Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2001, n. 4455
CASS
Sentenza 28 marzo 2001

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Massime4

La legge 8 agosto 1985, come modificata dalla legge 20 maggio 1997, n.133, detta criteri utili a definire la natura artigiana di un'impresa esclusivamente ai fini dell'ammissione della stessa alla fruizione delle provvidenze previste dalla legislazione regionale di sostegno. Tali criteri non assurgono, pertanto, a principi generali idonei a sovrapporsi alla regolamentazione codicistica, e, in particolare, alla disciplina posta dall'art. 2083 cod. civ., con la conseguenza che solo a quest'ultima, e non alla richiamata legislazione speciale, può farsi riferimento per la soluzione dei problemi insorgenti in materia fallimentare. Pertanto,l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, legittimamente effettuata ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 443 del 1985, pur avendo natura costitutiva nei limiti suindicati,non assume influenza determinante "ex se" ai fini della esclusione dall'assoggettabilità alla procedura concorsuale.

In tema di impugnazione della sentenza emessa sulla opposizione alla dichiarazione di fallimento, trova applicazione il principio generale vigente in materia di impugnazioni di merito, in base al quale la denuncia della nullità della sentenza non può essere considerata alla stregua di una autonoma ed autosufficiente "querela nullitatis", essendo, al contrario, ammissibile solo se ed in quanto correlata alla prospettazione della ingiustizia della sentenza mediante la deduzione di specifiche censure relative al contenuto decisionale della medesima.

In tema di dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza dell'impresa , che esso presuppone, da intendersi come situazione (in prognosi) irreversibile, e non già meramente temporanea impossibilità di regolare adempimento delle obbligazioni assunte, legittimamente può essere desunto dalla molteplicità ed entità complessiva delle obbligazioni che non hanno ricevuto adempimento alle rispettive scadenze con mezzi normali di pagamento, quando non sia allegata alcuna ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione rispetto al fisiologico andamento dell'impresa. La relativa valutazione è rimessa al giudice del merito ed è insindacabile in assenza di vizi logici ed errori giuridici.

Ai fini della decorrenza del termine annuale dalla cessazione dell'attività, entro il quale, ai sensi dell'art. 10 legge fall., può essere dichiarato il fallimento dell'imprenditore, il principio della effettività, alla cui stregua l'acquisizione della qualità di imprenditore commerciale è indissolubilmente collegata, al di là di ogni elemento nominalistico e formale, al concreto esercizio dell'attività di impresa, anche la dismissione di tale qualità - per quanto attiene all'imprenditore individuale, diversi criteri essendo accolti per le società - deve intendersi correlata al mancato compimento, nel periodo di riferimento, di operazioni intrinsecamente corrispondenti a quelle poste normalmente in essere nell'esercizio dell'impresa, ed il relativo apprezzamento compiuto dal giudice del merito, se sorretto da sufficiente e congrua motivazione, si sottrae al sindacato in sede di legittimità.(Nella specie,alla stregua del principio di cui alla massima, la S.C. ha ritenuto viziata la decisione della Corte territoriale - che aveva respinto l'appello avverso la decisione di rigetto della opposizione alla dichiarazione di fallimento - nella parte in cui aveva desunto gli unici elementi significativi della continuazione dell'attività imprenditoriale oltre il termine di cui all'art. 10 legge fall. dal compimento degli adempimenti amministrativi relativi e conseguenti alla cancellazione dall'albo, negando apoditticamente rilevanza al dato oggettivo dell'assenza di registrazione fiscale di operazioni imponibili ai fini IVA nel periodo considerato.)

Commentari2

  • 1Dichiarazione infedele: può concorrere con gli altri reati dichiarativi (art. 2, 3 e 5 Dlgs 74/2000)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 settembre 2023

    La massima Ciascuno dei delitti dichiarativi previsti dagli artt. 2, 3, 4 e 5 d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, sanziona condotte tra loro diverse, non costituenti modalità alternative di realizzazione dello stesso reato, in quanto volte a evadere, per ogni anno, le imposte sui redditi o sul valore aggiunto mediante dichiarazioni differenti ovvero mediante la violazione dell'obbligo di presentare entrambe le dichiarazioni, sicché, ricorrendone i presupposti, può trovare applicazione l'istituto della continuazione ove, in relazione a un medesimo anno, siano realizzate diverse condotte tipizzate dalle indicate norme incriminatrici (Cassazione penale , sez. III , 16/03/2022 , n. 20050). Fonte: …

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  • 2Wikilabour
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 15 febbraio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2001, n. 4455
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4455
Data del deposito : 28 marzo 2001

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