Cass. pen., sez. II, sentenza 10/04/2013, n. 30852
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Sentenza 10 aprile 2013

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La circostanza attenuante speciale di cui all'art. 630, comma quarto, cod. pen. non si comunica ai concorrenti non utilmente attivi nella liberazione dell'ostaggio. (Fattispecie nella quale è stata negata la comunicabilità della circostanza al concorrente che - a liberazione dell'ostaggio già avvenuta, e nell'ignoranza dell'iniziativa già efficacemente e conclusivamente assunta dai complici - aveva condiviso la decisione di porre fine al sequestro, adoperandosi per la liberazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 10/04/2013, n. 30852
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30852
    Data del deposito : 10 aprile 2013

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