CASS
Sentenza 26 aprile 2023
Sentenza 26 aprile 2023
Massime • 1
In tema di disciplina degli alimenti, ai fini della affermazione di responsabilità del commerciante per le contravvenzioni di cui agli artt. 5 e 6 legge 30 aprile 1962, n. 283, nel caso di prodotti distribuiti in confezioni originali, affetti da vizi attinenti ai loro requisiti intrinseci o alla loro composizione o alle condizioni interne dei recipienti, è richiesta, per effetto dell'esimente di cui all'art. 19 legge cit., una colpevolezza "qualificata", derivante dalla conoscenza dell'avvenuta violazione delle prescrizioni in materia di igiene degli alimenti o dall'omessa considerazione di segni di alterazione presenti sulla confezione originale, constatabili in base ad un esame esterno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/04/2023, n. 26278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26278 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da SO LV, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/07/2022 del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico EL FF CC, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della séntenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione;
udito, per il ricorrente, l'avvocata Genoveffa Stanco, in sostituzione dell'avvocata AB ON, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 14 luglio 2022, il Tribunale di Messina ha dichiarato la penale responsabilità di LV SO per il reato di cui agli artt. 5, lett. d), e 6 della I. n. 283 del 1962, e lo ha condannato alla pena di 5.000,00 euro di ammenda. Penale Sent. Sez. 3 Num. 26278 Anno 2023 Presidente: MARINI LUIGI Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 26/04/2023 Secondo quanto ricostruito dal Tribunale, LV SO, quale responsabile di un supermercato, avrebbe detenuto per la vendita confezioni di pasta marca "Barilla Bio" in stato di alterazione o comunque nocive, per la presenza di parassiti, in data 3 settembre 2018. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe LV SO, con atto sottoscritto dall'avvocata AB ON, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 5, lett. d), 6 e 19 legge n. 283 del 1962, e 125 e 192 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del reato contestato. Si deduce che la sentenza impugnata è pervenuta all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato sulla «prospettiva della mera possibilità» per il medesimo di «rendersi conto della natura di quanto immesso in commercio», in contrasto con quanto emerso dall'istruttoria, e comunque senza una compiuta motivazione, così da escludere anche l'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 19 I. n. 283 del 1962 e da accedere ad una forma di responsabilità oggettiva. Si precisa che: -) le confezioni di pasta risultate infestate da parassiti erano solo due rispetto ad un intero "collo" acquistato non direttamente dal punto vendita cui era preposto l'imputato, ma da altra società, come confermato anche dalle dichiarazioni rese a dibattimento e trascritte nel ricorso;
-) le finestre plastificate presenti nella confezione, le quali avrebbero permesso una verifica sulla consistenza del prodotto, erano una per pacco e di dimensioni estremamente ridotte, mentre i parassiti sono stati rinvenuti nella zona del lato chiuso e non visibile;
-) le confezioni di pasta erano integre e la data di scadenza lontana, in quanto indicata nel 27 dicembre 2019, come accertato dagli esperti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, anche escussi a dibattimento. Si segnala, poi, che, secondo la giurisprudenza, si applica l'esimente dell'art. 19 I. n. 283 del 1962, quando: -) il prodotto sia nella confezione originale, ossia in un contenitore chiuso destinato ad essere aperto esclusivamente dal consumatore (si citano Sez. 3, n. 5975 del 05/12/2012, dep. 2013, e Sez. 3, n. 35732 del 12/07/2007); -) non risulti alcun difetto di conservazione dell'alimento constatabile dall'esterno (si cita Sez. 3, n. 11998 del 02/02/2011); -) eventuali ulteriori controlli renderebbero impossibile immettere lo stesso al consumo (si cita Sez. 3, n. 7692 del 16/01/2007). 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 131-bis cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, 2 comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla mancata applicazione della causa di esclusione della particolare tenuità del fatto. Si 'deduce che la sentenza impugnata ha omesso qualunque analisi in ordine all'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., pur essendo presenti tutti i presupposti richiesti per l'operatività di tale causa di non punibilità. 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 133 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. per., avuto riguardo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena. Si deduce che la sentenza impugnata ha adottato le sue statuizioni in punto di pena in modo arbitrario ed incontrollabile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le censure esposte nel primo motivo, per le ragioni di seguito precisate. 2. Il primo motivo contesta l'affermazione di colpevolezza per la contravvenzione di cui agli artt. 5, lett. d), e 6 legge n. 283 del 1962, integrata dall'aver detenuto per la vendita sostanze alimentari in stato di alterazione o comunque nocive, per la presenza di parassiti, deducendo la non corretta applicazione della causa limitativa della responsabilità in ordine a tali reati, prevista dall'art. 19 legge cit., per aver ritenuto l'illecito sussistente in ragione della «prospettiva della mera possibilità» dell'imputato di «rendersi conto della natura di quanto immesso in commercio», sebbene si trattasse di prodotto venduto in confezione originale e di vizio (la presenza di parassiti) non visibile dall'esterno della confezione. 3. La questione posta nel motivo concerne l'individuazione dell'area di operatività della disposizione di cui all'art. 19 legge n. 283 del 1962. 3.1. L'art. 19 legge cit. statuisce: «Le sanzioni previste dalla presente legge non si • applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti in confezioni originali, qualora la non corrispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o la confezione originale non presenti segni di alterazione». 3.2. Significativa, anche se in gran parte risalente, è la elaborazione della giurisprudenza in materia. 3 Innanzitutto, secondo l'indirizzo consolidato, in tema di disciplina degli alimenti, per "confezione originale" deve intendersi ogni recipiente o contenitore chiuso, destinato a garantire l'integrità originaria della sostanza alimentare da qualsiasi manomissione e ad essere aperto esclusivamente dal consumatore di essa (cfr. Sez. 3, n. 5975 del 05/12/2012, dep. 2013, Massaro, Rv. 254401-01, e Sez. 3, n. 8085 del 13/05/1999, Nerbi, Rv. 214654-01). Inoltre, secondo un orientamento datato ma mai smentito, ferma restando la responsabilità del produttore, il rivenditore o utilizzatore non risponde della detenzione per la vendita o della somministrazione di sostanze alimentari insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o, comunque, nocive, se queste gli siano state consegnate in confezioni originali sigillate, destinate ad essere aperte solo dal consumatore, le quali non rivelino esteriormente alcun vizio e per le quali l'analisi o qualsiasi altro appropriato controllo si risolverebbe, per la facile deperibilità del prodotto, nella non commestibilità di esso e, in pratica, nell'impossibilità di immetterlo al consumo (così Sez. 3, n. 8085 del 13/05/1999, Nerbi, Rv. 214654-01, e Sez. 3, n. 12005 del 13/11/1997, Perini, Rv. 209195-01). Nello stesso senso, sulla base di una riflessione di tipo sistematico, si era già osservato: «Il fondamento dell'art. 19 legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, va ricercato nell'inevitabilità del fatto addebitato, cioè nell'impossibilità materiale del commerciante rivenditore di accertare, mediante l'adozione della normale diligenza e prudenza, la rispondenza alle prescrizioni legali del prodotto posto in vendita. Questo principio si trae dall'art. 19 citato e dalla sempre maggiore importanza che viene attribuita in sede penale alla colpevolezza e si rinviene nella cosiddetta inesigibilità, che pur avendo una natura oggettiva e non essendo prevista nel nostro ordinamento, ma in quello tedesco, trova, nell'ambito della rilevanza dell'elemento psicologico, un primo riconoscimento nella sentenza n. 364 del 1988 della Corte costituzionale in tema di errore inevitabile su legge penale e viene ad avere, sia pure con tutte le limitazioni conseguenti all'inquadramento dogmatico delle cause di giustificazione, un ulteriore positivo riscontro nel cosiddetto stato di necessità. Pertanto, ferma restando la responsabilità del produttore, il rivenditore non può essere ritenuto colpevole non solo del procedimento di lavorazione e produzione per quegli alimenti che siano immessi al consumo in confezioni originali, tranne nei casi in cui i vizi si possano constatare all'esterno o il rivenditore ne sia a conoscenza, ma anche della composizione di tutti quei prodotti "imballati" o sfusi, che non rivelino esteriormente alcun vizio e per i quali l'analisi o qualsiasi appropriato controllo si risolverebbe per l'estrema deperibilità del prodotto, nell'incommestibilità di esso e in pratica nell'impossibilità di immetterlo al consumo. Tuttavia, è richiesto che il commerciante abbia adottato 4 tutte le cautele necessarie, affinché possa far affidamento sulla conformità a legge del prodotto, sia dal punto di vista igienico-sanitario per la sua conservazione ed esposizione alla vendita sia sotto il profilo dei controlli esperibili» (così Sez. 3, n. 2350 di 01/02/1995, Profeta, Rv. 201962-01, secondo la massima ufficiale). In linea con le pronunce precedentemente richiamate, sembrano porsi anche altre decisioni, ad avviso delle quali la responsabilità del rivenditore per il reato di somministrazione di sostanze alimentari insudiciate o invase da parassiti non è esclusa per il fatto che queste siano confezionate dal produttore con modalità tali da consentire l'apertura dell'involucro al solo consumatore, ove le condizioni di conservazione dell'alimento siano comunque agevolmente constatabili dall'esterno (così Sez. 3, n. 11998 del 02/02/2011, Lepore, Rv. 249657-01, e Sez. 3, n. 7344 del 05/03/1976, De Vita, Rv. 133932-01). L'unico limite all'applicazione dell'art. 19 legge n. 283 del 1962 è individuato dalla giurisprudenza nel caso di prodotti alimentari provenienti da produttore straniero, non essendovi in tal caso la certezza del rispetto delle prescrizioni imposte dalla legge italiana per prevenire il pericolo di frode o di danno alla salute del consumatore (cfr. Sez. 3, n. 7383 del 04/11/2014, dep. 2015, Barile, Rv. 262407-01, e Sez. 3, n. 28375 del 11/07/2006, Sciacovelli, Rv. 234952-01). 3.3. Ad avviso del Collegio, deve darsi continuità ai principi giurisprudenziali precedentemente richiamati. In effetti, le fattispecie previste dal combinato disposto degli artt. 5 e 6 legge n. 283 del 1962 costituiscono reati contravvenzionali, come tali punti anche a titolo di colpa (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 5975 del 05/12/2012, dep. 2013, Massaro, Rv. 254401-01, e Sez. 3, n. 12005 del 13/11/1997, Perini, Rv. 209195-01). Di conseguenza, deve ritenersi che la disposizione di cui all'art. 19 legge cit., pena una sua interpretatio abrogans, ha la funzione di delimitare ulteriormente l'area della responsabilità penale, e di richiedere, per le ipotesi da essa previste, una colpevolezza "qualificata". Appare ragionevole, perciò, ritenere che la previsione in esame, ai fini dell'affermazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 5 e 6 legge n. 283 del 1962, esige, in caso di prodotti distribuiti in confezioni originali affetti da vizi attinenti ai loro requisiti intrinseci o alla loro composizione o alle condizioni interne dei recipienti, come è fuori discussione nel caso di specie, una colpevolezza "qualificata", costituita dalla conoscenza della violazione delle prescrizioni in materia di igiene degli alimenti o dalla omessa considerazione di segni di alterazione presenti sulla confezione originale. Piuttosto, nella nozione di «segni di alterazione» presenti sulla confezione originale rientrano anche quegli elementi indicativi della violazione di prescrizioni in materia di igiene degli alimenti constatabili sulla base di un esame esterno della confezione, siccome desumibili ( 5 dalla stessa e attraverso la stessa. Non può però rilevare, come elemento sufficiente ai fini della integrazione del necessario coefficiente di colpevolezza, la mera possibilità di constatazione di violazione delle prescrizioni in materia di igiene degli alimenti quando difettino percepibili «segni di alterazione». 4. La sentenza impugnata ha ritenuto inapplicabile la disposizione di cui all'art. 19 della legge n. 283 del 1962, secondo una valutazione possibilistica. Precisamente, il Tribunale ha osservato: «Ora, nel caso in esame, tenuto conto della natura della confezione di pasta (sì di cartone ma con delle apposite finestrelle plastificate atte a permettere una verifica sulla consistenza del prodotto), ecco che non può escludersi la responsabilità del prevenuto che, quale direttore del punto vendita, non ha adottato le giuste precauzioni (o impartito opportune disposizioni) atte a riscontrare non solo l'integrità delle confezioni ma anche che le stesse fossero in normale stato di conservazione (o, più precisamente, non infestate da parassiti)». 5. Escludendo l'applicabilità della previsione di cui all'art. 19 legge cit. con la motivazione appena indicata al § 4, la sentenza impugnata non ha proceduto alla corretta interpretazione di tale disposizione. In 'effetti, il Tribunale ha ritenuto colpevole il comportamento dell'imputato per non aver adottato le precauzioni «atte a riscontrare non solo l'integrità delle confezioni ma anche che le stesse fossero in normale stato di conservazione (o, più precisamente, non infestate da parassiti)». In questo modo, la sentenza impugnata, pur ritenendo applicabile la disciplina di cui all'art. 19 legge n. 283 del 1962, ha addebitato all'attuale ricorrente il fatto anche a causa della ritenuta violazione di regole cautelari ulteriori e diverse rispetto a quelle previste dall'art. 19 cit. Tale disposizione, infatti, come si è indicato in precedenza al § 3.3, nel caso di commercializzazione di prodotti contenuti in confezioni originali, esclude la responsabilità per i reati di cui agli artt. 5 e 6 legge n. 283 del 1962 se non risulta, nel soggetto agente, la conoscenza della violazione delle prescrizioni ovvero l'omessa considerazione di segni di alterazione presenti sulla confezione originale o comunque rilevabili sulla base di un esame esterno di quest'ultima. 6. La fondatezza delle censure precedentemente esaminate impone l'annullamento della sentenza impugnata per nuovo esame con riguardo all'eventuale applicazione del limite alla responsabilità di cui all'art. 19 legge n. 283 del 1962. Il Giudice del rinvio, alla luce di tutti gli accertamenti necessari, esaminerà se l'imputato abbia detenuto per la vendita le confezioni di pasta marca "Barilla Bio" 6
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina, in diversa persona fisica. Così deciso il 26/04/2023 di cui all'imputazione in stato di alterazione o comunque nocive, sebbene fosse a conoscenza della violazione delle prescrizioni in materia di igiene degli alimenti o comunque abbia omesso di prendere in considerazione segni di alterazione presenti sulla confezione originale o rilevabili sulla base di un esame esterno di quest'ultima. Le.ulteriori censure, esposte nel secondo e nel terzo motivo, concernenti, rispettivamente, la mancata applicazione della causa di non punibilità dell'art. 131- bis cod. pen., e la determinazione del trattamento sanzionatorio sono assorbite e non possono essere esaminate in questa sede, perché il loro esame presuppone la non applicabilità della disciplina di cui all'art. 19 legge n. 283 del 1962.
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico EL FF CC, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della séntenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione;
udito, per il ricorrente, l'avvocata Genoveffa Stanco, in sostituzione dell'avvocata AB ON, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 14 luglio 2022, il Tribunale di Messina ha dichiarato la penale responsabilità di LV SO per il reato di cui agli artt. 5, lett. d), e 6 della I. n. 283 del 1962, e lo ha condannato alla pena di 5.000,00 euro di ammenda. Penale Sent. Sez. 3 Num. 26278 Anno 2023 Presidente: MARINI LUIGI Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 26/04/2023 Secondo quanto ricostruito dal Tribunale, LV SO, quale responsabile di un supermercato, avrebbe detenuto per la vendita confezioni di pasta marca "Barilla Bio" in stato di alterazione o comunque nocive, per la presenza di parassiti, in data 3 settembre 2018. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe LV SO, con atto sottoscritto dall'avvocata AB ON, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 5, lett. d), 6 e 19 legge n. 283 del 1962, e 125 e 192 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del reato contestato. Si deduce che la sentenza impugnata è pervenuta all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato sulla «prospettiva della mera possibilità» per il medesimo di «rendersi conto della natura di quanto immesso in commercio», in contrasto con quanto emerso dall'istruttoria, e comunque senza una compiuta motivazione, così da escludere anche l'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 19 I. n. 283 del 1962 e da accedere ad una forma di responsabilità oggettiva. Si precisa che: -) le confezioni di pasta risultate infestate da parassiti erano solo due rispetto ad un intero "collo" acquistato non direttamente dal punto vendita cui era preposto l'imputato, ma da altra società, come confermato anche dalle dichiarazioni rese a dibattimento e trascritte nel ricorso;
-) le finestre plastificate presenti nella confezione, le quali avrebbero permesso una verifica sulla consistenza del prodotto, erano una per pacco e di dimensioni estremamente ridotte, mentre i parassiti sono stati rinvenuti nella zona del lato chiuso e non visibile;
-) le confezioni di pasta erano integre e la data di scadenza lontana, in quanto indicata nel 27 dicembre 2019, come accertato dagli esperti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, anche escussi a dibattimento. Si segnala, poi, che, secondo la giurisprudenza, si applica l'esimente dell'art. 19 I. n. 283 del 1962, quando: -) il prodotto sia nella confezione originale, ossia in un contenitore chiuso destinato ad essere aperto esclusivamente dal consumatore (si citano Sez. 3, n. 5975 del 05/12/2012, dep. 2013, e Sez. 3, n. 35732 del 12/07/2007); -) non risulti alcun difetto di conservazione dell'alimento constatabile dall'esterno (si cita Sez. 3, n. 11998 del 02/02/2011); -) eventuali ulteriori controlli renderebbero impossibile immettere lo stesso al consumo (si cita Sez. 3, n. 7692 del 16/01/2007). 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 131-bis cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, 2 comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla mancata applicazione della causa di esclusione della particolare tenuità del fatto. Si 'deduce che la sentenza impugnata ha omesso qualunque analisi in ordine all'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., pur essendo presenti tutti i presupposti richiesti per l'operatività di tale causa di non punibilità. 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 133 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. per., avuto riguardo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena. Si deduce che la sentenza impugnata ha adottato le sue statuizioni in punto di pena in modo arbitrario ed incontrollabile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le censure esposte nel primo motivo, per le ragioni di seguito precisate. 2. Il primo motivo contesta l'affermazione di colpevolezza per la contravvenzione di cui agli artt. 5, lett. d), e 6 legge n. 283 del 1962, integrata dall'aver detenuto per la vendita sostanze alimentari in stato di alterazione o comunque nocive, per la presenza di parassiti, deducendo la non corretta applicazione della causa limitativa della responsabilità in ordine a tali reati, prevista dall'art. 19 legge cit., per aver ritenuto l'illecito sussistente in ragione della «prospettiva della mera possibilità» dell'imputato di «rendersi conto della natura di quanto immesso in commercio», sebbene si trattasse di prodotto venduto in confezione originale e di vizio (la presenza di parassiti) non visibile dall'esterno della confezione. 3. La questione posta nel motivo concerne l'individuazione dell'area di operatività della disposizione di cui all'art. 19 legge n. 283 del 1962. 3.1. L'art. 19 legge cit. statuisce: «Le sanzioni previste dalla presente legge non si • applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti in confezioni originali, qualora la non corrispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o la confezione originale non presenti segni di alterazione». 3.2. Significativa, anche se in gran parte risalente, è la elaborazione della giurisprudenza in materia. 3 Innanzitutto, secondo l'indirizzo consolidato, in tema di disciplina degli alimenti, per "confezione originale" deve intendersi ogni recipiente o contenitore chiuso, destinato a garantire l'integrità originaria della sostanza alimentare da qualsiasi manomissione e ad essere aperto esclusivamente dal consumatore di essa (cfr. Sez. 3, n. 5975 del 05/12/2012, dep. 2013, Massaro, Rv. 254401-01, e Sez. 3, n. 8085 del 13/05/1999, Nerbi, Rv. 214654-01). Inoltre, secondo un orientamento datato ma mai smentito, ferma restando la responsabilità del produttore, il rivenditore o utilizzatore non risponde della detenzione per la vendita o della somministrazione di sostanze alimentari insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o, comunque, nocive, se queste gli siano state consegnate in confezioni originali sigillate, destinate ad essere aperte solo dal consumatore, le quali non rivelino esteriormente alcun vizio e per le quali l'analisi o qualsiasi altro appropriato controllo si risolverebbe, per la facile deperibilità del prodotto, nella non commestibilità di esso e, in pratica, nell'impossibilità di immetterlo al consumo (così Sez. 3, n. 8085 del 13/05/1999, Nerbi, Rv. 214654-01, e Sez. 3, n. 12005 del 13/11/1997, Perini, Rv. 209195-01). Nello stesso senso, sulla base di una riflessione di tipo sistematico, si era già osservato: «Il fondamento dell'art. 19 legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, va ricercato nell'inevitabilità del fatto addebitato, cioè nell'impossibilità materiale del commerciante rivenditore di accertare, mediante l'adozione della normale diligenza e prudenza, la rispondenza alle prescrizioni legali del prodotto posto in vendita. Questo principio si trae dall'art. 19 citato e dalla sempre maggiore importanza che viene attribuita in sede penale alla colpevolezza e si rinviene nella cosiddetta inesigibilità, che pur avendo una natura oggettiva e non essendo prevista nel nostro ordinamento, ma in quello tedesco, trova, nell'ambito della rilevanza dell'elemento psicologico, un primo riconoscimento nella sentenza n. 364 del 1988 della Corte costituzionale in tema di errore inevitabile su legge penale e viene ad avere, sia pure con tutte le limitazioni conseguenti all'inquadramento dogmatico delle cause di giustificazione, un ulteriore positivo riscontro nel cosiddetto stato di necessità. Pertanto, ferma restando la responsabilità del produttore, il rivenditore non può essere ritenuto colpevole non solo del procedimento di lavorazione e produzione per quegli alimenti che siano immessi al consumo in confezioni originali, tranne nei casi in cui i vizi si possano constatare all'esterno o il rivenditore ne sia a conoscenza, ma anche della composizione di tutti quei prodotti "imballati" o sfusi, che non rivelino esteriormente alcun vizio e per i quali l'analisi o qualsiasi appropriato controllo si risolverebbe per l'estrema deperibilità del prodotto, nell'incommestibilità di esso e in pratica nell'impossibilità di immetterlo al consumo. Tuttavia, è richiesto che il commerciante abbia adottato 4 tutte le cautele necessarie, affinché possa far affidamento sulla conformità a legge del prodotto, sia dal punto di vista igienico-sanitario per la sua conservazione ed esposizione alla vendita sia sotto il profilo dei controlli esperibili» (così Sez. 3, n. 2350 di 01/02/1995, Profeta, Rv. 201962-01, secondo la massima ufficiale). In linea con le pronunce precedentemente richiamate, sembrano porsi anche altre decisioni, ad avviso delle quali la responsabilità del rivenditore per il reato di somministrazione di sostanze alimentari insudiciate o invase da parassiti non è esclusa per il fatto che queste siano confezionate dal produttore con modalità tali da consentire l'apertura dell'involucro al solo consumatore, ove le condizioni di conservazione dell'alimento siano comunque agevolmente constatabili dall'esterno (così Sez. 3, n. 11998 del 02/02/2011, Lepore, Rv. 249657-01, e Sez. 3, n. 7344 del 05/03/1976, De Vita, Rv. 133932-01). L'unico limite all'applicazione dell'art. 19 legge n. 283 del 1962 è individuato dalla giurisprudenza nel caso di prodotti alimentari provenienti da produttore straniero, non essendovi in tal caso la certezza del rispetto delle prescrizioni imposte dalla legge italiana per prevenire il pericolo di frode o di danno alla salute del consumatore (cfr. Sez. 3, n. 7383 del 04/11/2014, dep. 2015, Barile, Rv. 262407-01, e Sez. 3, n. 28375 del 11/07/2006, Sciacovelli, Rv. 234952-01). 3.3. Ad avviso del Collegio, deve darsi continuità ai principi giurisprudenziali precedentemente richiamati. In effetti, le fattispecie previste dal combinato disposto degli artt. 5 e 6 legge n. 283 del 1962 costituiscono reati contravvenzionali, come tali punti anche a titolo di colpa (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 5975 del 05/12/2012, dep. 2013, Massaro, Rv. 254401-01, e Sez. 3, n. 12005 del 13/11/1997, Perini, Rv. 209195-01). Di conseguenza, deve ritenersi che la disposizione di cui all'art. 19 legge cit., pena una sua interpretatio abrogans, ha la funzione di delimitare ulteriormente l'area della responsabilità penale, e di richiedere, per le ipotesi da essa previste, una colpevolezza "qualificata". Appare ragionevole, perciò, ritenere che la previsione in esame, ai fini dell'affermazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 5 e 6 legge n. 283 del 1962, esige, in caso di prodotti distribuiti in confezioni originali affetti da vizi attinenti ai loro requisiti intrinseci o alla loro composizione o alle condizioni interne dei recipienti, come è fuori discussione nel caso di specie, una colpevolezza "qualificata", costituita dalla conoscenza della violazione delle prescrizioni in materia di igiene degli alimenti o dalla omessa considerazione di segni di alterazione presenti sulla confezione originale. Piuttosto, nella nozione di «segni di alterazione» presenti sulla confezione originale rientrano anche quegli elementi indicativi della violazione di prescrizioni in materia di igiene degli alimenti constatabili sulla base di un esame esterno della confezione, siccome desumibili ( 5 dalla stessa e attraverso la stessa. Non può però rilevare, come elemento sufficiente ai fini della integrazione del necessario coefficiente di colpevolezza, la mera possibilità di constatazione di violazione delle prescrizioni in materia di igiene degli alimenti quando difettino percepibili «segni di alterazione». 4. La sentenza impugnata ha ritenuto inapplicabile la disposizione di cui all'art. 19 della legge n. 283 del 1962, secondo una valutazione possibilistica. Precisamente, il Tribunale ha osservato: «Ora, nel caso in esame, tenuto conto della natura della confezione di pasta (sì di cartone ma con delle apposite finestrelle plastificate atte a permettere una verifica sulla consistenza del prodotto), ecco che non può escludersi la responsabilità del prevenuto che, quale direttore del punto vendita, non ha adottato le giuste precauzioni (o impartito opportune disposizioni) atte a riscontrare non solo l'integrità delle confezioni ma anche che le stesse fossero in normale stato di conservazione (o, più precisamente, non infestate da parassiti)». 5. Escludendo l'applicabilità della previsione di cui all'art. 19 legge cit. con la motivazione appena indicata al § 4, la sentenza impugnata non ha proceduto alla corretta interpretazione di tale disposizione. In 'effetti, il Tribunale ha ritenuto colpevole il comportamento dell'imputato per non aver adottato le precauzioni «atte a riscontrare non solo l'integrità delle confezioni ma anche che le stesse fossero in normale stato di conservazione (o, più precisamente, non infestate da parassiti)». In questo modo, la sentenza impugnata, pur ritenendo applicabile la disciplina di cui all'art. 19 legge n. 283 del 1962, ha addebitato all'attuale ricorrente il fatto anche a causa della ritenuta violazione di regole cautelari ulteriori e diverse rispetto a quelle previste dall'art. 19 cit. Tale disposizione, infatti, come si è indicato in precedenza al § 3.3, nel caso di commercializzazione di prodotti contenuti in confezioni originali, esclude la responsabilità per i reati di cui agli artt. 5 e 6 legge n. 283 del 1962 se non risulta, nel soggetto agente, la conoscenza della violazione delle prescrizioni ovvero l'omessa considerazione di segni di alterazione presenti sulla confezione originale o comunque rilevabili sulla base di un esame esterno di quest'ultima. 6. La fondatezza delle censure precedentemente esaminate impone l'annullamento della sentenza impugnata per nuovo esame con riguardo all'eventuale applicazione del limite alla responsabilità di cui all'art. 19 legge n. 283 del 1962. Il Giudice del rinvio, alla luce di tutti gli accertamenti necessari, esaminerà se l'imputato abbia detenuto per la vendita le confezioni di pasta marca "Barilla Bio" 6
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina, in diversa persona fisica. Così deciso il 26/04/2023 di cui all'imputazione in stato di alterazione o comunque nocive, sebbene fosse a conoscenza della violazione delle prescrizioni in materia di igiene degli alimenti o comunque abbia omesso di prendere in considerazione segni di alterazione presenti sulla confezione originale o rilevabili sulla base di un esame esterno di quest'ultima. Le.ulteriori censure, esposte nel secondo e nel terzo motivo, concernenti, rispettivamente, la mancata applicazione della causa di non punibilità dell'art. 131- bis cod. pen., e la determinazione del trattamento sanzionatorio sono assorbite e non possono essere esaminate in questa sede, perché il loro esame presuppone la non applicabilità della disciplina di cui all'art. 19 legge n. 283 del 1962.