Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/12/1999, n. 4239
CASS
Sentenza 16 dicembre 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il provvedimento col quale il tribunale, ex art. 7 della l. 27 dicembre 1956, n. 1423, decide sull'istanza di revoca o di modifica della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è impugnabile esclusivamente mediante il ricorso in appello e, solo all'esito della decisione su questo, è esperibile il ricorso per cassazione. Mancando, infatti, ogni specifica disciplina nel citato art. 7, non può che farsi riferimento, per ragioni sistematiche, alla disciplina dettata dalla stessa l. n. 1423/1956 in tema di impugnazioni del provvedimento impositivo della misura di prevenzione.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/12/1999, n. 4239
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4239
    Data del deposito : 16 dicembre 1999

    Testo completo