Sentenza 13 dicembre 2013
Massime • 1
In tema di reati edilizi, il mutamento di destinazione d'uso senza opere è assoggettato a D.I.A. (ora SCIA), purché intervenga nell'ambito della stessa categoria urbanistica, mentre è richiesto il permesso di costruire per le modifiche di destinazione che comportino il passaggio di categoria o, se il cambio d'uso sia eseguito nei centri storici, anche all'interno di una stessa categoria omogenea. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo dei locali di un albergo, originariamente adibiti a deposito e lavanderia, trasformati in camere per gli ospiti in assenza del permesso di costruire e del nulla osta paesaggistico).
Commentario • 1
- 1. La manutenzione straordinaria in edilizia dopo la conversione in legge del decreto “Sblocca Italia”Lorenzotti Fabrizio · https://www.diritto.it/ · 26 novembre 2014
Sommario: 1. Premessa. – 2. La definizione degli interventi edilizi di manutenzione straordinaria prima dell'entrata in vigore del decreto-legge “Sblocca Italia” e della sua conversione in legge. – 3. Segnali di crisi del concetto consolidato di manutenzione straordinaria. – 4. Il decreto-legge n. 133/2014 e la nuova definizione degli interventi edilizi di manutenzione straordinaria. – 5. La restrizione degli interventi di ristrutturazione edilizia assoggettati al permesso di costruire. – 6. La manutenzione straordinaria e la questione del mutamento della destinazione d'uso originaria. – 7. La possibile variazione anche in aumento del carico urbanistico. – 8. La parziale onerosità del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/12/2013, n. 5712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5712 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 13/12/2013
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - N. 2315
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - N. 36702/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR DR, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 30/07/2013 del Tribunale della libertà di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. SPINACI Sante che ha concluso chiedendo il rigetto ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Giuffrida Roberto che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Salerno, con ordinanza depositata in data 30 luglio 2013, rigettava l'istanza con la quale OR DR aveva impugnato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip presso il Tribunale di Vallo della Lucania.
La cautela era stata disposta con riferimento ai reati di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. c), artt. 64, 71, 65, 72, 93, 94 e 95, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181, L. 6 dicembre 1991, n. 394, artt. 6 e 30 rimproverandosi al OR di avere, quale legale rappresentante della società "Villa Sirio A&A s.r.l.", variato la destinazione d'uso delle pertinenze dell'hotel Villa Sirio, trasformando i locali, che in precedenza erano adibiti a deposito e lavanderia, in camere per gli ospiti e ciò in assenza del permesso di costruire e del necessario nulla osta paesaggistico. Il Tribunale osservava come, in mancanza di un titolo che autorizzasse il mutamento della destinazione d'uso, fosse ampiamente configurato il fumus dei reati posti a fondamento del provvedimento cautelare, tanto più che risultava un espresso diniego del comune di Castellabate rispetto ad una istanza dell'interessato avanzata per sanare ex post il già realizzato mutamento della destinazione d'uso dei locali, mutamento che, secondo il Tribunale, avrebbe dovuto necessariamente comportare, per adattare i locali originariamente destinati a deposito e lavanderia in camere per ospiti dell'albergo, anche la realizzazione di opere eseguite in assenza di permesso. In presenza poi di un aggravio del carico urbanistico, desumibile dal considerevole aumento della ricettività alberghiera quale diretta conseguenza del realizzato mutamento della destinazione d'uso, doveva ritenersi integrato, ad avviso del tribunale del riesame, anche il periculum in mora, derivando da ciò la conferma del decreto di sequestro preventivo.
2. Per l'annullamento dell'impugnata ordinanza ricorre per cassazione OR DR, per mezzo del suo difensore, affidando il gravame a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, articolato sotto plurimi profili, si lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) nonché travisamento dei fatti e carenza assoluta di motivazione.
Deduce il ricorrente come il Tribunale abbia completamento travisato i fatti di causa, avendo malamente ritenuto che il OR avesse adibito i locali deposito e lavanderia in camere d'albergo, laddove si era limitato a destinare a camere per gli ospiti i locali previsti come alloggio del personale che, reclutato in persone residenti nel comune di Castellabate, non ne usufruivano, con la conseguenza che, essendo la variazione stata operata per categorie omogenee, alcuna modifica interna, diversamente da quanto opinato dal Tribunale, era stata eseguita ed alcun aggravio del carico urbanistico era, per l'effetto, ipotizzabile con conseguente inconfigurabilità delle esigenze cautelari.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione del L.R. Campania 28 novembre 2001, n. 19, art. 2 nonché violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. e carenza assoluta di motivazione.
Deduce il ricorrente come al medesimo approdo, secondo quanto esposto con la prima doglianza, si giunga sulla base della normativa regionale, secondo la quale L.R. n. 19 del 2001, (art. 2 lett. f) gli interventi edilizi che non comportino trasformazione dell'aspetto esteriore e dei volumi e di superfici possono essere realizzati con semplice DIA, tant'è (comma 5) che, sempre secondo la normativa regionale, il mutamento di destinazione d'uso senza opere nell'ambito di categorie compatibili alle singole zone territoriali omogenee è libero sicché, mentre il mutamento di destinazione da lavanderia - deposito in struttura ricettiva richiederebbe il permesso di costruire non svolgendosi - all'interno di categorie compatibili alle zone territoriali omogenee, tale permesso non è richiesto qualora il mutamento della destinazione d'uso senza opere rientri, come nella specie, nell'ambito di categorie compatibili alla medesima zona territoriale omogenea.
2.3. Con il terzo ed ultimo motivo si denuncia violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. e carenza assoluta di motivazione.
Deduce il ricorrente come il Tribunale, pur dando atto del nulla osta rilasciato dall'ente parco e prodotto dalla difesa nel corso del contraddittorio camerale, abbia omesso qualsiasi motivazione sulla rilevanza del provvedimento amministrativo in ordine all'inesistenza del periculum in mora venuto irrimediabilmente meno in conseguenza dell'atto emanato dall'autorità preposta alla tutela del vincolo paesistico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto inammissibile.
2. Il primo ed il secondo motivo, essendo tra loro strettamente collegati, possono essere congiuntamente trattati. Il Tribunale distrettuale, sulla base degli atti di causa, ha accertato che i locali in sequestro, precedentemente adibiti a deposito e a lavanderia, sono stati trasformati in camere per gli ospiti dell'albergo, con conseguente modificazione della destinazione d'uso, in assenza del rilascio dei necessari titoli abilitativi. Il Collegio cautelare ha tratto ulteriore conferma di ciò dal fatto che lo stesso ricorrente aveva chiesto, senza ottenere il permesso, di essere autorizzato al cambio di destinazione ad uso ricettivo delle opere in sequestro ed il Tribunale del riesame ha ricavato, anche da ciò, solido argomento per ritenere, da un lato, la sussistenza del fumus commissi delicti dei reati urbanistici e paesaggistici, in considerazione anche dei vincoli esistenti sulla zona, e la esistenza, dall'altro, del periculum in mora in considerazione dell'aggravamento del carico urbanistico che il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile aveva comportato. L'assunto del ricorrente è che, avuto anche riguardo alla normativa regionale, non necessitava il rilascio di alcun titolo abilitativo perché il cambio d'uso sarebbe intervenuto, quanto ai parametri urbanistici, entro categorie omogenee, essendo stati investiti dalla trasformazione i locali in precedenza destinati ad abitazione per i dipendenti che, senza il ricorso ad opera alcuna, sarebbero stati destinati a camere di albergo per gli ospiti.
A prescindere che un tale assunto cozza inevitabilmente con i precedenti comportamenti concludenti avviati dallo stesso ricorrente, che pure aveva avvertito la necessità di essere autorizzato al cambio di destinazione d'uso, va precisato che oggetto del sequestro, per quanto indicato nel dispositivo del titolo cautelare, sono i locali, già destinati a deposito e lavanderia, di pertinenza dell'albergo de quo (con riferimento ai quali è lo stesso ricorrente ad ammettere che, in caso di cambio d'uso, sarebbe stato necessario il previo rilascio del titolo abilitativo) e non dunque le altre parti dell'edificio, cui pure il ricorrente accenna nel ricorso e che pertanto esulano dal petitum cautelare.
3. Ciò posto, è tuttavia utile delineare, in breve, l'evoluzione della disciplina riguardante la materia del cambio di destinazione d'uso di immobili o di loro parti al solo fine di meglio cogliere le specificità relative ai casi in cui il cambio d'uso avvenga senza l'esecuzione di opere (ulteriore profilo di doglianza sostenuto dal ricorrente).
3.1. La L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 60 novellando la L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 25, u.c., disponeva che le leggi regionali stabiliscono quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, subordinare a concessione, e quali mutamenti connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti siano subordinati ad autorizzazione.
Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 10, comma 2, ribadendo le previsioni contenute nella L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 60, dispone che le Regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o meno a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti sono subordinati a permesso di costruire o a denuncia di attività.
3.2. In particolare la Regione Campania, con la L. 28 novembre 2001, n. 19, art. 2, modificata dalla L.R. 22 dicembre 2004, n. 16, ha stabilito che possono essere realizzati in base a semplice denunzia d'inizio attività (oggi SCIA) "i mutamenti di destinazione d'uso d'immobili o loro parti, che non comportino interventi di trasformazione dell'aspetto esteriore, e di volumi e superfici", aggiungendo che "la nuova destinazione d'uso deve essere compatibile con le categorie consentite dalla strumentazione urbanistica per le singole zone territoriali omogenee" (comma 1, lett. f). Inoltre, per quanto qui interessa, ha stabilito che "il mutamento di destinazione d'uso senza opere, nell'ambito di categorie compatibili alle singole zone territoriali omogenee, è libero" (comma 5). Ne consegue che il mutamento di destinazione d'uso, senza opere, assume valore giuridicamente rilevante solo quando si verifichi un passaggio tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico, mentre è giuridicamente irrilevante allorquando il cambio di destinazione non determini un tale passaggio, salvo che nei centri storici dove il mutamento della destinazione d'uso rileva anche all'interno di una stessa categoria omogenea (Sez. 3, n. 9894 del 20/01/2009, Tarallo, Rv. 243102). La ragione per la quale il cambio di destinazione d'uso senza realizzazione di opere non costituisce un'attività del tutto priva di vincoli risiede nel fatto che ne risulterebbero altrimenti vulnerate le regole generali finalizzate ad assicurare il corretto ed ordinato assetto del territorio, con conseguente concreto ed inevitabile pericolo di compromissione degli equilibri prefigurati dalla strumentazione urbanistica (Cons. Stato n. 759 del 25 maggio 2012), potendo risultare pregiudicato anche l'interesse patrimoniale dell'ente perché gli interessati sarebbero altrimenti indotti a chiedere il rilascio di un titolo edilizio che sconta il pagamento di un minor contributo per il basso carico urbanistico, per poi mutare liberamente e gratuitamente la destinazione d'uso originaria senza corrispondere i maggiori oneri che derivano dal maggior carico urbanistico.
Questa Corte ha chiarito che la destinazione d'uso è un elemento che qualifica la connotazione del bene immobile e risponde a precisi scopi di interesse pubblico, di pianificazione o di attuazione della pianificazione. Essa individua il bene sotto l'aspetto funzionale, specificando le destinazioni di zona fissate dagli strumenti urbanistici in considerazione della differenziazione infrastrutturale del territorio, prevista e disciplinata dalla normativa sugli standard, diversi per qualità e quantità proprio a seconda della diversa destinazione di zona (Sez. 3, n. 9894 del 20/01/2009, Tarallo).
L'organizzazione del territorio comunale e la gestione dello stesso vengono, infatti, realizzate attraverso il coordinamento delle varie destinazioni d'uso in tutte le loro possibili relazioni e le modifiche non consentite di queste incidono negativamente sull'organizzazione dei servizi, alterando appunto il complessivo assetto territoriale (Sez. 3, n. 24096 del 07/03/2008, Desimine;
Sez. 3, Sentenza n. 35177 del 12/07/2001, dep. 21/10/2002. Cinquegrani Rv. 222740).
Perciò non è sufficiente dimostrare che il mutamento della destinazione d'uso sia stato eseguito in assenza di opere edilizie interne ma occorre dimostrare che il cambio della destinazione presenti il requisito dell'omogeneità nel senso che sia intervenuto tra categorie urbanistiche omogenee perché il cambio, allorquando investe categorie urbanistiche disomogenee di utilizzazione, determina, come nella specie, un aggravamento del carico urbanistico esistente.
Va quindi conclusivamente ribadito che è giuridicamente rilevante solo il mutamento di destinazione d'uso tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico, posto che nell'ambito delle stesse categorie possono aversi mutamenti di fatto, ma non diversi regimi urbanistico-contributivi stante le sostanziali equivalenze dei carichi urbanistici nell'ambito della medesima categoria. Ne consegue che il mutamento di destinazione d'uso senza opere è assoggettato a D.I.A. (ora SCIA), purché intervenga nell'ambito della stessa categoria urbanistica, mentre è richiesto il permesso di costruire per le modifiche di destinazione che comportino il passaggio di categoria o, se il cambio d'uso sia eseguito nei centri storici, anche all'interno di una stessa categoria omogenea.
4. Chiarita dunque la ratio essendi del provvedimento impugnato, che perciò non merita le censure contro di esso dirette, avendo correttamente statuito la configurabilità del fumus dei reati urbanistici e paesaggistici in quanto, contrariamente all'assunto del ricorrente, il mutamento della destinazione d'uso è stato effettuato proprio con riferimento a categorie tra loro incompatibili, con la conseguenza che l'intervento richiedeva, per la sua conformità al diritto, l'assenso dell'autorità di governo del territorio e di quella preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, va precisato, per delimitare il campo d'indagine devoluto a questa Corte dalle ulteriori prospettazioni contenute nel ricorso, che in questa materia, a norma dell'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione può essere proposto solo per violazione di legge, nella cui nozione, secondo l'orientamento prevalente di questa Corte, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e) (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Ferazzi, Rv. 226710), ne' tanto meno il travisamento del fatto non risultante dal testo del provvedimento, sicché le argomentazioni del ricorrente tendenti a censurare l'iter logico seguito dal Tribunale per giungere alla conferma del decreto di sequestro preventivo sono inammissibili in questa sede.
In ogni caso, il censurato difetto di motivazione non si apprezza sotto alcun profilo avendo il Tribunale distrettuale puntualmente confutato le argomentazioni del ricorrente ritenendo che il fumus dei reati fosse ulteriormente corroborato dalla presenza in atti del diniego (del 6 luglio 2012) del Comune di Castellabate alla richiesta di sanatoria ex post del mutamento di destinazione d'uso dei locali.
Va aggiunto, per inciso, che l'Ufficio tecnico comunale aveva espressamente contestato che il mutamento della destinazione d'uso potesse ritenersi libero, ai sensi dell'art. 5, comma 2, cit. L.R., tanto sul presupposto che l'immobile ricade all'interno del Piano di recupero (zona A), essendo perciò assoggettato alla normativa edilizia vigente che non prevede tra le destinazioni d'uso compatibili con la singola zona omogenea, cui ricade il fabbricato, nè quella ad attrezzature ricettive alberghiere ne' tantomeno quella ad attrezzature para alberghiere.
5. Sicché la diversa destinazione dei locali lavanderia - deposito in camere d'albergo, per la diversità di tipologia degli ambienti, aveva di certo comportato, secondo il Collegio cautelare, anche l'esecuzione di opere quantomeno interne di adattamento ed in ogni caso determinato un consistente aggravio del carico urbanistico, avendo la struttura aumentato significativamente la sua ricettività ed avendo, senza permesso di costruire, realizzato nuovi vani abitabili, alterando la consistenza originaria del manufatto in conseguenza dell'avvenuto cambio di destinazione incidente sul carico urbanistico, configurandosi perciò anche le esigenze cautelari sottese al sequestro.
Nel pervenire a tali conclusioni, il Tribunale si è attenuto alla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 11544 del 27/11/2012; Sez. 3, n. 6599 del 24/11/2011; Sez. 3, n. 40033 del 18/10/2011; Sez. U., n. 12878 del 20/03/2003), secondo cui l'incidenza di un immobile sul carico urbanistico va valutata secondo indici concreti e può essere rappresentata, a titolo esemplificativo, dalla consistenza dell'insediamento edilizio, dal numero di nuclei familiari presenti, dall'incremento della domanda di strutture, opere collettive e dotazione minima di spazi pubblici per abitante, dalla necessità di salvaguardare l'ambiente e la staticità dei luoghi e, infine, dalla possibilità che le opere non ancora ultimate siano portate a compimento e le unità non ancora abitate siano occupate. Perciò la sussistenza del pericolo derivante dalla libera disponibilità del bene pertinente al reato va parametrata alla reale compromissione degli interessi attinenti al territorio ed ad ogni altro dato utile a stabilire in che misura il godimento e la disponibilità attuale della cosa da parte dell'indagato o di terzi possa implicare una effettiva ulteriore lesione del bene giuridico protetto, ovvero se l'attuale disponibilità del manufatto costituisca un elemento neutro sotto il profilo della offensività. Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito (Sez. U., n. 12878 del 20/03/2003, cit.), la nozione di "carico urbanistico", deriva dall'osservazione che ogni insediamento umano è costituito da un elemento cd. primario (abitazioni, uffici, opifici, negozi) e da uno secondario di servizio (opere pubbliche in genere, uffici pubblici, parchi, strade, fognature, elettrificazione, servizio idrico, condutture di erogazione del gas) che deve essere proporzionato all'insediamento primario, ossia al numero degli abitanti insediati ed alle caratteristiche dell'attività da costoro svolte. Quindi, il carico urbanistico è l'effetto che viene prodotto dall'insediamento primario come domanda di strutture ed opere collettive, in dipendenza del numero delle persone insediate su di un determinato territorio. Si tratta di un concetto, non definito dalla vigente legislazione, ma che è in concreto preso in considerazione in vari istituti del diritto urbanistico, tra i quali:
a) gli standards urbanistici di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, che richiedono l'inclusione, nella formazione degli strumenti urbanistici, di dotazioni minime di spazi pubblici per abitante a seconda delle varie zone;
b) la sottoposizione a concessione e, quindi, a contributo sia di urbanizzazione che sul costo di produzione, delle superfici utili degli edifici, in quanto comportino la costituzione di nuovi vani capaci di produrre nuovo insediamento;
c) il parallelo esonero da contributo di quelle opere che non comportano nuovo insediamento, come le opere di urbanizzazione o le opere soggette ad autorizzazione.
Il carico urbanistico deve quindi intendersi come rapporto tra insediamenti e servizi in un determinato territorio, attesa la potenziale incidenza di un insediamento abitativo sulla distribuzione degli impianti urbanistici e dei servizi pubblici, con la conseguenza che il suo aggravamento non è altro che l'effetto che viene prodotto da una condotta ulteriore rispetto alla semplice consumazione del reato e, cioè, dall'incidenza indebita che l'insediamento primario produce su quello secondario in termini di domanda di strutture ed opere collettive.
Ciò è quello che si è puntualmente verificato nel caso di specie, come il Giudice di merito ha congruamente spiegato, richiamando il numero non irrilevante di camere di albergo, aperte e destinate al pubblico, ricavate attraverso il mutamento della destinazione d'uso dei precedenti locali, in considerazione della consistenza quantitativa degli spazi diversamente utilizzati come desumibili dalle planimetrie in atti.
6. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di gravame perché il Tribunale, non avendo ignorato che, in sede di udienza camerale, il ricorrente aveva prodotto il nulla osta rilasciato dall'ente parco, ha correttamente ritenuto come ciò, lungi dall'incidere sul fumus dei reati paesaggistici rimasto impregiudicato dalla postuma autorizzazione (Sez. 3, Sentenza n. 17535 del 24/03/2010, Medina, Rv. 247166), di certo fosse del tutto irrilevante ai fini della restituzione dei beni della vita reclamati, tanto sul fondamentale rilievo che sia il fumus che il periculum in mora fossero ampiamente integrati dai reati urbanistici, reati sui quali comunque reggeva il titolo cautelare.
7. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 136 della Corte costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla relativa declaratoria, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2014