CASS
Sentenza 8 aprile 2026
Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 12808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12808 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: DE FA GI nato a [...] il [...] RA RO nato a [...] il [...] IA IC nato a [...] il [...] OL AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO GI;
Il P.G. conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per sopravvenuta prescrizione, per il ricorrente OL' AN. Chiede il rigetto dei ricorsi per i ricorrenti IA IC, RA RO e DE FA GI. udito il difensore - L'avvocato CIANFERONI LUCA del foro di ROMA in difesa di RA RO (2p Penale Sent. Sez. 1 Num. 12808 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: GI RAFFAELLO Data Udienza: 12/12/2025 conclude insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso. - L'avvocato ARANITI GIOVANNA del foro di REGGIO CALABRIA in difesa di OL' AN conclude riportandosi ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. - L'avvocato GIURATO EMILIA VERA del foro di REGGIO CALABRIA in difesa di MERCIANO' IC conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. L'avvocato VIANELLO ACCORRETTI VALERIO del foro di ROMA in difesa di DE FA GI conclude insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso. - L'avvocato VIANELLO ACCORRETTI VALERIO del foro di ROMA in difesa di DE FA GI conclude riportandosi ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa - in sede di rinvio da questa Corte giusta decisione rescindente del 10 marzo 2022 - in data 14 novembre 2024 la Corte di Appello di Reggio Calabria ha: a) confermato la penale responsabilità di De AN IO riqualificando il fatto a lui contestato ai sensi dell'art. 416 bis, primo e quarto comma, cod. pen., con rideterminazione della pena in quella di anni dieci di reclusione;
b) quanto a FR BE, ha confermato la decisione affermativa di responsabilità esclusivamente per il reato associativo di cui all'art. 416 bis cod. pen. con rideterminazione della pena in quella di anni dodici di reclusione;
c) quanto a CI IC, ha confermato la decisione affermativa di responsabilità esclusivamente per il reato associativo di cui all'art. 416 bis cod. pen. con rideterminazione della pena in quella di anni otto di reclusione;
1 d) quanto a OL AN, ha confermato la decisione affermativa di responsabilità per il solo capo residuo di intestazione fittizia, con rideterminazione della pena in quella di anni tre di reclusione. Al fine di rappresentare - sia pure in sintesi - l'oggetto del giudizio di rinvio appare necessario prendere le mosse dai contenuti della decisione rescindente (Sez. V n. 22106 del 10 marzo 2022). 2. In particolare, va ricordato che la decisione allora impugnata - emessa il 20 gennaio del 2021 - aveva definito il giudizio di secondo grado in una vicenda processuale estremamente complessa, sorta dalla riunione di ben sei procedimenti penali relativi alla individuazione delle cosche di 'ndrangheta dominanti nel territorio di Reggio Calabria. Stante la necessità di offrire una rappresentazione fedele dei contenuti della decisione rescindente si propone una tabella riepilogativa degli esiti dei motivi di ricorso proposti - in particolare - da De AN IO, posizione più complessa tra quelle in valutazione, avverso la decisione emessa dalla Corte di Appello il 20 gennaio del 2021 con il richiamo sintetico agli esiti di ogni motivo proposto. In premessa (pag.16 della sentenza e successiva pag.77) questa Corte in fase rescindente evidenzia la 'doppia contestazione associativa' su cui i giudici del merito si sono pronunciati nei confronti del De AN con statuizione di condanna: il ruolo apicale nella cd. componente riservata della 'ndrangheta (fino al 15 luglio 2016) e ruolo apicale nella 'ordinaria' CO De AN. Ciò deriva dal fatto che De AN IO è destinatario al capo A) di una contestazione di partecipazione alla componente 'segreta o riservata' della organizzazione, con ruolo di promotore della cd. struttura occulta ed è destinatario altresì della contestazione di cui al capo BB) ove compare in qualità di capo della cd. CO De AN (nell'anno 2014 e con condotta permanente sino al 15 marzo 2016). 2.1 De AN IO: MOTIVI DI RICORSO avverso la decisione emessa dalla Corte di Appello il 20 gennaio 2021 CONTENUTO della decisione RESCINDENTE numero 22106 del 2022 1. questione in tema di competenza territoriale/funzionale (per ipotesi di trattazione in TA ai sensi articolo 11 cod.proc.pen.). Inammissibilità 2 Inammissibilità 2.sub questione sempre legata ad art.11 e a una modifica della contestazione. 3.questione di bis in idem Si richiama l'esistenza di due giudicati. Il processo Olimpia 1 copre fino all'anno 1991 e si è concluso con una condanna del De AN per concorso esterno alla associazione mafiosa. Il processo 'caso Reggio' vedeva una contestazione di partecipazione alla parte riservata fino al 2005, con esito di assoluzione. Dunque, per la ipotesi di reato della CO cd. 'segreta' doveva essere rilevata la violazione del divieto di secondo giudizio sino al 2005. Vi erano anche alcuni decreti di archiviazione successivi, del GIP di TA, mai revocati. Fondatezza (v. pag.78 e ss.). Viene accolta la questione in rapporto all'art. 649 cod.proc.pen. con annullamento senza rinvio nei termini che seguono. In particolare, la sentenza rescindente evidenzia che la sentenza OLIMPIA ha visto la condanna per concorso esterno verso la CO ordinaria e la assoluzione per la cd. 'cosa nuova' . La successiva sentenza CASO REGGIO ha mandato assolto il De AN dalla accusa di concorso esterno nella CO 'ordinaria' fino al 2005. Dunque, in rapporto all'arco temporale 1990- 2005 vi sono due giudicati (dal diverso contenuto, nel senso che l'unica condanna è per un periodo di concorso esterno alla CO ordinaria fino al 1991) che precludono la rivalutazione in chiave sostanziale del medesimo periodo (anche in rapporto a qualificazioni giuridiche diverse ma basate su un nucleo fattuale unitario). Ciò non interferisce sulla attuale contestazione del ruolo apicale nella CO De AN, che è limitata al periodo 2014/2016, ma interferisce sulla contestazione del ruolo apicale nella cd. CO 'segreta', che non può pertanto riferirsi a periodi antecedenti al 2005 ed in essi compreso (dunque dal 2006 in avanti). 4. questione relativa all'avvenuto utilizzo di fonti di prova (sulla condanna per il ruolo apicale nella CO segreta) di dichiarazioni dei collaboranti relative al periodo in cui De AN è stato assolto da tale accusa (dunque fino al 2005.) Si fa riferimento alle fonti dichiarative Barreca, Costa, Lauro, Serpa, Annacondia, Scopelliti, Rodà, Ianno e FI. Fondatezza del motivo. Qui viene espresso in sede rescindente un principio di diritto, sulla scia di Sez. 2, n. 7870 del 28/01/2020, Caridi, Rv. 277962 - 01 ove si è affermato: in tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, la condotta tipica deve essere provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dall'imputazione, sicché, in caso di successione di condotte contestate a titolo di partecipazione o di direzione dell'organizzazione criminale, la rivalutazione delle prove acquisite e valutate nel corso di un precedente procedimento per il delitto 3 di cui all'art. 416-bis cod. pen., conclusosi con sentenza assolutoria in relazione ad un differente arco temporale, è subordinata alla circostanza che quegli elementi riguardino comunque il nuovo periodo temporale oggetto di contestazione e non attengano, invece, al periodo coperto dal giudicato assolutorio. La sentenza rescindente ribadisce che la condotta associativa va provata in riferimento allo specifico arco temporale oggetto di contestazione, sicché gli elementi di prova relativi a periodi antecedenti (o successivi) non possono, tendenzialmente, ritenersi spendibili. È stato dunque illegittimo utilizzare fonti di prova che riguardano il periodo oggetto di assoluzione (fino a tutto il 2005) per arrivare a sostenere la responsabilità del De AN IO per il periodo posteriore. Si fa l'esempio del SERPA del RO e del UM e si indicano in tale chiave anche VILLANI, BARRECA, COSTA, RO, ANNACONDIA, SCOPELLITI e RODA'. In sostanza, attraverso dette fonti si sarebbe realizzata una illegittima rivalutazione delle condotte del De AN nel periodo coperto da precedente giudicato assolutorio. 5. doglianza relativa alla omessa rinnovazione istruttoria per l'ascolto a discarico del collaborante MUNAO' Assorbito 6. ampio motivo (la sintesi è da pag.21 a pag.33 della rescindente) relativo alla violazione delle regole di valutazione della prova in rapporto alla fattispecie incriminatrice contestata. Il motivo si articola in sotto partizioni tematiche. Si inizia ad evidenziare che la corte di merito aveva del tutto omesso il confronto con deduzioni specifiche in punto di attendibilità dei dichiaranti IA, FI, Serpa, Lauro, Costa. Barreca, Lo UD e VI. Ci si diffonde sulla ricostruzione dei rapporti intercorsi tra il De AN e lo MB e sull'episodio della rivelazione da parte dello MB, nel 2009, della esistenza di una microspia nella stanza Solo in piccola parte assorbito ma in massima parte ritenuto fondato. Qui vengono analizzati i passaggi argomentativi della decisione allora impugnata sotto il profilo della logicità e congruenza. In estrema sintesi si ritiene che: i dichiaranti FI e IA hanno avviato la collaborazione prima del 2005 e dunque non sono spendibili, perché le loro dichiarazioni sono 'coperte' dal giudicato assolutorio fino a tutto il 2005. Ciò rende superfluo il vulnus derivante dalla mancata verifica di attendibilità. Si afferma che sono valutabili solo le fonti dichiarative posteriori al 2005, in 4 di ospedale ove era ricoverato il De AN. Altro punto di critica è la interpretazione del colloquio intercettato tra LI HI e TA AC (in difformità dagli esiti delle perizie). Si evidenzia in ogni caso la mancanza di riscontri esterni alle dichiarazioni dei collaboranti, che non si possono - per eterogeneità dei contenuti - riscontrarsi reciprocamente. Molto spazio è dedicato alla critica della ricostruzione della vicenda NU - bar LA, posta a fondamento della condanna per la CO cd. ordinaria. Secondo la difesa si tratta di un altro punto di illogicità della sentenza. Il nulla-osta commerciale era stato dato già da De AN EM, il che esclude la necessità di un intervento di De AN IO in chiave associativa. Sarebbe stato il NU a rivolgersi alla agenzia assicurativa gestita dalla figlia del De AN e non il De AN a contattare il NU. In ogni caso la polizza non sarebbe mai stata stipulata e ciò fa comprendere come taluni passaggi contenuti nelle conversazioni del NU erano millanterie o enfatizzazioni. Peraltro se davvero la riapertura del bar era fonte di 'tensione' tra i diversi gruppi operanti in quella zona di Reggio Calabria, perché mai IO De AN (uomo della CO riservata) avrebbe dovuto manifestarsi al NU? Ancora si critica il rilievo dato ad una conversazione in tema elettorale intercorsa tra il De AN IO e l'avv. LO EO nel 2010 e la frequentazione dello studio legale da parte di alcuni affiliati. In sostanza si afferma che da nessuno dei pretesi indicatori si riesce a desumere l'assunzione di un ruolo di vertice da parte del De AN IO tanto nella compagine segreta che in quella 'manifesta'. rapporto a quanto deciso al punto precedente. Quanto a Lo UD e VI è fondata la doglianza circa la omessa verifica in concreto dei profili di rispettiva attendibilità intrinseca (si tratta qui di un aspetto rimesso al giudice del rinvio). Quanto al rapporto con lo MB le doglianze difensive vengono parimenti accolte. Le dichiarazioni relative ai pretesi aggiustamenti di procedure di prevenzione sono coperte da giudicato assolutorio. La vicenda della microspia disvelata nel 2009 non sarebbe stata congruamente apprezzata, posto che la notizia viene offerta al De AN dallo MB solo in un momento successivo e potrebbe derivare da un rapporto personale tra i due, non teso ad avvantaggiare la associazione criminale. Fondato è anche il punto di critica sulla conversazione intercorsa tra LI HI e TA AC il 24 luglio del 2013. Nella conversazione non si comprende il nome del De AN che HI indica alla compagna come esponente di spicco della ndrangheta. Né a tale conclusione si può arrivare tramite la valutazione dell'ulteriore colloquio intercorso tra i due in sede carceraria il 9 ottobre 2016 (con ragionamento definito illogico). Fondato è anche il punto di critica sulla vicenda della riapertura del bar LA. Su questo argomento la sentenza rescindente si intrattiene a lungo (da pag. 88 a pag. 95). In sintesi, si afferma che dopo la opposizione degli Stillitano alla riapertura del bar LA, il NU segua una politica di alleanze e autorizzazioni con i CO e con i De AN (rappresentati da EM De AN). Il preteso intervento (anche) di IO De AN già manifesta spunti di illogicità perché se davvero costui era membro della struttura coperta in tal modo si sarebbe manifestato ad un soggetto (il NU) che non era 5 nemmeno un appartenente alla ‘ndrangheta. Ma allora il De AN interviene (se interviene) solo come dirigente della CO omonima? Anche su questo punto la sentenza rescindente, dopo approfondita disamina, ritiene palesemente illogica la affermazione per cui la prova dell'intervento del De AN IO poteva derivare dall'assenza di attentati successivi alla riapertura del locale, posto che tale effetto ben poteva avere altre matrici (emerse in atti e riferibili alla benevolenza della CO CO). Dunque, di questo intervento non vi è prova alcuna (si tratterebbe di congetture espresse dal NU nel corso di conversazioni intera/los). Ancora, fondato viene ritenuto il motivo sulla conversazione elettorale con LO EO e sulla frequentazione dello studio da parte di alcuni affiliati diversi dai parenti. L'unico aspetto su cui si ritiene rilevante il contributo dichiarativo è il punto sulla dichiarazione resa dal IB (secondo cui Caponera nel 2009 gli avrebbe indicato IO De AN come il soggetto che gli ha chiesto di guidare la CO in un momento difficile). Solo che su questo punto non vi sarebbero riscontri dotati di portata individualizzante. Dunque, vi è annullamento con rinvio in riferimento al periodo posteriore all'anno 2005 ed in rapporto ad entrambe le contestazioni associative. 7.doglianza relativa alla circostanza Assorbito aggravante delle armi 8. doglianza relativa applicazione delle Assorbito norme peggiorative di cui alla legge 27 maggio 2015, n. 69. 2.2 In riferimento alle altre posizioni può farsi riferimento alla sintesi che segue: Per FR BE il ricorso è stato accolto in riferimento alla recidiva (v. pag.140) e ad una delle due condotte di intestazione fittizia (capo KK). Quanto al reato associativo vi è dunque giudicato parziale in punto di responsabilità. 6 Per CI IC il ricorso è stato accolto in riferimento al reato associativo ed alla contestazione in tema di armi per vizio di motivazione. Non vi è la espressione di principi di diritto ma viene rilevata la illogicità della motivazione espressa nella decisione allora impugnata. Per OL AN il ricorso è stato accolto sia per il capo riguardante il reato associativo che per quello di intestazione fittizia (capo LL). Non vi è la espressione di principi di diritto ma viene rilevata la illogicità della motivazione espressa nella decisione allora impugnata. 3. La decisione emessa in sede di rinvio. 3.1 La posizione di maggiore complessità, come si è detto, è quella di De AN IO, da cui conviene prendere le mosse. In sintesi, va evidenziato che il giudice del rinvio: a) afferma che gli elementi di prova a carico non consentono di ritenere il De AN inserito effettivamente nella struttura riservata della 'ndrangheta (anche se a tale affermazione non fa seguito una pronunzia assolutoria parziale nel dispositivo di sentenza) ma consentono di ritenere l'imputato quantomeno partecipe della CO De AN (da qui la riqualificazione del fatto di cui al dispositivo); b) in tale chiave ritiene legittima la valutazione degli elementi di prova emersi sino al 2005 (nonostante la assoluzione del processo Cosa Nuova) «se non altro per tracciare un profilo di continuità con i fatti collocabili nel periodo successivo»; c) vengono dunque richiamati i contributi di AN FI, l'episodio MB, i rapporti con LO EO, le dichiarazioni rese da LA VI e da AN Lo UD, ritenendole significative;
d) al contempo, si rivaluta il contributo dichiarativo reso da LI HI in riferimento alla captazione del 24 luglio 2013 e alle successive vicende del 2016 e si offre nuova chiave di lettura in senso accusatorio alla vicenda della riapertura del bar LA avvenuta nel 2014 (alle pagine 62-66). Si evidenzia che fu De AN a convocare il NU e che tale intervento sarebbe dipeso dalla volontà di intervenire in una vicenda che ben sapeva aver dato luogo ad una fibrillazione tra le diverse famiglie;
7 e) si ritorna anche sul colloquio tra IO De AN e LO EO del 2010 evidenziando che dai contenuti dello scambio può dedursi un indizio di appartenenza alla associazione, non essendo altrimenti spiegabile il potere - pur non elevato - di spostare il consenso elettorale su un determinato candidato, così come si ipotizza l'esistenza di riscontri alle dichiarazioni del IB. In sostanza il giudice del rinvio sostiene la univocità e convergenza dei dati indizianti quantomeno sul livello partecipativo di De AN IO alla CO De AN nel periodo posteriore al 2005, intendendo formulata in tal modo la contestazione anche per il segmento inerente la mera condotta di adesione alla CO De AN. 3.2 Quanto alla posizione di FR BE, la decisione emessa in sede di rinvio afferma che il vizio motivazionale riferito al capo di intestazione fittizia (KK) non può essere emendato, con assoluzione sul punto, perché il fatto non sussiste. Quanto al tema della recidiva, viene esclusa la sua applicabilità. Il FR è gravato da precedenti (tra cui il reato di associazione mafiosa ma situato temporalmente nel 1986) risalenti nel tempo e dunque inidonei a determinare la base logica di un incremento di pericolosità tale da integrare la circostanza aggravante. Da ciò la declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo JJ. Quanto alla determinazione della pena per il reato associativo si ritiene di mantenere ferma la pena inflitta in secondo grado (anni 18 di reclusione, ridotti a 12 per la scelta del rito), in ragione delle modalità del fatto e della negativa personalità dell'imputato. 3.3 CI IC in sede di rinvio consegue l'assoluzione dal capo relati,/o alle armi (capo K) ma la conferma della responsabilità per il reato associativo. In motivazione, quanto alla parte sfavorevole, si evidenzia che in sede di rinvio è stata acquisita la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria in data 26 ottobre 2020 (definitiva in data 21 aprile 2022) con cui CI IC è stato condannato per il concorso nell'omicidio di US Canale, avvenuto in data 12 agosto del 2011. Si tratta di un omicidio avvenuto per vendicare la morte di IC HI, esponente di primo piano della criminalità di Gallico, di cui il CI è stato ritenuto mandante e co-esecutore. Vi è stata anche l'acquisizione di dichiarazioni accusatorie provenienti da ND AR. 8 La particolare valenza indicativa di questo dato è stata oggetto di valutazione nel senso della conferma della appartenenza del CI alla criminalità organizzata territoriale, atteso che rafforza la portata indiziante degli elementi già emersi (tra cui i contatti con IC HI) e ritenuti non sufficienti - in sede rescindente - a delineare il ruolo associativo del CI. 3.4 Per quanto concerne OL AN costui è stato assolto - alla stregua delle motivazioni espresse nella decisione rescindente- dalla contestazione del reato associativo (capo BB), con conferma del solo capo relativo alla intestazione fittizia di Villa Arangea s.n.c. costituita il 2 novembre del 2006. 4. Gli atti di ricorso. 4.1 De AN IO introduce - tramite i difensori avv. Valerio NE OR e IO NE OR - sei motivi di ricorso, la cui sintesi può operarsi nel modo che segue. 4.1.1 al primo motivo si deduce una pluralità di vizi processuali sia in rapporto ai contenuti dell'art. 627 cod. proc. pen. che in rapporto ai contenuti degli articoli 521 e 522 cod. proc. pen. La decisione emessa in sede di rinvio si discosta, in tesi, dai principi di diritto espressi nella decisione rescindente e realizza una indebita estensione della contestazione associativa. La difesa evidenzia come in sede di esercizio dell'azione penale - nei diversi procedimenti poi riuniti- la formulazione della imputazione ha riguardato due contestazioni associative (quella cd. coperta e la CO De AN cd. visibile) con tempi diversi, nel senso che solo la prima reca un dies a quo imprecisato mentre la seconda lo individua nell'anno 2014. Non a caso la decisione rescindente lì dove ha accolto la doglianza relativa al precedente giudicato sino al 2005 ha precisato che ciò si riferiva alla associazione 'coperta', mentre per quella ordinaria il tempus era già stato delimitato al periodo 2014/2016. Non poteva, pertanto, il giudice del rinvio ritenere che il periodo 2005 - 2016 fosse interamente oggetto di contestazione anche in riferimento alla condotta di direzione della (o partecipazione alla) CO 'ordinaria' De AN (si evidenzia che in primo grado si è proceduto peraltro con rito abbreviato). 9 Aver realizzato simile operazione - in sede di decisione - determina estensione indebita della contestazione e la conseguente nullità ai sensi dell'art.522 cod. proc. pen. Di fatto la Corte di rinvio ha assolto De AN IO dalla prima contestazione (2005 - 2016) ma lo ha condannato per la seconda contestazione includendo un arco temporale che non era stato mai contestato (dal 2005 al 2014). Simile operazione si presta ad ulteriore doglianza, posto che l'indebita estensione temporale 'a ritroso' della seconda contestazione ha comportato l'inclusione di elementi di prova relativi al periodo 2005 - 2015 che in realtà erano funzionali esclusivamente alla prima contestazione (associazione coperta) e non anche alla seconda (2014 - 2016). 4.1.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione della norma incriminatrice di cui all'art. 416 bis cod. pen., violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Le vicende che sono state 'riprese' dalla Corte territoriale e ritenute indicative della condotta partecipativa sono in massima parte 'estranee' temporalmente al perimetro della imputazione, per quanto attiene la partecipazione alla CO De AN (2014/2016). L'unica vicenda che va a collocarsi nel periodo realmente contestato è quella relativa alla riapertura del bar LA. Si assume, pertanto, che il giudice del rinvio ha - in sostanza - violato lo stesso principio di diritto espresso dalla decisione rescindente, lì dove si è sottolineata - da parte di questa Corte di legittimità nel valutare il quarto motivo dell'originario ricorso - la necessaria inerenza della prova del reato associativo all'arco temporale di presunta consumazione del medesimo. Ciò perché per il periodo 2005 - 2016 è la stessa Corte di Appello ad avere assolto il De AN dalla contestazione relativa alla associazione cd. coperta. In ogni caso si assume che su ogni punto della pretesa costellazione indiziaria la Corte di Appello ha realizzato una rielaborazione non consentita dei contenuti probatori finendo con il riprodurre i vizi già evidenziati nella decisione rescindente, oltre a non fornire risposta ai motivi di appello ed ai contenuti della memoria difensiva depositata in sede di rinvio. 1 0 Vengono dunque esaminati i singoli aspetti trattati in sede di rinvio, in precedenza richiamati. Sul punto si compie qui riferimento e rinvio agli ampi contenuti dell'atto di ricorso. I punti oggetto di trattazione sono rappresentati: dalle dichiarazioni di FI AN (che si riferiscono ad un periodo anteriore all'anno 2002) sui rapporti con MB e con EO, in tesi attualizzati dalle captazioni del 2009 (MB) e del marzo 2010 (EO); le dichiarazioni di VI e Lo UD (con particolare riferimento alla omessa verifica di attendibilità di entrambi, oggetto di mandato nella decisione rescindente); le conversazioni intercorse tra LI HI e TA AC nel 2013 e nel 2016 ; le dichiarazioni rese da IB BE (riferite al 2009 e, in tesi, prive di effettivo riscontro); le frequentazioni di soggetti intranei alla CO presso lo studio legale del De AN;
la vicenda del bar LA (su cui si deducono profili di contraddittorietà argomentativa e di inidoneità della ricostruzione a fungere da fatto indicativo di una condotta partecipativa). 4.1.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al rinvio, contenuto nella sentenza impugnata, ai punti non oggetto di annullamento della sentenza di secondo grado. Si tratta, in tesi, di un elemento di illogicità e di confusione, atteso che la sentenza rescindente ha esaminato in modo critico tutti i principali elementi di prova e la stessa decisione emessa in sede di rinvio ha profondamente mutato la fisionomia del processo attraverso la assoluzione (pur non esternata in dispositivo) del De AN dalla contestazione relativa alla associazione coperta. Inoltre, si evidenzia la incompletezza della motivazione, non avendo il giudice del rinvio fornito risposta ai motivi dichiarati assorbiti nella decisione rescindente, che vengono puntualmente illustrati. 4.1.4 Al quarto motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla circostanza aggravante di cui al comma 4 dell'art. 416 bis cod. pen. Non vi è alcuna motivazione sulla richiesta - pur subordinata - di esclusione della circostanza aggravante. 4.1.5 Al quinto motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in tema di trattamento sanzionatorio. 11 4.1.6 Al sesto motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al periodo storico di contestazione, in rapporto al fenomeno di successione nel tempo di diverse discipline incriminatrici. Sono state depositati motivi nuovi - a sostegno ulteriore delle deduzioni già operate - e note di udienza con memoria illustrativa dei contenuti del ricorso. 4.2 FR BE ricorre a mezzo del difensore di fiducia avv. Luca Cianferoni ed introduce due motivi in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio. 4.2.1 Al primo motivo deduce violazione di legge in riferimento a quanto previsto dall'art.133 cod. pen. Si evidenzia che la pena per il reato associativo è stata determinata in anni diciotto di reclusione, ridotti a dodici per la scelta del rito. Nel compiere siffatta operazione si è mantenuta la pena (per tale reato) determinata nella decisione di secondo grado, emendata dalla recidiva e dai reati satellite. Secondo la difesa, di contro, il mandato della decisione rescindente era più ampio in quanto postulava la 'rimodulazione' della pena, dunque una possibile rivalutazione anche della risposta sanzionatoria al mero reato associativo. Peraltro, si osserva, che la motivazione espressa per la quantificazione in misura superiore al minimo edittale (richiamo ai precedenti) è incongrua. 4.2.2 Al secondo motivo si pone il tema della violazione di legge in riferimento al range edittale della pena. Si rappresenta che è stata applicata senza reale confronto con le dinamiche ricostruttive dei fatti la pena prevista dalla legge n.69 del 2015 (vigente dal 27 maggio 2015) lì dove le condotte del ricorrente sarebbero antecedenti. 4.2.3 Sono stati depositati motivi nuovi. Si integrano le prospettazioni nel modo che segue. I precedenti penali da un lato sono stati ritenuti non idonei a concretizzare la recidiva, dall'altro hanno determinato la quantificazione della pena in misura superiore al minimo edittale. In ciò si annida, secondo il ricorrente, una contraddizione;
anche le modalità del fatto non giustificano la severità della sanzione. Inoltre, sul secondo motivo si evidenzia che la necessaria delimitazione temporale della imputazione era necessariamente ricompresa nel dictum (rimodulazione) della decisione rescindente. 4.3 CI IC propone ricorso a mezzo del difensore avv. Emilia Vera Giurato. 12 4.3.1 Al primo ed unico motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, nonché violazione dei contenuti dell'art. 627 cod. proc. pen. La difesa non nega il dato storico rappresentato dal novum acquisito in sede di rinvio (la sentenza di condanna per l'omicidio Canale) ma lo ritiene illogicamente valutato ed apprezzato. La condanna per quello specifico fatto omicidiario sarebbe stata - in modo illogico - posta alla base di una rivalutazione di segmenti probatori che la decisione rescindente aveva già valutato come inidonei in tema di valenza indicativa della pretesa partecipazione associativa. 4.4 OL AN ricorre a mezzo del difensore avv. Giovanna Beatrice Araniti, sul solo capo di intestazione fittizia. Si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione su più punti della decisione. Secondo la difesa, l'avvenuta assoluzione dalla contestazione associativa avrebbe dovuto riflettersi anche sulla configurazione dell'elemento soggettivo del reato di intestazione fittizia, non essendovi alcuna finalità di sottrazione del bene alla confisca di prevenzione. Ciò si deduceva chiaramente dai contenuti della decisione rescindente. La finalità elusiva avrebbe dovuto connotare l'attribuzione patrimoniale iniziale, cosa che non è stata congruamente dimostrata. Ci si sofferma sulla tempistica della acquisizione e sulle vicende societarie. Considerato in diritto 1. Va accolto il ricorso proposto nell'interesse di De AN IO, che si tratta per primo, in quanto posizione di maggiore complessità. 2. Ad avviso del Collegio, la decisione emessa in sede di rinvio muove da una erronea interpretazione della sequenza normativa che deve realizzarsi tra giudizio rescindente e giudizio rescissorio su alcuni punti essenzali, come evidenziato nell'atto di ricorso. Inoltre, pur nella obiettiva complessità della vicenda (anche sul terreno squisitamente processuale, data la doppia contestazione associativa di cui si è ampiamente parlato in parte narrativa), il giudice del rinvio tende a inserire nella contestazione originariamente indicata come BB (CO De AN) una ampia 13 frazione temporale (dal 2005 al 2014) che in modo inequivoco la decisione rescindente (anche nella parte dedicata alla violazione del divieto di secondo giudizio sul medesimo fatto, che ha comportato annullamento senza rinvio) ha ritenuto appartenere alla sola contestazione di direzione della 'componente occulta' della 'ndrangheta. Dunque, al di là dell'obiettivo esame delle modalità di esercizio dell'azione penale (che vedono per il capo BB, poi trasfuso nel capo A la delimitazione temporale secca 2014-2016) è proprio il contenuto della decisione rescindente ad imporre il mantenimento della duplicità di contestazioni associative ognuna con la «propria» dimensione fattuale e delimitazione temporale. Di ciò il giudice del rinvio non ha tenuto conto, con le conseguenze che si diranno. 2.1 Occorre ribadire, in premessa, alcuni principi generali espressi in precedenti decisioni di questa Corte sul tema del giudizio di rinvio in quanto tale. Le disposizioni processuali che tendono a determinare e regolamentare il complesso equilibrio di poteri tra questa Corte, il giudice del rinvio e le stesse parti processuali sono in primis contenute nel corpo dell'art. 627 cod. proc. pen. (ai commi 2 e 3), ma non in modo esclusivo, posto che rilevano, quantomeno, i contenuti del comma 2 dell'art. 628 e del comma 1 dell'art. 624. In effetti, mentre il vincolo «pieno» posto dalla decisione rescindente (e teso ad escludere l'autonomia del giudice del rinvio con il correlato obbligo di uniformarsi) è soltanto quello relativo alla «questione di diritto» decisa dalla Corte di Cassazione (v. art. 627, comma 3, cod. proc. pen.), ciò non toglie che in una corretta impostazione della sequenza processuale debba darsi rilievo alla «logica interna» espressa nella decisione rescindente anche lì dove l'annullamento risulti collegato a vizi motivazionali (vizi di tipo logico, che assumono rilievo in sede di legittimità sempre in quanto collegati a ricadute sanzionabili e incidenti sul percorso argomentativo realizzato nella decisione impugnata). Anche in caso di riscontrato vizio di motivazione vi è pertanto, pacificamente, il divieto - in sede di rinvio - di sustanziale riproduzione del percorso argomentativo già censurato in sede di legittimità (tra le molte, v. Sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014, Pg in proc. Cataldo, Rv. 261760 - 01), così come sussiste l'obbligo di affrontare in via prioritaria il tema posto dalla decisione di annullamento. In tale direzione, secondo l'insegnamento risalente a Sez. 6, n. 18634 del 18/11/2014, dep. 2015, P.m. in proc. Rosi DO s.p.a., Rv. 263951 - 01, il 14 giudice del rinvio non può abbandonare il thema decidendum segnato dai motivi di ricorso che hanno determinato l'annullamento, e definire il giudizio attraverso l'introduzione di nuovi punti, ma deve in primo luogo eliminare il vizio rilevato dalla Corte di cassazione, e solo successivamente, muovendo da tale presupposto, può affrontare ulteriori questioni in fatto o in diritto (ove necessario) poiché, per effetto del «collegamento sequenziale» tra pronuncia rescindente e fase rescissoria, non deve venir meno la continuità di oggetto del giudizio. Altro principio generale che occorre ricordare (v. tra le molte Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438 - 01) è quello per cui in tema di giudizio di rinvio, la cognizione del giudice riguarda il nuovo esame non solo del profilo censurato, ma anche delle questioni discendenti dalla sua rivalutazione secondo un rapporto di interferenza progressiva e dichiarate assorbite nella pronuncia di annullamento (in motivazione, la Corte ha precisato che l'accoglimento di motivi di ricorso, cui segua l'assorbimento di altre questioni controverse, implica la sospensione della loro valutazione da parte del giudice di legittimità, conseguente al rapporto di pregiudizialità logica del tema assorbente sul quale deve rinnovarsi l'esame, la cui definizione impone la progressiva verifica delle questioni dipendenti che da quella premessa traggono il proprio caposaldo argomentativo). 2.2 Ancora, il Collegio non può prescindere da una sintetica analisi dello stato attuale della giurisprudenza di questa Corte circa la metodologìa di individuazione della condotta di partecipazione alla associazione di stampo mafioso, posto che la decisione di rinvio ha posto il tema della «convergenza di elementi» quantomeno sul ruolo partecipativo del De AN IO alla CO De AN. Quanto alla condotta di partecipazione ("chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso"), secondo l'ormai consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, anche a Sezioni unite, essa non può consistere in un mero status, né in una condivisione meramente psicologica del programma criminoso e delle relative metodiche, dovendo al contrario sostanziarsi in un agire concreto e causalmente efficace rispetto agli scopi dell'associazione, il quale può assumere forme e contenuti diversi e variabili, così da delineare una figura di reato "a forma libera". In altri termini, l'azione del partecipe deve sempre consistere, in modo pregnante, "nella concreta assunzione di un ruolo materiale all'interno della struttura criminosa, manifestato da un impegno reciproco e costante, funzionalmente orientato alla struttura e all'attività dell'organizzazione criminosa", quale espressione di un inserimento strutturale, a tutti gli effetti, in tale 15 organizzazione, nella quale l'agente risulta stabilmente e organicamente incardinato;
inserimento idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua "messa a disposizione" in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, AR, Rv. 281889-01; in termini già Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, NN, Rv. 231670-01 e, nella giurisprudenza ad essa successiva, Sez. 2, n. 31541 del 30/05/2017, Abbamundo, Rv. 270468-01; Sez. 2, n. 18940 del 14/03/2017, Musacco, Rv. 269659-01; Sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016, dep. 2017, Di Marco, Rv. 269207-01; Sez. 6, n. 12554 del 01/03/2016, Archinà, Rv. 267418- 01). Circa i possibili coefficienti identificativi di tale 'inserimento organico' si tornerà a breve, con particolare riferimento ai contenuti di Sez. U. AR. Quanto all'elemento soggettivo della condotta di partecipazione, esso sussiste allorché ricorra la consapevole volontà di fare parte della compagine criminosa al fine di condividerne l'attività svolta e gli obiettivi criminali. Dunque, il partecipe è colui che esercita la forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva, o che di essa si avvale, o che comunque agevola o collabora direttamente, attraverso un'attività strettamente correlata all'attività di intimidazione, con chi la esercita o se ne avvale, ovviamente agendo allo scopo di raggiungere i fini criminali del sodalizio, di cui sia consapevole di far parte. Va, inoltre, precisato che, in materia di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso, il thema probandum riguarda, precipuamente, la condotta di partecipazione al sodalizio criminale attuata con la stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del medesimo;
di tal che le prove o gli indizi, costituite in genere dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dagli elementi di riscontro individualizzanti, devono riguardare la sua appartenenza al sodalizio, inquadrando il contributo causale offerto all'esistenza del medesimo (v. Sez. 2, n. 23687 del 3/5/2012, D'Ambrogio, Rv. 253221-01; Sez. 5, n. 17081 del 26/11/2014, deo. 2015, Bruni, Rv. 263699-01; Sez. 2, n. 24995 del 14/5/2015, Rechichi, Rv. 264380-01; Sez. 5, n. 32020 del 16/3/2018, Capraro, Rv. 273572-01). Per tale ragione, la conferma dell'attendibilità di un'accusa mossa da un collaboratore di giustizia può essere costituita dalla dichiarazione di un altro collaboratore avente ad oggetto un fatto diverso ma, comunque, altamente indicativo della partecipazione all'associazione. Infatti, nei reati associativi, la chiamata in correità investe il ruolo assegnato e il contributo offerto dall'indagato alla vita del sodalizio, piuttosto che singoli e individuabili comportamenti;
e la sua 16 specificità va valutata sotto tale profilo, non richiedendosi la stessa precisione di dettaglio necessaria nel caso di un delitto che implichi la realizzazione di un evento materiale (Sez. 1, n. 6239 del 11/12/1998, dep. 1999, Meddis, Rv. 212810-01). E del resto, nei reati associativi, il fulcro centrale della prova è costituito, nella prevalenza dei casi, dalla prova logica, dal momento che la dimostrazione dell'esistenza della volontà di assumere il vincolo associativo è desunta per lo più dall'esame d'insieme di «condotte frazionate», ciascuna delle quali, singolarmente considerata, non necessariamente indicativa della partecipazione al sodalizio, e attraverso un ragionamento dal quale si possa dedurre che le singole intese, dirette alla conclusione dei vari reati, costituiscono l'espressione del programma delinquenziale oggetto dell'associazione stessa (v. Sez. 5, n. 1631 del 11/11/1999, dep. 2000, Bonavota, Rv. 216263-01; Sez. 6, n. 35914 del 30/5/2001, Hsiang Khe, Rv. 221247-01). In particolare, quanto all'inquadramento dogmatico della condotta di partecipazione alla associazione camorristica ed in tema di dimensione probatoria, va ulteriormente affermato che, anche dopo l'intervento regolativo Moda ffari adottato dalle Sezioni Unite nel 2021, ad essere rilevante è, in chiave dimostrativa, la selezione, per l'appunto, di affidabili «indicatori» dell'avvenuto inserimento attivo del soggetto nel gruppo, il che tuttavia non comporta l'adozione piena del cd. modello causale. Il cd. modello causale è infatti ancorato alla dimensione del concorso esterno, che richiede la prova della condotta e di un percepibile evento di rafforzamento del gruppo in forza della medesima. Di contro, la dimostrazione della condotta partecipativa richiede - senza dubbio alcuno - la ricostruzione fattuale dello stabile inserimento del soggetto nel gruppo ma, anche secondo l'arresto del 2021 AR, resta valido l'inquadramento teorico risalente a Sez. Unite NN del 2005 per cui la prova dell'inserimento può avvenire 'per indicatori logici'. Già l'intervento nomofilattico del 2005, attuato con la sentenza NN, scinde, a ben vedere, la questione processuale della verifica della condotta di partecipazione alla associazione mafiosa in due momenti di riconoscimento dei presupposti. La tipicità da un lato (ossia la esatta interpretazione della locuzione normativa secondo il suo significato corrente e secondo categorie concettuali di stretta aderenza al testo), la prova dall'altro (posto che ogni condotta descritta in termini elastici, come è la partecipazione, ha bisogno di parametri probatori rassicuranti e 17 al tempo stesso esemplificativi, su cui il giudice possa esercitare il potere di fissazione del fatto). Quanto al primo aspetto, già le Sez. U NN del 2005 affermano con assoluta chiarezza che il 'fare parte' di una associazione mafiosa è espressione di sintesi che implica l'assunzione di un ruolo e lo svolgimento di compiti effettivi, sposando la visione «dinamica e funzionale» della condotta partecipativa, in aderenza al principio di materialità e offensività della condotta punibile. Prendere parte al fenomeno associativo non è uno stato d'animo, né una generica condivisione, ma è lo svolgimento di compiti funzionali e tendenzialmente stabili, coessenziali al raggiungimento dei fini del gruppo. A simile affermazione però non consegue una richiesta di necessaria percezione o ricostruzione 'diretta' di episodi storici integrativi del ruolo, ben potendo la ricostruzione essere indiziaria. Questo è il punto di maggior rilievo della decisione del 2005, nel cui ambito si afferma testualmente che: "sul piano della dimensione probatoria rilevano tutti gli indicatori fattuali, dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi il nucleo essenziale della condotta partecipativa e cioè la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio. Deve dunque trattarsi di indizi gravi e precisi (tra i quali le prassi giurisprudenziali hanno individuato, ad esempio, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di 'osservazione e prova', l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di uomo d'onore, la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici facta concludentia) dai quali sia lecito dedurre, senza alcun automatismo probatorio, la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, nonché della duratura e sempre utilizzabile messa a disposizione della persona per ogni attività del sodalizio, con puntuale riferimento allo specifico periodo temporale considerato nella imputazione". Ora, l'intervento nomofilattico AR del 2021 sorge in rapporto ad un tema specifico, rappresentato dalla rilevanza - quale affidabile indicatore logico della partecipazione - della semplice cerimonia rituale di affiliazione. Nella corposa motivazione della decisione, le Sezioni Unite AR premettono, sulla scia della NN, di aderire al filone interpretativo che riconosce nella previsione incriminatrice di cui all'art.416-bis cod. pen. un 'reato a struttura mista', data la necessaria proiezione esterna del potere di intimidazione del sodalizio. 18 La capacità di intimidazione deve essere effettiva e deve essere attributo del 'sodalizio' in quanto tale. Ci si orienta, pertanto, verso una natura giuridica di reato di pericolo concreto, intendendo per tale il reato associativo di stampo mafioso e non già le singole condotte in cui si articola la fattispecie. Quanto alla nozione di partecipazione vengono enucleate - nel post NN - tre tendenze interpretative. La prima, che facendo leva sulle esemplificazioni della stessa NN (sul terreno della prova) identifica senz'altro l'affiliazione rituale come condotta in quanto tale punibile a titolo di partecipazione, sottolineandone la forza dimostrativa, in aderenza al cd. modello organizzatorio puro (l'adesione è vista come fenomeno di rafforzamento del gruppo, al di là del successivo svolgimento di compiti). La seconda, che ritiene insufficiente l'indicatore della mera affiliazione, non seguito dal censimento di condotte 'espressive del ruolo', in ossequio al profilo funzionalistico valorizzato nella NN nella parte dedicata alla tipicità. La terza, definita in termini di 'modello misto', nel cui ambito si richiede - in ogni caso - la identificazione di un sia pur minimo apporto causale alla vita dell'associazione. In simile contesto, le Sezioni Unite AR propongono una soluzione interpretativa che viene manifestata come ulteriore e originale ma che - a ben vedere - non si distacca in modo visibile da Sez. U. NN. Si evidenzia, in premessa, che non può aderirsi al modello organizzatorio puro. Sostenere, in particolare, che la prova del solo accordo di ingresso esaurisca il tema del giudizio significa non tener conto di possibili situazioni in cui il soggetto non realizzi alcuna concreta attività posteriore e ciò appare in contrasto con i principi di materialità e offensività. Al tempo stesso, si afferma, non bisogna scivolare nella adozione del cd. modello causale in senso stretto, pena la vanificazione della differenziazione tra la condotta di partecipazione e quella di concorso esterno. Si indica, pertanto, la necessità di individuare, sul terreno probatorio, un contributo - anche atipico - del partecipe, contributo che può essere tanto materiale che morale, ricostruibile anche in via indiziaria (tramite ricostruzione di condotte indicative) e che viene esemplificato in termini di messa a disposizione effettiva e consapevole. Solo in tal caso può dirsi che il soggetto 'prende parte' alla associazione. In simile quadro, si ritiene che la investitura ottenuta tramite il rito di ingresso sia elemento non autosufficiente ma certamente indiziario (della effettiva messa a 19 disposizione), elemento che, se debitamente rafforzato dalla 'qualità' dell'adesione e 'serietà' del contesto ambientale in cui la stessa è maturata (con rafforzamento degli obblighi argomentativi del giudice in rapporto al caso concreto), può determinare l'integrazione della fattispecie partecipativa. Si richiede pertanto - per stare al tema del contrasto di giurisprudenza oggetto della decisione - una sorta di 'storicizzazione' dell'evento di affiliazione, tramite l'analisi del contesto relazionale in cui la stessa è maturata. Ciò che rileva, in definitiva, è che la 'messa a disposizione' abbia i caratteri della serietà e continuità, attraverso comportamenti (precedenti o successivi al rituale di affiliazione) capaci di dimostrare in concreto l'adesione libera e volontaria da parte del singolo e l'accettazione da parte del gruppo. La messa a disposizione, in tale chiave, finisce con indicare non già una astratta attitudine (come il significato letterale della espressione pure potrebbe far intendere) ma la «sintesi di un concreto attivismo» tale da rientrare pienamente nel 'profilo dinamico' della partecipazione (in aderenza alla NN). In ciò può dirsi che le Sezioni Unite AR abbiano richiamato l'attenzione del giudice di merito, restando pienamente nella scia dell'insegnamento fornito dalla NN, sulla effettiva valenza dimostrativa dei fatti storici selezionati come «indicatori logici» dell'effettivo inserimento del singolo nel gruppo, senza tuttavia aderire pienamente al cd. modello causale della partecipazione. Si è infatti ribadito in motivazione che: «[..] le stesse ricadute del principio di proporzionalità tra reato e sanzione, portando necessariamente a ritenere come doverosa la connotazione della condotta partecipativa in senso dinamico, impedisce decisamente scorciatoie interpretative correlate alla avvenuta dimostrazione del mero accordo di ingresso ovvero alla presenza di condizioni soggettive cui non si accompagni, in virtù della valenza dei dati di contesto quali interpretabili alla luce delle massime d'esperienza, un concreto connotato di effettiva agevolazione. Il comportamento - di volta in volta - elevato ad "indice rivelatore" del fatto punibile deve, pertanto, essere apprezzato nella sua oggettiva e concreta realtà e, in ogni caso, deve essere teso ad agevolare il perseguimento degli scopi associativi in modo riconoscibile e non puramente teorico, sì da potersi univocamente riconoscere ed interpretare come condotta indicativa dello stabile inserimento del soggetto nel gruppo [...]; ed ancora [...] nel compiere questa indagine ricostruttiva finalizzata a superare il dato, potenzialmente equivoco, della semplice adesione statica collocata in un determinato momento temporale ed avulsa da ogni ulteriore elemento storico-fattuale che dimostri la concreta attivazione del singolo a favore del sodalizio, il giudice, prescindendo da un'acritica 20 adesione formale ad un certo modello ricostruttivo astratto, dovrà avere riguardo alla realtà criminale (anche esterna rispetto allo specifico contesto di riferimento, se ciò si rende necessario al fine di un confronto) ed al materiale probatorio acquisito ed utilizzabile: in tal modo, conseguirà quegli elementi di prova comprovanti l'appartenenza sostanziale e la conseguente permanenza di condotta che il reato richiede per la sua configurabilità [...]». Dunque, resta essenziale, sotto il profilo del metodo ricostruttivo, il rispetto «duplice ruolo» svolto in tali situazioni processuali dalla disposizione di cui all'art. 192, comma 2 cod. proc. pen. regolatrice della logica probatoria indiziaria (secondo gravità, precisione e concordanza dei singoli elementi considerati). Duplice perché da un lato occorre selezionare i singoli «fatti indicativi» che devono potersi dire «provati al di là di ogni ragionevole dubbio», altrimenti rischiando di costruire la condanna per associazione mafiosa su basi meramente congetturali o su suggestioni, dall'altro occorre proiettare la valenza dei singoli fatti sulla dimensione di tipicità della condotta partecipativa, così faticosamente ricostruita nel lungo lavorìo della giurisprudenza di legittimità. 3. I principi processuali e sostanziali sin qui illustrati vanno calati nella verifica del contenuto dei motivi di ricorso nel modo che segue. 3.1 I primi due motivi di ricorso risultano fondati, per le ragioni che seguono. 3.1.1 Vanno anzitutto riprese le considerazioni sulla 'doppia contestazione associativa' e sui limiti temporali di ciascuna per come affrontati e considerati - con portata vincolante - nella decisione rescindente. Non vi è dubbio circa il fatto che in sede rescindente si è ritenuta la contestazione per così dire 'ordinaria' (CO De AN) per come contestata sotto il profilo temporale e dunque dal 2014 al 2016, mentre si è optato per l'annullamento senza rinvio (per precedente giudicato assolutorio sino al 2005, salva la frazione sino al 1991, punita a titolo di concorso esterno) della frazione temporale contenuta nella contestazione relativa alla contestazione associativa cd. occulta. Il primo vizio della decisione emessa in sede di rinvio è dunque strettamente processuale ma di consistente gravità, atteso che: a) non viene emessa una formale decisione di assoluzione per quanto concerne la contestazione di direzione della associazione segreta, pure a fronte di una chiara affermazione in tal senso contenuta nella motivazione, in punto di insufficienza delle prove raccolte (v. pag. 56 della decisione impugnata); b) viene trattata la contestazione associativa 21 ordinaria come se la sua estensione temporale fosse stata espressa nei medesimi termini di quella occulta, dunque dal 2005 al 2016, lì dove era stata formulata in modo più ristretto (2014-2016) e in tal senso considerata nella decisione rescindente, con violazione del generale principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, presidio ineludibile dei diritti della difesa. Il giudice del rinvio tende, dunque, a sovrapporre - in modo difforme dal contenuto della decisione rescindente - le due contestazioni, quasi come se fossero state formulate in modo alternativo (o l'una o l'altra), il che avrebbe - magari - giustificato la omessa pronunzia assolutoria sul piano formale. Ma così facendo si distacca apertamente dai contenuti della decisione rescindente, come sopra ricordati e specificati. 3.1.2 Non è inutile, pertanto, al di là di quanto si dirà a proposito dell'utilizzo di fonti di prova che la decisione rescindente aveva escluso dal quadro di incidenza, ricordare un passaggio di sistema contenuto nella decisione Corte cost. n.50 del 1970, con cui il giudice delle leggi ha espresso il senso della sequenza tra giudizio rescindente e giudizio rescissorio, ritenendo la disposizione dell'allora vigente codice del 1930 (art. 546 comma 1) non in contrasto con l'art.101 Cost.: « il vincolo che la sentenza di cassazione determina per il giudice di rinvio consegue perciò al fatto che la legge ha ritenuto conchiusa una fase del processo e immutabilmente fissato il punto di diritto deciso, con effetto limitato alla causa. Al di là della lettera della norma di cui si discorre, questa, nella sua sostanza e nelle sue conseguenze, altro non fa che determinare l'oggetto del processo di rinvio;
vuole cioè che tale processo, riguardo al punto risoluto dalla Cassazione, si svolga per riportare al fatto la regola che è stata rilevata, in modo che la sentenza della Corte suprema abbia un suo effetto concreto;
e necessariamente ne risulta che la materia del giudizio di rinvio, sul punto predetto, si restringe al trarre le conseguenze della intervenuta rescissione. Assolve un'esigenza logica prima che giuridica la legge che traccia le linee del procedimento in modo che esso abbia a progredire verso la soluzione finale attraverso la concatenazione di atti di valore definitivo, così da impedire la perpetuazione dei giurlizi;
e la scelta che all'uopo fa la legge, quando chiude una fase processuale e ne fa proseguire un'altra che poggia sui risultati della prima, attiene a criteri di politica giudiziaria, di per sé soli insindacabili nella sede di legittimità costituzionale ». Ora, l'oggetto del giudizio di rinvio riguardava di certo la valenza delle fonti di prova spendibili a carico del De AN circa il periodo 2005 - 2016 ma solo 22 perché la decisione di secondo grado era stata annullata - qui con rinvio - su entrambe le contestazioni (tra loro ontologicamente diverse) e non certo perché la contestazione associativa ordinaria potesse essere intesa come ricadente nell'intero periodo di cui sopra, essendo pacifica, anche per la decisione rescindente, la sua delimitazione dal 2014 al 2016. Dunque, il giudice del rinvio avrebbe dovuto emettere pronunzia formale di assoluzione per la direzione della associazione occulta, cosa che non è avvenuta, e avrebbe dovuto prendere atto del tempus della diversa contestazione ordinaria. 3.1.2 Il secondo vizio, sempre nel rapporto con i contenuti della decisione rescindente, riguarda il principio di diritto che la V Sezione di questa Corte ha espresso in tema di possibile utilizzo di fonti di prova relative ad un segmento temporale associativo coperto da giudicato assolutorio (in risposta al quarto motivo di ricorso allora proposto). Piaccia o meno (non è questo il punto, ovviamente), la decisione rescindente ha aderito ad un orientamento che può definirsi 'restrittivo' (v. Sez. 2, n. 7870 del 28/01/2020, Caridi, Rv. 277962 - 01) ove si è affermato che, in tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, la condotta tipica deve essere provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dall'imputazione, sicché, in caso di successione di condotte contestate a titolo di partecipazione o di direzione dell'organizzazione criminale, la rivalutazione delle prove acquisite e valutate nel corso di un precedente procedimento per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., conclusosi con sentenza assolutoria in relazione ad un differente arco temporale, è subordinata alla circostanza che quegli elementi riguardino comunque il nuovo periodo temporale oggetto di contestazione e non attengano, invece, al periodo coperto dal giudicato assolutorio. In buona sostanza, secondo tale indirizzo interpretativo il giudicato assolutorio (qui intervenuto fino a tutto il 2005) tende a marchiare con una patente di insufficienza dimostrativa quegli elementi di prova che nella loro portata obiettiva, riferiti al periodo in contestazione, non hanno portato alla affermazione di responsabilità. Di tale affermazione - che è una affermazione in diritto autonoma e vincolante, ai sensi dell'art. 627 del codice di rito, pur se ricade in ambito probatorio - la Corte di rinvio fa operazione di cancellazione, introducendo altri (e contrastanti) indirizzi giurisprudenziali tesi a sostenere come possibile una complessiva operazione di rivalutazione di tutte le emergenze dimostrative, anche quelle che descrivono condotte antecedenti al 2006 (si veda quanto affermato a pagina 57 della decisione 23 impugnata, secondo cui le condotte antecedenti al 2006, pure a fronte del giudicato assolutorio possono essere valutate per tracciare un profilo di continuità con i fatti collocabili nel periodo successivo). Tra l'altro, anche sul piano logico, trattandosi di condotte non provate o che - se provate - non hanno dato luogo ad affermazione di responsabilità, non vede di quale continuità possa parlarsi. Si tratta di una violazione del principio regolatore del giudizio di rinvio di cui all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. (obbligo di conformarsi) che sottende un atteggiamento di mancata osservanza dei limiti stringenti della decisione di annullamento con rinvio. Ne deriva in modo non rimediabile il vizio argomentativo della sentenza emessa in sede di rinvio in tutte le occasioni in cui si è ostinatamente posto in valutazione il contributo probatorio teso ad illustrare condotte tenute da De AN IO - peraltro quale attore della cd. componente riservata della 'ndrangheta- fino al 2006 (dichiarazioni Serpa, Lauro, FI, IA, Costa, Barreca), per intervenuta violazione del principio regolatore di cui all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. Nessun profilo probatorio, anche indiretto, poteva essere tratto da simili contributi. 3.1.3 In riferimento alle ulteriori fonti dimostrative, le questioni metodologiche di particolare rilievo possono essere così affrontate. La prima è la richiesta difensiva di ritenere 'esteso' il principio di diritto espresso nella decisione rescindente per tutte le fonti dimostrative che illustrano condotte intervenute sino al 2014, in ragione del fatto che simili fonti si riferiscono anch'esse ad una contestazione (quella della associazione occulta) su cui la stessa decisione rescindente ha formulato - in sostanza - un giudizio assolutorio. In tale chiave l'unico fatto valutabile per la contestazione associativa ordinaria sarebbe rappresentato dalla vicenda nota come «riapertura Bar LA». Si tratta di una opzione suggestiva ma infondata, perché comporta l'estensione al merito del giudizio rescissorio di un principio di diritto che la decisione rescindente ha espressamente riferito all'arco temporale 1992 - 2005. Principio di diritto che, in quanto opinabile, sarebbe in tal caso adoperato in modo non pienamente conforme ai contenuti dell'art. 627 cod. proc. pen. Al tempo stesso, tuttavia, va rilevato che nello sviluppo delle argomentazioni del giudice del rinvio devono trovare applicazione gli altri principi elaborati dalla 24 giurisprudenza di questa Corte in tema di annullamento con rinvio per vizio motivazionale, prima ricordati, in una con i profili metodologici che regolamentano il rapporto tra tipicità della condotta e prova del reato associativo. Tra questi: a) il divieto di sostanziale riproduzione del percorso argomentativo già censurato in sede di legittimità; b) l'obbligo di eliminare il vizio rilevato dalla Corte di cassazione, e solo successivamente, di introdurre ulteriori questioni in fatto o in diritto diverse;
c) l'obbligo di prendere in esame i motivi posti nel primo atto di ricorso e dichiarati assorbiti ma non preclusi in sede di legittimità. A ciò va aggiunta la considerazione della effettiva «pertinenza» alla contestazione residua (CO De AN) di taluni elementi di prova - come le dichiarazioni di Lo UD e VI - che oltre ad essere fuori dal range della contestazione erano chiaramente collocati a sostegno della diversa opzione della associazione cd. coperta, il che chiama in gioco il principio regolativo esposto lì dove si è illustrata la nozione di partecipazione e il tipo di percorso argomentativo da attribuirsi al giudice del merito. 3.1.4 Ora, per tali ragioni, pur apprezzandosi il tentativo della Corte di rinvio di rielaborare gli elementi di prova (posteriori al 2005), va rilevato che nessuno degli elementi possiede - alla luce dei contenuti della sentenza rescindente e delle obiezioni difensive - la caratteristica di «fatto concludente» ai fini di una pronunzia di responsabilità che resista, come necessario, al ragionevole dubbio. In particolare: a) la questione del rapporto con MB viene interpretata dalla Corte di rinvio con improprio riferimento alle dichiarazioni rese dal FI (non valutabili per quanto si è detto sopra) e in ogni caso la Corte di rinvio non esprime un giudizio di rilevanza indiziaria logicamente capace di sciogliere le ipotesi alternative espresse in sede rescindente circa la confidenza ricevuta nel 2009; b) decisiva in rapporto alle affermazioni del VI e del Lo UD è la mancanza assoluta di apprezzamento della attendibilità intrinseca dei dichiaranti (realizzata con mera formula di stile in tre righe di pagina 59 eppure imposta dalla rescindente), in una con la genericità delle affermazioni, riferite sempre al cd. profilo occulto;
c) incerta è anche la rielaborazione operata in sede di rinvio dell'episodio HI, posta la pluralità di chiavi di lettura desumibili dalla sequenza delle conversazioni e dalle ragioni che hanno determinato i contenuti dichiarativi del 2016 (e anche qui il rilievo era, al più, riferito al profilo occulto). 25 In tutti questi punti a giudizio del Collegio ciò che manca è la certezza processuale del preteso dato indiziante, nel senso che la pluralità di opzioni interpretative del dato in questione (o la sua non valutabilità per deficit di attendibilità) impongono l'esclusione da un quadro valutativo che deve basarsi su dati indizianti dotati del presupposto della certezza e capaci di integrare - a loro volta - i parametri indicativi sul tema di prova che resta la assunzione di uno specifico ruolo nel contesto associativo, nei modi di cui si è detto al paragrafo dedicato al reato associativo, con la descritta «doppia valenza» del parametro di cui all'art.192 cod. proc. pen. Quanto agli ulteriori elementi di prova, le deduzioni difensive sono parimenti fondate. La rielaborazione del tema «bar LA» si basa su un presupposto di fatto che non appare univoco (la modalità iniziale del contatto tra il NU e le persone che gravitavano intorno al De AN) e che, in ogni caso, non riesce ad eliminare il profilo altamente congetturale - come segnalato nella decisione rescindente - circa la influenza di IO De AN sulla eliminazione della ostilità degli Stillitano, ove si consideri che : a) nessun contratto di assicurazione viene concluso dalla figlia del De AN;
b) lo stesso NU dice in colloqui captati di aver avuto il nulla osta da MI De AN;
c) il NU aveva ottenuto anche altre autorevoli protezioni. Dunque resta un profilo di obiettiva incertezza che non riesce a far decollare l'elemento di prova all'interno del circuito dimostrativo. Unico dato valutabile - perché connotato da una certa specificità - sono, in tale ambito, le dichiarazioni rese dal IB e relative alle proposte ricevute da LO Caponera da alcuni membri della CO (tra cui IO De AN) di assumerne il comando nell'estate del 2009. Ciò perché la fonte IB, pur se de relato, illustra una condotta che se provata sarebbe indicativa - pur se in un periodo antecedente - di un rapporto di stretta appartenenza alla CO, tanto da svolgere un compito di selezionatore del soggetto idoneo a compiti direttivi. Ma la decisione impugnata non riesce a risolvere in modo congruo il tema del riscontro individualizzante a simile (e peraltro unico) elemento indicativo, non potendosi ritenere dotati di capacità asseverativa fatti accaduti quattro anni dopo e dalla interpretazione ambigua (frequentazione in alcune occasioni dello studio legale ove svolgeva attività professionale tanto l'imputato che il figlio). 26 Per tutte le ragioni sin qui esposte la decisione impugnata va annullata senza rinvio. Ciò in applicazione del principio espresso - tra le altre - da Sez. U n. 45276 del 30.10.2003, Andreotti, Rv. 226100, secondo cui l'annullamento della sentenza di condanna va disposto senza rinvio allorché un eventuale giudizio di rinvio, per la natura indiziaria del processo e per la puntuale e completa disamina del materiale acquisito e utilizzato nei pregressi giudizi di merito, non potrebbe in alcun modo colmare il deficit dimostrativo su elementi essenziali della fattispecie incriminatrice. 4. Per quanto riguarda i residui ricorsi va evidenziato quanto segue. Il reato ascritto a OL AN va dichiarato estinto per intervenuta prescrizione, verificatasi prima della decisione di secondo grado. Ciò perché in rapporto alla data di consumazione e pur con tutte le relative sospensioni il termine ultimo di punibilità risulta essere quello del 30 settembre 2024. Quanto ai ricorsi residui si tratta di ricorsi infondati. FR BE al secondo motivo introduce una doglianza inammissibile, non essendo mai stato posto il tema né in sede di merito né nel primo ricorso per cassazione. Per il resto il ricorso è infondato, atteso che la determinazione della pena è sostenuta da una valutazione del tutto congrua in rapporto - comunque - ad un giudizio negativo sulla personalità alimentato dai numerosi e gravi precedenti. Il ricorso proposto da CI IC è infondato. Non può parlarsi nel caso di CI di una violazione del principio regolatore di cui all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., per la semplice ma assorbente ragione rappresentata dalla particolare incidenza del novum probatorio. Ciò in rapporto al legame evidente tra i fatti emersi nel giudizio in corso e quelli definiti in separato procedimento, caratterizzati dal concorso in omicidio per ragioni di supremazia mafiosa. Le rivalutazioni operate in sede di rinvio anche sugli elementi già acquisiti rispondono a stretti criteri di logica probatoria e non sono incrinate dai contenuti dell'atto di ricorso.
P.Q.M.
27 Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di De AN IO perché il fatto non sussiste. Annulla senza rinvio la medesima sentenza, nei confronti di OL AN, per essere il reato estinto per prescrizione. Rigetta i ricorsi proposti da CI IC e da FR BE che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2025
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO GI;
Il P.G. conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per sopravvenuta prescrizione, per il ricorrente OL' AN. Chiede il rigetto dei ricorsi per i ricorrenti IA IC, RA RO e DE FA GI. udito il difensore - L'avvocato CIANFERONI LUCA del foro di ROMA in difesa di RA RO (2p Penale Sent. Sez. 1 Num. 12808 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: GI RAFFAELLO Data Udienza: 12/12/2025 conclude insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso. - L'avvocato ARANITI GIOVANNA del foro di REGGIO CALABRIA in difesa di OL' AN conclude riportandosi ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. - L'avvocato GIURATO EMILIA VERA del foro di REGGIO CALABRIA in difesa di MERCIANO' IC conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. L'avvocato VIANELLO ACCORRETTI VALERIO del foro di ROMA in difesa di DE FA GI conclude insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso. - L'avvocato VIANELLO ACCORRETTI VALERIO del foro di ROMA in difesa di DE FA GI conclude riportandosi ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa - in sede di rinvio da questa Corte giusta decisione rescindente del 10 marzo 2022 - in data 14 novembre 2024 la Corte di Appello di Reggio Calabria ha: a) confermato la penale responsabilità di De AN IO riqualificando il fatto a lui contestato ai sensi dell'art. 416 bis, primo e quarto comma, cod. pen., con rideterminazione della pena in quella di anni dieci di reclusione;
b) quanto a FR BE, ha confermato la decisione affermativa di responsabilità esclusivamente per il reato associativo di cui all'art. 416 bis cod. pen. con rideterminazione della pena in quella di anni dodici di reclusione;
c) quanto a CI IC, ha confermato la decisione affermativa di responsabilità esclusivamente per il reato associativo di cui all'art. 416 bis cod. pen. con rideterminazione della pena in quella di anni otto di reclusione;
1 d) quanto a OL AN, ha confermato la decisione affermativa di responsabilità per il solo capo residuo di intestazione fittizia, con rideterminazione della pena in quella di anni tre di reclusione. Al fine di rappresentare - sia pure in sintesi - l'oggetto del giudizio di rinvio appare necessario prendere le mosse dai contenuti della decisione rescindente (Sez. V n. 22106 del 10 marzo 2022). 2. In particolare, va ricordato che la decisione allora impugnata - emessa il 20 gennaio del 2021 - aveva definito il giudizio di secondo grado in una vicenda processuale estremamente complessa, sorta dalla riunione di ben sei procedimenti penali relativi alla individuazione delle cosche di 'ndrangheta dominanti nel territorio di Reggio Calabria. Stante la necessità di offrire una rappresentazione fedele dei contenuti della decisione rescindente si propone una tabella riepilogativa degli esiti dei motivi di ricorso proposti - in particolare - da De AN IO, posizione più complessa tra quelle in valutazione, avverso la decisione emessa dalla Corte di Appello il 20 gennaio del 2021 con il richiamo sintetico agli esiti di ogni motivo proposto. In premessa (pag.16 della sentenza e successiva pag.77) questa Corte in fase rescindente evidenzia la 'doppia contestazione associativa' su cui i giudici del merito si sono pronunciati nei confronti del De AN con statuizione di condanna: il ruolo apicale nella cd. componente riservata della 'ndrangheta (fino al 15 luglio 2016) e ruolo apicale nella 'ordinaria' CO De AN. Ciò deriva dal fatto che De AN IO è destinatario al capo A) di una contestazione di partecipazione alla componente 'segreta o riservata' della organizzazione, con ruolo di promotore della cd. struttura occulta ed è destinatario altresì della contestazione di cui al capo BB) ove compare in qualità di capo della cd. CO De AN (nell'anno 2014 e con condotta permanente sino al 15 marzo 2016). 2.1 De AN IO: MOTIVI DI RICORSO avverso la decisione emessa dalla Corte di Appello il 20 gennaio 2021 CONTENUTO della decisione RESCINDENTE numero 22106 del 2022 1. questione in tema di competenza territoriale/funzionale (per ipotesi di trattazione in TA ai sensi articolo 11 cod.proc.pen.). Inammissibilità 2 Inammissibilità 2.sub questione sempre legata ad art.11 e a una modifica della contestazione. 3.questione di bis in idem Si richiama l'esistenza di due giudicati. Il processo Olimpia 1 copre fino all'anno 1991 e si è concluso con una condanna del De AN per concorso esterno alla associazione mafiosa. Il processo 'caso Reggio' vedeva una contestazione di partecipazione alla parte riservata fino al 2005, con esito di assoluzione. Dunque, per la ipotesi di reato della CO cd. 'segreta' doveva essere rilevata la violazione del divieto di secondo giudizio sino al 2005. Vi erano anche alcuni decreti di archiviazione successivi, del GIP di TA, mai revocati. Fondatezza (v. pag.78 e ss.). Viene accolta la questione in rapporto all'art. 649 cod.proc.pen. con annullamento senza rinvio nei termini che seguono. In particolare, la sentenza rescindente evidenzia che la sentenza OLIMPIA ha visto la condanna per concorso esterno verso la CO ordinaria e la assoluzione per la cd. 'cosa nuova' . La successiva sentenza CASO REGGIO ha mandato assolto il De AN dalla accusa di concorso esterno nella CO 'ordinaria' fino al 2005. Dunque, in rapporto all'arco temporale 1990- 2005 vi sono due giudicati (dal diverso contenuto, nel senso che l'unica condanna è per un periodo di concorso esterno alla CO ordinaria fino al 1991) che precludono la rivalutazione in chiave sostanziale del medesimo periodo (anche in rapporto a qualificazioni giuridiche diverse ma basate su un nucleo fattuale unitario). Ciò non interferisce sulla attuale contestazione del ruolo apicale nella CO De AN, che è limitata al periodo 2014/2016, ma interferisce sulla contestazione del ruolo apicale nella cd. CO 'segreta', che non può pertanto riferirsi a periodi antecedenti al 2005 ed in essi compreso (dunque dal 2006 in avanti). 4. questione relativa all'avvenuto utilizzo di fonti di prova (sulla condanna per il ruolo apicale nella CO segreta) di dichiarazioni dei collaboranti relative al periodo in cui De AN è stato assolto da tale accusa (dunque fino al 2005.) Si fa riferimento alle fonti dichiarative Barreca, Costa, Lauro, Serpa, Annacondia, Scopelliti, Rodà, Ianno e FI. Fondatezza del motivo. Qui viene espresso in sede rescindente un principio di diritto, sulla scia di Sez. 2, n. 7870 del 28/01/2020, Caridi, Rv. 277962 - 01 ove si è affermato: in tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, la condotta tipica deve essere provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dall'imputazione, sicché, in caso di successione di condotte contestate a titolo di partecipazione o di direzione dell'organizzazione criminale, la rivalutazione delle prove acquisite e valutate nel corso di un precedente procedimento per il delitto 3 di cui all'art. 416-bis cod. pen., conclusosi con sentenza assolutoria in relazione ad un differente arco temporale, è subordinata alla circostanza che quegli elementi riguardino comunque il nuovo periodo temporale oggetto di contestazione e non attengano, invece, al periodo coperto dal giudicato assolutorio. La sentenza rescindente ribadisce che la condotta associativa va provata in riferimento allo specifico arco temporale oggetto di contestazione, sicché gli elementi di prova relativi a periodi antecedenti (o successivi) non possono, tendenzialmente, ritenersi spendibili. È stato dunque illegittimo utilizzare fonti di prova che riguardano il periodo oggetto di assoluzione (fino a tutto il 2005) per arrivare a sostenere la responsabilità del De AN IO per il periodo posteriore. Si fa l'esempio del SERPA del RO e del UM e si indicano in tale chiave anche VILLANI, BARRECA, COSTA, RO, ANNACONDIA, SCOPELLITI e RODA'. In sostanza, attraverso dette fonti si sarebbe realizzata una illegittima rivalutazione delle condotte del De AN nel periodo coperto da precedente giudicato assolutorio. 5. doglianza relativa alla omessa rinnovazione istruttoria per l'ascolto a discarico del collaborante MUNAO' Assorbito 6. ampio motivo (la sintesi è da pag.21 a pag.33 della rescindente) relativo alla violazione delle regole di valutazione della prova in rapporto alla fattispecie incriminatrice contestata. Il motivo si articola in sotto partizioni tematiche. Si inizia ad evidenziare che la corte di merito aveva del tutto omesso il confronto con deduzioni specifiche in punto di attendibilità dei dichiaranti IA, FI, Serpa, Lauro, Costa. Barreca, Lo UD e VI. Ci si diffonde sulla ricostruzione dei rapporti intercorsi tra il De AN e lo MB e sull'episodio della rivelazione da parte dello MB, nel 2009, della esistenza di una microspia nella stanza Solo in piccola parte assorbito ma in massima parte ritenuto fondato. Qui vengono analizzati i passaggi argomentativi della decisione allora impugnata sotto il profilo della logicità e congruenza. In estrema sintesi si ritiene che: i dichiaranti FI e IA hanno avviato la collaborazione prima del 2005 e dunque non sono spendibili, perché le loro dichiarazioni sono 'coperte' dal giudicato assolutorio fino a tutto il 2005. Ciò rende superfluo il vulnus derivante dalla mancata verifica di attendibilità. Si afferma che sono valutabili solo le fonti dichiarative posteriori al 2005, in 4 di ospedale ove era ricoverato il De AN. Altro punto di critica è la interpretazione del colloquio intercettato tra LI HI e TA AC (in difformità dagli esiti delle perizie). Si evidenzia in ogni caso la mancanza di riscontri esterni alle dichiarazioni dei collaboranti, che non si possono - per eterogeneità dei contenuti - riscontrarsi reciprocamente. Molto spazio è dedicato alla critica della ricostruzione della vicenda NU - bar LA, posta a fondamento della condanna per la CO cd. ordinaria. Secondo la difesa si tratta di un altro punto di illogicità della sentenza. Il nulla-osta commerciale era stato dato già da De AN EM, il che esclude la necessità di un intervento di De AN IO in chiave associativa. Sarebbe stato il NU a rivolgersi alla agenzia assicurativa gestita dalla figlia del De AN e non il De AN a contattare il NU. In ogni caso la polizza non sarebbe mai stata stipulata e ciò fa comprendere come taluni passaggi contenuti nelle conversazioni del NU erano millanterie o enfatizzazioni. Peraltro se davvero la riapertura del bar era fonte di 'tensione' tra i diversi gruppi operanti in quella zona di Reggio Calabria, perché mai IO De AN (uomo della CO riservata) avrebbe dovuto manifestarsi al NU? Ancora si critica il rilievo dato ad una conversazione in tema elettorale intercorsa tra il De AN IO e l'avv. LO EO nel 2010 e la frequentazione dello studio legale da parte di alcuni affiliati. In sostanza si afferma che da nessuno dei pretesi indicatori si riesce a desumere l'assunzione di un ruolo di vertice da parte del De AN IO tanto nella compagine segreta che in quella 'manifesta'. rapporto a quanto deciso al punto precedente. Quanto a Lo UD e VI è fondata la doglianza circa la omessa verifica in concreto dei profili di rispettiva attendibilità intrinseca (si tratta qui di un aspetto rimesso al giudice del rinvio). Quanto al rapporto con lo MB le doglianze difensive vengono parimenti accolte. Le dichiarazioni relative ai pretesi aggiustamenti di procedure di prevenzione sono coperte da giudicato assolutorio. La vicenda della microspia disvelata nel 2009 non sarebbe stata congruamente apprezzata, posto che la notizia viene offerta al De AN dallo MB solo in un momento successivo e potrebbe derivare da un rapporto personale tra i due, non teso ad avvantaggiare la associazione criminale. Fondato è anche il punto di critica sulla conversazione intercorsa tra LI HI e TA AC il 24 luglio del 2013. Nella conversazione non si comprende il nome del De AN che HI indica alla compagna come esponente di spicco della ndrangheta. Né a tale conclusione si può arrivare tramite la valutazione dell'ulteriore colloquio intercorso tra i due in sede carceraria il 9 ottobre 2016 (con ragionamento definito illogico). Fondato è anche il punto di critica sulla vicenda della riapertura del bar LA. Su questo argomento la sentenza rescindente si intrattiene a lungo (da pag. 88 a pag. 95). In sintesi, si afferma che dopo la opposizione degli Stillitano alla riapertura del bar LA, il NU segua una politica di alleanze e autorizzazioni con i CO e con i De AN (rappresentati da EM De AN). Il preteso intervento (anche) di IO De AN già manifesta spunti di illogicità perché se davvero costui era membro della struttura coperta in tal modo si sarebbe manifestato ad un soggetto (il NU) che non era 5 nemmeno un appartenente alla ‘ndrangheta. Ma allora il De AN interviene (se interviene) solo come dirigente della CO omonima? Anche su questo punto la sentenza rescindente, dopo approfondita disamina, ritiene palesemente illogica la affermazione per cui la prova dell'intervento del De AN IO poteva derivare dall'assenza di attentati successivi alla riapertura del locale, posto che tale effetto ben poteva avere altre matrici (emerse in atti e riferibili alla benevolenza della CO CO). Dunque, di questo intervento non vi è prova alcuna (si tratterebbe di congetture espresse dal NU nel corso di conversazioni intera/los). Ancora, fondato viene ritenuto il motivo sulla conversazione elettorale con LO EO e sulla frequentazione dello studio da parte di alcuni affiliati diversi dai parenti. L'unico aspetto su cui si ritiene rilevante il contributo dichiarativo è il punto sulla dichiarazione resa dal IB (secondo cui Caponera nel 2009 gli avrebbe indicato IO De AN come il soggetto che gli ha chiesto di guidare la CO in un momento difficile). Solo che su questo punto non vi sarebbero riscontri dotati di portata individualizzante. Dunque, vi è annullamento con rinvio in riferimento al periodo posteriore all'anno 2005 ed in rapporto ad entrambe le contestazioni associative. 7.doglianza relativa alla circostanza Assorbito aggravante delle armi 8. doglianza relativa applicazione delle Assorbito norme peggiorative di cui alla legge 27 maggio 2015, n. 69. 2.2 In riferimento alle altre posizioni può farsi riferimento alla sintesi che segue: Per FR BE il ricorso è stato accolto in riferimento alla recidiva (v. pag.140) e ad una delle due condotte di intestazione fittizia (capo KK). Quanto al reato associativo vi è dunque giudicato parziale in punto di responsabilità. 6 Per CI IC il ricorso è stato accolto in riferimento al reato associativo ed alla contestazione in tema di armi per vizio di motivazione. Non vi è la espressione di principi di diritto ma viene rilevata la illogicità della motivazione espressa nella decisione allora impugnata. Per OL AN il ricorso è stato accolto sia per il capo riguardante il reato associativo che per quello di intestazione fittizia (capo LL). Non vi è la espressione di principi di diritto ma viene rilevata la illogicità della motivazione espressa nella decisione allora impugnata. 3. La decisione emessa in sede di rinvio. 3.1 La posizione di maggiore complessità, come si è detto, è quella di De AN IO, da cui conviene prendere le mosse. In sintesi, va evidenziato che il giudice del rinvio: a) afferma che gli elementi di prova a carico non consentono di ritenere il De AN inserito effettivamente nella struttura riservata della 'ndrangheta (anche se a tale affermazione non fa seguito una pronunzia assolutoria parziale nel dispositivo di sentenza) ma consentono di ritenere l'imputato quantomeno partecipe della CO De AN (da qui la riqualificazione del fatto di cui al dispositivo); b) in tale chiave ritiene legittima la valutazione degli elementi di prova emersi sino al 2005 (nonostante la assoluzione del processo Cosa Nuova) «se non altro per tracciare un profilo di continuità con i fatti collocabili nel periodo successivo»; c) vengono dunque richiamati i contributi di AN FI, l'episodio MB, i rapporti con LO EO, le dichiarazioni rese da LA VI e da AN Lo UD, ritenendole significative;
d) al contempo, si rivaluta il contributo dichiarativo reso da LI HI in riferimento alla captazione del 24 luglio 2013 e alle successive vicende del 2016 e si offre nuova chiave di lettura in senso accusatorio alla vicenda della riapertura del bar LA avvenuta nel 2014 (alle pagine 62-66). Si evidenzia che fu De AN a convocare il NU e che tale intervento sarebbe dipeso dalla volontà di intervenire in una vicenda che ben sapeva aver dato luogo ad una fibrillazione tra le diverse famiglie;
7 e) si ritorna anche sul colloquio tra IO De AN e LO EO del 2010 evidenziando che dai contenuti dello scambio può dedursi un indizio di appartenenza alla associazione, non essendo altrimenti spiegabile il potere - pur non elevato - di spostare il consenso elettorale su un determinato candidato, così come si ipotizza l'esistenza di riscontri alle dichiarazioni del IB. In sostanza il giudice del rinvio sostiene la univocità e convergenza dei dati indizianti quantomeno sul livello partecipativo di De AN IO alla CO De AN nel periodo posteriore al 2005, intendendo formulata in tal modo la contestazione anche per il segmento inerente la mera condotta di adesione alla CO De AN. 3.2 Quanto alla posizione di FR BE, la decisione emessa in sede di rinvio afferma che il vizio motivazionale riferito al capo di intestazione fittizia (KK) non può essere emendato, con assoluzione sul punto, perché il fatto non sussiste. Quanto al tema della recidiva, viene esclusa la sua applicabilità. Il FR è gravato da precedenti (tra cui il reato di associazione mafiosa ma situato temporalmente nel 1986) risalenti nel tempo e dunque inidonei a determinare la base logica di un incremento di pericolosità tale da integrare la circostanza aggravante. Da ciò la declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo JJ. Quanto alla determinazione della pena per il reato associativo si ritiene di mantenere ferma la pena inflitta in secondo grado (anni 18 di reclusione, ridotti a 12 per la scelta del rito), in ragione delle modalità del fatto e della negativa personalità dell'imputato. 3.3 CI IC in sede di rinvio consegue l'assoluzione dal capo relati,/o alle armi (capo K) ma la conferma della responsabilità per il reato associativo. In motivazione, quanto alla parte sfavorevole, si evidenzia che in sede di rinvio è stata acquisita la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria in data 26 ottobre 2020 (definitiva in data 21 aprile 2022) con cui CI IC è stato condannato per il concorso nell'omicidio di US Canale, avvenuto in data 12 agosto del 2011. Si tratta di un omicidio avvenuto per vendicare la morte di IC HI, esponente di primo piano della criminalità di Gallico, di cui il CI è stato ritenuto mandante e co-esecutore. Vi è stata anche l'acquisizione di dichiarazioni accusatorie provenienti da ND AR. 8 La particolare valenza indicativa di questo dato è stata oggetto di valutazione nel senso della conferma della appartenenza del CI alla criminalità organizzata territoriale, atteso che rafforza la portata indiziante degli elementi già emersi (tra cui i contatti con IC HI) e ritenuti non sufficienti - in sede rescindente - a delineare il ruolo associativo del CI. 3.4 Per quanto concerne OL AN costui è stato assolto - alla stregua delle motivazioni espresse nella decisione rescindente- dalla contestazione del reato associativo (capo BB), con conferma del solo capo relativo alla intestazione fittizia di Villa Arangea s.n.c. costituita il 2 novembre del 2006. 4. Gli atti di ricorso. 4.1 De AN IO introduce - tramite i difensori avv. Valerio NE OR e IO NE OR - sei motivi di ricorso, la cui sintesi può operarsi nel modo che segue. 4.1.1 al primo motivo si deduce una pluralità di vizi processuali sia in rapporto ai contenuti dell'art. 627 cod. proc. pen. che in rapporto ai contenuti degli articoli 521 e 522 cod. proc. pen. La decisione emessa in sede di rinvio si discosta, in tesi, dai principi di diritto espressi nella decisione rescindente e realizza una indebita estensione della contestazione associativa. La difesa evidenzia come in sede di esercizio dell'azione penale - nei diversi procedimenti poi riuniti- la formulazione della imputazione ha riguardato due contestazioni associative (quella cd. coperta e la CO De AN cd. visibile) con tempi diversi, nel senso che solo la prima reca un dies a quo imprecisato mentre la seconda lo individua nell'anno 2014. Non a caso la decisione rescindente lì dove ha accolto la doglianza relativa al precedente giudicato sino al 2005 ha precisato che ciò si riferiva alla associazione 'coperta', mentre per quella ordinaria il tempus era già stato delimitato al periodo 2014/2016. Non poteva, pertanto, il giudice del rinvio ritenere che il periodo 2005 - 2016 fosse interamente oggetto di contestazione anche in riferimento alla condotta di direzione della (o partecipazione alla) CO 'ordinaria' De AN (si evidenzia che in primo grado si è proceduto peraltro con rito abbreviato). 9 Aver realizzato simile operazione - in sede di decisione - determina estensione indebita della contestazione e la conseguente nullità ai sensi dell'art.522 cod. proc. pen. Di fatto la Corte di rinvio ha assolto De AN IO dalla prima contestazione (2005 - 2016) ma lo ha condannato per la seconda contestazione includendo un arco temporale che non era stato mai contestato (dal 2005 al 2014). Simile operazione si presta ad ulteriore doglianza, posto che l'indebita estensione temporale 'a ritroso' della seconda contestazione ha comportato l'inclusione di elementi di prova relativi al periodo 2005 - 2015 che in realtà erano funzionali esclusivamente alla prima contestazione (associazione coperta) e non anche alla seconda (2014 - 2016). 4.1.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione della norma incriminatrice di cui all'art. 416 bis cod. pen., violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Le vicende che sono state 'riprese' dalla Corte territoriale e ritenute indicative della condotta partecipativa sono in massima parte 'estranee' temporalmente al perimetro della imputazione, per quanto attiene la partecipazione alla CO De AN (2014/2016). L'unica vicenda che va a collocarsi nel periodo realmente contestato è quella relativa alla riapertura del bar LA. Si assume, pertanto, che il giudice del rinvio ha - in sostanza - violato lo stesso principio di diritto espresso dalla decisione rescindente, lì dove si è sottolineata - da parte di questa Corte di legittimità nel valutare il quarto motivo dell'originario ricorso - la necessaria inerenza della prova del reato associativo all'arco temporale di presunta consumazione del medesimo. Ciò perché per il periodo 2005 - 2016 è la stessa Corte di Appello ad avere assolto il De AN dalla contestazione relativa alla associazione cd. coperta. In ogni caso si assume che su ogni punto della pretesa costellazione indiziaria la Corte di Appello ha realizzato una rielaborazione non consentita dei contenuti probatori finendo con il riprodurre i vizi già evidenziati nella decisione rescindente, oltre a non fornire risposta ai motivi di appello ed ai contenuti della memoria difensiva depositata in sede di rinvio. 1 0 Vengono dunque esaminati i singoli aspetti trattati in sede di rinvio, in precedenza richiamati. Sul punto si compie qui riferimento e rinvio agli ampi contenuti dell'atto di ricorso. I punti oggetto di trattazione sono rappresentati: dalle dichiarazioni di FI AN (che si riferiscono ad un periodo anteriore all'anno 2002) sui rapporti con MB e con EO, in tesi attualizzati dalle captazioni del 2009 (MB) e del marzo 2010 (EO); le dichiarazioni di VI e Lo UD (con particolare riferimento alla omessa verifica di attendibilità di entrambi, oggetto di mandato nella decisione rescindente); le conversazioni intercorse tra LI HI e TA AC nel 2013 e nel 2016 ; le dichiarazioni rese da IB BE (riferite al 2009 e, in tesi, prive di effettivo riscontro); le frequentazioni di soggetti intranei alla CO presso lo studio legale del De AN;
la vicenda del bar LA (su cui si deducono profili di contraddittorietà argomentativa e di inidoneità della ricostruzione a fungere da fatto indicativo di una condotta partecipativa). 4.1.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al rinvio, contenuto nella sentenza impugnata, ai punti non oggetto di annullamento della sentenza di secondo grado. Si tratta, in tesi, di un elemento di illogicità e di confusione, atteso che la sentenza rescindente ha esaminato in modo critico tutti i principali elementi di prova e la stessa decisione emessa in sede di rinvio ha profondamente mutato la fisionomia del processo attraverso la assoluzione (pur non esternata in dispositivo) del De AN dalla contestazione relativa alla associazione coperta. Inoltre, si evidenzia la incompletezza della motivazione, non avendo il giudice del rinvio fornito risposta ai motivi dichiarati assorbiti nella decisione rescindente, che vengono puntualmente illustrati. 4.1.4 Al quarto motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla circostanza aggravante di cui al comma 4 dell'art. 416 bis cod. pen. Non vi è alcuna motivazione sulla richiesta - pur subordinata - di esclusione della circostanza aggravante. 4.1.5 Al quinto motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in tema di trattamento sanzionatorio. 11 4.1.6 Al sesto motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al periodo storico di contestazione, in rapporto al fenomeno di successione nel tempo di diverse discipline incriminatrici. Sono state depositati motivi nuovi - a sostegno ulteriore delle deduzioni già operate - e note di udienza con memoria illustrativa dei contenuti del ricorso. 4.2 FR BE ricorre a mezzo del difensore di fiducia avv. Luca Cianferoni ed introduce due motivi in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio. 4.2.1 Al primo motivo deduce violazione di legge in riferimento a quanto previsto dall'art.133 cod. pen. Si evidenzia che la pena per il reato associativo è stata determinata in anni diciotto di reclusione, ridotti a dodici per la scelta del rito. Nel compiere siffatta operazione si è mantenuta la pena (per tale reato) determinata nella decisione di secondo grado, emendata dalla recidiva e dai reati satellite. Secondo la difesa, di contro, il mandato della decisione rescindente era più ampio in quanto postulava la 'rimodulazione' della pena, dunque una possibile rivalutazione anche della risposta sanzionatoria al mero reato associativo. Peraltro, si osserva, che la motivazione espressa per la quantificazione in misura superiore al minimo edittale (richiamo ai precedenti) è incongrua. 4.2.2 Al secondo motivo si pone il tema della violazione di legge in riferimento al range edittale della pena. Si rappresenta che è stata applicata senza reale confronto con le dinamiche ricostruttive dei fatti la pena prevista dalla legge n.69 del 2015 (vigente dal 27 maggio 2015) lì dove le condotte del ricorrente sarebbero antecedenti. 4.2.3 Sono stati depositati motivi nuovi. Si integrano le prospettazioni nel modo che segue. I precedenti penali da un lato sono stati ritenuti non idonei a concretizzare la recidiva, dall'altro hanno determinato la quantificazione della pena in misura superiore al minimo edittale. In ciò si annida, secondo il ricorrente, una contraddizione;
anche le modalità del fatto non giustificano la severità della sanzione. Inoltre, sul secondo motivo si evidenzia che la necessaria delimitazione temporale della imputazione era necessariamente ricompresa nel dictum (rimodulazione) della decisione rescindente. 4.3 CI IC propone ricorso a mezzo del difensore avv. Emilia Vera Giurato. 12 4.3.1 Al primo ed unico motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, nonché violazione dei contenuti dell'art. 627 cod. proc. pen. La difesa non nega il dato storico rappresentato dal novum acquisito in sede di rinvio (la sentenza di condanna per l'omicidio Canale) ma lo ritiene illogicamente valutato ed apprezzato. La condanna per quello specifico fatto omicidiario sarebbe stata - in modo illogico - posta alla base di una rivalutazione di segmenti probatori che la decisione rescindente aveva già valutato come inidonei in tema di valenza indicativa della pretesa partecipazione associativa. 4.4 OL AN ricorre a mezzo del difensore avv. Giovanna Beatrice Araniti, sul solo capo di intestazione fittizia. Si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione su più punti della decisione. Secondo la difesa, l'avvenuta assoluzione dalla contestazione associativa avrebbe dovuto riflettersi anche sulla configurazione dell'elemento soggettivo del reato di intestazione fittizia, non essendovi alcuna finalità di sottrazione del bene alla confisca di prevenzione. Ciò si deduceva chiaramente dai contenuti della decisione rescindente. La finalità elusiva avrebbe dovuto connotare l'attribuzione patrimoniale iniziale, cosa che non è stata congruamente dimostrata. Ci si sofferma sulla tempistica della acquisizione e sulle vicende societarie. Considerato in diritto 1. Va accolto il ricorso proposto nell'interesse di De AN IO, che si tratta per primo, in quanto posizione di maggiore complessità. 2. Ad avviso del Collegio, la decisione emessa in sede di rinvio muove da una erronea interpretazione della sequenza normativa che deve realizzarsi tra giudizio rescindente e giudizio rescissorio su alcuni punti essenzali, come evidenziato nell'atto di ricorso. Inoltre, pur nella obiettiva complessità della vicenda (anche sul terreno squisitamente processuale, data la doppia contestazione associativa di cui si è ampiamente parlato in parte narrativa), il giudice del rinvio tende a inserire nella contestazione originariamente indicata come BB (CO De AN) una ampia 13 frazione temporale (dal 2005 al 2014) che in modo inequivoco la decisione rescindente (anche nella parte dedicata alla violazione del divieto di secondo giudizio sul medesimo fatto, che ha comportato annullamento senza rinvio) ha ritenuto appartenere alla sola contestazione di direzione della 'componente occulta' della 'ndrangheta. Dunque, al di là dell'obiettivo esame delle modalità di esercizio dell'azione penale (che vedono per il capo BB, poi trasfuso nel capo A la delimitazione temporale secca 2014-2016) è proprio il contenuto della decisione rescindente ad imporre il mantenimento della duplicità di contestazioni associative ognuna con la «propria» dimensione fattuale e delimitazione temporale. Di ciò il giudice del rinvio non ha tenuto conto, con le conseguenze che si diranno. 2.1 Occorre ribadire, in premessa, alcuni principi generali espressi in precedenti decisioni di questa Corte sul tema del giudizio di rinvio in quanto tale. Le disposizioni processuali che tendono a determinare e regolamentare il complesso equilibrio di poteri tra questa Corte, il giudice del rinvio e le stesse parti processuali sono in primis contenute nel corpo dell'art. 627 cod. proc. pen. (ai commi 2 e 3), ma non in modo esclusivo, posto che rilevano, quantomeno, i contenuti del comma 2 dell'art. 628 e del comma 1 dell'art. 624. In effetti, mentre il vincolo «pieno» posto dalla decisione rescindente (e teso ad escludere l'autonomia del giudice del rinvio con il correlato obbligo di uniformarsi) è soltanto quello relativo alla «questione di diritto» decisa dalla Corte di Cassazione (v. art. 627, comma 3, cod. proc. pen.), ciò non toglie che in una corretta impostazione della sequenza processuale debba darsi rilievo alla «logica interna» espressa nella decisione rescindente anche lì dove l'annullamento risulti collegato a vizi motivazionali (vizi di tipo logico, che assumono rilievo in sede di legittimità sempre in quanto collegati a ricadute sanzionabili e incidenti sul percorso argomentativo realizzato nella decisione impugnata). Anche in caso di riscontrato vizio di motivazione vi è pertanto, pacificamente, il divieto - in sede di rinvio - di sustanziale riproduzione del percorso argomentativo già censurato in sede di legittimità (tra le molte, v. Sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014, Pg in proc. Cataldo, Rv. 261760 - 01), così come sussiste l'obbligo di affrontare in via prioritaria il tema posto dalla decisione di annullamento. In tale direzione, secondo l'insegnamento risalente a Sez. 6, n. 18634 del 18/11/2014, dep. 2015, P.m. in proc. Rosi DO s.p.a., Rv. 263951 - 01, il 14 giudice del rinvio non può abbandonare il thema decidendum segnato dai motivi di ricorso che hanno determinato l'annullamento, e definire il giudizio attraverso l'introduzione di nuovi punti, ma deve in primo luogo eliminare il vizio rilevato dalla Corte di cassazione, e solo successivamente, muovendo da tale presupposto, può affrontare ulteriori questioni in fatto o in diritto (ove necessario) poiché, per effetto del «collegamento sequenziale» tra pronuncia rescindente e fase rescissoria, non deve venir meno la continuità di oggetto del giudizio. Altro principio generale che occorre ricordare (v. tra le molte Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438 - 01) è quello per cui in tema di giudizio di rinvio, la cognizione del giudice riguarda il nuovo esame non solo del profilo censurato, ma anche delle questioni discendenti dalla sua rivalutazione secondo un rapporto di interferenza progressiva e dichiarate assorbite nella pronuncia di annullamento (in motivazione, la Corte ha precisato che l'accoglimento di motivi di ricorso, cui segua l'assorbimento di altre questioni controverse, implica la sospensione della loro valutazione da parte del giudice di legittimità, conseguente al rapporto di pregiudizialità logica del tema assorbente sul quale deve rinnovarsi l'esame, la cui definizione impone la progressiva verifica delle questioni dipendenti che da quella premessa traggono il proprio caposaldo argomentativo). 2.2 Ancora, il Collegio non può prescindere da una sintetica analisi dello stato attuale della giurisprudenza di questa Corte circa la metodologìa di individuazione della condotta di partecipazione alla associazione di stampo mafioso, posto che la decisione di rinvio ha posto il tema della «convergenza di elementi» quantomeno sul ruolo partecipativo del De AN IO alla CO De AN. Quanto alla condotta di partecipazione ("chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso"), secondo l'ormai consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, anche a Sezioni unite, essa non può consistere in un mero status, né in una condivisione meramente psicologica del programma criminoso e delle relative metodiche, dovendo al contrario sostanziarsi in un agire concreto e causalmente efficace rispetto agli scopi dell'associazione, il quale può assumere forme e contenuti diversi e variabili, così da delineare una figura di reato "a forma libera". In altri termini, l'azione del partecipe deve sempre consistere, in modo pregnante, "nella concreta assunzione di un ruolo materiale all'interno della struttura criminosa, manifestato da un impegno reciproco e costante, funzionalmente orientato alla struttura e all'attività dell'organizzazione criminosa", quale espressione di un inserimento strutturale, a tutti gli effetti, in tale 15 organizzazione, nella quale l'agente risulta stabilmente e organicamente incardinato;
inserimento idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua "messa a disposizione" in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, AR, Rv. 281889-01; in termini già Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, NN, Rv. 231670-01 e, nella giurisprudenza ad essa successiva, Sez. 2, n. 31541 del 30/05/2017, Abbamundo, Rv. 270468-01; Sez. 2, n. 18940 del 14/03/2017, Musacco, Rv. 269659-01; Sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016, dep. 2017, Di Marco, Rv. 269207-01; Sez. 6, n. 12554 del 01/03/2016, Archinà, Rv. 267418- 01). Circa i possibili coefficienti identificativi di tale 'inserimento organico' si tornerà a breve, con particolare riferimento ai contenuti di Sez. U. AR. Quanto all'elemento soggettivo della condotta di partecipazione, esso sussiste allorché ricorra la consapevole volontà di fare parte della compagine criminosa al fine di condividerne l'attività svolta e gli obiettivi criminali. Dunque, il partecipe è colui che esercita la forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva, o che di essa si avvale, o che comunque agevola o collabora direttamente, attraverso un'attività strettamente correlata all'attività di intimidazione, con chi la esercita o se ne avvale, ovviamente agendo allo scopo di raggiungere i fini criminali del sodalizio, di cui sia consapevole di far parte. Va, inoltre, precisato che, in materia di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso, il thema probandum riguarda, precipuamente, la condotta di partecipazione al sodalizio criminale attuata con la stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del medesimo;
di tal che le prove o gli indizi, costituite in genere dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dagli elementi di riscontro individualizzanti, devono riguardare la sua appartenenza al sodalizio, inquadrando il contributo causale offerto all'esistenza del medesimo (v. Sez. 2, n. 23687 del 3/5/2012, D'Ambrogio, Rv. 253221-01; Sez. 5, n. 17081 del 26/11/2014, deo. 2015, Bruni, Rv. 263699-01; Sez. 2, n. 24995 del 14/5/2015, Rechichi, Rv. 264380-01; Sez. 5, n. 32020 del 16/3/2018, Capraro, Rv. 273572-01). Per tale ragione, la conferma dell'attendibilità di un'accusa mossa da un collaboratore di giustizia può essere costituita dalla dichiarazione di un altro collaboratore avente ad oggetto un fatto diverso ma, comunque, altamente indicativo della partecipazione all'associazione. Infatti, nei reati associativi, la chiamata in correità investe il ruolo assegnato e il contributo offerto dall'indagato alla vita del sodalizio, piuttosto che singoli e individuabili comportamenti;
e la sua 16 specificità va valutata sotto tale profilo, non richiedendosi la stessa precisione di dettaglio necessaria nel caso di un delitto che implichi la realizzazione di un evento materiale (Sez. 1, n. 6239 del 11/12/1998, dep. 1999, Meddis, Rv. 212810-01). E del resto, nei reati associativi, il fulcro centrale della prova è costituito, nella prevalenza dei casi, dalla prova logica, dal momento che la dimostrazione dell'esistenza della volontà di assumere il vincolo associativo è desunta per lo più dall'esame d'insieme di «condotte frazionate», ciascuna delle quali, singolarmente considerata, non necessariamente indicativa della partecipazione al sodalizio, e attraverso un ragionamento dal quale si possa dedurre che le singole intese, dirette alla conclusione dei vari reati, costituiscono l'espressione del programma delinquenziale oggetto dell'associazione stessa (v. Sez. 5, n. 1631 del 11/11/1999, dep. 2000, Bonavota, Rv. 216263-01; Sez. 6, n. 35914 del 30/5/2001, Hsiang Khe, Rv. 221247-01). In particolare, quanto all'inquadramento dogmatico della condotta di partecipazione alla associazione camorristica ed in tema di dimensione probatoria, va ulteriormente affermato che, anche dopo l'intervento regolativo Moda ffari adottato dalle Sezioni Unite nel 2021, ad essere rilevante è, in chiave dimostrativa, la selezione, per l'appunto, di affidabili «indicatori» dell'avvenuto inserimento attivo del soggetto nel gruppo, il che tuttavia non comporta l'adozione piena del cd. modello causale. Il cd. modello causale è infatti ancorato alla dimensione del concorso esterno, che richiede la prova della condotta e di un percepibile evento di rafforzamento del gruppo in forza della medesima. Di contro, la dimostrazione della condotta partecipativa richiede - senza dubbio alcuno - la ricostruzione fattuale dello stabile inserimento del soggetto nel gruppo ma, anche secondo l'arresto del 2021 AR, resta valido l'inquadramento teorico risalente a Sez. Unite NN del 2005 per cui la prova dell'inserimento può avvenire 'per indicatori logici'. Già l'intervento nomofilattico del 2005, attuato con la sentenza NN, scinde, a ben vedere, la questione processuale della verifica della condotta di partecipazione alla associazione mafiosa in due momenti di riconoscimento dei presupposti. La tipicità da un lato (ossia la esatta interpretazione della locuzione normativa secondo il suo significato corrente e secondo categorie concettuali di stretta aderenza al testo), la prova dall'altro (posto che ogni condotta descritta in termini elastici, come è la partecipazione, ha bisogno di parametri probatori rassicuranti e 17 al tempo stesso esemplificativi, su cui il giudice possa esercitare il potere di fissazione del fatto). Quanto al primo aspetto, già le Sez. U NN del 2005 affermano con assoluta chiarezza che il 'fare parte' di una associazione mafiosa è espressione di sintesi che implica l'assunzione di un ruolo e lo svolgimento di compiti effettivi, sposando la visione «dinamica e funzionale» della condotta partecipativa, in aderenza al principio di materialità e offensività della condotta punibile. Prendere parte al fenomeno associativo non è uno stato d'animo, né una generica condivisione, ma è lo svolgimento di compiti funzionali e tendenzialmente stabili, coessenziali al raggiungimento dei fini del gruppo. A simile affermazione però non consegue una richiesta di necessaria percezione o ricostruzione 'diretta' di episodi storici integrativi del ruolo, ben potendo la ricostruzione essere indiziaria. Questo è il punto di maggior rilievo della decisione del 2005, nel cui ambito si afferma testualmente che: "sul piano della dimensione probatoria rilevano tutti gli indicatori fattuali, dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi il nucleo essenziale della condotta partecipativa e cioè la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio. Deve dunque trattarsi di indizi gravi e precisi (tra i quali le prassi giurisprudenziali hanno individuato, ad esempio, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di 'osservazione e prova', l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di uomo d'onore, la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici facta concludentia) dai quali sia lecito dedurre, senza alcun automatismo probatorio, la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, nonché della duratura e sempre utilizzabile messa a disposizione della persona per ogni attività del sodalizio, con puntuale riferimento allo specifico periodo temporale considerato nella imputazione". Ora, l'intervento nomofilattico AR del 2021 sorge in rapporto ad un tema specifico, rappresentato dalla rilevanza - quale affidabile indicatore logico della partecipazione - della semplice cerimonia rituale di affiliazione. Nella corposa motivazione della decisione, le Sezioni Unite AR premettono, sulla scia della NN, di aderire al filone interpretativo che riconosce nella previsione incriminatrice di cui all'art.416-bis cod. pen. un 'reato a struttura mista', data la necessaria proiezione esterna del potere di intimidazione del sodalizio. 18 La capacità di intimidazione deve essere effettiva e deve essere attributo del 'sodalizio' in quanto tale. Ci si orienta, pertanto, verso una natura giuridica di reato di pericolo concreto, intendendo per tale il reato associativo di stampo mafioso e non già le singole condotte in cui si articola la fattispecie. Quanto alla nozione di partecipazione vengono enucleate - nel post NN - tre tendenze interpretative. La prima, che facendo leva sulle esemplificazioni della stessa NN (sul terreno della prova) identifica senz'altro l'affiliazione rituale come condotta in quanto tale punibile a titolo di partecipazione, sottolineandone la forza dimostrativa, in aderenza al cd. modello organizzatorio puro (l'adesione è vista come fenomeno di rafforzamento del gruppo, al di là del successivo svolgimento di compiti). La seconda, che ritiene insufficiente l'indicatore della mera affiliazione, non seguito dal censimento di condotte 'espressive del ruolo', in ossequio al profilo funzionalistico valorizzato nella NN nella parte dedicata alla tipicità. La terza, definita in termini di 'modello misto', nel cui ambito si richiede - in ogni caso - la identificazione di un sia pur minimo apporto causale alla vita dell'associazione. In simile contesto, le Sezioni Unite AR propongono una soluzione interpretativa che viene manifestata come ulteriore e originale ma che - a ben vedere - non si distacca in modo visibile da Sez. U. NN. Si evidenzia, in premessa, che non può aderirsi al modello organizzatorio puro. Sostenere, in particolare, che la prova del solo accordo di ingresso esaurisca il tema del giudizio significa non tener conto di possibili situazioni in cui il soggetto non realizzi alcuna concreta attività posteriore e ciò appare in contrasto con i principi di materialità e offensività. Al tempo stesso, si afferma, non bisogna scivolare nella adozione del cd. modello causale in senso stretto, pena la vanificazione della differenziazione tra la condotta di partecipazione e quella di concorso esterno. Si indica, pertanto, la necessità di individuare, sul terreno probatorio, un contributo - anche atipico - del partecipe, contributo che può essere tanto materiale che morale, ricostruibile anche in via indiziaria (tramite ricostruzione di condotte indicative) e che viene esemplificato in termini di messa a disposizione effettiva e consapevole. Solo in tal caso può dirsi che il soggetto 'prende parte' alla associazione. In simile quadro, si ritiene che la investitura ottenuta tramite il rito di ingresso sia elemento non autosufficiente ma certamente indiziario (della effettiva messa a 19 disposizione), elemento che, se debitamente rafforzato dalla 'qualità' dell'adesione e 'serietà' del contesto ambientale in cui la stessa è maturata (con rafforzamento degli obblighi argomentativi del giudice in rapporto al caso concreto), può determinare l'integrazione della fattispecie partecipativa. Si richiede pertanto - per stare al tema del contrasto di giurisprudenza oggetto della decisione - una sorta di 'storicizzazione' dell'evento di affiliazione, tramite l'analisi del contesto relazionale in cui la stessa è maturata. Ciò che rileva, in definitiva, è che la 'messa a disposizione' abbia i caratteri della serietà e continuità, attraverso comportamenti (precedenti o successivi al rituale di affiliazione) capaci di dimostrare in concreto l'adesione libera e volontaria da parte del singolo e l'accettazione da parte del gruppo. La messa a disposizione, in tale chiave, finisce con indicare non già una astratta attitudine (come il significato letterale della espressione pure potrebbe far intendere) ma la «sintesi di un concreto attivismo» tale da rientrare pienamente nel 'profilo dinamico' della partecipazione (in aderenza alla NN). In ciò può dirsi che le Sezioni Unite AR abbiano richiamato l'attenzione del giudice di merito, restando pienamente nella scia dell'insegnamento fornito dalla NN, sulla effettiva valenza dimostrativa dei fatti storici selezionati come «indicatori logici» dell'effettivo inserimento del singolo nel gruppo, senza tuttavia aderire pienamente al cd. modello causale della partecipazione. Si è infatti ribadito in motivazione che: «[..] le stesse ricadute del principio di proporzionalità tra reato e sanzione, portando necessariamente a ritenere come doverosa la connotazione della condotta partecipativa in senso dinamico, impedisce decisamente scorciatoie interpretative correlate alla avvenuta dimostrazione del mero accordo di ingresso ovvero alla presenza di condizioni soggettive cui non si accompagni, in virtù della valenza dei dati di contesto quali interpretabili alla luce delle massime d'esperienza, un concreto connotato di effettiva agevolazione. Il comportamento - di volta in volta - elevato ad "indice rivelatore" del fatto punibile deve, pertanto, essere apprezzato nella sua oggettiva e concreta realtà e, in ogni caso, deve essere teso ad agevolare il perseguimento degli scopi associativi in modo riconoscibile e non puramente teorico, sì da potersi univocamente riconoscere ed interpretare come condotta indicativa dello stabile inserimento del soggetto nel gruppo [...]; ed ancora [...] nel compiere questa indagine ricostruttiva finalizzata a superare il dato, potenzialmente equivoco, della semplice adesione statica collocata in un determinato momento temporale ed avulsa da ogni ulteriore elemento storico-fattuale che dimostri la concreta attivazione del singolo a favore del sodalizio, il giudice, prescindendo da un'acritica 20 adesione formale ad un certo modello ricostruttivo astratto, dovrà avere riguardo alla realtà criminale (anche esterna rispetto allo specifico contesto di riferimento, se ciò si rende necessario al fine di un confronto) ed al materiale probatorio acquisito ed utilizzabile: in tal modo, conseguirà quegli elementi di prova comprovanti l'appartenenza sostanziale e la conseguente permanenza di condotta che il reato richiede per la sua configurabilità [...]». Dunque, resta essenziale, sotto il profilo del metodo ricostruttivo, il rispetto «duplice ruolo» svolto in tali situazioni processuali dalla disposizione di cui all'art. 192, comma 2 cod. proc. pen. regolatrice della logica probatoria indiziaria (secondo gravità, precisione e concordanza dei singoli elementi considerati). Duplice perché da un lato occorre selezionare i singoli «fatti indicativi» che devono potersi dire «provati al di là di ogni ragionevole dubbio», altrimenti rischiando di costruire la condanna per associazione mafiosa su basi meramente congetturali o su suggestioni, dall'altro occorre proiettare la valenza dei singoli fatti sulla dimensione di tipicità della condotta partecipativa, così faticosamente ricostruita nel lungo lavorìo della giurisprudenza di legittimità. 3. I principi processuali e sostanziali sin qui illustrati vanno calati nella verifica del contenuto dei motivi di ricorso nel modo che segue. 3.1 I primi due motivi di ricorso risultano fondati, per le ragioni che seguono. 3.1.1 Vanno anzitutto riprese le considerazioni sulla 'doppia contestazione associativa' e sui limiti temporali di ciascuna per come affrontati e considerati - con portata vincolante - nella decisione rescindente. Non vi è dubbio circa il fatto che in sede rescindente si è ritenuta la contestazione per così dire 'ordinaria' (CO De AN) per come contestata sotto il profilo temporale e dunque dal 2014 al 2016, mentre si è optato per l'annullamento senza rinvio (per precedente giudicato assolutorio sino al 2005, salva la frazione sino al 1991, punita a titolo di concorso esterno) della frazione temporale contenuta nella contestazione relativa alla contestazione associativa cd. occulta. Il primo vizio della decisione emessa in sede di rinvio è dunque strettamente processuale ma di consistente gravità, atteso che: a) non viene emessa una formale decisione di assoluzione per quanto concerne la contestazione di direzione della associazione segreta, pure a fronte di una chiara affermazione in tal senso contenuta nella motivazione, in punto di insufficienza delle prove raccolte (v. pag. 56 della decisione impugnata); b) viene trattata la contestazione associativa 21 ordinaria come se la sua estensione temporale fosse stata espressa nei medesimi termini di quella occulta, dunque dal 2005 al 2016, lì dove era stata formulata in modo più ristretto (2014-2016) e in tal senso considerata nella decisione rescindente, con violazione del generale principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, presidio ineludibile dei diritti della difesa. Il giudice del rinvio tende, dunque, a sovrapporre - in modo difforme dal contenuto della decisione rescindente - le due contestazioni, quasi come se fossero state formulate in modo alternativo (o l'una o l'altra), il che avrebbe - magari - giustificato la omessa pronunzia assolutoria sul piano formale. Ma così facendo si distacca apertamente dai contenuti della decisione rescindente, come sopra ricordati e specificati. 3.1.2 Non è inutile, pertanto, al di là di quanto si dirà a proposito dell'utilizzo di fonti di prova che la decisione rescindente aveva escluso dal quadro di incidenza, ricordare un passaggio di sistema contenuto nella decisione Corte cost. n.50 del 1970, con cui il giudice delle leggi ha espresso il senso della sequenza tra giudizio rescindente e giudizio rescissorio, ritenendo la disposizione dell'allora vigente codice del 1930 (art. 546 comma 1) non in contrasto con l'art.101 Cost.: « il vincolo che la sentenza di cassazione determina per il giudice di rinvio consegue perciò al fatto che la legge ha ritenuto conchiusa una fase del processo e immutabilmente fissato il punto di diritto deciso, con effetto limitato alla causa. Al di là della lettera della norma di cui si discorre, questa, nella sua sostanza e nelle sue conseguenze, altro non fa che determinare l'oggetto del processo di rinvio;
vuole cioè che tale processo, riguardo al punto risoluto dalla Cassazione, si svolga per riportare al fatto la regola che è stata rilevata, in modo che la sentenza della Corte suprema abbia un suo effetto concreto;
e necessariamente ne risulta che la materia del giudizio di rinvio, sul punto predetto, si restringe al trarre le conseguenze della intervenuta rescissione. Assolve un'esigenza logica prima che giuridica la legge che traccia le linee del procedimento in modo che esso abbia a progredire verso la soluzione finale attraverso la concatenazione di atti di valore definitivo, così da impedire la perpetuazione dei giurlizi;
e la scelta che all'uopo fa la legge, quando chiude una fase processuale e ne fa proseguire un'altra che poggia sui risultati della prima, attiene a criteri di politica giudiziaria, di per sé soli insindacabili nella sede di legittimità costituzionale ». Ora, l'oggetto del giudizio di rinvio riguardava di certo la valenza delle fonti di prova spendibili a carico del De AN circa il periodo 2005 - 2016 ma solo 22 perché la decisione di secondo grado era stata annullata - qui con rinvio - su entrambe le contestazioni (tra loro ontologicamente diverse) e non certo perché la contestazione associativa ordinaria potesse essere intesa come ricadente nell'intero periodo di cui sopra, essendo pacifica, anche per la decisione rescindente, la sua delimitazione dal 2014 al 2016. Dunque, il giudice del rinvio avrebbe dovuto emettere pronunzia formale di assoluzione per la direzione della associazione occulta, cosa che non è avvenuta, e avrebbe dovuto prendere atto del tempus della diversa contestazione ordinaria. 3.1.2 Il secondo vizio, sempre nel rapporto con i contenuti della decisione rescindente, riguarda il principio di diritto che la V Sezione di questa Corte ha espresso in tema di possibile utilizzo di fonti di prova relative ad un segmento temporale associativo coperto da giudicato assolutorio (in risposta al quarto motivo di ricorso allora proposto). Piaccia o meno (non è questo il punto, ovviamente), la decisione rescindente ha aderito ad un orientamento che può definirsi 'restrittivo' (v. Sez. 2, n. 7870 del 28/01/2020, Caridi, Rv. 277962 - 01) ove si è affermato che, in tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, la condotta tipica deve essere provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dall'imputazione, sicché, in caso di successione di condotte contestate a titolo di partecipazione o di direzione dell'organizzazione criminale, la rivalutazione delle prove acquisite e valutate nel corso di un precedente procedimento per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., conclusosi con sentenza assolutoria in relazione ad un differente arco temporale, è subordinata alla circostanza che quegli elementi riguardino comunque il nuovo periodo temporale oggetto di contestazione e non attengano, invece, al periodo coperto dal giudicato assolutorio. In buona sostanza, secondo tale indirizzo interpretativo il giudicato assolutorio (qui intervenuto fino a tutto il 2005) tende a marchiare con una patente di insufficienza dimostrativa quegli elementi di prova che nella loro portata obiettiva, riferiti al periodo in contestazione, non hanno portato alla affermazione di responsabilità. Di tale affermazione - che è una affermazione in diritto autonoma e vincolante, ai sensi dell'art. 627 del codice di rito, pur se ricade in ambito probatorio - la Corte di rinvio fa operazione di cancellazione, introducendo altri (e contrastanti) indirizzi giurisprudenziali tesi a sostenere come possibile una complessiva operazione di rivalutazione di tutte le emergenze dimostrative, anche quelle che descrivono condotte antecedenti al 2006 (si veda quanto affermato a pagina 57 della decisione 23 impugnata, secondo cui le condotte antecedenti al 2006, pure a fronte del giudicato assolutorio possono essere valutate per tracciare un profilo di continuità con i fatti collocabili nel periodo successivo). Tra l'altro, anche sul piano logico, trattandosi di condotte non provate o che - se provate - non hanno dato luogo ad affermazione di responsabilità, non vede di quale continuità possa parlarsi. Si tratta di una violazione del principio regolatore del giudizio di rinvio di cui all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. (obbligo di conformarsi) che sottende un atteggiamento di mancata osservanza dei limiti stringenti della decisione di annullamento con rinvio. Ne deriva in modo non rimediabile il vizio argomentativo della sentenza emessa in sede di rinvio in tutte le occasioni in cui si è ostinatamente posto in valutazione il contributo probatorio teso ad illustrare condotte tenute da De AN IO - peraltro quale attore della cd. componente riservata della 'ndrangheta- fino al 2006 (dichiarazioni Serpa, Lauro, FI, IA, Costa, Barreca), per intervenuta violazione del principio regolatore di cui all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. Nessun profilo probatorio, anche indiretto, poteva essere tratto da simili contributi. 3.1.3 In riferimento alle ulteriori fonti dimostrative, le questioni metodologiche di particolare rilievo possono essere così affrontate. La prima è la richiesta difensiva di ritenere 'esteso' il principio di diritto espresso nella decisione rescindente per tutte le fonti dimostrative che illustrano condotte intervenute sino al 2014, in ragione del fatto che simili fonti si riferiscono anch'esse ad una contestazione (quella della associazione occulta) su cui la stessa decisione rescindente ha formulato - in sostanza - un giudizio assolutorio. In tale chiave l'unico fatto valutabile per la contestazione associativa ordinaria sarebbe rappresentato dalla vicenda nota come «riapertura Bar LA». Si tratta di una opzione suggestiva ma infondata, perché comporta l'estensione al merito del giudizio rescissorio di un principio di diritto che la decisione rescindente ha espressamente riferito all'arco temporale 1992 - 2005. Principio di diritto che, in quanto opinabile, sarebbe in tal caso adoperato in modo non pienamente conforme ai contenuti dell'art. 627 cod. proc. pen. Al tempo stesso, tuttavia, va rilevato che nello sviluppo delle argomentazioni del giudice del rinvio devono trovare applicazione gli altri principi elaborati dalla 24 giurisprudenza di questa Corte in tema di annullamento con rinvio per vizio motivazionale, prima ricordati, in una con i profili metodologici che regolamentano il rapporto tra tipicità della condotta e prova del reato associativo. Tra questi: a) il divieto di sostanziale riproduzione del percorso argomentativo già censurato in sede di legittimità; b) l'obbligo di eliminare il vizio rilevato dalla Corte di cassazione, e solo successivamente, di introdurre ulteriori questioni in fatto o in diritto diverse;
c) l'obbligo di prendere in esame i motivi posti nel primo atto di ricorso e dichiarati assorbiti ma non preclusi in sede di legittimità. A ciò va aggiunta la considerazione della effettiva «pertinenza» alla contestazione residua (CO De AN) di taluni elementi di prova - come le dichiarazioni di Lo UD e VI - che oltre ad essere fuori dal range della contestazione erano chiaramente collocati a sostegno della diversa opzione della associazione cd. coperta, il che chiama in gioco il principio regolativo esposto lì dove si è illustrata la nozione di partecipazione e il tipo di percorso argomentativo da attribuirsi al giudice del merito. 3.1.4 Ora, per tali ragioni, pur apprezzandosi il tentativo della Corte di rinvio di rielaborare gli elementi di prova (posteriori al 2005), va rilevato che nessuno degli elementi possiede - alla luce dei contenuti della sentenza rescindente e delle obiezioni difensive - la caratteristica di «fatto concludente» ai fini di una pronunzia di responsabilità che resista, come necessario, al ragionevole dubbio. In particolare: a) la questione del rapporto con MB viene interpretata dalla Corte di rinvio con improprio riferimento alle dichiarazioni rese dal FI (non valutabili per quanto si è detto sopra) e in ogni caso la Corte di rinvio non esprime un giudizio di rilevanza indiziaria logicamente capace di sciogliere le ipotesi alternative espresse in sede rescindente circa la confidenza ricevuta nel 2009; b) decisiva in rapporto alle affermazioni del VI e del Lo UD è la mancanza assoluta di apprezzamento della attendibilità intrinseca dei dichiaranti (realizzata con mera formula di stile in tre righe di pagina 59 eppure imposta dalla rescindente), in una con la genericità delle affermazioni, riferite sempre al cd. profilo occulto;
c) incerta è anche la rielaborazione operata in sede di rinvio dell'episodio HI, posta la pluralità di chiavi di lettura desumibili dalla sequenza delle conversazioni e dalle ragioni che hanno determinato i contenuti dichiarativi del 2016 (e anche qui il rilievo era, al più, riferito al profilo occulto). 25 In tutti questi punti a giudizio del Collegio ciò che manca è la certezza processuale del preteso dato indiziante, nel senso che la pluralità di opzioni interpretative del dato in questione (o la sua non valutabilità per deficit di attendibilità) impongono l'esclusione da un quadro valutativo che deve basarsi su dati indizianti dotati del presupposto della certezza e capaci di integrare - a loro volta - i parametri indicativi sul tema di prova che resta la assunzione di uno specifico ruolo nel contesto associativo, nei modi di cui si è detto al paragrafo dedicato al reato associativo, con la descritta «doppia valenza» del parametro di cui all'art.192 cod. proc. pen. Quanto agli ulteriori elementi di prova, le deduzioni difensive sono parimenti fondate. La rielaborazione del tema «bar LA» si basa su un presupposto di fatto che non appare univoco (la modalità iniziale del contatto tra il NU e le persone che gravitavano intorno al De AN) e che, in ogni caso, non riesce ad eliminare il profilo altamente congetturale - come segnalato nella decisione rescindente - circa la influenza di IO De AN sulla eliminazione della ostilità degli Stillitano, ove si consideri che : a) nessun contratto di assicurazione viene concluso dalla figlia del De AN;
b) lo stesso NU dice in colloqui captati di aver avuto il nulla osta da MI De AN;
c) il NU aveva ottenuto anche altre autorevoli protezioni. Dunque resta un profilo di obiettiva incertezza che non riesce a far decollare l'elemento di prova all'interno del circuito dimostrativo. Unico dato valutabile - perché connotato da una certa specificità - sono, in tale ambito, le dichiarazioni rese dal IB e relative alle proposte ricevute da LO Caponera da alcuni membri della CO (tra cui IO De AN) di assumerne il comando nell'estate del 2009. Ciò perché la fonte IB, pur se de relato, illustra una condotta che se provata sarebbe indicativa - pur se in un periodo antecedente - di un rapporto di stretta appartenenza alla CO, tanto da svolgere un compito di selezionatore del soggetto idoneo a compiti direttivi. Ma la decisione impugnata non riesce a risolvere in modo congruo il tema del riscontro individualizzante a simile (e peraltro unico) elemento indicativo, non potendosi ritenere dotati di capacità asseverativa fatti accaduti quattro anni dopo e dalla interpretazione ambigua (frequentazione in alcune occasioni dello studio legale ove svolgeva attività professionale tanto l'imputato che il figlio). 26 Per tutte le ragioni sin qui esposte la decisione impugnata va annullata senza rinvio. Ciò in applicazione del principio espresso - tra le altre - da Sez. U n. 45276 del 30.10.2003, Andreotti, Rv. 226100, secondo cui l'annullamento della sentenza di condanna va disposto senza rinvio allorché un eventuale giudizio di rinvio, per la natura indiziaria del processo e per la puntuale e completa disamina del materiale acquisito e utilizzato nei pregressi giudizi di merito, non potrebbe in alcun modo colmare il deficit dimostrativo su elementi essenziali della fattispecie incriminatrice. 4. Per quanto riguarda i residui ricorsi va evidenziato quanto segue. Il reato ascritto a OL AN va dichiarato estinto per intervenuta prescrizione, verificatasi prima della decisione di secondo grado. Ciò perché in rapporto alla data di consumazione e pur con tutte le relative sospensioni il termine ultimo di punibilità risulta essere quello del 30 settembre 2024. Quanto ai ricorsi residui si tratta di ricorsi infondati. FR BE al secondo motivo introduce una doglianza inammissibile, non essendo mai stato posto il tema né in sede di merito né nel primo ricorso per cassazione. Per il resto il ricorso è infondato, atteso che la determinazione della pena è sostenuta da una valutazione del tutto congrua in rapporto - comunque - ad un giudizio negativo sulla personalità alimentato dai numerosi e gravi precedenti. Il ricorso proposto da CI IC è infondato. Non può parlarsi nel caso di CI di una violazione del principio regolatore di cui all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., per la semplice ma assorbente ragione rappresentata dalla particolare incidenza del novum probatorio. Ciò in rapporto al legame evidente tra i fatti emersi nel giudizio in corso e quelli definiti in separato procedimento, caratterizzati dal concorso in omicidio per ragioni di supremazia mafiosa. Le rivalutazioni operate in sede di rinvio anche sugli elementi già acquisiti rispondono a stretti criteri di logica probatoria e non sono incrinate dai contenuti dell'atto di ricorso.
P.Q.M.
27 Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di De AN IO perché il fatto non sussiste. Annulla senza rinvio la medesima sentenza, nei confronti di OL AN, per essere il reato estinto per prescrizione. Rigetta i ricorsi proposti da CI IC e da FR BE che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2025