruzione dei fatti fatta propria dal giudice che ha provveduto alla convalida ha permesso di accertare che, se pure le parti lese sorpresero l'interessato nella loro abitazione, operando una sicura individuazione dell'intruso, poiché lo collegarono a persona già conosciuta, non furono in grado di inseguirlo, ed il TO venne raggiunto nella sua abitazione dai CC ai quali era stata fornita l'indicazione dei suoi estremi identificativi. Al successivo controllo non risulta che questi sia stato ritrovato in possesso di alcun oggetto proveniente dall'abitazione dei denunciati. Gli elementi di fatto richiamati evidenziano che tra l'arrestato ed il reato attribuitogli al momento dell'esecuzione dell'arresto non sussisteva il costante collegamento ritenuto essenziale alla legittimità dell'atto restrittivo, sicché la sua identificazione risulta operata esclusivamente sulla base della descrizione fornita dalla parte lesa che, se deve reputarsi indizio sufficiente a legittimare l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare, non realizza un elemento equipollente al diretto contatto con l'autore dell'illecito, o all'immeditato rinvenimento di beni in relazione diretta con l'azione illecita, idonea legittimare l'azione restrittiva da parte degli agenti intervenuti nella condizione di quasi flagranza.
Per l'effetto deve annullarsi la convalida dell'arresto contenuta nell'ordinanza impugnata, confermando il provvedimento nel resto poiché in esso è contestualmente contenuta la valutazione indiziaria operata dal giudice competente, che giustifica l'emissione della misura custodiate.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla convalida dell'arresto.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2012