Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/02/2009, n. 4466
CASS
Sentenza 25 febbraio 2009

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, il 3 febbraio 2009, con relatore il Consigliere Fabrizio Forte. La ricorrente, di origine egiziana, ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana, sostenendo che la perdita della cittadinanza da parte della madre, avvenuta per matrimonio con un cittadino straniero, fosse illegittima a causa della dichiarazione di incostituzionalità delle norme che la regolavano. Il Ministero dell'Interno si è opposto, sostenendo che la madre non avesse mai riacquistato la cittadinanza secondo le procedure previste dalla legge.

Il giudice ha accolto il ricorso, affermando che la perdita della cittadinanza per la madre, avvenuta prima del 1948, non poteva considerarsi definitiva a causa della normativa incostituzionale. La Corte ha sottolineato che la cittadinanza è un diritto imprescrittibile e che la dichiarazione di incostituzionalità delle norme precostituzionali ha effetti retroattivi, riconoscendo quindi il diritto della ricorrente alla cittadinanza italiana. La sentenza stabilisce un principio di diritto secondo cui la titolarità della cittadinanza deve essere riconosciuta indipendentemente dalla dichiarazione di riacquisto, in quanto la perdita della cittadinanza senza volontà della persona è contraria ai principi di uguaglianza sanciti dalla Costituzione.

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Massime1

Per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status"di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/02/2009, n. 4466
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4466
Data del deposito : 25 febbraio 2009

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