Sentenza 20 aprile 2010
Massime • 1
In tema di arresto in flagranza, deve escludersi lo stato di cd. "quasi - flagranza" quando l'azione che porta all'arresto trova il suo momento iniziale non già in un immediato inseguimento da parte della polizia giudiziaria, ma in una denuncia della persona offesa, raccolta quando si era già consumata l'ultima frazione della condotta delittuosa. (Fattispecie in cui gli agenti di P.G. sono pervenuti all'accertamento del reato di maltrattamenti ed alla identificazione del colpevole soltanto dopo aver sentito la persona offesa ed un suo familiare).
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni unite sulla nozione di “quasi flagranza”: limitiGuido Todaro · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, apri il file allegato. 1. La libertà è la regola, le sue limitazioni configurano ipotesi eccezionali e le correlate norme sono, pertanto, di stretta interpretazione. Verità ovvia e principio sacrosanto del nostro processo penale, che, però, ogni tanto – anzi, spesso purtroppo – occorre ricordare, a fronte di letture riduttive ovvero interpretazioni devianti. Il caso in esame ne è un esempio: la questione controversa concerne l'esatta determinazione delle coordinate concettuali della nozione di “quasi flagranza”, con particolare riferimento alla fattispecie rappresentata dall'“inseguimento”: dilatarne il significato, di là della lettera …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/04/2010, n. 20539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20539 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2010 |
Testo completo
O S C U RA TA
20 5 39 / 10 presente provvØUR 1191 HAP omettere le generalità e gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
REPUBBLICA ITALIANA d.lgs. 196/03 in quanto;
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
☐ disposto d'ufficio
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE a richiesta di parte imposto dalla legge SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA I
CONSIGLIO DEL 20/04/2010 Composta dagli Ill mi Sigg.ri Magistrati:
- Presidente - SENTENZA Dott. NICOLA MILO Consigliere -N. 633
-
Dott. GIACOMO PAOLONI
- Rel. Consigliere - Dott. LINA MATERA REGISTRO GENERAL
- Consigliere - N. 33985/2009 Dott. CARLO CITTERIO
- Consigliere - Dott. GIORGIO FIDELBO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI MESSINA nei confronti di:
1) R.G. N. IL (omissis) avverso l'ordinanza n. 1496/2009 TRIBUNALE di MESSINA, del 18/08/2009
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LINA MATERA: letre le conclusion: del P.G. dot. Rosario
Giovanni Russo, che ha chiesto if подетьno del nicap.
Pichothe
FATTO
Con l'ordinanza indicata in epigrafe il GIP del Tribunale di
Messina non ha convalidato l'arresto di R.G. Jin ordine al reato di maltrattamenti in famiglia, per difetto del requisito della flagranza.
Nel motivare tale decisione, il giudice ha rilevato che il carabiniere intervenuto sul posto ha raccolto le dichiarazioni della persona offesa quando si era già consumata, in assenza dello stesso militare, l'ultima frazione della condotta in contestazione.
Ricorre il Procuratore della Repubblica di Messina, lamentando la violazione degli artt. 382 e 391 comma 4 c.p.p. e vizi di motivazione. Deduce che nella specie, al momento dell'intervento dei militari, era ancora in atto lo stato di prostrazione e di terrore in cui versava la donna per effetto dei maltrattamenti subiti;
e che, pertanto, non rileva che i carabinieri non abbiano udito direttamente le minacce pronunciate poco prima dal R. In ogni caso, sostiene che, anche a voler ritenere già consumato anche l'ultimo segmento di condotta, il GIP avrebbe dovuto ritenere lo stato di quasi flagranza. Fa presente, infatti, che nel concetto d'inseguimento della forza pubblica, menzionato dall'art. 382 c.p.p., va ricompresa ogni attività intrapresa subito dopo la commissione del reato e protrattasi senza soluzione di continuità per identificare e raggiungere la persona da arrestare, come appunto è avvenuto nel caso di specie, in cui il breve lasso di tempo intercorso tra i fatti delittuosi e l'arresto dell'indagato (la telefonata della persona offesa è stata fatta intorno alle ore 16, alle
18 è avvenuto l'intervento dei Carabinieri e alle ore 19,30 è stato redatto il verbale di arresto) si è reso necessario al fine di individuare e reperire l'autore del reato denunciato.
1 O S C U RA TA
DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
Correttamente, invero, il GIP ha escluso la sussistenza di un'ipotesi di flagranza di reato, avendo dato atto, con apprezzamento in fatto insindacabile in questa sede, che, al momento dell'intervento dei carabinieri, si era già consumato, in assenza degli stessi, l'ultimo segmento della condotta di
maltrattamenti contestata.
Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, d'altro canto, nella specie non risulta configurabile l'ipotesi della quasi flagranza.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, lo stato di quasi flagranza deve essere escluso quando l'azione che porta all'arresto trova il suo momento iniziale non già in un immediato inseguimento da parte della polizia giudiziaria a seguito di diretta percezione dei fatti, ma a seguito di denuncia della parte offesa
(cfr., Cass., Sez. 5, 21-6-1999 n. 3032; Cass., Sez. 4, 5-2-2004 n.
17619): ciò che qualifica "l'inseguimento" di cui all'art. 382, comma
1, c.p.p., infatti, non è la durata, ben potendo lo stesso protrarsi per un tempo anche notevolmente lungo, ma la diretta percezione dei fatti da parte della persona che si pone all'inseguimento e l'assenza di ogni soluzione di continuità (Cass. Sez. 2, 18-1-2006 n. 7161).
Nel caso in esame, dalla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito risulta che i carabinieri sono pervenuti all'accertamento del reato ed alla identificazione del colpevole soltanto dopo aver sentito la persona offesa e un suo nipote.
L'individuazione del reo, pertanto, non è avvenuta a seguito della diretta percezione degli accadimenti da parte di chi ha operato l'arresto, ma sulla base delle indicazioni fornite dalla persona offesa L صاصه e da un terzo;
sicchè nell'azione dei militari si è inserita un'attività
investigativa, estranea alla ratio dell'istituto della "quasi flagranza". O S C U RA TA
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 20-4-2010
Il Consigliere estensore Il Presidente
W DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 28 MAG 2010
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
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