Cass. pen., sez. III, sentenza 13/12/2013, n. 5712
CASS
Sentenza 13 dicembre 2013

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In tema di reati edilizi, il mutamento di destinazione d'uso senza opere è assoggettato a D.I.A. (ora SCIA), purché intervenga nell'ambito della stessa categoria urbanistica, mentre è richiesto il permesso di costruire per le modifiche di destinazione che comportino il passaggio di categoria o, se il cambio d'uso sia eseguito nei centri storici, anche all'interno di una stessa categoria omogenea. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo dei locali di un albergo, originariamente adibiti a deposito e lavanderia, trasformati in camere per gli ospiti in assenza del permesso di costruire e del nulla osta paesaggistico).

Commentario1

  • 1La manutenzione straordinaria in edilizia dopo la conversione in legge del decreto “Sblocca Italia”
    Lorenzotti Fabrizio · https://www.diritto.it/ · 26 novembre 2014

    Sommario: 1. Premessa. – 2. La definizione degli interventi edilizi di manutenzione straordinaria prima dell'entrata in vigore del decreto-legge “Sblocca Italia” e della sua conversione in legge. – 3. Segnali di crisi del concetto consolidato di manutenzione straordinaria. – 4. Il decreto-legge n. 133/2014 e la nuova definizione degli interventi edilizi di manutenzione straordinaria. – 5. La restrizione degli interventi di ristrutturazione edilizia assoggettati al permesso di costruire. – 6. La manutenzione straordinaria e la questione del mutamento della destinazione d'uso originaria. – 7. La possibile variazione anche in aumento del carico urbanistico. – 8. La parziale onerosità del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 13/12/2013, n. 5712
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5712
Data del deposito : 13 dicembre 2013

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