Cass. pen., sez. II, sentenza 20/02/2015, n. 18141
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Sentenza 20 febbraio 2015

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In materia di segnalazione antiriciclaggio, l'omessa o falsa indicazione da parte dell'esecutore finanziario delle generalità del soggetto per conto del quale esegue l'operazione integra il reato omissivo istantaneo di cui all'art. 55, comma secondo, D.Lgs. n. 231del 2007, che si consuma nel luogo in cui la comunicazione avrebbe dovuto essere effettuata. (Fattispecie, relativa a due manager di una banca di San Marino, che omettevano di indicare agli intermediari finanziari italiani le generalità del titolare effettivo, per conto del quale effettuavano in Italia operazioni di apertura di un rapporto di conto corrente/deposito titoli e di sottoscrizione di quote di un fondo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 20/02/2015, n. 18141
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18141
    Data del deposito : 20 febbraio 2015

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