Sentenza 11 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/02/2003, n. 2010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2010 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2003 |
Testo completo
6 8 9 E 1 / N C.C. 6P 4 O / I 6 Z 5 2 A . . R A .R N T I P S - . I R P B A G A L D E T PUBBLICA ITALIANA E L R U D E L A B I T S I . N 3 R E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I 1 S T S E S A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Tallabie·t maffi Caron locatione. Composta dal Si ri Magistrati: Dott. Bruno SACCUCCI Presidente R.G.N. 9182/00 Dott. CO РАРА Cous gl 12019/00 Cron. 4586 Dott. Antonio MERONE Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Rel. Consigliere Rep. Dott. Paolo GIULIANI Consigliere Ud.13/06/02 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 69644 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente ·
contro
GA NR IC;
intimato e sul 2° ricorso n° 12019/00 proposto da: GA NR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato NR 2002 ROMANELLI, che lo difende unitamente all'avvocato 2680 -1- GIANFRANCO GAFFURI, giusta procura in calce;
- controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
- intimato avverso la sentenza n. 58/99 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 08/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/06/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il resistente, l'Avvocato ROMANELLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale;
il rigetto del ricorso incidentale. -2- Svolgimento del processo CO NI GA, dipendente del Credito Italiano, ha impugnato un avviso di accertamento concernente la tassazione di somme versategli dal datore di lavoro a titolo di indennizzo per il maggior canone di affitto (spettante al personale trasferito in altro luogo non richiesto), non sottoposte a ritenuta di acconto. La Commissione Tributaria di primo grado ha accolto la domanda, e la decisione è stata confermata dalla Commissione Regionale. Il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso deducendo un motivo. Il contribuente ha resistito con controricorso ed ha formulato ricorso incidentale. Il contribuente ha presentato una memoria. Motivi della decisione Innanzitutto i ricorsi vanno riuniti avendo ad oggetto la stessa sentenza. Il resistente, segnalando che l'Amministrazione Finanziaria ha agito contemporaneamente anche nei confronti del datore di lavoro, ha proposto ricorso incidentale per chiedere che, ove occorresse, venisse dichiarato che la pretesa fiscale di cui si tratta è illegittima per contrasto con il divieto della doppia imposizione. Inoltre, sostenendo che sussiste la solidarietà tra sostituto e sostituito, ha invocato l'art. 1306 c.c. con riferimento ad una sentenza di questa Corte favorevole per il datore di lavoro. Ritiene la Corte che il ricorso incidentale non è fondato poiché nel caso in esame non sussiste vincolo di solidarietà tra sostituto e sostituito. Gli obblighi del sostituto sono chiaramente strumentali rispetto alla obbligazione tributaria principale del dipendente che, per essere l'unico possessore del reddito tassabile, ha sempre una sua legittimazione passiva autonoma, sostanziale e processuale. Il lavoratore è l'autore ed il protagonista del fatto che costituisce il presupposto dell'imposta che si deve applicare, e non può essere ritenuto legato indissolubilmente al sostituto esclusivamente perché il legislatore, per rendere più agevole il prelievo, ha ritenuto di inserire nella vicenda un altro soggetto, che ha l'obbligo di effettuare una ritenuta che dovrà essere poi conteggiata dal titolare del reddito di cui si discute, allorchè verrà presentata la relativa dichiarazione. Gli obblighi del sostituto, anche se sono obblighi propri di questo soggetto, sono sempre e comunque obblighi strumentali rispetto agli obblighi principali ed indefettibili di chi possiede il reddito, e sono obblighi diretti esclusivamente a facilitare il prelievo dello Stato. яки Su questa base, può senz'altro escludersi la solidarietà nel caso di sostituzione a titolo di acconto, sia per la diversità della fonte normativa che pone gli obblighi, e sia per la diversità della entità del debito d'imposta (che non è quella che determina il sostituto, ma è quella che determina il sostituito al momento della dichiarazione). La norma che disciplina la situazione giuridica del sostituto (art. 64 del d.p.r. n. 600/73) si trova sintomaticamente nel testo di legge che regola i profili procedimentali e strumentali delle vicende tributarie, e tale norma si incentra sulla obbligatorietà della rivalsa per rafforzare gli obblighi “propri” del sostituto e per consentire alla amministrazione finanziaria di svolgere la sua attività accertatrice anche nei confronti di un soggetto che pur non essendo possessore di redditi, può compiere inadempimenti che diventano rilevanti sul piano tributario e che legittimano un intervento recuperatorio e sanzionatorio. Quando un tale intervento dovesse verificarsi, il sostituito ha la "facoltà" e non l'obbligo di intervenire, come emerge chiaramente dal citato art. 64, che ha una sua validità sul piano logico nel momento in cui tiene distinte le posizioni dei due soggetti e consente, ma non impone una loro valutazione unitaria sul piano dell'accertamento. Da qui allora è agevole dedurre l'inesistenza di un litisconsorzio necessario, o di una solidarietà nella fase dell'accertamento. Ognuno dei due soggetti (sostituto e sostituito) ha un suo obbligo autonomo e ognuno dovrà pagare la somma che potrebbe essere identica e potrebbe anche non esserlo (come normalmente avviene nella gran parte dei casi). La solidarietà, invece, è prevista in sede di riscossione nel caso di ritenuta a titolo di imposta non effettuata o non versata, ma questa disciplina non può essere estesa alla fase dell'accertamento nel caso della sostituzione a titolo di acconto, come sollecitato dal contribuente, che ha quindi invocato erroneamente la disciplina dell'articolo 1306, comma 2, c.c. (peraltro inapplicabile nella specie in ogni caso per la novità della richiesta prospettata per la prima volta in sede di Cassazione). Il ricorso incidentale deve, dunque, essere rigettato. Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 48 del d.p.r. n. 597/73, 48 del d.p.r. n. 917/86 e 12 disp. prel. c.c., nonché motivazione omessa, insufficiente, contraddittoria su punto decisivo della controversia, sul presupposto che l'indennità per maggiori canoni di locazione deve essere tassata integralmente perché non ha natura risarcitoria. Il contribuente ha rilevato l'inammissibilità del ricorso perché presentato dal Ministero delle finanze, Direzione Regionale delle entrate per la Lombardia, mentre il provvedimento è stato emesso dall'Ufficio Leces Distrettuale delle Imposte dirette di Milano, ed ha contestato il merito affermando che trattasi di somme aventi natura risarcitoria. Ritiene la Corte che l'eccezione di inammissibilità è totalmente infondata poiché nella specie ha agito in primo luogo il Ministero, e in aggiunta la Direzione Regionale. Il ricorso è fondato poiché la corresponsione da parte del datore di lavoro di maggiori canoni di locazione costituisce l'adempimento di un obbligo contrattuale e poiché tali somme fanno parte della retribuzione, mentre la natura risarcitoria di un pagamento è ricollegabile normalmente o ad un illecito aquiliano, o ad un inadempimento contrattuale (sintomaticamente la clausola del contratto collettivo in base alla quale la corresponsione è avvenuta qualifica tali somme come “contributo”). Le somme corrisposte hanno anche natura incentivante in quanto spesso sono collegate ad avanzamenti di carriera del dipendente, e nella realtà hanno una funzione compensativa e riequilibratrice del vantaggio che il datore di lavoro riceve dalla prestazione;
trovano titolo nel rapporto di lavoro e sono riconducibili a fatti e a prassi abbastanza diffusi (e quindi abbastanza prevedibili) in alcuni settori di lavoro, tanto che di essi si ritrova una disciplina anche a livello di contrattazione generale (cfr. in tali sensi Cass. Sez. Tributaria sent. n. 2389 in controversia identica;
in tale sentenza si legge che l'ampia definizione contenuta nella norma che disciplina il reddito da lavoro dipendente abbraccia necessariamente i sussidi e le indennità con cui il datore di lavoro “assuma su di sé, integralmente o parzialmente, gli oneri economici di ordine generale che il lavoratore affronti per mettersi in grado di svolgere l'attività convenuta, quali le spese di alloggio, vitto e vestiario"). Questo orientamento è stato confermato recentemente in più occasioni da questa Corte (cfr. per tutte le sentenze nn. 3330/00, 15048/00, 10613/00), sicchè deve sostenersi che correttamente l'ufficio ha sottoposto a tassazione queste somme alla stregua dell'art. 48 del d.p.r. n. 597/73, i cui contenuti sono diventati nel corso degli anni sempre più ampi fino al punto di ricomprendere tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti in relazione al rapporto di lavoro, con esclusione di alcune somme individuate in maniera sempre più precisa e puntuale. Nella norma in vigore in epoca anteriore al Tuir era già enucleabile il principio della tassabilità di tutte le somme (compensi ed “emolumenti”, comunque denominati), con esclusione soltanto di quelle valutate dallo stesso legislatore, come meritevoli di un trattamento differenziato. E' la stessa tecnica di redazione della norma ad indicare questo tipo di conclusione. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza va cassata. Non essendo necessari accertamenti di fatto occorre decidere nel merito e rigettare l'originaria domanda del contribuente. Jo lle Il resistente ha osservato, per il caso che il tributo fosse ritenuto dovuto, che per le sanzioni si dovrebbero applicare le norme più favorevoli contenute nel d.lgs. n.472/97, ed ha anche chiesto, in ulteriore subordine, di annullare la sentenza per la parte, esplicita o implicita, concernente le sanzioni con rinvio ad altro giudice per stabilire se le pene amministrative siano o meno applicabili nella specie. Ritiene la Corte che a parte la genericità del rilievo e della richiesta contenuta nella parte conclusiva del ricorso, in questa sede è preclusa una statuizione sul punto, non investito da specifica censura. In ogni caso, non risulta che vi sia stata una richiesta espressa in grado di appello, pur essendo stata la sentenza pronunziata il 19.1.1999, e cioè dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.472/97. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi;
accoglie il principale e rigetta l'incidentale, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda del contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il giorno 13.6.2002 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il Presidente Il cons. estens. مل forсчис Bruno Saccucci Dr. Giuseppe Falcone to arou IL CANCELLIERE C NA Casano u DEPOSITATO IN CANCELLERIA 11 FEB. 2003 A Ари ев силь ✓ CANCELLIERE 01 Oggi NA SA что ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1980 N. 131 TAB. ALL. 3 N.
5 - MATERIA TRIBUTARL1