Sentenza 5 dicembre 2014
Massime • 1
E affetta da nullità di ordine generale a regime intermedio ex artt. 178 lett. c) e 180 cod. proc. pen. la sentenza il cui dispositivo sia stato letto in udienza senza aver preventivamente consentito al pubblico ministero e ai difensori di discutere il processo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/12/2014, n. 52608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52608 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMMINO Matilde - Presidente - del 05/12/2014
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDO Luigi G. - rel. Consigliere - N. 2810
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - N. 44604/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE DI RL N. IL 13/02/1983 ora Oberto LA;
DE LO EL N. IL 10/12/1982;
avverso la sentenza n. 5538/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del 10/07/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore Avv. Cota Cristina che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. De AU LA e De LO LI ricorrono per cassazione - a mezzo del loro difensore - avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 10.7.2014, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Como, con la quale sono stati condannati alle pene di legge per i delitti di cui agli artt. 648, 477 e 482 cod. pen.. 2. Propongono due motivi di ricorso.
2.1. Deve innanzitutto prendersi in esame il secondo motivo di ricorso, in quanto pregiudiziale rispetto al primo, col quale si deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge e la nullità della sentenza impugnata per avere la Corte di Appello pronunciato la propria sentenza senza dare ai difensori la possibilità di discutere il processo. Si deduce, in particolare, che, dopo la lettura dell'ordinanza reiettiva della istanza di messa alla prova avanzata dalla difesa, la Corte territoriale avrebbe immediatamente letto il dispositivo, senza consentire alle parti la discussione del processo.
La censura risulta fondata.
Dal verbale dell'udienza del 10 luglio 2014, ritualmente sottoscritto dal presidente e dal cancelliere, non risulta che il pubblico ministero e difensori abbiano discusso il processo prima della pronuncia della sentenza. Infatti, in tale verbale, non solo non sono indicate le conclusioni adottate dal pubblico ministero e dai difensori, ma sono addirittura cancellate le parti dello stampato del verbale riservate alla requisitoria del pubblico ministero e agli interventi dei difensori.
Pertanto, dovendo ritenersi che la difesa non abbia avuto la possibilità di intervenire per discutere il processo, si è in presenza di una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c) a regime intermedio a norma dell'art. 180 cod. proc. pen., tempestivamente dedotta (dopo la sentenza di appello) col ricorso per cassazione.
Non rimane, pertanto, che dichiarare la nullità della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio.
2.2. Rimane assorbita la censura mossa col primo motivo di ricorso, con la quale si deduce la nullità della sentenza impugnata derivata dalla nullità dell'ordinanza del 10.7.2014, con la quale è stata rigettata la richiesta di messa alla prova ai sensi dell'art. 168 bis cod. pen. avanzata dalla difesa degli imputati.
L'assorbimento di tale censura - che appare comunque non manifestamente infondata (dovendosi riconoscere che non vi fosse il pericolo della imminente prescrizione dei reati posto dalla Corte territoriale a fondamento del rigetto, in quanto il rinvio del procedimento in attesa del deposito del programma di trattamento con messa alla prova stilato dall'Ufficio UEPE, essendo stato richiesto dal difensore degli imputati, avrebbe determinato la sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell'art. 159 c.p., n. 3 e anche l'eventuale successiva sospensione del procedimento con messa alla prova avrebbe determinato la sospensione del corso della prescrizione, secondo quanto espressamente previsto dal novello art. 168-ter cod. pen. introdotto dalla L. 28 aprile 2014, n. 67, art. 3, comma 11) - esime la Corte dal vagliare l'ammissibilità della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova avanzata dalla difesa ai sensi dell'art. 464 bis c.p.p..
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte
di appello di Milano.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Penale, il 5 dicembre 2014. Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2014