Sentenza 16 dicembre 1999
Massime • 1
Il provvedimento col quale il tribunale, ex art. 7 della l. 27 dicembre 1956, n. 1423, decide sull'istanza di revoca o di modifica della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è impugnabile esclusivamente mediante il ricorso in appello e, solo all'esito della decisione su questo, è esperibile il ricorso per cassazione. Mancando, infatti, ogni specifica disciplina nel citato art. 7, non può che farsi riferimento, per ragioni sistematiche, alla disciplina dettata dalla stessa l. n. 1423/1956 in tema di impugnazioni del provvedimento impositivo della misura di prevenzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/12/1999, n. 4239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4239 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 16/12/1999
1. Dott. Raffaele Leonasi Consigliere ORDINANZA
2. " Luciano Deriu " N. 4239
3. " Ilario Martella " REGISTRO GENERALE
4. " Nicola Milo " rel. N. 23296/99
ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A
sull'impugnazione proposta da ER EP, nato a [...] il [...],
avverso il provvedimento 20.4.1998 del Tribunale di Reggio Calabria - Sezione Misure prevenzione -;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Nicola Milo;
Letta la richiesta del Pubblico Ministero nella persona del Dr. G. Izzo che ha concluso per il rigetto dell'impugnazione;
Osserva in
Fatto e diritto
Avverso il provvedimento 20.4.1998, col quale il Tribunale di Reggio Calabria rigettava la richiesta di revoca della misura di prevenzione applicata dallo stesso Tribunale, con decreto del 14.4.1994, a EP ER, costui ha proposto impugnazione dinanzi alla Corte d'Appello di Reggio Calabria, che, però, con provvedimento in data 24.2.1999, previa qualificazione del gravame come ricorso per cassazione ha trasmesso gli atti a questa Suprema Corte.
La difesa del ER ha depositato memoria datata 4.12.1999, con la quale ha rilevato di non condividere la qualificazione data all'impugnazione proposta e, comunque, ha insistito per l'accoglimento della stessa.
Rileva la Corte che correttamente il ER, nell'impugnare il provvedimento 20.4.1998 del Tribunale di Reggio Calabria, ha proposto ricorso in appello, adeguandosi così alla disciplina contenuta nella legge 27.12.'56 n. 1423, con l'effetto che non può condividersi la contraria tesi che ha indotto la Corte territoriale a ritenere il provvedimento de quo ricorribile solo per cassazione. In difetto di diversa e specifica previsione, il provvedimento col quale il Tribunale, ex art. 7 della legge n. 1423/'56, decide sull'istanza di revoca o di modifica della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. è impugnabile esclusivamente mediante il ricorso in appello;
solo all'esito della decisione su questo, è eventualmente esperibile il ricorso per cassazione. Mancando, nel richiamato art. 7, qualunque specifica disciplina sull'impugnazione, al di là di un vago e generico riferimento all'effetto non sospensivo del "ricorso", non può che farsi riferimento, per ragioni sistematiche, alla disciplina dettata dall'art. 4 della stessa legge n. 1423/'56 in tema di impugnazione del provvedimento impositivo della misura di prevenzione. Tale interpretazione non comporta ingiustificate disparità di trattamento o dubbi sulla costituzionalità della disciplina. Ed invero, nel caso in cui la revoca o la modifica della misura sia adottata, per ragioni di competenza funzionale (organo che emanò il provvedimento impositivo), dalla Corte d'Appello, avverso la decisione di questa può essere esperito solo il ricorso per cassazione e viene meno logicamente il doppio grado di merito, ma ciò non implica la violazione di alcun principio costituzionalmente garantito. Devesi, d'altra parte, escludere qualunque disparità di trattamento, considerata, nel caso da ultimo ipotizzato, la diversità dell'Organo che ebbe a disporre la misura e al quale, quindi, è ragionevolmente attribuita dalla legge la competenza a decidere sulla sua eventuale revoca o modifica.
Gli atti, pertanto, vanno trasmessi alla Corte d'Appello di Reggio Calabria, per la decisione sulla impugnazione proposta del ER.
P.Q.M.
Qualificata appello l'impugnazione proposta da ER EP, dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'Appello di Reggio Calabria per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2000