Sentenza 14 giugno 2011
Massime • 1
È legittima l'applicazione d'ufficio, da parte del giudice d'appello, delle pene accessorie non applicate da quello di primo grado, ancorché la cognizione della specifica questione non sia stata devoluta con l'impugnazione del pubblico ministero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/06/2011, n. 31358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31358 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 14/06/2011
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - rel. Consigliere - N. 1050
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere - N. 8811/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RR TO N. IL 20/12/1960;
2) NS AN N. IL 03/02/1956;
avverso la sentenza n. 4508/2009 CORTE APPELLO di TORINO, del 04/10/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/06/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FODARONI M. G., che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore avv. SCALLA ( per entrambi gli imputati); che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
NS AN e AV AN ricorrono avverso la sentenza di cui in epigrafe, che ne ha confermato la condanna per il reato di concorso in turbativa d'asta, per avere, a nome, rispettivamente, della IBLA Srl e della RE.CO.GE Srl, presentato offerte concordate per l'asta pubblica sui lavori di riscoperta originario accesso alla Sacra di S. Michele e restauro con destinazione ricettiva del Castella Abbaziale. Deducono:
1.- la nullità del giudizio di primo grado per vizi inerenti agli avvisi alla difesa del NS e alla citazione del AV;
2.- che nella specie ricorreva la fattispecie del reato impossibile in relazione ai previsti meccanismi di aggiudicazione dei lavori e alla tipologia delle offerte presentate dagli imputati;
3.- la violazione del divieto della reformatio inpejus, in relazione alla irrogazione in appello della pena accessoria (sospesa) della incapacità di contrattare con la P.A. per anni uno.
DIRITTO
I ricorsi sono infondati.
1.- La difesa eccepisce la nullità del giudizio di primo grado sotto due profili: a) l'invalidità del rinnovo della notifica del decreto di citazione a giudizio a uno dei difensori del NS, in quanto disposto dal giudice del dibattimento, in mancanza della previa obbligatoria restituzione degli atti al P.M.; b)- l'invalidità del rinnovo di notifica della citazione a giudizio dell'imputato AV, in quanto effettuato, per l'udienza oggetto di rinvio, attraverso un improprio foglio formato dal Cancelliere, intitolato "avviso del rinvio d'udienza e del decreto di citazione a giudizio", non recante tali atti in copie autentiche. Il primo assunto è privo di pregio, posto che, versandosi in tema di rinnovo di notifica, non occorreva la restituzione degli atti al P.M. e la competenza a provvedere spettava al giudice del dibattimento (Cass. SS.UU. 29 maggio 2002, Manca). Anche il secondo assunto è infondato, posto che nella specie il decreto di citazione a giudizio era stato già notificato in precedenza all'imputato AV e l'avviso del rinvio dell'udienza era solo un aggiornamento della data di comparizione, che andava a raccordarsi col decreto già notificato e richiamato, e per il quale - non essendovi ragioni di dubitare della provenienza dell'atto - nessuna specifica formalità era prescritta, in riferimento in particolare all'attestazione di autenticità dell'ordinanza di rinvio.
2.- La tesi difensiva del reato impossibile è completamente destituita di fondamento. Essa si basa, invero, sul rilievo che il meccanismo di aggiudicazione della gara prevedeva modalità assai complesse, tali che l'ascritta presentazione di due sole offerte concordate, con percentuali di ribasso fra loro molto vicine, non poteva influire sul risultato finale. Ora, da un lato, il suddetto meccanismo non operava in caso di offerte in numero inferiore a cinque, situazione che si è fra l'altro concretamente verificata nel caso di specie. Dall'altro, non c'è dubbio che la fraudolenta duplicazione delle offerte, provenienti da un unico centro d'interessi, era per se stessa idonea a influenzare il computo delle medie e tale quindi da interferire comunque sul normale svolgimento del procedimento aggiudicativo: il che è sufficiente a integrare il reato contestato, avente natura di reato di pericolo (Cass. 24 ottobre 1997, Todini). 3.- Infondato è infine anche il motivo con cui si denuncia la violazione del divieto della reformatio in pejus, in relazione alla irrogazione in appello della pena accessoria (sospesa) della incapacità di contrattare con la P.A. per anni uno. È, infatti, legittima l'applicazione d'ufficio, da parte del giudice di appello, delle pene accessorie non applicate in primo grado, ancorché la cognizione della specifica questione non gli sia stata devoluta con il gravame del pubblico ministero, in quanto la previsione di cui all'art. 597 c.p.p., comma 3 - che sancisce il divieto della "reformatio in peius" quando appellante sia il solo imputato - non contempla, tra i provvedimenti peggiorativi, inibiti al giudice di appello, quelli concernenti le pene accessorie, le quali, ex art. 20 cod. pen., conseguono di diritto alla condanna cornei effetti penali di essa (Cass. sent. 8220 del 22 gennaio 2008).
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2011