Sentenza 16 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/10/2003, n. 15473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15473 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE .r Magistrati:1 54 73/03 Composta dagli Il/ Dott. Giovanni R.G. N. 24371/00 Dott. Francesco Maria FIORETTI Rel. Consigl 1802/01 Cron. 31515 Dott. Carlo PICCININNI Consigliere Consigliere Rep. 4078 Dott. Sergio DI AMATO SPAGNA MUSSO Consigliere Ud. 09/05/03 Dott. Bruno ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GRUPPO PIETRAFESA SPA, in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliata rappresentante in ROMA VIA FLAMINIA 215, presso l'avvocato LORENZO DI BACCO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
COGE COSTRUZIONI GENERALI SPA;
- intimata e sul 2° ricorso n° 01/01/1802 proposto da: . COSTRUZIONI GENERALI SPA, in persona del 2003 COGE Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in 1210 -1- ROMA VIA ALESSANDRO TORLONIA 33, presso l'avvocato STEFANO ASTORRI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
GRUPPO PIETRAFESA SPA;
- intimata - avversO la sentenza n. 1979/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 06/06/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/2003 dal Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI;
udito per il ricorrente l'Avvocato DI BACCO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
per il resistente l'Avvocato ASTORRI che haudito chiesto il rigetto del ricorsoprincipale e l'accoglimento di quello incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale. مو -2- - MOTIVI DELLE DECISIONE La LB s.r.l. (ora Gruppo TR s.p.a.) e la CO.GE - Costruzioni -Generali s.p.a., associatesi temporaneamente per atto rogato dal notaio Luigi;
AT il 16 giugno 1989. ex legge n. 584 del 1977 e risultate aggiudicatarie dell'appalto per i lavori di normalizzazione del servizio idrico nel territorio del Comune di Tito (PZ), compresa al zona industriale di Tito Scalo, ai fini dell'esecuzione dei lavori costituivano, per atto notaio De Bellis 10 agosto 1989, la società consortile Cog. Ital a r.l.. In data 11.8.89 sottoscrivevano un accordo parasociale in virtù del quale la società capofila CO.GE assumeva la gestione amministrativa del contratto e la gestione della società consortile sotto i profili amministrativo, finanziario e fiscale attraverso la propria struttura tecnica con esclusione del personale esecutivo di cantiere;
la LB, a sua volta, avrebbe provveduto al controllo ed alla verifica amministrativo-contabile mediante personale di fiducia ed a semplice richiesta, mentre un Comitato Tecnico-Esecutivo da costituirsi avrebbe assunto compiti di approvazione e controllo del direttore tecnico. Nel corso di esecuzione delle opere, nell'anno 1993, la LB contestava, anche all'assemblea straordinaria dei soci tenutasi il 16 giugno 1993, i costi dalla CO.GE imputati alla società consortile in assenza di delibera del Comitato esecutivo, cui seguiva, in difetto di verifica e risoluzione delle questioni relative, l'esecuzione dei rimanenti lavori in via autonoma da parte delle imprese associate. Adducendo l'illegittimo ed arbitrario incasso, a favore della capogruppo CO.GE, anche degli importi corrispondenti ai lavori eseguiti dal Gruppo TR (già LB s.r.l.), nonché l'addebito alla società consortile dei costi relativi: a) a personale di cantiere di competenza esclusiva CO.GE; b) a macchinari ed attrezzature non utilizzate nel cantiere Cog.Ital; c) a fatture per noleggio automezzi da parte di terzi senza indicazioni di riferimento alla natura ed al luogo del lavoro svolto;
d) a beni acquistati e non esistenti nel patrimonio sociale;
e) a forniture di servizi non utilizzati ed a costi professionali non pertinenti, tutti incidenti sulla formazione del bilancio sociale al 31 dicembre 1992, nel difetto di risoluzione delle specifiche contestazioni da parte della CO.GE che aveva disertato le assemblee appositamente convocate il Gruppo TR adiva il Presidente del Tribunale di Potenza, che con decreto 19 gennaio 1994 dichiarava lo scioglimento della società consortile e provvedeva alla nomina del liquidatore. Con domanda di arbitrato, notificata il 2.7.96, la Gruppo TR s.p.a. instaurava il giudizio arbitrale, proponendo tre quesiti, con i quali chiedeva: 1) la condanna della CO.GE alla restituzione della somma di lire 760.815.504 per illegittima imputazione di costi vari alla società consortile Cog.Ital; 2) la condanna alla restituzione della somma di £. 248.021.240 e illegittimamente incassata dalla CO.GE e dalla stessa utilizzata a copertura di costi illegittimamente imputati alla soc. TR;
3) la condanna della CO.GE alla restituzione della somma di £. 247.601.658, da questa incassata a titolo di compenso forfetario contrattualmente convenuto nella misura del 3% sugli importi pagati dalla committente. La soc. CO.GE si costituiva nel giudizio arbitrale contestando la domanda e spiegando, a sua volta, domanda riconvenzionale, con la quale chiedeva la condanna del Gruppo TR al pagamento della complessiva somma di lire 207.180.004 a titolo di rimborso della quota parte delle spese sostenute a causa della protrazione dei lavori.
2 - Con lodo sottoscritto in data 13.7.1998 il collegio arbitrale rigettava le domande della società TR ed in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale della CO.GE condannava la prima al pagamento della somma complessiva di £.158.030.961. Il lodo summenzionato veniva impugnato per nullità dalla soc. Gruppo TR s.p.a. dinanzi alla Corte d'appello di Roma, che con sentenza in data 23 maggio 2000, depositata il 6 giugno 2000, dichiarava inammissibile l'impugnazione. Avverso detta sentenza la soc. Gruppo TR s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo illustrato con memoria. La CO.GE Costruzioni Generali s.p.a. ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale sulla base di un motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo la società ricorrente denuncia violazione dell'art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c.. Secondo la ricorrente la decisione impugnata sarebbe insufficientemente motivata, essendosi limitata ad affermare genericamente che nell'atto di impugnazione non sono individuabili i motivi di nullità del lodo. Inoltre avrebbe omesso di prendere in esame le varie doglianze formulate a sostegno della richiesta di nullità della decisione arbitrale. La ricorrente avrebbe denunciato la nullità del lodo per violazione del principio del contraddittorio e comunque dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per avere il collegio arbitrale omesso di valutare alcuni documenti della ricorrente stessa ed omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta di c.t.u.. Avrebbe, altresì, indicato, a sostegno della nullità del lodo, tutti i costi illecitamente addebitati dalla CO.GE alla consortile Cog.Ital ed il motivo della 3 AW loro illiceità costituito dalla estraneità degli stessi all'oggetto sociale di quest'ultima. Avrebbe denunciato la violazione di regole di diritto e/o falsa applicazione di norme ex artt. 828 c.p.c. e segg. lamentando l'errore in cui sarebbe incorso il collegio arbitrale accogliendo le eccezioni di prescrizione ex art. 2949 c.c. e di decadenza ex art. 2377 c.c. con riferimento ai fatti ed agli atti posti in essere dalla CO.GE, quale amministratore della società consortile Cog. Ital, fino al 31.12 1991. Sostenendo l'applicabilità dell'art. 2379 c.c., avrebbe dedotto che tali atti, contrariamente a quanto ritenuto dal collegio arbitrale, non erano annullabili, ma nulli per il doloso comportamento della CO.GE con la conseguenza della inapplicabilità della prescrizione. Avrebbe dedotto ancora che il collegio arbitrale aveva invitato le parti a depositare un prospetto concordato e firmato da entrambe relativo alle voci di spesa in contestazione, cosa che non era stata mai fatta, il che integrerebbe violazione dell'art. 816, terzo comma, c.p.c., essendo stata disattesa una precisa e puntuale disposizione con cui il collegio aveva ritenuto di disciplinare il procedimento. Avrebbe denunciato la nullità del lodo per aver ritenuta legittima la ritenzione e compensazione da parte della CO.GE della somma di £. 240.000.000, che invece non avrebbe potuto essere giustificata anche in relazione alla considerazione che il mandato ATI è per la legge 584/77 gratuito. La corte d'appello non avrebbe indicato perché detti motivi non siano sufficienti a rendere ammissibile l'impugnazione per nullità del lodo, ma avrebbe esaminato tali censure nel merito per rilevarne la infondatezza alla luce delle argomentazioni Aur 4 contenute nel lodo, contraddicendo, così, la sua stessa asserzione di inammissibilità del gravame. Quanto ora detto varrebbe anche per quanto riguarda la denunciata nullità del lodo per violazione delle disposizioni codicistiche a garanzia del principio del ° contraddittorio per aver escluso la tardività della domanda riconvenzionale della CO.GE, proposta da quest'ultima soltanto nel termine concesso dal collegio per il deposito di controdeduzioni ed ulteriore documentazione. Infine, dall'insieme dell'atto di impugnazione del lodo emergerebbero i motivi di nullità dello stesso proposti dall'attuale ricorrente in ordine alla illegittima acquisizione del compenso del 3%, operata dalla CO. GE per lire 247.601.658. Con l'unico motivo del ricorso incidentale la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 47 cod. civ., degli artt. 141, 330, 825, 827 e 828 c.p.c., nonché dei principi in tema di mandato ( e in particolare dell'art. 1722 c.c.) e di elezione di domicilio, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.. violazione e falsa applicazione dell'art. 156 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.. Motivazione erronea e contraddittoria su di un punto decisivo della controversia. Difetto di motivazione. Secondo la ricorrente avrebbe errato la corte d'appello nel ritenere ammissibile la impugnazione per nullità del lodo arbitrale, proposta dalla soc. TR mediante atto notificato non personalmente alla parte vittoriosa, ma al suo difensore nel procedimento innanzi agli arbitri. Avrebbe errato nel ritenere, comunque, intervenuta sanatoria dell'atto, ex art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione in giudizio della convenuta CO.GE.. 5 Preliminarmente ricorso principale e ricorso incidentale, perché proposti contro la medesima sentenza, debbono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Il ricorso incidentale, con cui si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto riguardando una questione ammissibile l'impugnazione per nullità del lodo, pregiudiziale di rito, deve essere esaminato per primo. Tale ricorso è infondato. Con sentenza n. 3075 del 2003, resa a sezioni unite, questa corte, dopo avere affermato che l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale deve essere notificata alla parte personalmente e non presso la persona (munita o meno della qualità di avvocato) che abbia svolto incarico difensivo e funzioni di domiciliataria nel procedimento arbitrale, ha affermato, altresì, che l'effettuazione presso detto difensore, anziché alla parte personalmente, implica nullità, non inesistenza della notificazione, e, dunque, un vizio emendabile con effetto ex tunc (ed esclusione del verificarsi di decadenza per l'eventuale sopraggiungere della scadenza del termine d'impugnazione) con la costituzione del convenuto, ovvero, in difetto di tale costituzione, con la rinnovazione della notificazione medesima, cui la parte istante provveda spontaneamente od in esecuzione di ordine impartito dal giudice ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.. Alla luce di tale principio, che il collegio pienamente condivide, non ravvisando serie ragioni per discostarsene, deve escludersi la inammissibilità della impugnazione per nullità del lodo per essere stata notificata non alla CO.GE personalmente, ma presso il suo difensore nel procedimento innanzi agli arbitri, atteso che, come giustamente osservato dal giudice a quo, tale nullità della notifica deve ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, c.p.c., dalla Jon 6 costituzione in giudizio della CO. GE stessa, avendo l'atto raggiunto lo scopo cui era destinato. . Il ricorso incidentale, pertanto, deve essere rigettato. Anche il ricorso principale è infondato. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente formula varie censure: con una prima censura lamenta la insufficiente motivazione della decisione impugnata, adducendo che questa si sarebbe limitata ad affermare genericamente che nell'atto di impugnazione non sono individuabili i motivi di nullità del lodo;
con una seconda lamenta che la corte avrebbe omesso di prendere in esame le varie doglianze formulate a sostegno della richiesta di nullità della decisione arbitrale ed indica, per la verità in maniera piuttosto confusa, quali siano le censure formulate con l'atto di impugnazione del lodo e che avrebbero dovuto indurre la corte d'appello a ritenere ammissibile la impugnazione stessa;
con una ulteriore censura lamenta la contraddittorietà della sentenza impugnata per aver prima affermato l'inammissibilità della impugnazione ed aver, poi, esaminato le varie censure nel merito per rilevarne la infondatezza alla luce delle argomentazioni contenute nel lodo arbitrale. Nessuna di queste censure merita di essere condivisa. Il giudice a quo, richiamando il costate orientamento giurisprudenziale di questa corte, fa una premessa di carattere generale osservando: 1) che nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale trova applicazione la regola della specificità della formulazione dei motivi, in considerazione della natura rescindente di tale giudizio e del fatto che solo il rispetto di detta regola può consentire al giudice ed alla parte convenuta di диз 7 verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità stabiliti dall'art. 829 cod. proc. civ.; 2) che l'inosservanza delle regole di diritto, che rende ammissibile l'impugnazione summenzionata, deve essere intesa nello stesso senso della violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.. Richiamati detti principi la corte osserva, poi, che, con l'atto di impugnazione, che non consente di individuare le norme procedimentali o di diritto violate, la soc. TR sollecita in realtà il mero riesame del merito ed un'interpretazione della volontà negoziale delle parti diversa da quella effettuata dagli arbitri attraverso la riproposizione delle domande ed argomentazioni formulate in sede di giudizio arbitrale. Dopo aver fatto questa considerazione di carattere generale il giudice a quo prende in esame in modo analitico le varie doglianze, di cui sopra, riportate nel ricorso per cassazione, ma non al fine di verificare se fosse fondata o meno nel merito la relativa decisione del collegio arbitrale, come sostiene la ricorrente, ma al solo fine dimostrare che nessuna doglianza rientrava nei casi di nullità, di cui all'art. 829 c.p.c.. Pertanto il ricorso in esame deve essere respinto, avendo dato la corte d'appello della dichiarata inammissibilità della impugnazione per nullità del lodo adeguata, logica e giuridicamente corretta giustificazione. Il rigetto tanto del ricorso principale che di quello incidentale costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese processuali del giudizio di legittimità. for
P.Q.M.
0 08 La Corte riunisce i ricorsi;
respinge sia il e compensa le spese. Così deciso in Roma il 9 maggio 2003. Francescally meth Il Consigliere estensore CORTE SUFRERIA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria 16 OTT. 2003 IL CANCELLIERE il - 9 } ricorso principale che quello incidentale II Presidente from IL CANCELLIERE Luisa Passinetti