Cass. pen., sez. V, sentenza 21/04/2011, n. 24902
CASS
Sentenza 21 aprile 2011

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

È invalida la notifica del decreto che dispone il rinvio a giudizio qualora manchi la relata della notificazione - ancorché vi sia annotazione dell'incombente nel registro cronologico delle notificazioni e attestazione, su richiesta dell'autorità giudiziaria, dello stesso ufficiale giudiziario che affermi di avere consegnato l'atto "a mani proprie" - in quanto la disciplina delle notificazioni nel processo penale è regolata da disposizioni e meccanismi formali non suscettibili di surroga con atti equipollenti, di guisa che la dichiarazione, resa successivamente dall'ufficiale giudiziario, non è in grado di raggiungere gli esiti processuali della relata di notificazione, la quale riveste natura di atto pubblico fidefacente, non ammette equipollenti. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha dichiarato l'invalidità dell'atto introduttivo dell'intera fase dibattimentale del merito e l'annullamento delle sentenze conclusive delle due fasi processuali).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 21/04/2011, n. 24902
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24902
    Data del deposito : 21 aprile 2011

    Testo completo