Sentenza 3 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/05/2002, n. 6321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6321 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 06324 / 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SURTE Oggetto SE NE Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Presidente R.G.N. 21868/99 Dott. Guido VIDIRI Consigliere Cron.18210 Dott. Paolo STILE Consigliere Rep . Rel. Consigliere Ud. 05/03/02 Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: POSTE ITALIANE SPA (già Ente Poste Italiane), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE elettivamente presso lo studio dell'avvocato EDOARDO GHERA, che 1, lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
BE LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. B. MARTINI 2, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO RIZZO, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO GALLEANO, EDMONDO GANGITANO, giusta delega in2002 909 atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 12989/98 del Tribunale di MILANO, depositata il 28/11/98 - R.G. N. 136/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato MARRARI per delega GHERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- R.G. n.21868/99 Svolgimento del processo La spa Poste italiane, prospettando violazioni di legge variamente articolate e vizi di motivazione, ricorre per cassazione per ottenere l'annullamento della sentenza del Tri- bunale di Milano descritta in epigrafe che, confermando la sentenza del locale Pretore, ha ritenuto illegittimo, disponendone la reintegrazione, il collocamento a riposo dall'11 novembre 1996 del dipendente CA OL, disposto per avere costui maturato, in applicazione d'un accordo integrativo del CCNL 26 novembre 1994, quarantanni d'an- zianità contributiva, pur non avendo ancora compiuto il sessantacinquesimo anno d'età. La sentenza impugnata, premessa la trasformazione del rapporto di lavoro da pubblico a privato sancita dalla legge n. 71/94, ha argomentato che, non essendo stata prevista da tale norma alcun'eccezione alle disposizioni di legge inderogabili che regolano la cessa- zione del rapporto di lavoro, non poteva essere riconosciuta all'autonomia privata, col- lettiva o individuale, la possibilità di prevederne la risoluzione automatica per il rag- giungimento di un certo limite d'età, oltretutto non avendo il lavoratore espressamente conferito alle associazioni di categoria stipulanti l'accordo alcun potere di rappresentan- za per abdicare a diritti. Riteneva, infine, corretta l'applicazione dell'art. 18, Statuto dei lavoratori, in considera- zione del regime di stabilità assicurato, in base alla precedente disciplina, ai dipendenti dell'Ente sino al sessantacinquesimo anno d'età. Il OL resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente illustra la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 7 e 8 della legge 29 gennaio 1994, n. 71 e degli artt. 12, 14 e 15 delle dispo- sizioni preliminari al codice civile (art. 360, n. 3, cod.proc.civ.). Rileva, in particolare, che il Giudice ha sottovalutato la trasformazione dell'Amministra- zione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico denominato Poste ita- liane (d.1. 1° dicembre 93, n. 487, conv. in 1. 29 gennaio 94, n. 71), e la conseguente de- legificazione del rapporto d'impiego, devoluto, nei confronti di tutti i dipendenti, alla di- sciplina privatistica (art. 6, comma 2°, 1. n. 71/94), dalla data di stipulazione del nuovo contratto di lavoro (art. 6, comma 6°), che non ha di per sé efficacia abrogativa (o sosti- tutiva) del sistema precedente, essendo tale effetto precostituito dalla norma di delegifi- cazione, in collegamento con l'adozione del contratto collettivo. 3 In questa situazione, rifacendosi anche ad alcune sentenze della Corte costituzionale (30 giugno 1994, n. 268, in tema di efficacia erga omnes dei contratti collettivi aziendali sulle modalità di licenziamento finalizzato alla riorganizzazione del lavoro nelle imprese e 14 ottobre 1996, n. 344, sul modello interpretativo delle "leggi che delegano alla con- trattazione collettiva funzioni di produzione normativa con efficacia generale.."), sostie- ne la piena legittimità ed efficacia generale dell'accordo integrativo stipulato ai sensi dell'art. 86 ccnl, essendo stato espressamente previsto dal legislatore per attuare un pro- cesso di risanamento aziendale attraverso un meccanismo di delegificazione attuato, con la partecipazione delle parti sociali che ne sono coinvolte, per disciplinare la successione delle norme regolanti il rapporto di lavoro, reputando, pertanto, erronea l'opposta inter- pretazione offerta al riguardo dal Tribunale. Con il secondo mezzo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2118 e 1353, cod.civ., nonché degli artt. 1-3, legge n. 604/66 e 6, legge n. 71/94 del cod.proc.civ., (art. 360, n. 3, cod.proc.civ.), contesta l'affermazione di nullità, per con- trasto con norme imperative, della clausola contrattuale di cessazione del rapporto di la- voro, in quanto "è stata la fonte legislativa ad attribuire efficacia generale al contratto collettivo 'delegato' dalla legge...", tanto più che "nella specie non si è in presenza di una risoluzione per iniziativa del datore di lavoro (licenziamento), bensì di una clausola di risoluzione consensuale automatica del rapporto, assimilabile a una clausola di stabili- tà", nella specie collegata al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima. Premesso che non è contestata dalla giurisprudenza la validità di questa tipologia di clausole, ma solo l'effetto estintivo automatico del rapporto che deve, quindi, essere pre- ceduto dal preavviso o dall'indennità sostitutiva e che, pertanto, la clausola di cessazione del rapporto al raggiungimento della massima anzianità contributiva non è contraria, con previsione di nullità, alle norme poste a tutela della stabilità del rapporto, la difesa delle Poste si duole che il Tribunale non abbia tenuto presente la volontà del legislatore di conservare, attraverso una disciplina di raccordo, utilizzata anche per il necessario risa- namento dell'Azienda, l'istituto della cessazione del rapporto al compimento dell'anzia- nità contributiva massima, posto che la ridetta clausola non ha fatto altro che trasferire nel nuovo regime privatistico quanto in precedenza era previsto dalla legge 15 febbraio 1958, n. 46, secondo cui (art. 2, comma 2°), oltre al collocamento a riposo al sessanta- cinquesimo anno d'età, "l'Amministrazione poteva collocare a riposo d'ufficio l'impiega- to quando abbia compiuto quaranta anni di servizio effettivo..." e, sotto il distinto profi- lo pensionistico, dall'art. 4 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, contenente il T.U. del- le norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sicché per essi non sarebbe stato necessario esprimere l'opzione per il mantenimento in servi- zio, dovendo essere riconosciuta, sulla base di questo precedente sistema, efficacia de- rogatoria alle norme sui licenziamenti individuali, oltretutto essendo fatta salva, dal 7° comma del più volte citato art. 6 della legge n. 71, la precedente disciplina sul tratta- mento di quiescenza e sul collocamento a riposo del personale. Con il terzo motivo sono denunciate la violazione e falsa applicazione dell'art. 4, 1. 20 maggio 1990, n. 108, dell'art. 6, 1. 22 febbraio 1982, n. 54 e dell'art 6, 1. 29 1. 1994, n. 71, e difetti di motivazione con riguardo all'interpretazione dell'accordo integrativo (art. 360, nn 3 e 5, cod. proc. civ.), avendo la sentenza erroneamente ritenuto che il lavoratore non potesse essere collocato a riposo al compimento di quarantanni di contribuzione ed avendo indebitamente equiparato la clausola in questione al licenziamento ad nutum, avendo ritenuto il diritto del lavoratore alla prosecuzione del rapporto fino al sessanta- cinquesimo anno in virtù dell'art. 4, 1. 108/90, del d. lgs. n. 503/92 e dell'art. 4, del d.P.R. n. 1092/72. In dettaglio, la difesa ricorrente sostiene che la sentenza impugnata ha trascurato di con- siderare che l'art. 4 della 1. n. 108/90 esclude dalla tutela reale e da quell'obbligatoria gli ultrasessantenni che siano in possesso dei requisiti pensionistici e che non abbiano opta- to per la prosecuzione del rapporto ai sensi dell'art. 6 della 1. n. 54/82, essendo la tutela della stabilità, con divieto di recesso ad nutum, riconosciuta in funzione del raggiungi- mento dell'anzianità contributiva massima. Questo quadro normativo impedisce, ad avviso della difesa ricorrente, di ritenere nulla per contrasto a norme imperative la clausola, ove pure dovesse reputarsi, contrariamente a quanto ipotizzato con il primo motivo, tale per effetto d'una impropria delegificazione attuata dalla contrattazione collettiva, perché il raggiungimento dell'anzianità contributi- va massima, più di restituire al datore di lavoro il diritto di recesso ad nutum, ha "intro- dotto una clausola di stabilità relativa nella quale è prevista l'automatica risoluzione del rapporto al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima" garantita dall'art. 6 del- la 1. n. 54 del 1982 e dalle successive disposizioni conformi (artt. 6, 1. n. 407/90 e 1, 2° comma d.lgs. n. 503/92) a proposito delle quali il Tribunale, pur avendo affermato la privatizzazione del rapporto, ha trascurato di verificare l'esistenza dell'opzione diretta a consentire la prosecuzione del rapporto. ma soprattutto ha omesso di indagare sulla vo- lontà e le finalità perseguite dalle parti stipulanti alla luce del preesistente trattamento. Il Collegio ritiene di dover esaminare congiuntamente gli enunciati motivi di ricorso a causa della convergenza delle censure che li sorreggono, tenuto conto altresì dell'ormai consolidato indirizzo interpretativo (ben noto alle parti che l'hanno ampiamente citato nelle memorie), condiviso da plurime sentenze, alcune in corso di pubblicazione, che si è formato intorno alla questione della nullità della clausola di risoluzione automatica del rapporto di lavoro "privatizzato" del personale postale (V., ex multis, Cass. 19 ottobre 2000, n. 13851; 17 novembre 2000, n. 14882 e 1° febbraio 2001, n. 1425, che hanno convergentemente escluso che nel sistema giuslavoristico possano individuarsi ipotesi di licenziamento e di cessazione del rapporto ulteriori rispetto a quelle previste dalla leg- ge). L'esame unitario delle censure, d'altra parte, induce al loro accoglimento nei limiti e nei termini delle seguenti considerazioni, tenendo conto, in particolare, della necessità, e- mersa nel corso della discussione orale, di definire gli effetti di tale postulato sulla con- tinuità giuridica del rapporto (al di fuori dell'applicabilità dell'art. 18, St. lav.). Orbene, secondo la citata giurisprudenza, cui il Collegio reputa doversi uniformare, in seguito alla contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti postali e al suo as- soggettamento alla disciplina di diritto comune, senza deroghe al codice civile ed alle leggi che regolano il lavoro subordinato nell'impresa, è stata ritenuta illegittima la clau- sola contrattuale di risoluzione automatica del rapporto al raggiungimento della massi- le ma anzianità contributiva, contenuta nel citato accordo integrativo del ccnl 26.11.'94. enuntieto Questo postulato si basa sulla considerazione che un contratto collettivo di diritto comu- ne non può regolare un rapporto di lavoro subordinato privato a tempo indeterminato snaturando la tipologia contrattuale legale attraverso la previsione della cessazione au- tomatica del rapporto di lavoro individuale, senza bisogno di recesso, al verificarsi di un evento, sia esso considerato come termine di scadenza o come avveramento di una con- dizione risolutiva. È stato rilevato, infatti, che, ove l'effetto estintivo "fosse riconducibile ad un elemento accidentale del contratto, verrebbe meno la possibilità per il giudice di operare qualun- que controllo sulla giustificazione dell'estinzione del rapporto per volontà delle parti, eccettuati soltanto i casi di nullità, ex art. 1418 cod. civ., dell'elemento accidentale. Nel- la suddetta ipotesi, peraltro, ove il rapporto sia di fatto cessato per effetto dell'illegittima clausola di risoluzione, il diritto del lavoratore al ripristino scaturisce dall'applicazione non già della disciplina del licenziamento illegittimo, ex art. 18 Statuto dei lavoratori, ma di quella comune in materia di responsabilità contrattuale.". In conclusione, ritiene la Corte che, alla stregua dei principi generali del sistema vigen- te, il recesso/cessazione del rapporto fondato sulla citata clausola spuria debba, da un la- to, essere stimato fin dall'inizio privo di effetti risolutori del rapporto, con l'effetto di far- lo ritenere, pertanto, giuridicamente pendente, senza soluzione di continuità, fin quando non si verifichi una legittima causa di risoluzione, tra cui va valutata anche la data di compimento dell'età pensionabile (arg. ex Cass., 1° agosto 96, n. 6915) e, d'altro canto, che il creditore ha diritto al risarcimento dei danni, secondo la previsione dell'art. 1223, cod.civ.. Peraltro, quanto al suo ammontare -si ripete di natura risarcitoria e, pertanto, incompati- bile con il versamento di connessi contributi previdenziali e assistenziali-, il Giudice di rinvio, che si designa nella Corte d'appello di Brescia, dovrà tener conto, ai fini dell'esat- ta commisurazione ed in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, di quanto, per lo stesso periodo, percepito a titolo di trattamento di quiescenza in conse- guenza della cessazione del rapporto. Infatti, la questione dell'aliunde perceptum, di cui il giudice deve tenere conto anche d'ufficio qualora la circostanza emerga dagli atti processuali, non costituisce un'eccezio- ne in senso stretto, poiché con essa non si introducono elementi di giudizio diversi da quello che costituisce l'oggetto della domanda risarcitoria dell'attore, tenuto conto della vicenda sostanziale sopra riassunta (v. SS.UU., 3 febbraio'98, n.1099 e Cass., 21 mar- zo2000, n.3345). La stessa Corte d'appello provvederà, infine, alla liquidazione delle spese questo giu- dizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata ti di quanto accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Brescia Così deciso in Roma il 5 marzo 2002 Il Consigliere estTellin Il Presidente Corrado Saglich IL CANCELLIERE Depositat. Cancelleria oggi, -3 MD6 2002 7 IL CANCEL