Sentenza 1 dicembre 2000
Massime • 1
In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, l'attenuante del ravvedimento operoso (art. 7, comma 7, D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309) deve essere riconosciuta quando la collaborazione prestata sia stata effettiva ed idonea a far conseguire un utile risultato, realizzato quale effetto del contributo offerto dall'imputato, senza che necessariamente tale risultato consista nella sottrazione al mercato di rilevanti risorse per la commissione dei delitti, ciò che non può verificarsi, malgrado la piena collaborazione, per traffici di media rilevanza; in tal caso può essere concessa l'attenuante all'imputato che abbia offerto tutto il suo patrimonio di conoscenza e la sua possibilità di collaborazione per evitare che l'attività delittuosa, nelle sue varie articolazioni di produzione, commercio e detenzione di stupefacenti, sia portata a conseguenze ulteriori tramite l'individuazione e la neutralizzazione dei responsabili (correi, corrieri, fornitori) da lui conosciuti o sui quali è in grado di fornire elementi utili alla identificazione, cioè a dire quando l'imputato abbia influenzato in modo decisivo le indagini orientandole verso quadri probatori in precedenza non oggetto di investigazioni.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/12/2000, n. 5813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5813 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI MARIANO - Presidente - del 01/12/2000
1. Dott. BOGNANNI SALVATORE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SPAGNUOLO ANTONIO " N. 2162
3. Dott. GALBIATI RUGGERO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. BIANCHI LUISA " N. 016746/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TO AL N. IL 20/11/1974
avverso SENTENZA del 26/01/2000 CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GALBIATI RUGGERO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Albano che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alle mancate concessioni dell'attenuante ex art. 73 - 7^ comma D.P.R. 309/'90 Udito il difensore Avv.to Pierluigi Maini
Fatto e Diritto
1. Il Tribunale di Piacenza riconosceva SA EN responsabile del delitto ex art. 73 D.P.R. 309/1990 per avere detenuto gr 50 circa di eroina ed averne ceduto gr 0,500 ad BE BA. Il Collegio, con la concessione delle attenuanti generiche e la diminuzione per il rito abbreviato, lo condannava alla pena di anni quattro di reclusione e lire 40 milioni di multa.
2. Proposta impugnazione dall'imputato, la Corte di Appello confermava la sentenza in punto di responsabilità penale dell'imputato, ma riduceva la pena inflitta ad anni tre mesi sei e giorni 20 di reclusione e lire 30.000.000 di multa.
La Corte di merito osservava che, diversamente da quanto richiesto dall'appellante, non sussistevano i requisiti per concedere l'ulteriore attenuante di cui all'art. 73-7^ comma D.P.R. 309/190 (ravvedimento operoso).
Difatti, il pervenuto si era limitato ad indicare il nominativo del soggetto che gli aveva fornito lo stupefacente, descrivendolo ed identificandolo in fotografia. (????)
Chiedeva l'annullamento della sentenza di 2^ grado e la concessione della rimessione in libertà.
4. Il ricorso va accolto perché fondato.
Si osserva che la motivazione svolta dalla Corte di merito al fine di escludere la concessione della attenuante richiesta non si palesa in corretta connessione interpretativa con il dettato letterale e logico del relativo disposto normativo ex art. 73 - comma 7^. Invero, questa Corte con ripetute pronunce ha sottolineato che l'attenuante in esame va riconosciuta quanto la collaborazione prestata sia stata effettiva ed idonea a far conseguire un utile risultato, realizzato quale effetto del contributo offerto dell'imputato, senza che sia richiesto necessariamente che tale risultato consista nella sottrazione al mercato di rilevanti risorse per la commissione dei delitti, ciò che non può verificarsi, malgrado la piena e leale collaborazione, quanto si tratta di traffici di media rilevanza di sostanza stupefacente. In tal caso, può essere concessa la diminuente all'imputato che abbia offerto tutto il suo patrimonio di conoscenze e la sua possibilità di collaborazione per evitare che l'attività delittuosa (cioè, produzione, commercio, detenzione di stupefacenti) sia portata a conseguenze ulteriori, tramite l'individuazione e la neutralizzazione di responsabili correi, corrieri, fornitori..) dell'illecito traffico da lui conosciuti o sui quali è in grado di fornire elementi utili alla identificazione. (v. così Cass. 30-8-1990 - Langhelle;
Cass 3-6-1996 - Alocci;
Cass 18-6-1996 - Stoppa). In altre parole, si richiede che l'aiuto prestato dall'imputato abbia influenzato in modo decisivo le indagini della Polizia Giudiziaria orientandola verso quadri probatori in precedenza non oggetto di investigazioni. Per contro, l'attenuante non può essere riconosciuta quando la condotta dell'imputato sia stata contrassegnata solo da ammissioni o comportamenti non conducenti all'interruzione del circuito di distribuzione degli stupefacenti, (almeno in ordine al "filone" delinquenziale scoperto) ma limitati al rafforzamento del quadro probatorio esistente o al raggiungimento anticipato di positivi risultati di attività di indagine già in corso in quella direzione (v. così Cass. 15-4-1993 - La Torre;
Cass. S.U. 28-10-1998 - Barbagallo).
Alla luce di detti principi e delle concrete emergenze caratterizzanti la vicenda, la Corte di merito in sede di rinvio dovrà riesaminare il ricorso sul punto del prevenuto ed adottare le conseguenti determinazioni.
5. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata limitatamente al mancato riconoscimento della attenuante ex art. 73 - 7^ comma D.P.R. 309/1990, con rinvio alla Corte di Appello competente, altra sezione.
Non spetta a questo giudice di legittimità pronunciare direttamente sull'istanza in tema di cessazione di misure cautelari coercitive.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione 4^ Sezione Penale annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego dell'attenuante ex art. 73 - 7^ comma D.P.R. 309/1990, e rinvia sul punto alla Corte di Appello di
Bologna, altra sezione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 dicembre 2000. Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2001