Sentenza 3 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/06/2002, n. 8036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8036 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 0 8 036 02 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA AI SENSI DELL'ART. 10 REPUBBLICA ITALIANA DIRIT SGR 11:5-73 N. 533 IN NOME DE POLO LA CO DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G. N. 16884/99 MERCURIO Consigliere Cron.22053 Dott. Ettore - Rel. Consigliere Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud. 08/02/02 LA TERZA Consigliere Dott. Maura ha pronunciato la seguente S E NT ENZA sul ricorso proposto da: DIREZIONE PROVINCIALE già ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO DI SALERNO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente contro domiciliato in ROMA MATASSINO DONATO, elettivamente VIA PAOLO EMILIO 34, presso lo studio dell'avvocato LUIGI BRIENZA, rappresentato e difeso dall'avvocato2002 641 FRANCESCO VEGLIA, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 148/98 della Sezione distaccata di Pretura di MONTECORVINO ROVELLA, depositata il 29/07/98 - R.G.N. 8837/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
✓✓Juditi i Avvocat Q LUIGI BRIENZA MULO EMILIO per delega VEGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per inammissibilità o in subordine rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Mute corvino Rovella Con ricorsi al Pretore di Salerno Marassino Donato ed il Comune di Acerno proponevano opposizione avverso la ordinanza ingiunzione dell'Ispettorato del Lavoro di Salerno, con la quale erano stati condannati, in qualità di coobbligati, al pagamento della somma di £ 22.031.300 a titolo di sanzione per l'assunzione di venti lavoratori non per il tramite dell'ufficio di collocamento. L'Ispettorato contrastava la domanda, ma il Pretore, con sentenza del 12 - 29/7/98, l'accoglieva, annullando l'opposta ordinanza, precisando che le assunzioni erano avvenute nell'arco temporale dal 7/1/89 al 15/4/89 e per periodi di tempo non superiori ai tre mesi, mentre l'accertamento dell'infrazione era iniziato il 10 gennaio e terminato il 7 marzo 1990. La sanzione relativa alla mancata assunzione dei lavoratori per il tramite dell'ufficio di collocamento era prevista dall'art. 26 della L. n. 56 del 28/2/87, ma l'obbligo di assunzione secondo le modalità ivi indicate veniva fissato nei confronti delle pubbliche amministrazione con Decreto Presidente Consiglio Ministri del 27/12/88, pubblicato sulla G. U. del 31/12/88, con la conseguenza che, fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto (ed in alternativa alle graduatorie predisposte dall'Ufficio circoscrizionale), l'amministrazione comunale ben poteva avvalersi delle proprie graduatorie interne;
tutti i lavoratori indicati nel verbale di accertamento risultavano inseriti nella graduatoria degli idonei, redatte a seguito di pubblico concorso ed approvate con delibere di Giunta n. 251 del 22/10/88 e n. 455 del 31/1087; legittima quindi era l'utilizzazione di detti lavoratori da parte dell'Amministrazione comunale, fino alla data del 30/1/89. -Per le assunzioni di lavoratori nel periodo 20/3/89 15/4/89 il Comune aveva formulato, in data 1/3/89, richiesta di avviamento al lavoro per n. 7 lavoratori, reiterata con telegramma del 7/3/89; con le delibere del 6/3/89, 7/3/89, 17/3/89, 18/3/89 e 12/4/89 il Comune prendeva atto della mancata approvazione delle graduatorie per gli iscritti alla sezione 1 circoscrizionale di Battipaglia e quindi procedeva alle assunzioni mediante scorrimento delle medesime graduatorie interne. Non poteva quindi porsi a carico del Comune la violazione della normativa indicata, non avendo il resistente allegato e provato che erano invece operative le nuove graduatorie, con il conseguente obbligo del Comune di astenersi da ogni attività fino alla completa definizione della pratica da parte della sezione circoscrizionale. L'ordinanza ingiunzione doveva quindi essere annullata. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione l'Avvocatura generale dello Stato, per conto della Direzione provinciale del Lavoro di Salerno, fondato su un unico motivo. Resiste con controricorso il Matassino. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando violazione e falsa interpretazione dell'art. 10 del D.P.C..M. 27/12/88, nonché motivazione errata e contraddittoria (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce il ricorrente che il detto decreto è entrato in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, 1/1/89, con la conseguenza che le assunzioni effettuate dal Comune di Acerno nel periodo successivo erano già soggette all'obbligo dell'assunzione per il tramite dell'ufficio di collocamento. L'inesatto riferimento ad una data diversa di entrata in vigore del provvedimento viziava la sentenza, che doveva quindi essere cassata. Il ricorso è inammissibile. Osserva in proposito il Collegio che la sentenza impugnata si due basa su “ratio decident": la prima riguarda le assunzioni effettuate nel mese di gennaio 1989, per le quali secondo il Pretore, non ner e nomdito (sussisterebbe l'obbligo di assunzione per il tramite dell'Ufficio di collocamento, in quanto il D. P. C. M. 31/12/88 non sarebbe ancora entrato in vigore;
la seconda riguarda la mancata approvazione delle graduazione per gli iscritti presso la Sezione circoscrizionale del 2 lavoro di Battipaglia, alla data del 1° - 7 marzo 1989, che rendeva di fatto inoperante l'obbligo di assunzione per il tramite dell'Ufficio del lavoro e quindi legittima l'assunzione sulla base delle graduatorie interne del Comune di Acerno. Questa seconda motivazione viene esplicitamente riferita in sentenza alle assunzioni effettuate nel marzo - aprile 1989, ma è tale da coprire anche le assunzioni effettuate nel gennaio precedente, perché,se le graduatorie del competente Ufficio del lavoro non erano pronte nel marzo 1989, evidentemente non lo erano nemmeno nei mesi precedenti. Nessuna censura è stata mossa avverso questa seconda motivazione della sentenza, con la conseguenza che si è formato il giudicato sul punto relativo alla mancanza delle graduatorie -aprile 1989. dell'Ufficio del lavoro fino a tutto il periodo del marzo Ne consegue la inammissibilità del ricorso, che investe solo la prima I D "delle “ratio decidendi", ma non la seconda, sufficiente da sola a giustificare la decisione. Va quindi dichiarata la inammissibilità del ricorso. Le spese di lite vanno poste a carico del ricorrente e liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 14,5° oltre ad Euro 1.500,00 per onorario. Roma 8 febbraio 2002 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Viccerias Trexha Francer. Maiousme IL CANCELLIERE sauco Depositato in Cancelleria -3 GIU. 2002 3 E oggi, R IL CANCELLIERECANCELLIERE. P U