Sentenza 20 febbraio 2015
Massime • 1
In materia di segnalazione antiriciclaggio, l'omessa o falsa indicazione da parte dell'esecutore finanziario delle generalità del soggetto per conto del quale esegue l'operazione integra il reato omissivo istantaneo di cui all'art. 55, comma secondo, D.Lgs. n. 231del 2007, che si consuma nel luogo in cui la comunicazione avrebbe dovuto essere effettuata. (Fattispecie, relativa a due manager di una banca di San Marino, che omettevano di indicare agli intermediari finanziari italiani le generalità del titolare effettivo, per conto del quale effettuavano in Italia operazioni di apertura di un rapporto di conto corrente/deposito titoli e di sottoscrizione di quote di un fondo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/02/2015, n. 18141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18141 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 20/02/2015
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 404
Dott. LOMBARDO Luigi VA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - rel. Consigliere - N. 33639/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN AR N. IL 08/10/1970;
AN FA N. IL 09/03/1962;
avverso la sentenza n. 2863/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del 11/12/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Uditi i difensori avv. Filippo Sgubbi e Avv. Donato Castronuovo per BA AR, che chiedono l'accoglimento del ricorso e l'Avv. Luca Sirotti per OL FA che insiste nell'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 11 dicembre 2013 la Corte d'Appello di Milano in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale che il 21 novembre 2012 aveva condannato IN AR e ed AN FA in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 55 comma 2, con riferimento, quanto alla IN, alle condotte tenute dopo il 16 luglio 2008 e, quanto all'AN, con riferimento alle condotte tenute dopo il 4 febbraio 2009, limitatamente ai clienti di AS e al conto corrente numero 233143, sostituiva le pene detentive inflitte con la corrispondente pena pecuniaria, revocando per entrambi il beneficio della sospensione condizionale della pena. Confermava nel resto l'impugnata sentenza.
Rilevavano i giudici di merito che il D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 55, comma 2, (nuova normativa antiriciclaggio) punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore delle operazioni che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false, mentre il terzo comma punisce, sempre salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false e che i due commi dell'art. 55, sanzionano i diversi obblighi di informazione previsti dall'art. 18, del medesimo decreto. Ritenevano - sul presupposto che agli imputati è sempre stato contestato di avere omesso di indicare le generalità del soggetto per conto del quale effettuavano le operazioni relative (per IN) al contratto di sottoscrizione di quote del fondo GE HE NS sottoscritto dalla SE banca di SA MA per conto di un terzo e (per AN) ai rapporti di conto corrente numero 233143, sottoscritto dalla SE banca di SA MA per conto di un terzo - che, indipendentemente dal richiamo riportato nel capo di imputazione, dove si fa riferimento al D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 55, commi 2 e 3, è stata sempre contestata solo la violazione del secondo comma dell'articolo 55 perché agli imputati è sempre stato contestato il fatto di avere omesso di comunicare le generalità dell'effettivo titolare dell'investimento e cioè per IN la mancata risposta alla richiesta fattale dalla TT GE (in persona del MA) e per AN la mancata risposta alle richieste avanzate dalla LI BA (in persona del NN e di altri).
Sottolineavano che i rapporti tra intermediari italiani e istituzioni finanziarie sanmarinese sono soggetti a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2007, con esclusione quindi dell'operatività della previsione di cui all'art. 25, D.Lgs., citato perché con D.M. 12 agosto 2008, il Ministero dell'Economia aveva individuato gli
Stati extracomunitari riconosciuti come imponenti obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60CE in tema di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di prevenzione del terrorismo e fra tali Stati non era compresa la Repubblica di SA MA. Ritenevano inconferente il rinvio, sollecitato dalla difesa, al dettato della sentenza della Corte di Cassazione numero 3172 del 2009 sul presupposto che tale pronuncia si limitava a prendere atto della parificazione valutaria dei soggetti sanmarinese ai soggetti italiani, senza alcuna affermazione in ordine all'applicabilità della normativa antiriciclaggio ai soggetti sanmarinese, rilevando che, se la normativa pattizia fra IT e SA MA avesse comportato la perfetta equiparazione tra istituti italiani ed istituti di sanmarinese, non avrebbero avuto senso tutti gli interventi del Ministero dell'Economia e della BA di IT in tema di osservanza della normativa antiriciclaggio da parte dei soggetti sanmarinesi.
Ciò detto la sentenza impugnata individuava la condotta omissiva in capo alla IN, direttore generale della SE BA, nella mancata identificazione del beneficiario del rimborso delle quote del fondo GE a fronte delle richiesta del 16 luglio 2008 pervenutale dal MA e non contestata dall'imputata proprio con riferimento agli adempimenti previsti dal decreto legislativo in argomento (missiva TT pag. 33 sentenza impugnata), identificazione che secondo i giudici d'appello andava registrata, con la documentazione di supporto, negli archivi della ALETTI e quindi pacificamente in territorio italiano. La condotta era posteriore al 16 luglio 2008 e quindi il delitto contestato non era prescritto.
Con riguardo ad AN, Presidente di SE BA, che aveva curato il rapporto con LI con riferimento ai conti correnti indicati nell'imputazione, sui quali aveva la delega a sottoscrivere le operazioni, la condotta omissiva veniva individuata nella mancata risposta alla richiesta di indicare i reali beneficiari delle movimentazioni sul conto 233143. Veniva rilevato che l'AN nelle missive indicate in sentenza aveva affermato di operare, con i conti che aveva presso LI, sia nell'interesse proprio sia per conto terzi dei quali non faceva il nome perché, a suo dire, non era configurabile un diretto collegamento tra ciascuno dei rapporti tenuti con LI ed un singolo cliente di AS, senza peraltro nulla eccepire con riguardo all'obbligo di inviare le informazioni previste dal D.Lgs. n. 231 del 2007, ed, anzi dando atto della sua vigenza ed immediata efficacia. Anche a fronte di solleciti, effettuati con le missive del 23 e del 27 marzo 2009, l'AN non forniva alcuna risposta confermando così la sua precisa volontà di non consentire l'identificazione dei reali beneficiari delle movimentazioni. Ricorrono per Cassazione gli imputati, a mezzo del difensore, con distinti ricorsi aventi sostanzialmente identico contenuto.
In particolare deducono:
1. difetto di competenza giurisdizionale. Sostengono che se si prendesse per buona la prospettazione fatta propria dai giudici di merito che hanno condannato la IN per la mancata risposta alla richiesta di identificare il titolare effettivo dell'investimento e l'AN per la mancata risposta alle richieste di identificare il titolare effettivo del conto corrente sarebbe giocoforza ammettere che la condotta omissiva si è esaurita al di fuori del territorio dello Stato italiano. Lamentano che la Corte d'Appello a fronte di specifica doglianza si è limitata ad una laconica motivazione resa con riguardo alla sola IN che si appalesa illogica e contraddittoria perché non trae dalle proprie premesse in ordine alla qualificazione della condotta omissiva e istantanea addebitata agli imputati le dovute conclusioni in termini di locus commissi delicti. Lamentano anche che la sentenza impugnata fa dipendere l'individuazione del locus commissi delicti da un obbligo di un terzo: la successiva registrazione in territorio italiano dei dati e della documentazione relativi alle generalità dell'eventuale titolare effettivo, un postfatto del tutto estraneo al perimetro del fatto tipico.
2. Difetto di correlazione tra accusa e sentenza.
Rileva la difesa che nei capi di imputazione veniva contestato ad AN di avere omesso di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eseguiva le operazioni relative ai rapporti di conto corrente numero 233142 e 235403, sottoscritti alla AS BA di SA MA per conto di un terzo. In Milano dall'apertura dei rapporti in poi e allo stato ancora in corso. Alla IN di avere omesso di indicare le generalità del soggetto per conto del quale effettuava le operazioni relative al contratto di sottoscrizione delle quote dell'hdge fund (sottoscrizioni avvenute tra il 2005 e il 2007): condotta omissiva cronologicamente collocata dal pubblico ministero all'apertura del rapporto e allo stato ancora in corso. Dunque una condotta omissiva cronologicamente collocata dall'Accusa all'apertura del rapporto. Il riferimento successivo ad una sorta di permanenza espressa mediante la locuzione "allo stato ancora in corso" secondo la difesa non ha alcun significato tecnico giuridico, essendo oggetto di contestazione, una fattispecie omissiva propria, come tale di natura istantanea.
Posizione AN:
2.1. Evidenzia con riguardo all'AN come il primo giudice aveva ritagliato il fatto delimitando la condotta ritenuta omissiva soltanto a quella di mancata indicazione dei dati richiesti in data 4 febbraio da NN con riferimento al conto corrente numero 233143 ed esclusivamente su tale fatto era stato esplicato l'esercizio del diritto di difesa. Rileva che è stato accertato che la richiesta di NN non era stata determinata da nessuna specifica operazione di AN o di altri funzionari o dipendenti di AS sul conto corrente numero 233143. Non ci furono operazioni in prossimità del 4 febbraio 2009, allorquando NN inviò la richiesta di informazioni ad AS. Tale iniziativa fu determinata da richieste riguardanti le registrazioni sulle banche SAmarinesi rivolte dalla Guardia di Finanza ad LI AN alla fine di gennaio del 2009. Vi fu solo un'iniziativa a scopo difensivistico di LI BA. Secondo la difesa ci si deve allora domandare quando scatta l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte dell'operatore e quindi pure l'obbligo del cliente di comunicare il titolare effettivo la cui omissione integra il delitto in argomento. La regola secondo il ricorrente è chiara ed è dettata dal D.Lgs. n. 231 del 2003, art. 19, così come integrata dai provvedimenti attuativi dell'UIC del 24 febbraio 2006. I casi enumerati sono tre:
rapporti continuativi: l'operatore deve identificare il titolare effettivo contestualmente all'identificazione del cliente prima dell'instaurazione del rapporto continuativo;
prestazione professionale: il professionista deve di identificare il titolare effettivo contestualmente all'identificazione del cliente al momento del conferimento dell'incarico; esecuzione di operazione occasionale:
l'operatore deve identificare il titolare effettivo contestualmente all'identificazione del cliente al momento della operazione. Il rapporto continuativo è individuato nel D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 1, comma 2, lett. s). Viene rilevato che è incontroverso che fra l'intermediario finanziario LI AN e il cliente AS BA intercorse rapporto stabile e continuativo a far data dall'apertura del conto corrente (gennaio 2004) con la conseguenza che gli obblighi di identificazione e verifica dovevano essere assolti prima o al più tardi contestualmente all'instaurazione del rapporto di conto corrente. Viene rilevato peraltro che al momento di instaurazione del rapporto (gennaio 2004) l'omessa indicazione del titolare effettivo non aveva ancora rilievo penale. Ritiene il ricorrente che il citato articolo 19 sconfessa apertamente il teorema della omissione a richiesta formulata dai giudici di merito.
2.2. AN sostiene anche che manca l'ulteriore presupposto che concorre a disegnare la situazione tracciata dal legislatore:la presenza di un terzo per conto del quale AS avrebbe eseguito l'operazione (che nel caso di specie era l'apertura del conto). Evidenzia che la terzietà del conto corrente incriminato è ritenuta dai giudici di merito sulla base di argomenti del tutto illogici, equivoci e contraddittori: da un lato si ammette che dal contratto del 14 gennaio 2004 nulla emerge circa la natura del conto e quindi lo stesso è da intendersi come acceso per conto proprio, dall'altro si fa derivare la natura del rapporto per conto terzi da una mail interna scambiata tra due dipendenti di LI che attribuiva tale qualifica al conto e dai volumi della movimentazione effettuati sul conto.
Viene rilevato che l'addebito rivolto ad AN dalla sentenza di appello e cioè l'omissione, sotto forma di radicale mancata risposta alle ulteriori richieste inviate da dipendenti di LI diversi da NN in data 23 e 27 marzo 2009, è smentito dalle lettere in data 24 marzo e 3 aprile 2009 entrambe recanti la firma del direttore generale IN con le quali si evidenzia l'assenza di terzietà del rapporto intrattenuto presso LI.
2.3.Da ultimo si rileva che le richieste del 23 e 27 e marzo 2009 sono successive all'ordinanza di riesame che aveva annullato il sequestro dei conti accesi da AS presso LI motivando sulla base della clausola di esonero di cui al D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 25, ossia ritenendo che i soggetti aventi sede a SA MA fossero esclusi dagli obblighi di adeguata verifica, con la conseguenza che anche a voler ritenere come sussistenti le pretese omissioni le stesse non sarebbero sostenute dall'elemento soggettivo. Posizione IN.
2.4. Anche con riguardo alla IN viene sottolineato la diversità del fatto sancita anche dal diverso riferimento cronologico. L'accusa rispetto alla quale era stato esercitato il diritto di difesa era la seguente: la donna a far data dall'apertura del rapporto, avvenuta nel novembre 2004, ha omesso di indicare le generalità del soggetto per conto del quale ha effettuato le operazioni relative alla sottoscrizione delle quote avvenute fino al maggio 2007; la condanna cambia rotta: la donna è ritenuta colpevole per aver omesso, in seguito alla richiesta di TT del luglio 2008, di rispondere all'invito di indicare il soggetto in favore del quale era stata effettuata l'operazione di rimborso. Anche in questo caso è evidente come tra l'intermediario e il cliente AS BA intercorressero rapporti stabili e continuativi a far data dall'apertura del rapporto di sottoscrizione delle quote (novembre 2004), con la conseguenza che quando AS effettua la richiesta di rimborso parziale delle quote non si è realizzato il presupposto che rende attuale l'obbligo di attivarsi. Così come al momento dell'instaurazione del rapporto l'omessa indicazione del titolare effettivo non aveva ancora rilievo penale.
2.5. Ma anche in questo caso non sussiste l'ulteriore presupposto che concorre a disegnare la situazione tipica cioè la presenza di un terzo essendo i soggetti in questione una società (SMAM) chiaramente riferibile ad AS in quanto interamente controllata dalla stessa;
3. insussistenza del fatto perché gli obblighi di adeguata verifica non operavano nei confronti delle banche di SA MA. Si sostiene che il MEF ha provveduto a stilare la lista per la prima volta soltanto con il D.M. 12 agosto 2008. Per la vicenda in esame, esauritasi nel luglio 2008 la clausola di esonero (articolo 25 decreto legislativo numero 231/2007) andava letta esclusivamente alla luce della vigente normativa intervenuta tra il nostro paese e la Repubblica di SA MA: in particolare la convenzione del 2 maggio 1991 (entrata in vigore nel 1994) in materia di rapporti valutari e finanziari che riconosce piena equiparazione alle persone fisiche e giuridiche sanmarinese rispetto a quelle italiane. Sostiene che le sentenze di merito sul punto incorrono in grossolano errore interpretativo e applicativo discostandosi da un importante arresto della corte di cassazione (sentenza n. 3172 del 2008) nonché da un'ordinanza resa dal tribunale di Milano proprio nella vicenda in argomento (ordinanza 12.3.2009).
4. difetto dell'elemento soggettivo del reato stante la situazione di evidente incertezza normativa con riferimento all'obbligatorietà degli adempimenti relativi all'adeguata verifica per i clienti sanmarinesi. Sussistenza della clausola di esonero di cui all'art. 25, D.Lgs. citato, vengono richiamati sul punto la sentenza di questa corte del 19 dicembre 2008 e l'ordinanza del Tribunale del riesame del 12.3.2009 che ha revocato il sequestro 5.prescrizione dei reati risalenti al 2004.
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
I ricorrenti sono chiamati a rispondere del reato previsto dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 55, comma 2, per avere omesso di indicare, la IN alla TT GE VE e l'AN alla LI AN Financial Advisor, le generalità del soggetto per conto del quale effettuavano operazioni in IT a seguito di richiesta dei predetti soggetti finanziari destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela. L'art. 21 del decreto cit. prevede infatti che i clienti devono fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti devono fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza. È evidente che nel caso di specie sono contestate omissioni relative ad operazioni effettuate in IT. Si tratta di un reato omissivo istantaneo che si consuma nel luogo in cui la comunicazione si sarebbe dovuta fare e quindi nel caso in esame nel territorio italiano.
2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato alla luce delle considerazioni di seguito espresse.
Posizione ERCOLAIMI.
2.1. È stato accertato in fatto, circostanze sostanzialmente richiamate anche dalla difesa, che nella primavera del 2008 la Procura di Forlì chiese ad LI AN Financial Advisor, per quanto interessa in questa sede, una informativa in merito ad AS BA (banca sanmarinese), richiesta alla quale la banca rispose trasferendo tutte le informazioni in possesso. Il 23 gennaio 2009 "la tematica SA MA" riaffiorò nuovamente e "con veemenza". In tale data si presentò infatti presso LI AN Financial Advisor la Guardia di Finanza chiedendo indicazioni in merito all'iscrizione nel registro e nell'archivio unico antiriciclaggio della movimentazione relativa alle banche di SA MA. Nella stessa data pervenne anche la comunicazione della BA d'IT che, richiamando una circolare del giugno 2008, sollevava il problema connesso all'adeguata verifica della clientela in relazione anche ad AS BA. Il responsabile di LI dispose quindi che si procedesse alla verifica dei rapporti esistenti con AS BA. Secondo le anagrafiche di LI risultava che il rapporto di conto corrente e deposito titoli numero 233143, acceso in data 14 gennaio 2004, era stato aperto per conto terzi. Veniva pertanto chiesto ad AS BA con nota del 4 febbraio 2009, che faceva espresso riferimento al D.Lgs. n. 231 del 2007, se i rapporti in essere con LI fossero stati accesi per lo svolgimento di operazioni per conto terzi, sollecitando il cliente in tal caso a fornire informazioni precise per l'identificazione degli eventuali effettivi soggetti. Con lettera del 23 febbraio 2009, che faceva esplicito richiamo alle richieste di fornire informazioni funzionali all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela imposti dal D.Lgs. n. 231 del 2007, AN rispondeva che AS BA svolgeva per statuto attività bancaria, sia in proprio che per conto dei terzi propri clienti, con i quali intratteneva rapporti di deposito, di gestione patrimoniale e di negoziazione. Precisava che l'apertura dei rapporti di conto corrente e di deposito titoli con LI era funzionale a detta complessa operatività, dichiarando che non era configurabile un diretto collegamento fra ciascuno dei rapporti intrattenuti presso LI ed uno specifico cliente AS. LI ritenendo che le informazioni non era idonee ad identificare i terzi per conto dei quali venivano effettuate le operazioni e che quindi non era possibile ottemperare agli obblighi del D.Lgs. n. 231 del 2007, in data 23 e 27 marzo 2009 avanzava nuove richieste ad AS BA preannunciando, in difetto di informazione, la chiusura dei rapporti in essere. Lettere che rimanevano senza risposta.
Sostiene la difesa che a fronte di quanto accertato non vi era l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte dell'operatore e quindi non vi era neppure l'obbligo del cliente di comunicare il titolare effettivo la cui omissione integra il delitto in argomento. Secondo la difesa per individuare le tempistiche di assolvimento degli obblighi di verifica-comunicazione ex artt. 18 e 21, si deve fare riferimento alla disciplina del D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 19, che enumera tre casi: 1) rapporti continuativi:
l'operatore deve identificare il titolare effettivo contestualmente all'identificazione del cliente prima dell'instaurazione del rapporto continuativo;
2) prestazione professionale: il professionista deve identificare il titolare effettivo contestualmente all'identificazione del cliente al momento del conferimento dell'incarico; 3) esecuzione di operazione occasionale: l'operatore deve identificare il titolare effettivo contestualmente all'identificazione del cliente al momento della operazione. Il rapporto continuativo è individuato nel D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 1, comma 2, lett. s), ed è incontroverso che fra l'intermediario finanziario LI AN e il cliente AS BA intercorse rapporto stabile e continuativo a far data dall'apertura del conto corrente (gennaio 2004) con la conseguenza che gli obblighi di identificazione e verifica dovevano essere assolti prima o al più tardi contestualmente all'instaurazione del rapporto di conto corrente. Al momento di instaurazione del rapporto, gennaio 2004, l'omessa indicazione del titolare effettivo non aveva però ancora rilievo penale.
L'assunto difensivo non tiene conto del fatto che, l'art. 55, comma 1, identificando specificamente i soggetti responsabili mediante il rinvio al Titolo II, Capo I, indica un insieme di obblighi e di adempimenti che costituiscono, se non osservati, l'elemento materiale del reato specificamente configurato. I soggetti responsabili specificamente identificati ex art. 55, comma 1, sono: gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria (art. 15); i professionisti e i revisori contabili (art. 16); altri soggetti, identificati selettivamente dall'art. 17 con rinvio all'art. 14, comma 1, lettere a), b), c) ed f). Gli obblighi e gli adempimenti fondamentali sono precisati contestualmente all'identificazione di cui agli artt. 15, 16 e 17 citati, e si risolvono essenzialmente nell'obbligo di adeguata verifica della clientela con riferimento alle peculiarità delle singole figure professionali, obbligo il cui contenuto generale viene precisato dall'art. 18, mentre l'art. 19 indica specifiche modalità di adempimento degli obblighi.
L'art. 15, che interessa l'ipotesi in esame, prevede che "gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all'art. 11, osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi ed, in particolare, nei seguenti casi: a) quando instaurano un rapporto continuativo;
b) quando eseguono operazioni occasionali, disposte dai clienti che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 Euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate o frazionate;
c) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
d) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati li precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente. Ed è proprio a quest'ultimo caso che deve farsi riferimento con riguardo alle richieste di informazioni inoltrate ad AS BA dopo che, a seguito dell'intervento della Guardia di Finanza e della comunicazione della BA d'IT, si pose in LI il problema SA MA e cioè di verificare l'adeguatezza dei dati ottenuti da AS BA ai fini dell'identificazione dell'effettivo titolare del conto numero 233143, acceso in data 14 gennaio 2004, che risultava aperto per conto terzi. A fronte di tale richiesta è scattato l'obbligo del cliente AS di comunicare il titolare effettivo, la cui omissione integra il delitto in argomento. Non deve inoltre dimenticarsi che l'art. 22 decreto cit. prevede che "gli obblighi di adeguata verifica della clientela si applicano a tutti i nuovi clienti, nonché previa valutazione del rischio presente, alla clientela già acquisita".
Il Decreto Legislativo in argomento che non solo ha creato nuove fattispecie penali, ma si è mosso anche sul fronte concernente la definizione di specifiche metodologie di approccio alla valutazione del rischio di riciclaggio nelle attività economiche e finanziarie, ha ampliato la rete delle disposizioni amministrative e funzionali- procedimentali che hanno rafforzato l'obbligo di collaborazione attiva nella repressione del riciclaggio, partite "storicamente" dall'obbligo di identificazione della clientela, per segnare altre importanti tappe attraverso: l'obbligo di "adeguata verifica" della clientela e l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, nonché l'approccio basato sul rischio, per completare il quadro con l'obbligo di riconoscimento delle persone politicamente esposte.
2.2. Il motivo sub 2.2. è inammissibile perché propone questioni di merito non deducendo vizi della motivazione rilevanti in questa sede ma chiedendo esplicitamente una nuova valutazione dei medesimi elementi probatori da parte di questa Corte, attività che esula dai suoi poteri.
Giova qui ribadire che la funzione dell'indagine di legittimità sulla motivazione non è quella di sindacare l'intrinseca attendibilità dei risultati dell'interpretazione delle prove e di attingere il merito dell'analisi ricostruttiva dei fatti, bensì quella, del tutto diversa, di accertare se gli elementi probatori posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate, che rendano giustificate, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte, verificando la congruenza dei passaggi logici. Ne consegue che, ad una logica valutazione dei fatti operata dal giudice di merito, non può quello di legittimità opporne un'altra, ancorché altrettanto logica. Orbene, nel caso in esame, come già detto, palese è la natura di merito delle argomentazioni difensive, giacché volte le medesime, a fronte di esaustiva motivazione del giudice territoriale che ha dato conto, con riferimento a specifici elementi probatori, del fatto che il conto corrente n. 233143 risultava ad LI aperto per conto terzi, a differentemente valutare gli elementi di prova puntualmente richiamati e valorizzati per accreditare un risultato diverso da quello logicamente accreditato con la sentenza impugnata.
2.3. La doglianza sub 2.3 è manifestamente infondata perché alla data della prima risposta (23.2.2009) non era ancora stata pronunciata l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Milano e con riguardo alle ulteriori richieste il ricorrente si è limitato a non rispondere e comunque non ha mai invocato il D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 25. Posizione IN.
2.4. Dalle conformi sentenze di merito è dato apprendere che attraverso la banca TT (collocatore del fondo GE HE NS) AS BA sottoscrisse, fra il 2004 e il 2007, rilevantissime quote del fondo indicato. Le domande furono sottoscritte da IN AR, quale legale rappresentante di AS BA che dichiarò di agire per conto terzi come fiduciario. Il 18 giugno 2008 AS BA con comunicazione sottoscritta da IN AR, pervenuta a TT GE VE il 23 giugno 2008, avanzò una richiesta di rimborso parziale delle quote del fondo GE HE NS. La domanda fu presentata direttamente alla società di gestione e non attraverso il collocatore. Tale circostanza, inconsueta rispetto alla prassi che era caratterizzata da interventi di promotori collocatori, assieme al fatto che in quel periodo AS BA era frequentemente sui giornali per inchieste che riguardavano o i suoi dipendenti o i suoi clienti determinò "una situazione di attenzione" in TT. Fu così che TT GE VE chiese ad AS BA di indicare le generalità di coloro per conto dei quali erano state sottoscritte le quote del fondo GE (nota del 16 luglio 2008). In tale lettera la banca italiana, dopo aver richiamato il decreto legislativo numero 231/2007 e gli obblighi da questo previsti, chiedeva alla banca sanmarinese di fornire entro tre giorni le informazioni relative al soggetto per cui era stata disposta l'operazione di rimborso delle quote. AS BA non forniva alcuna risposta. In data 11 agosto veniva redatto un documento sottoscritto da MA VA, direttore generale di TT GE VE, nel quale veniva evidenziato che AS BA aveva agito come fiduciante e che nonostante apposita richiesta trasmessa a detta banca il 16 luglio 2008, non era stato possibile per TT individuare il reale beneficiario. Veniva altresì evidenziato come da articoli di stampa apparsi nei mesi precedenti era emerso che AS BA ed alcuni suoi esponenti, fra cui IN AR, erano indagati dalla Procura della Repubblica di Forlì per reati connessi all'evasione fiscale. Veniva precisato che stante l'assenza di indicazioni sul reale investitore e la presenza di detti articoli di stampa relativi ad AS BA (intermediario) appariva opportuno, pur in assenza di elementi di sospetto previsti dal decalogo della BA d'IT del 2001, segnalare prudenzialmente l'operazione all'UIF. Ciò detto deve rilevarsi che quelli indicati sono i fatti posti a base della contestazione fatta alla IN, in ordine ai quali è stato esercitato il diritto di difesa. Alla donna è infatti sempre stato contestato di avere omesso di indicare le generalità del soggetto per conto del quale effettuava le operazioni relative al contratto di sottoscrizione di quote del fondo GE HE NS sottoscritto dalla SE banca di SA MA per conto di un terzo. Anche in questo caso valgono le considerazioni espresse allorché si è trattato la posizioni di AN. Le modalità di richiesta di rimborso in una con le notizie apparse su organi di stampa in ordine ad indagini che coinvolgevano AS BA e la stessa IN portavano TT ad una situazione di allerta e a ritenere inadeguati i dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione del cliente e a richiedere al proprio cliente AS tutte le informazioni necessarie, previa valutazione del rischio presente che portava l'istituto anche a segnalare l'operazione sospetta, ai fini dell'identificazione del titolare effettivo. Ne consegue che la IN in ordine alla omessa risposta è responsabile del reato contestato consumato in data successiva alla richiesta di informazioni.
2.5. La difesa afferma anche la mancanza del presupposto della presenza di un terzo sostenendo che la IN aveva risposta alla richiesta di MA comunicando che il beneficiario era SMAM, ossia una società controllata al 100% da AS, senza considerare che i giudici d'appello hanno dato atto che non vi è alcuna prova che tale risposta, che sarebbe avvenuta via mail, sia mai stata ricevuta dal MA, considerato che la donna non era stata in grado di produrre alcuna mail di lettura/consegna e che comunque tale documento, prodotto in sede di procedimento incidentale avanti il tribunale del Riesame ed allegato all'atto di appello, non era stato prodotto in sede dibattimentale avanti il Tribunale e la cui esistenza non era mai stata contestata al MA che nel corso del suo esame dibattimentale si era dilungato nello spiegare le plurime diffide ad AS e l'assoluta assenza di risposta da parte dell'imputata. A fronte di quanto esposto dai giudici di appello in questa sede la ricorrente si limita a reitera negli stessi termini la tesi sostenuta in sede di gravame allegando copia della stessa mail senza tenere conto delle argomentazioni della Corte territoriale. In proposito questa Corte Suprema ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che sono inammissibili i motivi di ricorso per Cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità del ricorso (Si veda fra le tante: Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 - dep. 11.10.2004-rv 230634) 3. Il terzo motivo di ricorso è infondato.
Con l'emanazione del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, è stata data attuazione alla delega contenuta nella legge comunitaria 2005 per il recepimento della terza direttiva comunitaria antiriciclaggio, adeguando, nel contempo, la legislazione italiana agli standard internazionali in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo. In ambito comunitario, la Direttiva 2005/60/CE ha allineato la disciplina Europea agli standard contenuti nelle Raccomandazioni del GAFI (Financial Action Task Force costituito dal vertice del G7 nel 1989 e composto dai rappresentanti dei mercati finanziari più importanti) del 2003. Il GAFI ha predisposto un set di regole riconosciute a livello internazionale (le 40+9 Raccomandazioni) contenenti un insieme organico di misure per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo volte ad orientare gli Stati nell'adozione dei conseguenti provvedimenti, tra l'altro, nel settore della prevenzione del riciclaggio nel sistema finanziario e della cooperazione internazionale.
La nuova disciplina attribuisce particolare rilevanza alla collaborazione tra le autorità, anche attraverso l'attribuzione al Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) - composto da tutte le autorità coinvolte a livello nazionale nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo - di un ruolo di analisi e coordinamento. Hanno trovato in tal modo accoglimento le indicazioni del Fondo Monetario Internazionale (FMI) che, nel 2005, in sede di valutazione del sistema italiano, ha sottolineato la necessità di un sistema di controlli basato sulla chiara attribuzione di compiti e responsabilità e su meccanismi efficaci di collaborazione e coordinamento tra Autorità.
L'obiettivo generale delle nuove disposizioni è la protezione dell'integrità del sistema bancario e finanziario e, indirettamente, la protezione della stabilità dello stesso Le norme sono dirette a preservare il sistema dal rischio di essere, anche inconsapevolmente, strumentalizzato per il compimento di attività illecite, chiamando i destinatari a condotte di ed. collaborazione attiva vale a dire a segnalare le operazioni che destano sospetto. L'impostazione della regolamentazione realizza un'anticipazione della soglia di tutela: le regole imposte a presidio della piena e "adeguata" conoscenza del cliente vengono dettagliate e rafforzate, sino a prevedere che, nelle ipotesi in cui non si verifichi una completa "rivelazione" tra le parti, il rapporto non debba essere instaurato o debba essere interrotto. L'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio si esplica attraverso l'introduzione di presidi volti a garantire la piena conoscenza del cliente, la tracciabilità delle transazioni finanziarie e l'individuazione delle operazioni sospette. In particolare, come già indicato, la normativa poggia su un sistema di obblighi, rivolti ad un'ampia platea di destinatari (intermediari finanziari, imprese non finanziarie e professionisti), ispirati ai seguenti tre istituti fondamentali: 1) adeguata verifica della clientela con la quale si instaurano rapporti o si effettuano operazioni;
2) registrazione dei rapporti e delle operazioni e conservazione dei relativi documenti di supporto;
3) segnalazione delle operazioni sospette.
Sono state poi indicate specifiche ipotesi in cui i soggetti obbligati alla verifica della clientela possano applicare le forme di "controllo semplificato", in presenza di determinate caratteristiche dei clienti. L'art. 25 prevede infatti, per quello che qui rileva, al primo comma che i destinatari del decreto non sono soggetti agli obblighi di cui agli articoli della Sezione 1^, ad eccezione di quelli di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), all'art. 16, comma 1, lett. d), ed all'art. 17, comma 1, lett. c), se il cliente è un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva e se il cliente è un ente creditizio o finanziario situato in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi. In questo caso le persone e gli enti italiani soggetti agli obblighi antiriciclaggio potranno avvalersi di intermediari situati in paesi terzi equivalenti per l'esecuzione delle misure di adeguata verifica della clientela. In pratica, potranno fare affidamento sulle procedure di customer due diligence già compiute dall'intermediario comunitario e extracomunitario per un determinato cliente ed evitare di ripetere tali procedure in IT. Proprio per conseguire la piena efficacia della regolamentazione antiriciclaggio, è stato realizzato un significativo processo di armonizzazione internazionale della disciplina di prevenzione, tendente a evitare che, in un mercato sempre più aperto e concorrenziale, chi movimenta fondi di provenienza illecita possa approfittare delle lacune nelle reti di protezione predisposte dai vari Paesi, considerato che permangono aree geografiche e territori la cui regolamentazione non è ancora in linea con le best practice internazionali e nei cui confronti devono essere applicati controlli antiriciclaggio più severi, calibrati sul più elevato rischio. In seno al Comitato per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che si riunisce periodicamente a Bruxelles, oggetto della discussione tra gli Stati membri e la Commissione è stata proprio l'individuazione di criteri comuni sulla cui base valutare l'equivalenza dei Paesi extracomunitari, in attuazione della direttiva 2005/60/CE. Ne è scaturita la decisione di redigere una white list comune di paesi extracomunitari, che hanno legislazioni e pratiche di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo equivalenti a quelle comunitarie. La Repubblica di SA MA, anche in ragione del giudizio negativo reso da NE (organismo istituito presso il consiglio di Europa allo scopo di valutare la conformità dei sistemi di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo) non fu inclusa in tale lista, perché considerata carente sotto il profilo della disciplina interna di lotta al riciclaggio.
Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 18.8.2008, l'IT, in osservanza a quanto previsto all'art. 25, comma 2, ha pubblicato l'elenco degli Stati extracomunitari che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva 2005/60 (c.d. White List).
Con l'emanazione di tale decreto il nostro Paese ha dato attuazione all'accordo raggiunto tra gli Stati membri a margine della riunione del 18 aprile 2008 del Comitato per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo previsto dall'art. 41 della Direttiva. In tale lista non era compresa la Repubblica di SA MA.
Alla luce di quanto indicato è evidente che, all'epoca dei fatti, non rientrando SA MA fra gli stati extracomunitari che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva 2005/60, le persone e gli enti italiani soggetti agli obblighi antiriciclaggio non potevano avvalersi della disposizione relativa agli obblighi semplificati di adeguata verifica perché non potevano fare affidamento sulle procedure di customer due diligence già compiute dall'intermediario sanmarinese, non avendo detto Paese norme soddisfacenti a tutela del principio dell'adeguata verifica della clientela e approccio del rischio. Proprio la consapevolezza che in assenza di una normativa conforme agli standard internazionali, i soggetti finanziari sammarinesi avrebbero trovato gravi difficoltà a operare con banche situate nell'Unione Europea, ha portato le autorità sanmarinesi ad un impegno significativo per dotare l'ordinamento dello Stato di un quadro di regole, nella materia dei rapporti economico-finanziari con l'estero, improntate ad una più accentuata trasparenza e ad una maggiore collaborazione internazionale, così da evitare che le tendenze in atto a livello globale all'implementazione di strumenti sempre più incisivi finalizzati ad isolare i Paesi c.d. "off shore" caratterizzati da maggiore opacità in materia potessero tramutare in danno i vantaggi sin qui tradizionalmente assicurati a SA MA dalla propria posizione di enclave nel territorio italiano.
All'epoca dei fatti in esame la Repubblica di SA MA non era ancora stata compresa tra i Paesi equivalenti nonostante i competenti Organi Legislativi e le Autorità di Vigilanza locali avessero recentemente emanato nuove disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (L. n. 17 giugno 2008, n. 92, "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO). La motivazione di tale esclusione deve essere ricercata nel fatto che la recente emanazione di normative aderenti agli standard internazionali non aveva ancora trovato applicazione in mancanza di istruzioni operative emanate dai competenti organi di vigilanza. La verifica del Moneyval indirizzata proprio a includere SA MA nei paesi virtuosi è stata effettuata a dicembre 2008 ed ha avuto esito negativo proprio a causa della giudicata mancata applicazione sul piano operativo della legge. Le società bancarie, finanziarie, fiduciarie sammarinesi sono i destinatari degli obblighi e degli adempimenti in materia di antiriciclaggio previsti da detta legge ispirata alla disciplina italiana (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231) di cui ricalca sia l'impianto d'insieme che molte soluzioni specifiche.
Nessuna influenza ai fini in argomento assumono i numerosi accordi intercorsi fra la Repubblica italiana e quella di SA MA che, sostanzialmente, sono tesi a regolamentare i rapporti di reciproco "vicinato".
L'accordo organico che ancor oggi costituisce la tappa fondamentale delle relazioni tra i due Paesi è rappresentato dalla Convenzione di amicizia e buon vicinato firmata a Roma il 31 marzo 1939, cui l'IT diede a suo tempo esecuzione con L. 6 giugno 1939, n. 1320. Il corposo provvedimento spazia dall'assistenza giudiziaria, sia in materia civile che in campo penale, a quella amministrativa, dalle misure concernenti la tutela del diritto d'autore e le privative industriali alle disposizioni in materia "finanziaria"; nella cui voce ricadono, tra le altre, norme concernenti la libera circolazione di merci e di prodotti, l'esenzione da dazi doganali e imposte di fabbricazione, la sovranità monetaria..... Gran parte dei numerosi accordi conclusi negli anni a venire, fra i quali quello indicato dalla difesa (convenzione 2.5.1991, entrata in vigore l'1.4.1994, sostituita dall'accordo 26 novembre 2009) sono riconducibili, per previsione espressa o in via implicita, a questa convenzione, la quale, come solennemente enuncia l'art. 1 della legge italiana di esecuzione, intende ispirare le relazioni tra i due Stati "a sentimenti di perpetua amicizia e buon vicinato".
Sul piano delle relazioni economico-finanziarie reciproche, una posizione centrale è ricoperta dall'art. 47, della ricordata convenzione bilaterale del '39, concernente il conio di monete metalliche e l'emissione di banconote, ossia una delle piu' tipiche espressioni della sovranità statuale. A seguito dell'insieme degli accordi ora ricordati, la Repubblica di S. MA potè dunque coniare, attraverso la Zecca italiana, monete "identiche a quelle italiane per quanto concerne il metallo, la composizione chimica, il valore nominale, le dimensioni ed il valore intrinseco dei singoli pezzi" (L. n. 118 del 1994, art. 2, cit.) ed al contempo le monete di ciascuno dei due Stati hanno avuto "nel territorio dell'altro, identico corso legale e potere liberatorio nei rapporti tra i privati ed in quelli con le pubbliche casse" (art. 3, L. ult. cit.). L'assetto normativo bilaterale sul piano valutario, così venuto articolandosi nel corso del tempo, ha dovuto tuttavia essere profondamente rivisitato in occasione dell'introduzione dell'Euro quale nuova divisa nazionale italiana. Il fulcro delle nuove disposizioni è dato dalla decisione del Consiglio dell'Unione Europea n. 1999/97/CE del 31 dicembre 1998, che ha delegato l'IT (art. 7) a negoziare e concludere un accordo con la Repubblica di SA MA in ordine alle relazioni monetarie con l'intera Comunità, premesso il riconoscimento al piccolo Stato del diritto di utilizzare l'Euro come sua divisa ufficiale e di dare corso legale alle banconote e alle monete in Euro (art. 3); a sua volta, SA MA è chiamato a collaborare attivamente nella lotta contro la contraffazione delle banconote e delle monete in Euro (art. 5, comma 2). Assai rilevante è anche la disposizione (art. 6) che consente agli enti finanziari aventi sede nella Repubblica di SA MA di accedere ai sistemi di pagamento dell'area Euro, alle condizioni determinate con il consenso della BA Centrale Europea. La convenzione in parola è stata sottoscritta tra i due Paesi in data 29 novembre 2000, da parte italiana - a differenza delle precedenti occasioni - per conto della Comunità. È vero che per effetto dei provvedimenti appena ricordati, può ritenersi che le persone fisiche o giuridiche residenti nella Repubblica di SA MA beneficiano, sul piano valutario, della stessa posizione riconosciuta alle persone fisiche o giuridiche residenti in [...], ma è pur vero che tale circostanza non assume alcuna rilevanza con riguardo all'applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 25, che si limita a stabilire che solo l'appartenenza di un Paese al novero dei Paesi c.d. equivalenti - nel quale cioè siano prescritti obblighi paragonabili a quelli imposti dai provvedimenti dell'Unione Europea in materia, accompagnati dalla previsione di controlli circa il loro rispetto - consente l'applicazione del regime semplificato di adeguata verifica della clientela.
4. Infondata è anche la doglianza relativa alla mancanza dell'elemento soggettivo. Come indicato dai giudici di merito la IN non addusse l'applicazione dell'art. 25, ma si limitò a non rispondere, dopo avere preso atto delle ragioni delle richieste di informazioni esplicitate nella nota, senza mai contestare il diritto ad ottenere le richieste informazioni da parte di TT. Nè può parlarsi di errore scusabile, considerato che la sentenza di questa Corte, richiamata dalla difesa che si è limitata ad affermare l'equiparazione tra le banche operanti sul territorio italiano e quelle operanti nel territorio della Repubblica di SA MA, è successiva, così come l'ordinanza del Tribunale del Riesame. Così come correttamente i giudici di merito hanno ritenuto sussistente l'elemento soggettivo con riguardo all'AN considerato che nel febbraio 2009 quando era certo che SA MA non era compresa nella White List l'imputato ritenne di non fornire alcuna informazione con riguardo al titolare effettivo del conto.
In conclusione, la sentenza impugnata, letta in uno con la sentenza di primo grado, non si presta ad alcuna censura avendo entrambi i giudici di merito dato atto con motivazione logica e coerente della sussistenza dell'elemento soggettivo.
5. I reati non sono prescritti. Si tratta di delitti omissivi istantanei che si consumano nel luogo e nel tempo in cui la comunicazione si sarebbe dovuta fare e quindi nel caso della IN dopo il 16.7.2008, data in cui TT inoltrò la richiesta di informazioni, e nel caso dell'AN nel febbraio 2009 data in cui manifestò ad LI la sua volontà di non fornire le informazioni richieste.
I ricorsi devono pertanto essere respinti e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2015