Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 12808
CASS
Sentenza 8 aprile 2026

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  • Accolto
    Violazione del divieto di secondo giudizio

    La sentenza rescindente ha annullato senza rinvio la condanna per il periodo 1990-2005 a causa di giudicati precedenti, precludendo la rivalutazione di quel periodo. Ciò non interferisce sulla contestazione del ruolo apicale nella CO De AN (2014/2016) ma limita la contestazione della CO 'segreta' ai periodi successivi al 2005.

  • Accolto
    Utilizzo di fonti di prova relative a periodo coperto da giudicato assolutorio

    La condotta associativa va provata in riferimento allo specifico arco temporale contestato. Elementi di prova relativi a periodi antecedenti coperti da giudicato assolutorio non possono essere utilizzati per sostenere la responsabilità per il periodo successivo.

  • Accolto
    Estensione indebita della contestazione associativa

    La decisione del giudice del rinvio ha sovrapposto le due contestazioni associative (occulta e ordinaria), estendendo indebitamente il periodo temporale della contestazione ordinaria oltre quanto originariamente contestato (2014-2016) e quanto considerato dalla decisione rescindente.

  • Accolto
    Mancanza di prova sufficiente per la partecipazione all'associazione

    Gli elementi di prova successivi al 2005 (rapporti con MB, dichiarazioni di VI e Lo UD, episodio HI, riapertura bar LA, dichiarazioni di IB) non possiedono la necessaria certezza o non sono valutabili in modo univoco per dimostrare la partecipazione all'associazione.

  • Accolto
    Prescrizione del reato

    Il termine ultimo di punibilità è risultato essere il 30 settembre 2024, antecedentemente alla decisione di secondo grado.

  • Rigettato
    Determinazione della pena per il reato associativo

    La determinazione della pena è congrua, basata su una valutazione negativa della personalità dell'imputato e sui suoi numerosi e gravi precedenti.

  • Rigettato
    Applicazione del range edittale della pena

    Il ricorso è infondato in quanto la determinazione della pena è sostenuta da una valutazione congrua, anche in rapporto a un giudizio negativo sulla personalità alimentato da numerosi e gravi precedenti.

  • Rigettato
    Valutazione illogica del novum probatorio

    Non vi è violazione del principio regolatore di cui all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. L'incidenza del novum probatorio (sentenza di condanna per omicidio) è evidente, rafforzando la valutazione degli elementi già acquisiti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 12808
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12808
    Data del deposito : 8 aprile 2026

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