Sentenza 14 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/02/2003, n. 2224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2224 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 2 2.24/0 3 responsabi- SEZIONE TERZA CIVILE lito civile circolazione Composta dad Sigg.ri Magistrati STRADALE R.G.N.20298/01 Dott. Vincenze CARBONE Presidente Dott. LO VITTORIA Consigliere Cron. 5129 Dott. Francesco SABATINI Consigliere Dott. IG Francesco DI NANNI Consigliere Rep.656 C.C. 03/12/02Dott. Mario FINOCCHIARO Cons. Relatore ha pronunciato la seguente: SEN TENZA sul ricorso proposto da: RD PA, NI RI, NI IA, elet- tivamente domiciliati in Roma, via dei Gozzadini n.4, presso l'avv. Enrico Mastrangelo, difeso dall'avv. Ada- mo Musicco nonchè dall'avv. Domenico Musicco, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - ricorrenti UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva dal Sig. BERNARDINI
contro
ASSICURAZIONI GENERALI s.p.a., in persona dei legali per diritti € £16×4 V. il 12-P- IL CANCELLIERE rappresentanti Adriano Bruno Trevisan e OS IG, elettivamente domiciliati in Roma, via Cicerone n. 49, presso l'avv. Antonio Bernardini, che li difende anche disgiuntamente all'avv. Mario Manzillo, giusta delega 2418 1 in atti;
controricorrente nonché
contro
FE RI;
FE IL;
NZ ER;
FE LO;
FE RA;
FE IG;
intimati avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 1829/00 del 21 marzo 7 luglio 2000 (R.G. 715/97). Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre 2002 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IE Abbritti, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 13 aprile 1990 RD SE, NI RI e NI IA, rispettivamente vedova e fi- gli di NI IE, deceduto in conseguenza del sini- stro stradale verificatosi il 12 ottobre 1985, conveni- vano in giudizio, innanzi al tribunale di Milano, FE RI e FE IL, conducente il primo e proprieta- rio il secondo del furgone Ford Transit Bs 858466 e la compagnia assicuratrice di quest'ultimo, ASSICURAZIONI GENERALI s.p.a., per sentirli condannare in via tra lo- 2 ro solidale, al risarcimento dei danni ad essi derivati dalla morte del loro dante causa. Costituitisi in giudizio convenuti resistevano alla avverse pretese eccependo che l'incidente stradale nel quale aveva perso la vita NI IE si era verifica- to per fatto e colpa esclusiva dello stesso NI, evi- denziando, allo scopo, che il procedimento penale aper- tosi a seguito del ricordato incidente, si era concluso con sentenza istruttoria che aveva assolto FE RI per non avere commesso il fatto. Svoltasi la istruttoria del caso l'adito tribunale con sentenza 20 novembre 1996 rigettava la domanda at- trice, atteso in estrema sintesi che la FIAT 128 condotta dal defunto NI aveva invaso improvvisamente la corsia di marcia del furgone Ford Transit condotto da FE RI, del quale doveva escludersi qualsiasi responsabilità. RDGravata tale pronunzia dai soccombenti SE, NI RI e NI IA la corte di appello di Milano, nel contraddittorio con FE RI, FE IL, Assicurazioni Generali s.p.a., NS ER, FE LO, FE RA e FE IG, con sentenza 21 marzo 7 luglio 2000 ha rigettato il gra- - vame, ponendo a carico degli appellanti le spese del grado. 3 Per la cassazione di tale pronunzia, non notifica- ta, hanno proposto ricorso RD SE, NI RI e NI IA, affidato a tre motivi e illu- strato da memoria. Resiste, con controricorso, illustrato da memoria la s.p.a. Assicurazioni Generali. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Come accennato in parte espositiva, i giudici del merito hanno ritenuto, in primo grado come in ap- pello, che l'incidente per cui è controversia, e nel quale ha perso la vita NI IE, al momento del si- nistro alla guida di una Fiat 128 in condizioni di vera A ubriachezza, è verificato per fatto e colpa esclusivi del detto NI. Una tale conclusione, si precisa nella sentenza gravata, oltre a essere suffragata da molteplici, con- correnti elementi di prova - tutti puntualmente a ana- liticamente descritti nella sentenza stessa - trova conforto, altresì, sulle risultanze del processo penale in esito al quale, al termine di una scrupolosa e pun- tuale istruttoria la pubblica accusa ha prima proposto e poi accettato la piena assoluzione del conducente del furgone pronunciata dal giudice istruttore (e, quindi, 4 la totale responsabilità del NI in ordine al verifi- carsi del sinistro in questione).
2. I ricorrenti censurano tali conclusioni con tre motivi» (peraltro unitariamente trattati) con i quali si denunzia, da un lato «mancato esame di punti decisi- vi della controversia>>>, dall'altro violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. errori di diritto, contradditto- rietà», da ultimo «violazione dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. mancata ammissione di mezzi istruttori».
3. Il ricorso è, per un verso, inammissibile, per altro manifestamente infondato. 3. 1. Quanto alla denunziata violazione, da parte dei giudici del merito, degli articoli 115 e 116 c.p.c. nonché la denunziata esistenza, nella sentenza gravata, di errori di diritto con violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. la censura è inammissibile. Deve ribadirsi al riguardo, infatti, che quando nel ricorso per cassazione pur denunziandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di speci- fiche disposizioni normative, non siano indicate le af- fermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indi- - о con la interpretazione delle stesse fornita cate dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina - il motivo è inammissibile poiché non consen- 5 te alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denun- ziata violazione (Cass. 12 maggio 1998, n. 4777). In altri termini è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non es- sendo al riguardo sufficiente un'affermazione apoditti- ca non seguita da alcuna dimostrazione dovendo il ri- corrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass. 21 agosto 1997, n. 7851). Pacifico quanto precede si osserva che nella spe- cie, come si ricava dal contesto del motivo, parte ri- corrente omette sia di indicare quale sia la interpre- tazione data, dal giudice del merito, delle richiamate disposizioni (art. 115 e 116 c.p.c., nonché delle altre norme di diritto sostanziale violate dai giudici del merito) e i motivi per cui la stessa non possa essere accettata, sia quale sia la «corretta» interpretazione di tali norme. In realtà parte ricorrente, lungi dal censurare l'interpretazione che il giudice del merito ha dato delle ricordate disposizioni, si limita a dolersi che l'esito della lite sia stato sfavorevole alle proprie 6 aspettative, per essere state le risultanze di causa valutate in modo difforme alla sua, soggettiva, inter- pretazione di quelle stesse risultanze ed è evidente pertanto che la denuncia esula totalmente dalla pre- visione di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. 3. 2. Precisato quanto sopra, quanto al secondo profilo di censura, e in particolare allorché la sentenza gravata è censurata sotto il profilo di vizio di motivazione, contraddittorietà nonché, ancora, man- cato esame di punti decisivi della controversia si os- serva che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte in tema di incidenti stradali, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valu- tazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l'accertamento e la graduazione della colpa, l'esistenza ° la esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità, qualora il procedimento posto a base delle conclusioni sia carat- terizzato da completezza, correttezza e coerenza al punto di vista logico giuridico (Specie in motivazio- ne, tra le tantissime, cfr. Cass. 7 agosto 2000, n. 10352, nonché Cass. 19 novembre 1999, n. 12820). 7 In caso di scontro di veicoli, infatti, il giudizio espresso dal giudice del merito in ordine alla dinamica e all'eziologia dell'incidente e alla condotta dei con- ducenti dei veicoli scontratisi, ai fini dell'accerta- mento e della graduazione delle rispettive colpe e del- la conseguente responsabilità, involgendo apprezzamenti di elementi di fatto, è incensurabile in sede di legit- timità sempre che sia sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e da errori di diritto (In que- sto senso, ad esempio, cfr. Cass. 21 febbraio 1980, n. 1257, nonché Cass. 19 gennaio 1980, n. 453). La ricostruzione di un incidente stradale, nella sua dinamica e nella sua eziologia, con la valutazione delle condotte dei singoli conducenti, l'accertamento delle relative responsabilità, la valutazione delle ri- sultanze e la determinazione della velocità di un vei- - in altri termini - sono rimesse al giudice di colo merito e, integrando apprezzamenti di fatto, sono sot- tratte, pertanto, se sorrette da corretta ed adeguata motivazione a sindacato in sede di legittimità (Cass. 27 novembre 1979, n. 6232). 3. 3. Pacifico quanto precede, si osserva, ancora, in termini opposti, rispetto a quanto presuppone la di- fesa della ricorrente e alla luce di quanto assoluta- mente pacifico presso una giurisprudenza più che con- 8 solidata di questa Corte regolatrice, che in questa se- de non può che ulteriormente ribadirsi che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomen- tazioni adottate, tale da non consentire la identifica- zione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione. Detti vizi non possono, peraltro, consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta solo a quel giudice indivi- duare le fonti del proprio convincimento e a tale fine controllarne la attendibilità e lavalutare le prove, concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discus- sione, dare prevalenza all'uno о all'altro mezzo di prova (In tale senso, ad esempio, Cass. 21 marzo 2001, n. 4025 e Cass. 8 agosto 2000, n. 10417, specie in mo- tivazione, nonché Cass., sez. un., 11 giugno 1998, n. 5802 e Cass. 22 dicembre 1997, n. 12960). 9 L'art. 360, n. 5 wwwinfatti contrariamente a quan- to suppone l'attuale ricorrente non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l' ap- prezzamento dei fatti. Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sen- tenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte. (In que- n. 10414, sto senso, ad esempio, Cass. 8 agosto 2000, specie in motivazione). Certo quanto sopra si Osserva che parte ricorrente lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rile- vanti sotto i ricordati profili, si limita a sollecita- re una diversa lettura, delle risultanze di causa. -3. 4. Sempre al riguardo non può tacersi contra- riamente a quanto, del tutto apoditticamente suppone la difesa dei ricorrenti, che rientra nelle attribuzioni 10 esclusive del giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro atten- dibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti ogget- to della controversia, privilegiando in via logica ta- luni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limi- te della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Deriva, da quanto sopra, pertanto, che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valu- tare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti (Cass. 23 aprile 2001 n. 5964), essendo in- vece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel lo- ro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella va- lutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incom- patibili con la decisione adottata (Cass. 10 maggio 2000 n. 6023). Il giudice di merito - in altre parole - è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed ido- 11 nee alla formazione dello stesso, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convinci- mento nell'accertamento dei fatti si sia realizzato at- traverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso (Cass. 7 novembre 2000 n. 14472). E' palese, pertanto, che è insindacabile, in questa sede di legittimità in quanto logicamente e congrua- mente motivata -la scelta del giudice del merito allor- ché ha stigmatizzato alcune considerazioni contenute nel verbale redatto dai carabinieri. 3. 5. Da ultimo, quanto alla circostanza che i giu- dici del merito - peraltro puntualmente e adeguatamente abbiano ritenutomotivando le raggiunti conclusioni attendibili alcuni testi, piuttosto che altri, la cir- - non può essere oggetto di sin- costanza palesemente dacato di legittimità. Alla luce di una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, infatti, non può non riba- dirsi, sul punto specifico, che il giudizio sulla capa- cità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.C., rimesso al giudice del merito, come quello sull'atten- dibilità dei testi e sulla rilevanza delle deposizioni, 12 ed è insindacabile in sede di le gittimità, se congrua-mente motivato (Cass. 4 dicembre 1999 n. 13567). Infatti, la valutazione delle risultanze dell a pro- va testimoniale ed il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere l a decisione non sono deducibili in sede di legittimità, nei limiti della mancanza, se non insufficienza o contraddit- torietà di motivazione, involgendo apprezzamenti difatto riservati al giudice del merito, il quale, peral- tro, nel porre a fondamento della sua decisione una fonte di prova ad esclusione di altre, è tenuto ad i n- dicare le ragioni del proprio convincimento, ma non a discutere ogni singolo elemento nè a confutare tutte le deduzioni avverse (Cass. 29 aprile 1999 n. 4347; Cass. 12 marzo 1996 n. 2008; Cass. 5 novembre 1994 n. 9173).
4. Risultato manifestamente infondato il proposto ricorso in conclusione deve rigettarsi, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti spese nei liquidate come in dispositivo. Nulla sulle rapporti con gli altri intimati non costituiti.
P.Q.M.
La Corte, 13 rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente ASSICURAZIONI s.p.a., liquidate in € 100,00, GENERALI oltre € 2.500,00 peronorari;
nulla sulle spese, nei rapporti con gli altri inti- mati non costituiti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 3 dicembre 2002 il Consigliere relatore est. lefan Ale il Presidente A IL CANCELLIERE C1 nocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 14 FEB. 2003 IL CANCELLIERE C1 OC Battista CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 4 mor. 1903 serie 4 al n. 36584 versate € 170,43 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 305 0/572002) 14