Cass. pen., sez. III, sentenza 16/03/2004, n. 19504
CASS
Sentenza 16 marzo 2004

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In tema di contrabbando doganale, ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 295, comma secondo, del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 433 non è necessario che sia posta in pericolo l'incolumità degli agenti, ne' che la condotta dei responsabili sia caratterizzata da elementi dinamici particolari, essendo sufficiente che i colpevoli si avvantaggino di condizioni tali da costituire un ostacolo per gli agenti, ne' è parimenti necessario che l'azione impeditiva sia posta in essere da almeno tre correi, essendo sufficiente che nel momento iniziale dell'azione di polizia gli autori del fatto siano presenti e riuniti fra loro in numero di almeno tre.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 16/03/2004, n. 19504
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19504
    Data del deposito : 16 marzo 2004

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