Art. 10.
Le somme residue fra il ricavo dei prestiti di cui all'articolo 7 e le spese previste agli articoli 1, 2 e 4 della presente legge saranno impiegate dal Comune per la costruzione di case popolari, di scuole, di fognature, impianti igienico-sanitari e di illuminazione; per la sistemazione della viabilita'; per la estensione dei servizi pubblici inerenti in particolare allo sviluppo delle comunicazioni; per le opere di interesse turistico, paesistico e sportivo.
Le somme residue fra il ricavo dei prestiti di cui all'articolo 7 e le spese previste agli articoli 1, 2 e 4 della presente legge saranno impiegate dal Comune per la costruzione di case popolari, di scuole, di fognature, impianti igienico-sanitari e di illuminazione; per la sistemazione della viabilita'; per la estensione dei servizi pubblici inerenti in particolare allo sviluppo delle comunicazioni; per le opere di interesse turistico, paesistico e sportivo.