Sentenza 16 marzo 2004
Massime • 1
In tema di contrabbando doganale, ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 295, comma secondo, del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 433 non è necessario che sia posta in pericolo l'incolumità degli agenti, ne' che la condotta dei responsabili sia caratterizzata da elementi dinamici particolari, essendo sufficiente che i colpevoli si avvantaggino di condizioni tali da costituire un ostacolo per gli agenti, ne' è parimenti necessario che l'azione impeditiva sia posta in essere da almeno tre correi, essendo sufficiente che nel momento iniziale dell'azione di polizia gli autori del fatto siano presenti e riuniti fra loro in numero di almeno tre.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/03/2004, n. 19504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19504 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZUMBO TO - Presidente - del 16/03/2004
Dott. RAIMONDI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - N. 489
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - N. 39745/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE CO GI, nato a [...] il [...];
ES GI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari in data 15/02/01;
Letti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Grassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. IACOVIELLO F. M., il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi, perché infondati;
La Corte Suprema di Cassazione:
OSSERVA
Con sentenza del Tribunale di Foggia in data 28/4/'98 LU De CI e LU TO venivano condannati, ciascuno, alla pena principale di tre anni e tre mesi di reclusione e quattrocentocinquemilioni di lire di multa ed a quella accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, con confisca delle sigarette in sequestro, in quanto colpevoli, entrambi, in concorso fra loro e con i coimputati TO D'AN e RI UT, del delitto di contrabbando di Kg.
1.650 di tabacchi lavorati esteri, aggravato dall'essere stato commesso da quattro persone riunite ed in modo da frapporre ostacolo agli organi di polizia (artt. 110 c.p. e 282, 295 co. 2 lett. b) D.P.R. 43/'73) ed, altresì, il De CI del delitto di istigazione dell'Agente di Polizia Biagio AN alla corruzione (art. 322 c.p.) e l'TO del delitto di resistenza a pubblici ufficiali (art. 337 c.p.), reati unificati, per ognuno dei detti imputati, dal vincolo della continuazione e commessi in Cerignola il 20/3/'91.
Contro tale decisione gli imputati proponevano impugnazione per chiedere, il De CI e l'TO, l'assoluzione del primo di loro dal delitto di istigazione alla corruzione e del secondo da quelli di contrabbando e di resistenza a pubblici ufficiali, per inesistenza dei fatti o per non averli commessi;
l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 295 co. 2 lett. b) D.P.R. 43/'73, per insussistenza di essa;
l'esclusione della recidiva specifica in contrabbando, per essere stata tardivamente contestata ed, in subordine, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla contestata aggravante e sulla recidiva, nonché la riduzione delle pene loro inflitte.
La Corte d'Appello di Bari, con sentenza del 15/02/'01, in parziale riforma della decisione impugnata, che nel resto confermava, dichiarava non doversi procedere a carico del De CI, in ordine al reato di istigazione alla corruzione, perché estinto per prescrizione e determinava la pena detentiva inflitta allo stesso per il delitto di contrabbando in tre anni ed un mese di reclusione, affermando e statuendo, fra l'altro:
a) che la responsabilità di tutti gli imputati, relativamente al reato di contrabbando di sigarette estere, doveva ritenersi in atti provata dalla confessione resa al G.I.P. dallo TO, dall'inverosimiglianza della tesi difensiva da costui prospettata, peraltro, solo nel corso del giudizio di secondo grado, nonché dalle relazioni e deposizioni dibattimentali dei verbalizzanti, dalle quali era emerso, anzitutto, come nella notte fra il 19 ed il 20 Marzo '91, nei pressi del fiume Ofanto, Agenti di Polizia avessero visto transitare un autocarro seguito a breve distanza da una "Fiat Regata" ed, insospettiti, si fossero posti all'inseguimento di esso, in cio' palesemente ostacolati dalla detta autovettura che, con manovre spericolate, aveva cercato di non farsi sorpassare, così evitando che l'autocarro venisse fermato e controllato ed, inoltre, che, una volta raggiunto e fermato il detto camion, a bordo di esso era stato sequestrato il carico di circa sedici quintali e mezzo di sigarette estere ed erano stati identificati il De CI ed il D'AN quali occupanti di esso, mentre a bordo della menzionata auto c'erano l'TO ed il UT;
b) che non era credibile che l'TO non conoscesse il De CI, conducente dello autocarro, dal momento che sicuramente faceva da staffetta a tale veicolo seguendolo a debita distanza e cercando di evitare che l'auto della Polizia lo superasse ed intercettasse;
c) che, alla luce della condotta tenuta dagli imputati e, segnatamente, dall'TO - il quale alla guida dell'autovettura aveva palesemente ostacolato i verbalizzanti nel tentativo di evitare che controllassero l'autocarro - era da ritenere sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 295 co. 2 lett. b) D.P.R. 43/'73, essendo stato il delitto di contrabbando commesso da quattro persone, riunite, in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di Polizia;
d) che il De CI e l'TO non apparivano meritevoli del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche anche a causa dei loro numerosissimi precedenti penali;
e) che le pene inflitte agli imputati in primo grado, in misura prossima al minimo edittale, erano congrue ed adeguate ai fatti, come tali non suscettibili di riduzione, al pari dello aumento operato, per la continuazione, secondo criteri di adeguatezza e di proporzionalità;
f) che la recidiva non è specifica in contrabbando, ma generica ed era stata regolarmente contestata agli imputati;
g) che il delitto di resistenza a pubblici ufficiali, del quale l'TO è chiamato a rispondere, non può essere assorbito dall'aggravante di cui al citato art. 295 D.P.R. 43/'73, avendo - il primo - oggettività giuridica diversa dalla seconda. Avverso la sentenza d'appello il De CI e l'TO hanno proposto ricorso per Cassazione onde chiederne l'annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione.
Deducono, in particolare, i ricorrenti:
1. che la responsabilità penale dell'TO, in ordine al delitto di contrabbando, sarebbe stata affermata sulla scorta di argomentazioni insufficienti e senza prove sicure, non essendo stato egli trovato in possesso delle sigarette estere di contrabbando;
2. che la circostanza aggravante di cui all'art. 295 co. 2 lett. b) D.P.R. 43/'73 sarebbe stata ritenuta sussistente illegittimamente,
non essendovi prova alcuna che l'TO, alla guida dell'autovettura "Fiat", avesse agito allo scopo preordinato e specifico di impedire o rendere più difficoltoso ai verbalizzanti il controllo dell'autocarro ed essendo stata - comunque - tale condotta tenuta non nell'atto della commissione del reato di contrabbando o immediatamente dopo, bensì in un momento successivo;
3. che nel negare loro le circostanze attenuanti generiche, la Corte di merito avrebbe tenuto conto, illegittimamente, non solo di quelli antecedenti la data dei reati oggetto del presente processo, ma anche di quelli successivi a tale epoca.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono destituiti di fondamento e, come tali, debbono essere rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido, a mente dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali. La responsabilità penale dell'TO, in ordine al delitto di contrabbando contestatogli, è stata affermata con motivazione incensurabile, in questa sede, perché adeguata, corretta e logica, fondata sulla confessione dal medesimo resa al G.I.P., sulla considerazione dell'inverosimiglianza della tesi difensiva dallo stesso prospettata nel corso del giudizio d'appello, nonché sulle relazioni e deposizioni dibattimentali dei verbalizzanti, da cui era emerso che nella notte fra il 19 ed il 20 Marzo '91, nei pressi del fiume Ofanto, Agenti di Polizia avevano visto transitare l'autocarro, a bordo del quale vi erano il De CI ed il D'AN, seguito a breve distanza dalla "Fiat Regata" guidata dall'Esposto e con a bordo il UT ed, insospettiti, si erano posti all'inseguimento di esso, in cio' palesemente ostacolati dalla detta autovettura che, con manovre spericolate, aveva cercato di non farsi sorpassare, nel tentativo di evitare che l'autocarro fosse fermato e controllato. La circostanza aggravante prevista dall'art. 295 co. 2 lett. b) D.P.R. 43/'73 è stata ritenuta sussistente legittimamente e con motivazione adeguata.
Essa, infatti, è configurabile "quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite ed in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di Polizia", sicché non è necessario che sia posta in pericolo l'incolumità degli Agenti, ne' che la condotta dei responsabili sia caratterizzata da elementi dinamici particolari, essendo sufficiente che i colpevoli si avvantaggino di condizioni tali da costituire, per i verbalizzanti, un "ostacolo".
Nella fattispecie in esame i Giudici di merito hanno ritenuto esistente l'aggravante di che trattasi tenendo conto dell'ora notturna in cui ebbe luogo l'operazione di polizia, della tortuosità della strada percorsa dall'autocarro e dall'autovettura sopra indicati e della condotta di guida tenuta dall'TO, chiaramente ed univocamente finalizzata allo scopo di non farsi sorpassare e di evitare che l'autocarro contenente il notevole carico di sigarette di contrabbando fosse raggiunto e controllato.
Tale condotta di guida venne posta in essere subito dopo che le sigarette in questione erano state prese in consegna dagli imputati e mentre venivano trasportate nel luogo in cui sarebbero state custodite ed occultate.
Per la configurabilità dell'aggravante in parola non è necessario che l'azione impeditiva nei confronti dei verbalizzanti sia posta in essere da almeno tre correi, è sufficiente che nel momento iniziale dell'azione di polizia gli autori del fatto siano presenti e riuniti fra loro in numero di almeno tre.
Orbene, i due imputati che viaggiavano a bordo dell'autocarro e gli altri due che li seguivano a breve distanza a bordo dell'autovettura, erano riuniti fra loro, accomunati dallo svolgimento di un'unica operazione, quella di trasporto della merce di contrabbando appena caricata;
inoltre, dalla condotta di guida dell'TO tutti erano interessati a trarre vantaggio.
Le circostanze attenuanti generiche sono state negate legittimamente, ai ricorrenti, in considerazione dei numerosissimi loro precedenti penali, essendo questi indici rivelatori della capacità a delinquere dei soggetti e, quindi, della pericolosità sociale dei condannati. Al fine della valutazione della personalità e capacità a delinquere degli autori del fatto di reato, il Giudice non deve limitarsi a considerare i loro precedenti penali relativi a fatti antecedenti a quello o quelli per i quali si procede;
egli può valutare pure i successivi, essendo tutti illuminanti della vita degli imputati, antecedente e posteriore alla commissione dei reati "sub indice".
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta i ricorsi proposti da LU De CI e LU TO avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari in data 15/02/01 e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2004