Sentenza 8 febbraio 2001
Massime • 2
I motivi del ricorso per cassazione sono solo quelli formulati nel ricorso medesimo, essendo esclusa la possibilità di dedurne di ulteriori con la memoria difensiva di cui all'articolo 378 cod. proc. civ. o con la proposizione di altro ricorso, anche sotto forma di ricorso incidentale contenuto nella risposta ad altro ricorso proposto dalla controparte, essendo già consumata l'impugnazione.
La presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 cod. civ. in presenza di atti unilaterali diretti ad una determinata persona trova applicazione anche in relazione agli atti propedeutici (quale l'invito ad accettare) all'effettiva attribuzione dell'incarico di medico ambulatoriale, assegnato sulla base di procedure dettate dai d.P.R. (nella specie n. 291 del 1987) di esecuzione, ai sensi dell'articolo 48 della legge n. 833 del 1978, degli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti del personale sanitario a rapporto convenzionale; infatti, tali atti, essendo relativi ad una convenzione di incarico ambulatoriale, hanno natura di atti di diritto privato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/2001, n. 1805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1805 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINO DONATO SANTOJANNI - Presidente -
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - rel. Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IT PA NQ COMMISSARIO LIQUIDATORE DELLA EX USL 10/A, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALARIA 72, presso lo studio dell'avvocato REANDA CECILIA, rappresentato e difeso dall'avvocato SANTELLI AURELIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CO MO, AZIENDA SANITARIA FIRENZE;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 14494/98 proposto da:
CO MO, elettivamente domiciliato in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36, presso lo studio dell'avvocato LO MASTO SALVATORE, rappresentato e difeso dall'avvocato PULITI GUIDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
nonché contro
IT PA GESTIONE LIQUIDAZIONE STRALCIO USL/10A, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALARIA 72, presso lo studio dell'avvocato REANDA CECILIA, rappresentato e difeso dall'avvocato SANTELLI AURELIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
AZIENDA SANITARIA FIRENZE;
- intimata -
e sul 3^ ricorso n. 15208/98 proposto da:
CO MO, elettivamente domiciliato in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36, presso lo studio dell'avvocato LO MASTO SALVATORE, rappresentato e difeso dall'avvocato PULITI GUIDO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
IT PA NQ COMMISSARIO LIQ EX USL/1, AZD SANITARIA FIRENZE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 155/98 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 20/05/98, R.G.N. 522/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/00 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato PULITI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso previa riunione il rigetto del ricorso principale (proposto dall'USL), accoglimento del ricorso incidentale autonomo e l'inammissibilità dell'incidentale. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato in data 19 novembre 1993, RE CO, medico libero professionista specialista in cardiologia, chiedeva al Pretore del lavoro di NZ di dichiarare il suo diritto al conferimento dell'incarico ambulatoriale presso la USL 10/A ex d.p.r. 291/1978, per il quale era stato designato quale avente diritto dal
Comitato zonale competente ex art. 11 del d.p.r. citato. A titolo risarcitorio chiedeva poi la condanna della USL 10/A al pagamento in suo favore di una somma corrispondente alle retribuzioni, non percepite dal 2 giugno 1990 sino all'effettiva assegnazione dell'incarico, pari a 24 milioni annui con i relativi accessori. Il Pretore di NZ con sentenza del 16 maggio 1994 rigettava la domanda.
Dopo che la Suprema Corte aveva, con sentenza 15 maggio 1997 n. 8229, cassato la sentenza del Tribunale di NZ declinatoria della giurisdizione, e dopo la riassunzione del giudizio, nel corso del quale si era esteso il contraddittorio anche alla Gestione Liquidatoria della soppressa U.s.l. 10/A, il Tribunale di NZ, con sentenza del 20 maggio 1998, in riforma della sentenza del Pretore della stessa città, condannava la Gestione Liquidatoria della soppressa USL 10/A a pagare a RE IL la somma di lire 30.000.000, e condannava altresì la suddetta Gestione Liquidatoria al pagamento delle spese del giudizio.
Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale esaminava in primo luogo, ritenendola infondata, l'eccezione di decadenza, proposta per la prima volta, nella domanda di costituzione nel giudizio di appello, dalla Gestione Liquidatoria alla stregua del disposto dell'art. 11 del d.p.r. n. 291 del 1987, che pone al medico designato il termine di quindici giorni - a decorrere dall'invito del Presidente del Comitato zonale - per compilare la domanda di conferimento dell'incarico. Ed invero, a fronte dell'assunto della Gestione che aveva eccepito che il IL aveva depositato la propria domanda di conferimento il 2 giugno 1990, e cioè oltre il termine di decadenza di 15 giorni per essere l'invito allo stesso IL pervenuto il 16 maggio 1990(data in cui la raccomandata era, appunto, giunta all'indirizzo del IL), il Tribunale osservava che nella fattispecie in esame, poiché si era in presenza di una raccomandata con la quale veniva comunicato un atto amministrativo, non poteva trovare applicazione la consolidata giurisprudenza della cassazione secondo cui la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. coincide - nel caso in cui sia stata inviata lettera raccomandata non consegnata per l'assenza del destinatario (o di altra persona destinata a riceverla) - con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale e non già con il momento in cui la raccomandata stessa è stata consegnata(Cass. 23 settembre 1996 n. 8399;Cass. 13 agosto 1991 n. 4909). Metteva in luce il Tribunale che mancava ogni specifica normativa per la comunicazione degli atti amministrativi e che quando si tratta di atti recettizi da cui decorrono termini di decadenza occorre un rigore corrispondente alla gravità degli effetti. Ne conseguiva che dovevano ritenersi applicabili per la maggiore analogia (e per le esigenze di certezza della conoscenza) - alla fattispecie della comunicazione degli atti amministrativi le regole sulla notifica degli atti giudiziari piuttosto che quelle di cui all'art. 1335 c.c., e conseguentemente, doveva trovare applicazione il principio di cui all'art. 8, comma 6, della legge 20 novembre 1982 n. 890, in base al quale, in caso di assenza del destinatario, la notifica si ha per eseguita, nell'ipotesi di assenza del destinatario, al momento del ritiro del piego in deposito o decorsi dieci giorni dal deposito in caso di mancato ritiro. Peraltro anche nel sistema presuntivo di cui all'art. 1335 c.c. rileva la conoscenza effettiva, la cui impossibilità il destinatario è ammesso a provare, per cui sicuramente l'assenza risultante da certificazione dell'ufficiale postale integra tale ipotesi mentre non può ravvisarsi negligenza colposa nel ritiro entro 48 ore. In relazione alla fondatezza della pretesa risarcitoria, fatta valere dal IL, il giudice d'appello evidenziava che il d.p.r. 8 giugno 1987 n. 291 - che aveva recepito l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici ambulatoriali) ai sensi dell'art. 48 l. 23 dicembre 1978 n. 833 - disciplinava all'art. 11 la procedura per il conferimento degli incarichi ambulatoriali.
In detta procedura di selezione per titoli professionali secondo le divisioni accademiche per branche di medicina - ed in cui il Comitato consultivo di zona (composto pariteticamente dall'assessore alla sanità o da un suo delegato, che ne assume la presidenza, e da tre rappresentanti delle UU.SS.LL., e da quattro rappresentanti dei medici specialisti ambulatoriali) assume poteri di iniziativa e proposta, fornendo in subiecta materia pareri vincolanti, tanto che l'assessore alla sanità non ha il potere di declinare la designazione operata dal suddetto comitato - si erano verificati alcuni inconvenienti, consistenti, in particolare, in una mancata considerazione delle capacità professionali degli interessati agli incarichi ambulatoriali. A tali inconvenienti, cui si era posto riparo in via definitiva con un successivo accordo collettivo, si era inteso rimediare, in via anticipata, con una circolare della regione Toscana del 5 aprile 1990 n. 14, che rispetto alle iniziali regole selettive aveva introdotto - diversamente da quanto sostenuto dalla Gestione Liquidatoria (che aveva, invece, parlato di valore integrativo o specificativo dei criteri indicati nell'accordo collettivo) - dei criteri di valutazione innovativi rispetto a quelli stabiliti nella fonte normativa regolamentare, perché aveva contemplato nuovi requisiti di abilitazione, non necessariamente compresi nella specializzazione generale di branca. Orbene la Regione Toscana, come del resto era stato accertato anche in sede di giustizia amministrativa prevedendo con la suddetta circolare quale condizione per conseguire l'autorizzazione regionale al conferimento degli incarichi, la verifica da parte delle USL del possesso in capo agli specialisti convenzionandi di particolari requisiti di professionalità mediante apposita procedura selettiva - aveva in pratica anticipato l'applicazione dell'art. 10 del d.p.r. n. 316 del 1990, entrato in vigore in data 22 novembre 1990, e che per essere applicabile alle situazioni future non poteva conseguentemente estendersi alle procedure anteriori, quale quella in oggetto. In questa infatti il procedimento concorsuale era stato autorizzato dalla Regione Toscana con la deliberazione della giunta del 29 agosto 1989 n. 7040 nel rispetto della procedura di cui al d.p.r. n. 291 del 1987, e le domande erano state presentate in data anteriore al 15
settembre 1990, epoca in cui la procedura, secondo la sequenza del citato d.p.r. n. 291 del 1987, si sarebbe dovuta già da tempo concludere con il conferimento degli incarichi.
Nè per andare in contrario avviso e ritenere legittima la procedura seguita, che aveva determinato l'immediata applicazione della circolare, potevano addursi ragioni di funzionalità della pubblica amministrazione, perché una volta regolata una procedura concorsuale con il d.p.r. n. 291/1987, i criteri selettivi previsti in tale procedura potevano essere modificati solo con altra norma di pari rango(regolamento) o di rango superiore(legge).
Da qui l'illegittimità della circolare regionale e di tutti gli atti della procedura concorsuale successivamente compiuti in attuazione della stessa, e da qui il buon diritto del IL al conferimento dell'incarico perché, come riconosciuto dal primo giudice, dopo la domanda di conferimento del 2 giugno 1990, la formalizzazione dell'incarico costituiva un atto dovuto, sicché doveva considerarsi illegittima l'omissione dell'assessore alla sanità che non aveva formalizzato l'incarico entro 15 giorni dal ricevimento. Nel caso di specie il danno risarcibile andava ragguagliato alla probabilità di conseguire il risultato utile e poteva essere determinato applicando il parametro costituito dai compensi che sarebbero spettati in caso di ultimazione della procedura, con un coefficiente di riduzione costituito dal grado di probabilità o da un criterio basato sulla valutazione equitativa.
Avendo il IL dedotto che il suo guadagno sarebbe stato di 24 milioni l'anno (sul che aveva dedotto mezzi istruttori) e che il conferimento dell'incarico (di dieci ore settimanali) era subordinato alla sua rinuncia ad altro incarico di 5 ore settimanali presso una diversa USL, doveva presumersi che, a seguito del mancato conferimento dell'incarico in questione, il IL avesse mantenuto l'altro incarico, sicché il danno effettivo netto poteva quantificarsi in 5 ore di lavoro settimanale non prestato e di 12 milioni annui. Tenuto ancora conto che gli incarichi disciplinati dal d.p.r. 291/1987 risultano a tempo indeterminato e che l'art. 7 dello stesso d.p.r. regolamenta in modo molto rigoroso la riduzione dell'orario e la revoca dell'incarico per contrazione del numero delle prestazioni (prevedendo anche la possibilità del contraddittorio del medico interessato e la tutela delle sue aspettative occupazionali attraverso meccanismi di trasferimento e di mobilità), tutto ciò non impediva però all'autorità amministrativa di riorganizzare il servizio sanitario con idonei atti normativi e anche con riflessi negativi sui livelli occupazionali. In particolare la Regione Toscana con propria legge 30 aprile 1990 n. 51, aveva varato un piano sanitario regionale, con previsione di nuove dotazioni organiche ed assegnazione alle Unità Operative di Cardiologia della USL, anche di tre medici da destinare ad attività ambulatoriali, il che aveva reso non più necessario il posto di cardiologo convenzionato che pertanto non era stato più messo a concorso. Per concludere, considerando quindi i tempi di copertura dei posti in organico mediante pubblico concorso, era consentito presumere che il IL avrebbe mantenuto l'incarico convenzionale per diverso tempo, oltre la delibera del 5 dicembre 1990 n. 1220 diretta ad attivare le procedure di assunzione dei medici di ruolo. In considerazione infine del lungo tempo trascorso (sette anni) e dei relativi oneri accessori (rivalutazione monetaria ed interessi legali) era, infine, possibile determinare equitativamente in trenta milioni il danno sofferto dal IL per l'illegittima chiusura della procedura di selezione.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, notificato il 29 luglio 1998, il Commissario Liquidatore della ex USL 10/A, affidato ad un duplice motivo, e spiega altresì ricorso, notificato il 31 luglio 1998, RE IL, basato su un unico articolato motivo.
Resiste con controricorso RE IL, il quale ha spiegato anche ricorso incidentale a seguito di quanto riportato nel ricorso dal Commissario Liquidatore della U.S.L. 10/A di NZ. Resiste con controricorso anche il dott. Paolo Ritzu, quale Commissario Liquidatore della ex USL 10/A di NZ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In primo luogo va disposta ai sensi dell'art. 335 c.p.c. la riunione del ricorso del Commissario Liquidatore della USL 10/A di NZ (ricorso di considerarsi come ricorso principale) e di quello del IL (ricorso da considerarsi, invece, incidentale) perché proposti ambedue contro la stessa sentenza.
2. Con il primo motivo del proprio ricorso il Commissario Liquidatore della Usl deduce che erroneamente il giudice d'appello ha ritenuto tempestiva, ai sensi dell'art. 11 del d.p.r. 291/1987, la presentazione della domanda di conferimento dell'incarico da parte del IL. Ed invero, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, nella fattispecie in esame doveva trovare applicazione il disposto dell'art. 1335 c.c. e non invece le norme di cui alla legge 20 novembre 1982 n. 890, riguardanti la notifica a mezzo posta,
perché dette disposizioni per fare riferimento unicamente agli atti processuali non potevano applicarsi per analogia. Lamenta ancora che il giudice di merito non ha spiegato in alcun modo in cosa consistesse la maggiore affinità tra atti amministrativi ed atti giudiziari rispetto a quella tra atti amministrativi e private comunicazioni, anche in considerazione del fatto che sovente queste ultime hanno una rilevanza maggiore rispetto a moltissimi atti giudiziari o amministrativi.
Con il secondo motivo di ricorso il Commissario deduce errata interpretazione ed applicazione dell'art. 11, comma 4, ed art. 13 del d.p.r. 291 del 1987. In particolare il Tribunale ha omesso di rilevare che la circolare della Regione Toscana era stata emanata un mese prima che il IL venisse designato dal Comitato Zonale e che la proposta ed il parere di detto Comitato non avevano portata vincolante per l'Assessore alla Sanità, il quale era tenuto a controllare la conformità delle scelte ai criteri prestabiliti, che ben potevano essere integrati con ulteriori criteri introdotti dalla contrattazione collettiva, sulla cui base era stata emanata la circolare regionale 14/1990. In altri termini, il diritto del IL all'assegnazione del turno non derivava dalla sua domanda iniziale al Comitato Zonale e la sua designazione, poi, essendo intervenuta dopo l'emanazione della circolare Regionale ed essendo con essa in contrasto, non costituiva titolo per fare acquisire alcun diritto al IL.
Con l'unico articolato motivo di ricorso il IL denunzia illogicità e contraddittorietà della motivazione;
violazione od erronea applicazione degli artt. 1223, 1225 e 1226 c.c. in relazione, sotto il primo profilo, all'art. 35, comma 2, del d.p.r. 8 giugno 1987 n. 291 ed all'art. 19, comma 2, del d.p.r. 28 settembre 1990 n. 316 e successive disposizioni, nonché all'all. C (branca di cardiologia) di tali decreti;
sotto il secondo profilo, in relazione agli artt. 6 e 7 del d.p.r. 8 giugno 1987 n. 291 ed agli artt. 4 e 5 del d.p.r. 28 settembre 1990 n. 316 e successive disposizioni (mobilità, riduzione dell'orario) (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Più specificamente deduce che il Tribunale nel quantificare i danni subiti da esso ricorrente aveva omesso di considerare che la somma di lire 24 milioni cui andavano riferiti i compensi annui era stata determinata con riferimento alla effettuata rinuncia a cinque ore di attività; che le prestazioni previdenziali di importanza particolare davano luogo ad un compenso aggiuntivo oltre quello ordinario. Per di più il Tribunale non aveva assunto ne' valutati i mezzi istruttori richiesti, incorrendo anche in un errore di diritto e in una motivazione contraddittoria, limitando sostanzialmente a due soli anni le aspettative di mantenimento del posto, pur dopo avere sottolineato come il dato normativo prevedesse un incarico a tempo indeterminato, la stabilità del rapporto e, comunque, procedure di mobilità a garanzia del sanitario.
3. L'esigenza di seguire un ordinato iter motivazionale induce ad esaminare subito il primo motivo del ricorso principale. Detto motivo risulta fondato e, pertanto, merita accoglimento. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo il quale per ritenere sussistente, secondo l'art. 1335 c.c., la presunzione di conoscenza da parte del destinatario, di una dichiarazione a questo diretta, occorre la prova, il cui onere incombe al dichiarante, che la dichiarazione sia pervenuta all'indirizzo del destinatario (cfr. ex plurimis Cass. 17 marzo 1995 n. 3099; Cass. 7 maggio 1992 n. 5393;
Cass. 28 gennaio 1985 n. 450 cui adde Cass. 23 settembre 1996 n. 8399, per la precisazione che il momento di conoscenza, nel caso in cui tale dichiarazione sia stata inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l'assenza del destinatario - o di altra persona destinata a riceverla coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale e non già con il momento in cui la lettera sia arrivata al recapito in cui non fu consegnata;
ed ancora Cass. 14 aprile 1999 n. 3307 che, nell'evidenziare in tema di intimazione del recesso e della comunicazione dei motivi come la prova dell'arrivo a destinazione del relativo documento, nel caso di impiego del servizio postale, debba essere particolarmente rigorosa, ribadisce poi che se detta prova non viene data con l'avviso di ricevimento della raccomandata o con l'attestazione del periodo di giacenza di questa presso l'ufficio postale, deve essere fornita con mezzi idonei anche mediante presunzioni purché caratterizzate dai requisiti legali della gravità, della precisione e della concordanza).
Come è stato osservato, il sistema dettato dall'art. 1335 c.c. stabilisce una presunzione di conoscenza applicabile per tutte le dichiarazioni recettizie laddove in altri casi il legislatore ha richiesto per l'efficacia dell'atto l'effettiva conoscenza (cfr. art. 1326, comma 1, e 1334 c.c.) da parte del destinatario. Un siffatto sistema, incentrato sul principio della cognizione, importa una attenuazione delle garanzie attraverso una presunzione(iuris tantum) di conoscenza fondata sul collegamento tra l'indirizzo della persona (domicilio o residenza della persona fisica, sede della persona giuridica o, apposito luogo di ricezione, eventualmente concordato tra le parti) e la persona stessa cui la dichiarazione è destinata;
collegamento che fa ritenere, appunto, che quel luogo rientri nella sfera di dominio e di controllo del destinatario e quindi consenta alla stesso la ricezione della corrispondenza.
In questa ottica in dottrina si è patrocinata una interpretazione della norma in base alla quale la dichiarazione è efficace ogniqualvolta essa rientri in termini oggettivi nella sfera di conoscibilità del destinatario, ogni volta, cioè, in cui egli è posto in condizioni di conoscerla, con la conseguenza che la presunzione è vinta solo da un evento eccezionale o che sfugge alla volontà(dichiarazione pervenuta in modo irregolare;
forzata lontananza in luogo sconosciuto e non raggiungibile, ecc.). Questa Corte, sempre in relazione all'art. 1335 c. c., ha poi ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma citata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., per la disparità di trattamento che la norma stessa, come concordemente interpretata, creerebbe tra i destinatari di atti unilaterali recettizi - anche di rilevante interesse economico e giuridico - rispetto ai destinatari degli atti giudiziari, notificati a mezzo posta. Hanno osservato al riguardo i giudici di legittimità come le situazioni messe a raffronto non siano omogenee e come, comunque, il citato articolo 1335 c.c. consenta di superare la presunzione di conoscenza del destinatario dell'atto ove quest'ultimo provi di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di averne notizia (cfr. in tali sensi Cass. 23 settembre 1996 n. 8399 cit.).
Alla stregua di quanto ora detto può affermarsi che il principio di presunzione di conoscenza fissato dall'art. 1335 c.c. in presenza di atti unilaterali diretti ad una determinata persona, sia per il suo generale contenuto che per la ratio ad essa sottesa, deve trovare applicazione - in assenza di una diversa specifica normativa sul punto - anche in relazione agli atti propedeutici (quale l'invito ad accettare)all'effettiva attribuzione dell'incarico di medico ambulatoriale, assegnato sulla base di procedure dettate dai d.p.r. (nella specie n. 291 del 1987) di esecuzione - ai sensi dell'art. 48 della l. 23 dicembre 1978 n. 833 - degli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti del personale sanitario a rapporto convenzionale;
atti che, per essere relativi ad una convenzione di incarico ambulatoriale, hanno natura di atti di diritto privato. Contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, per fissare il momento della ricezione dell'atto unilaterale di invito, dal quale fare poi decorrere il termine di decadenza entro il quale il sanitario era tenuto a depositare la domanda, risultava obbligata l'applicazione - nell'ambito della procedura diretta alla formazione della convenzione ambulatoriale - di una norma di diritto sostanziale, quale quella, appunto, dell'art. 1335 c.c., non essendo, invece, in alcun modo conferente il richiamo alle norme sulla notificazione degli atti giudiziari, che trovano la loro peculiare ratio nella esigenza di consentire l'instaurazione e lo svolgimento di un sollecito e giusto processo, che passi anche attraverso una concreta ed agevole conoscibilità delle sue singole e diverse fasi, capace di garantire il diritto di difesa ed un effettivo contraddittorio tra le parti.
4. All'accoglimento del primo motivo di ricorso non osta quanto riportato nel ricorso incidentale spiegato nel controricorso del IL, per il quale l'eccezione sollevata dal Commissario Liquidatore deve ritenersi intempestiva perché proposta per la prima volta in appello nell'udienza di discussione e non nella memoria di costituzione. Ed invero, è principio, condiviso concordemente in dottrina ed in giurisprudenza, che i motivi del ricorso per cassazione sono solo quelli formulati nel ricorso stesso non essendovi la possibilità di aggiungervene altri neppure con la memoria difensiva ex art. 378 c.p.c. (cfr. al riguardo Cass. 1 dicembre 1998 n. 12168) o con la proposizione di altro ricorso (anche sotto forma di ricorso incidentale contenuto nella comparsa di risposta ad altro ricorso proposto da controparte), essendo tutto ciò impedito dal principio di consumazione dell'impugnazione. Ed invero, come si è statuito dalla giurisprudenza, la parte la quale abbia già proposto ricorso per cassazione (sia esso principale o incidentale) contro alcune statuizioni della sentenza di appello, nel rapporto di un determinato avversario, non può successivamente presentare un secondo ricorso nell'ambito dello stesso rapporto, nemmeno se nel frattempo abbia ricevuto notificazione del ricorso di detto avversario, ed a prescindere dal fatto che quest'ultimo possa suggerire un'estensione della contesa anche con riguardo ad altre pronunzie relative a quel rapporto, tenendo conto che l'ordinamento non consente il reiterarsi ed il frazionarsi dell'iniziativa impugnatoria in atti separati (secondo il principio della cosiddetta consumazione dell'impugnazione), ed il relativo divieto non trova deroga - per il caso in cui sia sopravvenuta l'impugnazione avversaria - nelle disposizioni di cui all'art. 334 c.p.c., le quali operano solo in favore della parte che, prima dell'iniziativa dell'altro concorrente, abbia fatto una scelta di acquiescenza alla sentenza impugnata (cfr. al riguardo Cass. 11 agosto 1994 n. 7373 cui adde per lo stesso indirizzo tra le altre Cass. 2 aprile 1997 n. 2872; Cass. 8 maggio 1992 n. 5453). Solo nel caso - diverso da quello in esame - in cui il ricorso si presenti viziato, il diritto di impugnazione in cassazione non può ritenersi consumato sino a quando non intervenga una pronunzia di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, con conseguente possibilità di un nuovo ricorso in sostituzione (e non, quindi, in aggiunta) di quello viziato, e sempre che siano osservati i requisiti di legge (ivi compresa l'osservanza del termine breve per impugnare, decorrente dalla data di notificazione della impugnazione da rinnovare potendo tale impugnazione costituire equipollente - al fine della conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante - della notificazione della sentenza;
cfr. in tali sensi Cass. 16 agosto 1993 n. 8711). Fattispecie quest'ultima diversa, è bene ribadirlo, da quella in esame in relazione alla quale, in ragione della mancanza di un pericolo di frazionamento dell'attività impugnatoria, non è richiamabile il principio della consumazione dell'impugnazione, che trova la sua ratio nella primaria esigenza di garantire un ordinato, concentrato e sollecito svolgimento dell'attività processuale (e, quindi, anche dell'attività difensiva delle parti), esigenza che verrebbe compromessa, come si è visto, irrimediabilmente da una diluizione della suddetta attività impugnatoria.
5. L'accoglimento per quanto sinora esposto del primo motivo del ricorso principale conduce all'assorbimento del secondo motivo di detto ricorso nonché di quello proposto dal IL (con il quale si contesta la liquidazione del danno subito dal sanitario, nonché l'esattezza dei principi in base ai quali si è giunti a tale liquidazione), dovendosi di contro dichiarare l'inammissibilità del ricorso incidentale dello stesso IL spiegato nel controricorso.
6. Consegue da tutto ciò che la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, ed alla stregua dell'art. 384 c.p.c. non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto - per non essere state tra le parti messe in discussione le modalità di ricezione dell'invito trasmesso da parte dell'USL al sanitario - la controversia va decisa nel merito con il conseguente rigetto della domanda proposta da RE IL al Pretore di NZ con ricorso del 19 novembre 1993.
7.Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità e dei precedenti giudizi di merito e di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso del Commissario Liquidatore dell'ex USL 10/A di NZ e dichiara assorbito il secondo motivo nonché il ricorso incidentale del IL, dichiarando inammissibile il secondo ricorso incidentale proposto da quest'ultimo nel controricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da RE IL davanti al Pretore di NZ con ricorso depositato in data 19 novembre 1993. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione e di tutti i precedenti giudizi di merito e di legittimità.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2001