Sentenza 23 gennaio 2004
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Cassazione civile sez. I, 23/02/2022, (ud. 24/11/2021, dep. 23/02/2022), n.5963 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente – Dott. TRICOMI Laura – Consigliere – Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere – Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere – Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 27199/2016 proposto da: Comune di Gravina di Puglia, in persona del sindaco in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via Portuense, 104, presso la signora Antonia De Angelis, e rappresentato e difeso dall'Avvocato Antonio Fedele Bellacosa Mariotti, per procura speciale a …
Leggi di più… - 2. L’onere della prova nel transfer pricing tra procedimento e processo tributarioAccesso limitatoAdriana Salvati · https://www.rivistadirittotributario.it/ · 6 marzo 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/01/2004, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico - Presidente -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IE LB AT, rappresentato e difeso giusta delega a margine del ricorso dall'Avv. Massimo Amadori del foro di Trento ed elettivamente domiciliato in, Roma, via Mazzini, 123, presso lo studio dell'Avv. Sandro Franciosa,
- ricorrente -
contro
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge;
- controricorrente -
avverso la sentenza n, 56/99 pronunciata dalla Commissione Tributaria di Secondo Grado di Trento, Sez. 3, il 17-05-99, depositata il 24-09- 99. Udita la relazione della causa svolta all'udienza del 07-07-2003 dal Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi;
Sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. Gambardella Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle somme liquidategli per interessi, a seguito di allineamento stipendiale, IE LB EL subiva, ad opera del proprio datore di lavoro, una ritenuta, ai fini Irpef.
Ritenendo tale prelievo fiscale illegittimo, il contribuente, in data 04-12-95, presentava istanza di rimborso, e formatosi sulla stessa il silenzio-rifiuto, lo impugnava in sede giurisdizionale, sostenendo la natura non reddituale delle somme percepite e, quindi, l'inesistenza dell'obbligo tributario.
L'adita CTP di primo grado di Trento, con decisione n. 312/01/98, accoglieva il ricorso, opinando che gli interessi in questione avessero natura compensativa e corrispettiva e che quindi non costituissero materia imponibile.
L'appello dell'Amministrazione, che sosteneva la correttezza del proprio operato, prospettando la natura reddituale e non risarcitoria dell'erogazione, veniva accolto dalla sentenza in epigrafe indicata. Con ricorso notificato il 09-03-2000, ed affidato a due mezzi e più profili di censura, il contribuente ha chiesto la Cassazione della decisione di appello.
Con controricorso notificato il 18-04-2000 il Ministero delle Finanze ha chiesto dichiararsi inammissibile ed infondata la proposta impugnazione.
Con memoria 25-06-03, il ricorrente ha ulteriormente illustrato le proprie difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo il ricorrente censura l'impugnata decisione per violazione e falsa applicazione degli artt. 429, comma 3^ C.p.C., 41 del DPR n, 917/1986 ed 1 del D.L. 30-12-1993 n. 557. Deduce che poiché ex art. 18 del DPR 29-09-1973 n. 597 costituivano reddito di lavoro dipendente solo le somme percepite nei periodi di imposta, in relazione al lavoro prestato, era consequenziale ritenere che gli interessi dovuti sulle somme maturate e non corrisposte non rilevassero fiscalmente dal momento che non erano qualificabili come "emolumenti o compensi per il lavoro prestato, ma si ponevano come semplice conseguenza dell'inadempimento del datore di lavoro". Rileva, altresì, la natura compensativa di tali interessi e la relativa esclusione dalla disciplina dell'art. 41 del DPR n. 597/1973 che, si sostiene, non avrebbe subito modifiche, in proposito, a seguito dell'entrata in vigore del DPR n. 917/1986. Sostiene, infine, l'irrilevanza, agli effetti in questione, sia della modifica apportata all'art. 6 del DPR n. 917/1986, dall'art. 1 del D.L. 30-12-1993 n. 557, essendo la stessa riferibile esclusivamente agli interessi di mora ed a quelli per dilazione e non anche a quelli compensativi, sia pure del D.L., 2-09-1997 n. 314, perché non applicabile ratione temporis, e non avente carattere interpretativo, bensì innovativo.
Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 429 C.p.C., 1 del D.L. 30-12-1993 n. 557, 1 del D.L. n. 314/1997 e 6 del TUIR n. 917/86 con collegato vizio di omessa motivazione.
Si deduce che la C.T.R. avrebbe omesso di esplicitare le ragioni che non consentivano di ritenere applicabile alla fattispecie l'art. 41 del TUIR.
Si sostiene, altresì, che le disposizioni legislative succedutesi nel tempo presentano una significativa costante, "nel senso di sottrarre all'area imponibile gli interessi meramente compensativi, cui non viene riconosciuto carattere reddituale. Trattasi di doglianze infondate.
Il Collegio rileva, anzitutto, in ordine al primo mezzo che il pagamento degli interessi risulta effettuato dopo l'entrata in vigore del D.L. 30-12-1993 n. 557, convertito in Legge 26-02-1994 n. 133. Ciò, peraltro, si desume inequivocamente dal provvedimento di allineamento stipendiale, dalla sentenza di liquidazione, che pur essendo atti presupposti alla liquidazione sono intervenuti successivamente a tale ultima data.
Rileva, altresì, che l'art. l comma 1^ lett. A del D.L. n. 557/1993, come sopra convertito, ha aggiunto all'art. 6 n. 2 del DPR n. 917/1986 - che stabiliva in origine la tassabilità dei proventi consegnati in sostituzione di redditi - senza nulla disporre in ordine agli interessi derivanti da tali proventi, un secondo periodo con cui si afferma che gli interessi moratori e per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati, e prescritto, peraltro, espressamente al terzo comma che le relative disposizioni, "si applicano anche ai fini delle ritenute alla fonte, per gli interessi percepiti dalla data di entrata in vigore del presente decreto", e, quindi, dal 30 novembre 1993. Alla stregua di detta normativa, pertanto, gli interessi su retribuzioni pagate in ritardo sono elementi costitutivi del credito principale e, quindi, addendi del reddito di lavoro dipendente e, come tali, tassabili (Cass. 24 aprile 2003 n. 6543; 12 dicembre 2002 n. 17769; 03 settembre 2002 n. 12798). Peraltro, emblematica deve ritenersi la precisazione contenuta nel D.L. 2 settembre 1997 n. 914 che ribadisce la parificazione dei crediti per interessi su indennità lavorativa ai crediti da lavoro dipendente.
La sentenza di appello ai rivela, dunque, condivisibile, dovendo ritenersi che l'art. 6 del DPR n. 917/86, così come novellato, stabilendo che gli interessi moratori e quelli per dilazione costituiscono reddito della stessa categoria di quello da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati, per quanto riguarda i redditi da lavoro dipendente, ha parificato a questi ultimi gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento. In buona sostanza, deve ritenersi che l'art. 6 del DPR n. 917/86, quale risultante a seguito delle modifiche sopravvenute, ha una portata generale e riguarda, fatte salve specifiche disposizioni di legge in deroga, ogni categoria di interessi, ivi inclusi quelli di natura c.d. "compensativa", senza che rilevi la causa del ritardo. Ne può sostenersi l'inapplicabilità della citata normativa ratione temporis per gli interessi maturati anteriormente alla sua entrata in vigore, dal momento che il precitato terzo comma dell'art. 1 lett. A del DL n. 577/93, ha espressamente prescritto l'applicazione della nuova disciplina fiscale agli interessi percepiti dalla data di entrata in vigore del decreto, e cioè dal 30 novembre 1993, in base ad insindacabile scelta del legislatore.
Quanto al secondo mezzo, con cui si deduce l'erroneità della sentenza, sotto il profilo della violazione di legge e dell'omessa motivazione, per non avere preso in considerazione l'art. 41 del TUIR, affermando espressamente che gli interessi sulla retribuzione avrebbero ricevuto disciplina fiscale dall'art. 6 del DPR n. 917/86, nella forma novellata dall'art. 1 del DL n. 557/93, se ne rileva l'infondatezza sotto un duplice profilo.
Anzitutto, perché è insussistente il denunciato vizio di legge alla luce del consolidato e condiviso principio desumibile dalle richiamate pronunce, secondo cui gli interessi su somme spettanti per crediti di lavoro, costituiscono anch'essi redditi di lavoro dipendente, come tali tassabili, senza possibilità di distinguere tra le cause del ritardo nell'inadempimento, ovvero di limitare la categoria degli interessi per dilazione di pagamento al caso in cui la dilazione stessa sia concessa dal creditore al debitore. Per altro verso, in quanto il vizio di omessa motivazione è configurabile solo quando il Giudice ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un'approfondita disamina logico-giuridica - (Cass. 14-04-2000 n. 4891; 05-05-98 n. 4525) - e non mai allorquando, come nel caso, venga dedotto l'omesso esame di tesi giuridiche prospettate dalla parte e, però, il ragionamento posto a base della decisione sia ineccepibile sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico- formale.
Ciò perché il detto mezzo è spendibile per sindacare in via indiretta la quaestio facti e non può essere speso per attaccare la valutazione compiuta in ordine alla quaestio iuris (Cass. 11-04-2000 n. 4593; 20-02-99 n. 1430; 20-04-99 n. 3905). La decisione impugnata non giustifica, dunque, le formulate censure e, quindi, previo rigetto delle stesse, va confermata. Sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2004