Sentenza 31 marzo 2010
Massime • 1
Non sussiste lo stato di quasi flagranza che rende legittimo l'arresto se l'inseguimento da parte della polizia giudiziaria, che poi culmina con l'arresto, trova causa non già nella diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria ma nella denuncia della persona offesa. (Nella specie la persona offesa, vice sovrintendente di PS, avendo subito un'aggressione, si era rivolto ai colleghi, che lo avevano accompagnato in ospedale nel quale era sopraggiunto anche l'aggressore per farsi medicare, il quale dopo visita medica veniva accompagnato negli uffici del Commissariato dove veniva formalizzato il suo arresto; il G.i.p., ritenuto che le ricerche erano proseguite senza soluzione di continuità, lo aveva convalidato. La S.C. ne ha censurato, sulla base del principio di cui in massima, la decisione).
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni unite sulla nozione di “quasi flagranza”: limitiGuido Todaro · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, apri il file allegato. 1. La libertà è la regola, le sue limitazioni configurano ipotesi eccezionali e le correlate norme sono, pertanto, di stretta interpretazione. Verità ovvia e principio sacrosanto del nostro processo penale, che, però, ogni tanto – anzi, spesso purtroppo – occorre ricordare, a fronte di letture riduttive ovvero interpretazioni devianti. Il caso in esame ne è un esempio: la questione controversa concerne l'esatta determinazione delle coordinate concettuali della nozione di “quasi flagranza”, con particolare riferimento alla fattispecie rappresentata dall'“inseguimento”: dilatarne il significato, di là della lettera …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/03/2010, n. 19078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19078 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROTELLA Mario Presidente del 31/03/2010
Dott. MARASCA Gennaro Consigliere SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana Consigliere N. 441
Dott. BRUNO Paolo Antonio Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria rel. Consigliere N. 25105/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) FESTA RC N. IL 19/09/1979;
avverso l'ordinanza n. 422/2009 TRIBUNALE di TERAMO, del 05/05/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI Maria;
lette le conclusioni del PG Dott. RUSSO G. che ha chiesto l'annullamento senza rinvio.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione Festa Marco avverso l'ordinanza in data 5 maggio 2009 con la quale il Gip del Tribunale di Teramo ha disposto la convalida del suo arresto operato in relazione alla quasi flagranza del reato di lesioni personali volontarie in danno di SA Michelino.
Il Gip aveva osservato che l'arresto del Festa la Pg era stato eseguito alle 20,30 del 2 maggio 2009, dopo che lo stesso SA, aveva, verso le 19,30 avvertito il collega IL, del Commissariato di Atri, di essere stato aggredito dal Festa. Le ricerche immediatamente poste in essere in collegamento con altro ispettore della Polizia (Cerquitelli) avevano portato a rintracciare il Festa al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Atri. Qui il Festa, presente in ragione di presunte lesioni a sua volta riportate, si era scagliato contro una porta quando gli agenti avevano dichiarato di volerlo identificare.
Verso le ore 20,04 veniva visitato anche il SA che veniva trovato con varie contusioni e lesioni e, sulla base di tale referto oltre che delle dichiarazioni del SA e della pericolosità ancora mostrata dal soggetto, questi veniva tratto in arresto, per l'appunto intorno alle 20,30.
Il Gip, rilevato quanto sopra, riteneva che "le ricerche erano proseguite senza soluzione di continuità", sicché poteva affermarsi che l'arresto fosse avvenuto nella quasi-flagranza del reato e, osservata la sussistenza di tutti gli altri presupposti, lo convalidava.
Deduce il difensore del Festa:
1) il vizio di motivazione in ordine alla "quasi flagranza" del reato, nella forma del travisamento del contenuto di atti, quali la annotazione di PG e la comunicazione di notizia di reato sulla base dei quali il Gip aveva deciso. Il Gip avrebbe ritenuto la continuità delle indagini, confondendo tale concetto con quello della "continuità dell'inseguimento" che, a differenza del primo, non trovava riscontro nelle emergenze portate alla sua attenzione. Dagli atti sopra menzionati si ricavava infatti che il vice sovrintendente della PS IL aveva dapprima ricevuto la richiesta di aiuto del collega;
quindi si era recato a casa sua ed aveva constatato le lesioni sul viso;
poi aveva accompagnato il SA all'ospedale e durante tale tragitto aveva ascoltato la ricostruzione dei fatti;
in seguito aveva ricevuto dalla moglie del SA la segnalazione di un'auto sulla quale si trovava il Festa;
infine, avvertiti anche altri colleghi, aveva personalmente incontrato il Festa che stava sopraggiungendo al Pronto soccorso per farsi medicare. Si era proceduto quindi alla visita medica del Festa e alle sue dimissioni dal nosocomio. Da ultimo il Festa era stato accompagnato negli uffici del Commissariato dove veniva formalizzato il suo arresto. Ad avviso della difesa tutti quanti gli eventi descritti dimostravano che, il Gip aveva travisato il contenuto degli atti di PG ed aveva apprezzato un inseguimento ossia una continuità di ricerca originata dalla diretta percezione del reato, in realtà mai posti in essere. Era evidente, invece, che la PG non si era imbattuta nell'autore del reato all'atto della commissione dello stesso, essendosi semmai limitata ad iniziarne le ricerche dopo la denuncia della persona offesa;
2) la violazione dell'art. 382 c.p.p.. Lo stato di quasi-flagranza è legato alla continuità dell'inseguimento e non alla continuità delle indagini come sembra sostenuto dal Gip e comunque nessuno dei due eventi si sarebbe dispiegato in stretta relazione temporale con la consumazione del reato.
La giurisprudenza assolutamente prevalente della Cassazione, infatti, individua tale relazione di continuità con riferimento alla diretta percezione del fatto-reato ad opera della PG, escludendola, per converso, quando le ricerche inizino sulla base di dichiarazioni sia di terze persone che dello stesso accusato, posto che ai fini dell'arresto non viene, dall'ordinamento, demandato alla PG alcun apprezzamento sulla validità ed efficienza di dichiarazioni di terzi;
3) il vizio di motivazione sul tempo e luogo dell'arresto. Dal verbale di arresto si evince che questo era stato eseguito alle 20,30 del 2 maggio presso il Pronto soccorso dell'Ospedale di Atri, mentre alle 0,50 del giorno 3 era pervenuta la disposizione del PM di inviare il Festa al carcere. Tuttavia, nell'atto del PM col quale si richiedeva la fissazione della udienza di convalida, lo stesso richiedente attestava che l'arresto era avvenuto alle 0.50 del 3 maggio.
La seconda attestazione doveva ritenersi veritiera come si desumeva anche dalla annotazione di PG sopra menzionata nella quale si era dato atto del fatto che il Festa, dopo la permanenza in Pronto soccorso e la consegna alla Polizia della sua certificazione medica (avvenuta alle ore 0,15) era stato accompagnato al Commissariato dove era avvenuta la formalizzazione del suo arresto.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto accogliersi il ricorso o in subordine, ove si ritenesse insuperabile un orientamento giurisprudenziale diverso da quello su cui fonda le proprie conclusione, rimettersi il procedimento alle Sezioni unite. Il ricorso è fondato.
Deve darsi atto che, in materia, l'orientamento interpretativo della nozione di quasi flagranza è, in termini di assoluta prevalenza, quello secondo cui non sussiste lo stato di quasi flagranza che rende legittimo l'arresto, se l'inseguimento da parte della polizia giudiziaria, che poi culmina con l'arresto, trova causa non già nella diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria ma nella denuncia della persona offesa (Rv. 233345; Massime precedenti Conformi: N. 3414 del 1991 Rv. 186332, N. 2105 del 1992 Rv. 189544, N. 798 del 1993 Rv. 194136, N. 1646 del 1994 Rv. 198882, N. 2738 del 1999 Rv. 214469, N. 2879 del 1999 Rv. 212711, N. 5508 del 1999 Rv. 211654, N. 3980 del 2000 Rv. 215441, N. 4348 del 2003 Rv. 226984, N. 10392 del 2004 Rv. 228466).
Si tratta di un filone interpretativo che ha trovato successive conferme come quella della sent. della 2^ sez., n. 35458 del 06/07/2007 Cc. (dep. 24/09/2007) Rv. 237802, che ha ribadito come lo stato di quasi-flagranza implichi che la polizia giudiziaria abbia avuto immediata e contestuale percezione della commissione del reato e che, in forza di tale diretta percezione, abbia posto in essere una tempestiva attività di localizzazione ed apprensione degli autori del reato. In senso analogo si era espressa una risalente pronunzia della 5^ Sezione la quale, pur riferendosi non alla ipotesi dell'"inseguimento" di cui all'art. 382 c.p.p. ma a quella della sorpresa di un soggetto con tracce di reato commesso immediatamente prima, poneva in evidenza una certa comunanza delle due ipotesi, data dalla necessità della percezione, in entrambe, del fatto reato o delle tracce di reato ad opera di chi opera l'arresto. Recita la relativa massima: "Non è da ritenersi legittimo l'arresto in flagranza quando manchi in chi vi procede la immediata ed autonoma percezione delle tracce del reato e del loro collegamento con l'indagato (così detta quasi-flagranza); invero, nel caso in cui la individuazione del soggetto attivo del reato si fondi, non sulla diretta percezione dei fatti da parte di chi opera l'arresto, ma sulle indicazioni di terze persone, pur presenti ai fatti, o s u dichiarazioni confessorie del lo s tesso accusato, si richiede un apprezzamento di elementi probatori estranei alla "ratio" dell'istituto. La fattispecie era quella di un soggetto resosi responsabile di furto in un supermercato e tratto in arresto perché riconosciuto da un commesso, cui era stato mostrato, mentre era per strada, dalla polizia giudiziaria (Rv. 214473). Analogamente, v. Sez. 6^, Rv. 228466.
L'orientamento, citato nel ricorso del PG, che sembrerebbe essere in contrasto con quelli fin qui ricordati, in realtà non è tale. Lo stesso ribadisce in primo luogo un concetto ampiamente condiviso che è quello per cui la nozione di "inseguimento" del reo ricomprende anche l'azione di ricerca immediatamente posta in essere, anche se non subito conclusa, purché protratta senza soluzione di continuità. La sentenza ha poi affermato che non è indispensabile la coincidenza tra il momento iniziale della fuga e quello in cui comincia l'inseguimento, purché l'arresto non intervenga dopo la cessazione della fuga o dopo che sia terminato l'inseguimento. L'esame della motivazione della sentenza rivela peraltro che la ipotesi trattata era quella del rinvenimento dell'indagato con tracce del reato commesso poco prima, ossia un furgone usato da chi aveva appiccato il fuoco ad alcune autovetture, fuggendo poi e venendo rintracciato sulla base del numero di targa rilevato da un passante che aveva chiamato i Carabinieri. In tale ipotesi era stato ritenuto irrilevante che l'inseguimento fosse cominciato sulla base della denuncia di un terzo, versando nella seconda ipotesi di quasi- flagranza prevista dall'art. 382 c.p.p. e cioè quella della sorpresa dell'inseguito come detto, con tracce del reato commesso poco prima. L'orientamento dominante non risulta peraltro correttamente applicato dal Gip nel caso di specie.
Nel caso in esame difetta il requisito dell'inseguimento, subito dopo il reato ed in termini di continuatività, ad opera della polizia giudiziaria o della persona offesa che avessero avuto la percezione del fatto di rilievo penale.
La persona offesa, infatti, non risulta nemmeno citata nel provvedimento impugnato come autrice di un comportamento qualificabile come "inseguimento" materiale. Quello che emerge dagli atti come riportati nel ricorso e che traspare anche dallo stesso provvedimento impugnato- sul punto non incompatibile con i primi- è viceversa che l'offeso si rivolse al collega IL, venendo da questi rintracciato, ascoltato e accompagnato al Pronto soccorso, ove avveniva l'incontro con il Festa, recatosi nello stesso luogo per farsi refertare eventuali patologie. La polizia giudiziaria, d'altro canto, non ha avuto percezione diretta del fatto-reato commesso sul denunciante e quindi non si è trovata nella condizione di effettuare quell'immediato inseguimento (da intendersi anche come attivazione di iniziative per il rintraccio, coi mezzi organizzativi e di comunicazione di cui è dotata la forza dell'ordine) che solo poteva essere legittimato, nell'ottica dell'arresto, dalla stretta concatenazione con il previo accertamento della paternità del reato in capo all'inseguito da parte di chi, poi, avrebbe applicato la misura restrittiva precautelare. La formalizzazione dell'arresto, d'altra parte, deve ritenersi avvenuta, come attestato dallo stesso PM nella richiesta di convalida e negli atti citati dal PG nella sua requisitoria, a distanza di alcune ore e non di una sola ora (come ritenuto dal Gip) dal fatto, sicché difetta anche sotto tale profilo il nesso di continuatività tra l'inizio delle ricerche e la esecuzione della misura precautelare.
L'ordinanza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio, conformemente ala richiesta del Procuratore Generale.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio.
Così deciso in Roma, il 31 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2010