Sentenza 4 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/03/2003, n. 3180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3180 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2003 |
Testo completo
03 1 80/03 EL PO LONALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 10574/00 Dott. Mario SPADONE Consigliere Cron. 7296 Dott. Antonino ELEFANTE Rep. 889 - Rel. Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO - Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud. 19/11/02 Consigliere- Dott. Vincenzo MAZZACANE ha pronunciato la seguente SENTENZA I sul ricorso proposto da: DA GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PASUBIO 2, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MERLINI, che lo difende unitamente all'avvocato ADOLFO BARATTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COND. BETULLA, in persona dell'Amministratore P.T.LORENZO COLETTO, elettivamente domiciliato in ROMA PZA GRAMSCI 36F presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO CALO' che lo difende unitamente all'avvocato ANTONIO MANILDO, giusta delega in atti;
2002 controricorrente 1494 -1- nonchè
contro
FI SRL, UG STEFANO;
intimati avverso la sentenza n. 2818/99 del Tribunale di VENEZIA, depositata il 09/12/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/02 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito l'Avvocato MERLINI, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato Marco PAGANI per delega dell'Avvocato CALO' Maurizio depositata in udienza, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per accoglimento. -2- R.G.N.10574/2000 Oggetto: Condominio-uso delle cose comuni. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il condominio "Betulla" conveniva in giudizio davanti al pretore di S.Donà di Piave SO AN, deducendo che costui aveva illegittimamente occupato parte del suolo condominiale antistante il bar da lui stesso collocandovi tavoli e sedie e gestito, una tenda stabilmente infissa al installandovi suolo, e ciò in violazione dell'art.28 del Regolamento condominiale;
chiedeva, pertanto, che l'illegittimità di tale fosse accertata occupazione. Si costituiva il convenuto per contestare la fondatezza della domanda. Con sentenza n.112 del 1996 l'adito pretore accoglieva la domanda, condannando il SO a lasciar libera una fascia rettilinea di ml.1,50 sul marciapede antistante il Bar Betulla da tavoli, sedie o altro ed a rimuovere la tenda e la relativa struttura, nonché a rifondere al condominio i due terzi delle spese di lite. Impugnata la sentenza dal soccombente, il tribunale 2 di Venezia, con sentenza del 9 dicembre 1999, ha rigettato l'appello, confermando integralmente le statuizioni del primo giudice e condannando l'appellante al pagamento delle spese all'appellato condominio. Il tribunale ha ritenuto infondato l'appello del SO, in quanto ha accertato che, in violazione dell'art.28 del Regolamento condominiale e dell'art.1102 C.C., egli, con la denunciata occupazione di suolo condominiale e con la installazione della tenda ha, da un lato, lasciato a disposizione del condomini per l'accesso all'edificio uno spazio di molto inferiore al limite di ml.1,5, stabilito dal predetto Ahry dall'altro, ha utilizzato l'arearegolamento, e, condominiale in modo non conforme al suo pur esistente diritto, impedendo agli altri condomini di farne parimenti uso;
inferendosi, tra l'altro, l'illegittimità dell'uso da lui fatto delle cose comuni anche dagli inviti rivoltigli dall'assemblea condominiale di rimuovere l'apparecchiatura installata. Ricorre per la cassazione della sentenza AN SO, deducendo due motivi di gravame. Resiste con controricorso il condominio Betulla, in 3 persona dell'amministratore Lorenzo Coletto. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia "violazione e/o falsa applicazione del''art. 1102 C.C. e dei principi che reggono la comunione delle cose condominilali ( ai sensi dell'art.360 n. 3 c.p.c.)", evidenziando che: con l'occupazione del suolo e l'installazione della tenda, da un lato, non vi è stata alcuna consistenza sostanziale dellamutazione della superficie comune e, conseguentemente, non della Ary dato rilevare alcuna alterazione destinazione originaria del bene in violazione dell'art.1102 C.C.; e, dall'altro, occupazione ed installazione costituiscono esercizio legittimo dell'uso esclusivo dello scoperto" condominale, attribuito da sempre dal dellaregolamento condominiale al titolare frazione di proprietà esclusiva di esso della ricorrente, in funzione proprio destinazione ad uso bar-gelateria dei locali ivi esistenti al piano terra. Con il secondo motivo denuncia "contraddittoria ed insufficiente motivazione della sentenza impugnata (ai sensi dell'art.360 n.5 c.p.c.)", in relazione alla pretesa violazione vuoi dell'art.28 del Regolamento condominiale vuoi dell'art.1102 C.C., posto che non è stata fornita alcuna prova nè della limitazione dell'uso della cosa comune da parte degli altri condomini né dell'illegittimità del comportamento del ricorrente per il fatto dell'occupazione con tavoli e sedie del suolo antistante il bar e dell'installazione della tenda. Le parti hanno depositato memorie. Il ricorso è infondato. Con i due motivi di gravame, che per la loro Au evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, il ricorrente denuncia violazione di legge (art.1102 c.c.) e vizi di motivazione, che, per la verità, non è dato riscontrare nella sentenza impugnata. Il tribunale, con accertamento di fatto non ripetibile in questa sede e con valutazione non sindacabile delle risultanze acquisite al processo, ha ritenuto che, con l'occupazione а mezzo di sedie e tavoli dell'area condominiale antistante al bar Betulla e destinata a parcheggio e con l'installazione della tenda e relativa struttura, l'odierno ricorrente ha violato vuoi l'art.28 del 5 Regolamnto condominiale, vuoi, con riferimento in particolare alla tenda, C.C.; l'art.1102 - tranne che per confermando, così, integralmente la sussunzione della denunciata violazione di legge nell'ambito della predetta norma anziché in quello dell'art.1120 c.c. la statuizione del pretore. Ha spiegato, invero, con argomentazioni convincenti ed aderenti alle emergenze processuali e basate sulla corretta interpretazione della legge, che con l'occupazione di suolo incontestabilmente di proprietà comune con sedie, tavoli, tenda e relativa struttura, il SO 11 ha utilizzato il suolo predetto in modo non conforme al suo pur Any esistente diritto, impedendo agli altri condomini .M di farne parienti uso"; e tutto ciò integra, si violazione sia della ripete, effettivamente del Regolamento di condominio sia disposizione della norma del codice civile più sopra richiamata. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che si liquidano in euro123,00 6 oltre a euro 1000,00 per onorari. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2002 Il presidente Il consigliere est. (Dr.Mario Spadone) (Dr.Olindo Schettino) Травян IL CANCELLIERE Maria Di NU Каже 2 обите DEPOSITATA IN CANCELLERIA 04 MAR. 2003 Oggl IL CANCELLIERE Maria Di NU CORTE SUPREMA CASSAZIONE обито ং Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 5-6-2003 serie 4 al n. 21252 versate € 143,77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL GULLABORATORE DECANCELLERIA Roberto Riect 7