Sentenza 18 novembre 2005
Massime • 1
Integra gli estremi del reato di evasione la condotta del detenuto agli arresti domiciliari che si allontani dal luogo in cui è autorizzato a svolgere l'attività lavorativa, considerato che con tale autorizzazione non si ha una sospensione del regime detentivo, ma una semplice sostituzione temporanea del luogo di custodia. (La Corte ha quindi escluso che l'allontanamento non autorizzato dal luogo di lavoro configuri un'ipotesi di trasgressione alle prescrizioni imposte, sanzionabile a norma dell'art. 276 cod. proc. pen.).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/11/2005, n. 44977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44977 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 18/11/2005
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - N. 1418
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERPICO FR - Consigliere - N. 17595/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GG HE;
avverso sentenza della Corte d'Appello di Palermo in data 16/12/2003 letti gli atti;
udita la relazione del Cons. Dott. Adolfo Di Virginio;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Giovanni D'Angelo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Ricorre GG HE avverso sentenza della Corte d'Appello di Palermo in data 16/12/2003, che ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 385, c.p., comma 3. A quanto accertato in punto di fatto il GG era stato autorizzato ad assentarsi dalla propria abitazione, dove si trovava agli arresti domiciliari, dalle ore 9 alle ore 13 dei giorni feriali per svolgere attività lavorativa in altro luogo;
ma alle ore 12 del 07/08/2002 egli venne sorpreso mentre si trovava in località del tutto diversa, a bordo di un autocarro insieme col figlio FR, che aveva aiutato a scaricare delle masserizie. Deduce il ricorrente vizio di motivazione in punto di affermazione di colpevolezza, poiché le prescrizioni che lo riguardavano non prevedevano alcunché quanto al percorso da seguire e perché in quel momento egli stava comunque tornando a casa, sia pure con qualche anticipo sulla fine dell'orario di lavoro. Deduce inoltre erronea applicazione dell'art. 385 c.p., per essere la sua condotta apprezzabile eventualmente sotto il profilo esclusivo dell'art. 276 c.p.p., ai fini di un possibile inasprimento della misura cautelare.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi dedotti a sostegno. Integra gli estremi del reato qualsiasi violazione delle prescrizioni relative alla restrizione domiciliare, quando incompatibile di per sè con gli obblighi connessi e tale da impedire sia il soddisfacimento delle esigenze cautelari, sia le esigenze relative al controllo dell'agente. Come affermato in particolare da questa Corte (sez. 6, 27/11/1998, Fallica;
04/10/2000, Parisi), nel caso di autorizzazione al lavoro fuori delle mura domestiche non si ha una sospensione del regime degli arresti domiciliari, ma una semplice sostituzione temporanea del luogo di custodia;
e perciò anche l'allontanamento non autorizzato dal luogo di lavoro integra gli estremi del reato. Nel caso di specie, come correttamente ritenuto in sede di merito, l'autorizzazione a lavorare in orario determinato presso un'agenzia immobiliare comportava per il GG l'obbligo di non allontanarsi dalla sede della stessa durante tale orario;
mentre è pacifico che egli aveva profittato dell'autorizzazione per recarsi in tutt'altro luogo e per esigenze del tutto diverse da quelle del lavoro autorizzato.
Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di E. 1.000,00 determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di E. 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nell'udienza, il 18 novembre 2005. Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2005