Sentenza 17 marzo 1999
Massime • 1
In riferimento alla disciplina normativa esistente anteriormente all'entrata in vigore della legge n.223 del 1991 (tuttora applicabile ai licenziamenti intimati prima), per la configurabilità della fattispecie del licenziamento collettivo per riduzione del personale occorre la sussistenza di due distinti ma indefettibili presupposti: l'uno, di natura formale, consistente nel previo espletamento delle procedure conciliative sindacali (previste dagli accordi interconfederali 20 dicembre 1950, reso efficace "erga omnes" dal d. P. R. n.1019 del 1960, e 5 maggio 1965, con efficacia limitata ai soli iscritti ai sindacati stipulanti) che rappresenta la garanzia minima per i lavoratori; l'altro, di natura sostanziale, consistente nel dimostrato, effettivo ridimensionamento aziendale determinante la necessità di ridurre il personale. Ne consegue che il mancato espletamento delle procedure conciliative ovvero il mancato rispetto delle regole che le governano comportano, sempreché ne ricorrano le condizioni, l'applicabilità della legislazione limitativa dei licenziamenti individuali (seppure plurimi), di cui alla legge n.604 del 1966 e all'art.18 della legge n.300 del 1970. (Nel caso di specie la sentenza di merito - cassata dalla S. C. - aveva ritenuto che la mancanza della procedura conciliativa prevista dall'accordo interconfederale 5 maggio 1965 avesse determinato la trasformazione del licenziamento intimato come collettivo in licenziamenti plurimi individuali senza esaminare e valutare: a) se il suddetto accordo fosse o meno applicabile alla società datrice di lavoro, la quale aveva sostenuto di non essere iscritta alle associazioni sindacali stipulanti; b) la natura, il significato e la portata di un accordo sindacale, coevo alla disposta riduzione di personale, concluso dalla società stessa e di cui le parti avevano discusso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/03/1999, n. 2426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2426 |
| Data del deposito : | 17 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI - Presidente -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere -
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE - Rel. Consigliere -
Dott. Guido VIDIRI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
VALASTRO CARNI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CERESIO, N^ 24, presso lo studio dell'avvocato CARLO ACQUAVIVA, rappresentato e difeso dall'avvocato GAETANO SORBELLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
BU RO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA STRESA, N^ 60, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO MODICA, rappresentato e difeso dall'avvocato CORRADO MARTELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
IA LF;
- intimato -
avverso la sentenza n. 749/96 del Tribunale di MESSINA, depositata il 26/05/97, R.G.N. 1132/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/98 dal Consigliere Dott. Vincenzo CASTIGLIONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per, in primis, inammissibilità, in subordine, per l'accoglimento del 1^ motivo e l'assorbimento del 2^ e 3^ motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi del 5 e 6 ottobre 1990, IO UC e LF GL riferivano di essere stati dipendenti della s.p.a. ST NI, in qualità (il primo) di impiegato e (il secondo) di macellaio, e di essere stati licenziati - nel mese di marzo del 1990 - per riduzione di personale.
Tanto premesso, i due ricorrenti convenivano in giudizio, dinanzi il Pretore di Messina - Sezione distaccata di Taormina, la società, datrice di lavoro, chiedendo:
a) il UC: che il recesso intimatogli fosse dichiarato nullo e illegittimo per violazione degli Accordi interconfederali e della legge n.675/1977, e, comunque, per carenza di giusta causa e di giustificato motivo;
e che, conseguentemente, fosse ordinata la reintegrazione di esso UC nel posto di lavoro ai sensi dell'art.18 Statuto dei diritti dei lavoratori e che la società convenuta fosse condannata al pagamento delle retribuzioni maturate, nonché al risarcimento del danno nella misura di cinque mensilità o, in subordine, che dichiarata l'illegittimità del licenziamento collettivo, la SI convenuta fosse condannata al risarcimento del danno nella misura di dodici mensilità di retribuzione;
b) il GL: che, dichiarata la nullità ed illegittimità del licenziamento, la ST AR fosse condannata - previo ordine di reintegrazione di esso GL nel posto di lavoro - al risarcimento del danno pari a cinque mensilità di retribuzione o, in subordine, al pagamento della somma di L. 35.304.300.
Costituitasi in giudizio, la società convenuta, dopo avere premesso di essere stata ammessa alla CIGS, di avere corrisposto al GL il T.F.R. e di trovarsi in istato di effettiva crisi aziendale, chiedeva il rigetto delle avverse domande. Con sentenza del 19 Aprile 1993, il Pretore adito, riuniti i ricorsi, li accoglieva parzialmente e, per l'effetto, condannava la ST NI al risarcimento dei danni.
La decisione era appellata, con autonome impugnazioni principali, dai lavoratori, ed, in via incidentale, ma soltanto nei confronti del UC, dalla società.
Il Tribunale, riuniti gli appelli, li accoglieva entrambi, dichiarando l'illegittimità dei licenziamenti intimati ai due lavoratori ordinando alla ST NI s.p.a. di reintegrare gli stessi nei loro posti di lavoro, e condannando la ST SI a risarcire ad essi il danno corrispondente alle retribuzioni di fatto dovute dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei relativi contributi assistenziali e salariali. Il Tribunale, infine rigettava l'appello incidentale.
Contro tale sentenza, pronunciata il 15 novembre 1996, depositata il 26 maggio 1997, la ST NI s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre mezzi, illustrati da memoria.
Resiste, con controricorso, IO UC, mentre LF GL è rimasto intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve pregiudizialmente essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal UC e condivisa - alla pubblica udienza del 10 novembre 1998 - dal P.G., eccezione con cui si deduce la nullità della procura ad litem (rilasciata a margine del ricorso stesso) "che così come formulata non consente la individuazione del legale rappresentante della società ricorrente". L'eccezione è infondata.
La giurisprudenza di questa Corte è ormai ferma nel ribadire il principio secondo cui, nel conferimento della procura alle lite ai sensi dell'art.83, terzo comma, cod. proc. civ., la certificazione da parte del difensore dell'autografia della sottoscrizione del conferente postula che ne sia accertata l'identità ed esige, perciò, che ne sia indicato il nome. Pertanto, quando ne' nell'intestazione del ricorso per cassazione, proposto da una società o da un ente collettivo, ne' nella procura risulti il nome della persona fisica che l'ha conferita (perché essa non vi è nominativamente indicata e la firma è illegibile), l'incertezza sulla persona del conferente, preclusiva della successiva indagine in capo a lui dei necessari poteri rappresentativi, rende invalida la procura ed inammissibile il ricorso, a meno che, entro i limiti di cui all'art. 372 cod. proc. civ., sia idoneamente documentato mediante produzione di atti già esistenti al momento del conferimento, il riferimento della già indicata qualità di "legale rappresentante" ad una ben individuata persona fisica (Cass. Sez. Un.N. 1167/94; v. anche: Cass. n. 1224/97; n. 7382/96; n. 4191/96; n.
5154/98 ed altre). Questo principio conduce - nella specie - alla declaratoria di ammissibilità del ricorso, che, pur non precisando il nome del legale rappresentante pro - tempore della società ricorrente, e pur recando la sola indicazione dell'avvenuta proposizione della impugnazione ad opera di quest'ultimo, tuttavia contiene, nella procura, redatta a margine dell'atto, dati che sono idonei ad emendare la rilevata carenza, atteso che, in detta procura, è leggibile la sottoscrizione (LF ON ST) della persona fisica, che ha conferito il mandato all'avv. Gaetano Sorbello, il quale ha certificato l'autenticità della sottoscrizione SI. Passando all'esame del ricorso, si rileva che, con il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 3 e 11, secondo comma, della legge n. 604/1966; 18 della legge n. 300/1970; 1362 cod.civ. e 116 cod.proc.civ.; nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi (art. 360, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.), la ST NI s.r.l. deduce che il Tribunale, sul presupposto che l'espletamento delle formalità previste nell'accordo interconfederale del 5 maggio 1965 costituisce condizione essenziale per qualificare, come collettivo, il licenziamento di una pluralità di dipendenti, ha ritenuto, al contrario, come individuale - sia pure plurimo quello adottato da essa ST nei confronti del UC e del GL, atteso che - nella specie - non era stata sperimentata la procedura dell'accordo anzidetto. In tal modo, però, il Tribunale è incorso nel vizio denunciato, poiché ha travisato la comune intenzione delle parti stipulanti gli accordi interconfederali medesimi;
inoltre, non ha tenuto conto che la società, datrice di lavoro, non era iscritta alle associazioni, che avevano concluso l'Accordo interconfederale del 5 maggio 1965, e che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 8 del 1976, aveva già dichiarato l'illegittimità del D.P.R. 14 luglio 1960 n. 1019, nella parte in cui aveva prescritto l'obbligo del preventivo procedimento di conciliazione tra le competenti organizzazioni sindacali. Secondo la società ricorrente, infine, per la legittimità del licenziamento dovuto a ridimensionamento aziendale, sono richiesti i seguenti requisiti: a) che la riduzione del personale sia stata dichiarata come motivo unico dei licenziamenti plurimi e sia stata effettiva;
b) che la riduzione non sia pretestuosa;
c) che sussista un nesso causale tra la dichiarata esigenza di ridimensionamento e le concrete misure riduttive attuate.
Al Tribunale, invece, è sfuggita la circostanza che essa società, attuale ricorrente - sin dal 17 marzo 1986 - era stata costretta a far ricorso alla CIGS e che - con accordo sindacale del 6 marzo 1990 - le parti avevano ritenuto conclusa la fase di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, nel senso che si erano accordate per ridurre a 16 il numero dei dipendenti, posto che la società datrice aveva fatto ricorso ad una forma "non sacramentale" di procedura conciliativa.
La censura è fondata.
Va, anzitutto, premesso che la fattispecie in esame esula dalla disciplina prevista dalla legge 23 luglio 1991 n. 223, inapplicabile - ai sensi del sesto comma dell'art. 24 - ai licenziamenti intimati anteriormente alla sua entrata in vigore.
Va, altresì, premesso che, secondo la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, in riferimento alla disciplina normativa esistente anteriormente all'entrata in vigore della menzionata legge n. 223 del 1991, il licenziamento collettivo per riduzione di personale - che trova le sue fonti normative nell'art. 11, seconda comma, legge n. 604/1966 e nell'art. 1 dell'accordo interconfederale
20 dicembre 1950, reso efficace erga omnes con D.P.R. 14 luglio 1960 n. 1019 - presuppone il ridimensionamento "dell'attività produttiva"
deciso dall'imprenditore, ed è nettamente distinto dal licenziamento individuale plurimo per giustificato motivo oggettivo (art. 3 legge n. 604/1966), con il quale ha in comune soltanto l'irrilevanza delle qualità e caratteristiche (extra - lavorative) proprie del singolo dipendente (Cass. n. 4874/95). L'anzidetto ridimensionamento deve essere poi effettivo, non adottato cioè come pretesto per liberarsi del personale non gradito, e stabile, ossia non legato a fatti puramente contingenti (ex plurimis: Cass. n. 6158/85; n. 6736 del 1989; n. 2584/92; n. 5010/92; n. 4874/95). Costituisce principio consolidato anche la statuizione che, per la configurabilità della fattispecie del licenziamento collettivo per riduzione di personale, occorre la sussistenza di due distinti, ma indefettibili presupposti: l'uno di natura formale, consistente nell'espletamento di previe procedure conciliative, individuato come l'elemento di garanzia minima per i lavoratori;
l'altro di natura sostanziale, consistente nel dimostrato, effettivo ridimensionamento aziendale (cfr. Cass. n. 3427/90; v.anche Cass. n. 2215/88; Cass, n. 11918/92). Quanto al primo presupposto, è stato chiarito che il previo espletamento delle procedure conciliative sindacali di cui agli accordi interconfederali 20 dicembre 1950 (recepito - come cennato - nel D.P.R. 14 luglio 1960 n.1019) e 5 maggio 1965, con efficacia limitata ai soli iscritti ai sindacati stipulanti, consente agli organi sindacali di valutare le scelte imprenditoriali e di interloquire - ancorché senza poteri decisivi - circa la reale necessità di sopprimere i posti di lavoro, e che il mancato espletamento di dette procedure nonché il mancato rispetto delle regole che le governano, comportano che i licenziamenti benché intimati come collettivi, devono essere considerati come licenziamenti individuali (Cass. n. 2215/88; n. 4224/95). E, come tali, devono, quindi, essere valutati alla stregua della disciplina di cui alle legge n. 604 del 1966 (e, cioè, secondo le regole dei licenziamenti individuali, seppure plurimi) e dell'art. 18 legge n.300 del 20 maggio 1970, sempre che ricorrano i presupposti ed i requisiti numerici occupazionali per l'applicazione di tale normativa.
Consegue che, in questo caso, è necessario verificare la sussistenza delle condizioni legittimanti il recesso ex art. 1 e 3 della citata legge n. 604 del 1966 e l'avvenuto assolvimento - da parte del datore di lavoro - del relativo onere probatorio. Infatti, dovendosi ritenere che l'esperimento delle procedure di conciliazione sindacale costituisca un elemento costitutivo della fattispecie del licenziamento collettivo, la mancanza di esso impedisce la configurabilità della suddetta fattispecie, con la conseguente applicabilità della legislazione limitativa dei licenziamenti individuali. E con l'ulteriore conseguenza che il giudice adito in sede di impugnazione del licenziamento intimato come collettivo, ove accerti che il datore di lavoro abbia omesso di attivare quelle procedure, deve accertare la sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo di licenziamento, ai sensi degli artt. 1 e 3 legge n. 604/1966; l'onere di fornire la prova della sussistenza di tali requisiti di legittimità del recesso, quindi, grava, ai sensi dell'art. 5 della legge ora citata, sul datore di lavoro, e, qualora non venga fornita la prova della giusta causa o del giustificato motivo, trova applicazione l'ordinaria disciplina sulla reintegrazione nel posto di lavoro, ed il risarcimento del danno, dettata dall'art. 18 Stat. Lav. (V. Cass. n. 12746/92). Alla luce dei principi suesposti, la motivazione della sentenza impugnata appare viziata e carente nell'iter logico - giuridico seguito.
I giudici del Tribunale siciliano, dopo avere - tra l'altro - individuato i due (distinti e) indefettibili presupposti del licenziamento collettivo: a) una ristrutturazione o ridimensionamento aziendale;
b) il previo esperimento della procedura conciliativa prevista dall'accordo interconfederale 5 maggio 1965; hanno ritenuto, infatti, che la mancanza del presupposto sub a) o sub b) - carente quest'ultimo nella specie - abbia determinato la trasformazione del licenziamento intimato come collettivo dalla ST NI in licenziamenti plurimi individuali. Gli stessi giudici, tuttavia, non hanno esaminato, ne' considerato e ne', tanto meno, valutato - valutazione, peraltro, necessaria a fonte di precise contestazioni sollevate dalla datrice di lavoro - se l'accordo interconfederale su richiamato (5 maggio 1965) fosse o meno applicabile alla società attuale resistente, per non essere la stessa (asseritamente) iscritta alle associazioni, stipulanti il detto accordo. Così come non hanno esaminato, considerato e valutato la natura, il significato e la portata dell'accordo sindacale del 6 marzo 1990, di cui le parti avevano discusso, ma a cui - nella motivazione della sentenza denunziata - non si fa alcun riferimento, al fine di stabilire quali fossero state le O.O.S.S., che vi avevano partecipato, quali gli impegni assunti e se la consultazione con gli organismi sindacali, ai fini della concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria, costituiva la prova dell'esistenza di un ridimensionamento della struttura aziendale e del nesso causale (presupposto, anch'esso, indispensabile) tra lo stesso e la riduzione di personale, o dovesse considerarsi soltanto un progetto di ristrutturazione aziendale.
Alle rilevate carenze dovrà ovviare il giudice del rinvio, che si designa nel Tribunale di Patti, in quanto l'accoglimento del primo motivo del ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata, nonché l'assorbimento - attesa la sua preliminare e logica pregiudizialità - del secondo e terzo motivo, con cui la società ricorrente denuncia violazione degli artt. 116 cod.proc.civ.; 3 legge n. 604/1966; 18 legge n. 300/1970; 2697 cod. civ.; e violazione e falsa applicazione di norme di diritto mutamente ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ, per non avere il Tribunale valutato l'accordo sindacale del 6 marzo 1990 (secondo motivo) e denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1233 cod. civ.; 18 legge n. 300/1970; 429, n. 3, cod.proc.civ., nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, non avendo il Tribunale valutato l'aliunde perceptum ed avendo esso erroneamente riconosciuto anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria su somme liquidate a titolo risarcitorio(terzo motivo).
Il giudice del rinvio provvederà, infine, alla regolamentazione delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti il secondo e il terzo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Patti.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 1999