Sentenza 10 aprile 2013
Massime • 1
La circostanza attenuante speciale di cui all'art. 630, comma quarto, cod. pen. non si comunica ai concorrenti non utilmente attivi nella liberazione dell'ostaggio. (Fattispecie nella quale è stata negata la comunicabilità della circostanza al concorrente che - a liberazione dell'ostaggio già avvenuta, e nell'ignoranza dell'iniziativa già efficacemente e conclusivamente assunta dai complici - aveva condiviso la decisione di porre fine al sequestro, adoperandosi per la liberazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/04/2013, n. 30852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30852 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMMINO Matilde - Presidente - del 10/04/2013
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 1000
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 39300/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. RN LU n. il 17.7.1967;
2. IE IN n. il 6.1.1965;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 16.1.2012;
Udita la relazione fatta dal consigliere PRESTIPINO ANTONIO;
Sentito il Procuratore Generale in persona del dr. Enrico Delehaye che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza in punto di determinazione della pena, nei confronti di IE IN, e per il rigetto nel resto dei ricorsi;
Sentiti, per il IE, gli avv.ti Davide Torcacelli e Renato Borzone, che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 16.1.2012, la Corte di Appello di Ancona, in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal gup del locale Tribunale nei confronti di OM OL, RN LU e IE IN, per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione in danno di CI EA, con l'aggravante di cui all'art. 112 c.p., n. 2, per il IE;
nei confronti del OM e del RN anche per il reato di lesioni personali in danno della stessa persona offesa e nei confronti del solo OM, infine, per il reato di cui alla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, riduceva le pene inflitte al OM e al RN, confermando integralmente la sentenza di primo grado nei confronti del IE.
2. Il OM e il RN erano stati pacificamente gli autori materiali del sequestro, eseguito il 27.10.2009 nei pressi dell'abitazione della persona offesa sotto gli occhi dei suoi familiari. L'CI era stato percosso e, quindi, stordito con un "teiser", per essere infine caricato a bordo di un furgone e portato presso l'agriturismo "Gli Ulivi", dove era rimasto fino al giorno successivo essendo stato quindi liberato dai suoi sequestratori.
2.1. Il IE era stato ritenuto dal gup l'organizzatore del sequestro, per avere prenotato la stanza dell'agriturismo dove la vittima era stata ricoverata e per essersi occupato del noleggio di un furgone nei giorni immediatamente precedenti l'esecuzione del delitto;
a suo carico, peraltro, rilevava il gup, militavano anche le chiamate di correo dei coimputati e significativi contatti telefonici nel periodo sensibile per l'accusa.
3. La Corte territoriale, pur ritenendo possibile in astratto ipotizzare che il OM e il RN avessero deciso il sequestro estemporaneamente, senza il previo concerto con il IE, che avrebbe dato loro mandato di effettuare soltanto una spedizione punitiva contro l'CI, riteneva tuttavia che in ogni caso il IE avesse successivamente assunto la direzione dell'impresa criminale, facendo proprie le determinazioni dei complici.
4. Quanto al trattamento sanzionatorio, i giudici di appello, pur mitigando le pene inflitte al OM e al RN, confermavano però nei confronti di entrambi l'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 630 c.p., comma 5; confermavano altresì l'esclusione, nei confronti del IE, dell'attenuante di cui all'art. 630 c.p., comma 4, rilevando il nessun contributo fornito in concreto dallo stesso imputato alla liberazione dell'ostaggio; così come confermavano l'esclusione nei confronti del predetto IE, dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, ritenendo non provata la congruità della somma offerta dall'imputato alle persone offese a titolo di risarcimento del danno, peraltro solo dopo l'instaurazione del giudizio.
5. Hanno proposto ricorso per cassazione il RN e il IE.
5.1. I difensori del IE, estensori di due distinti atti di impugnazione, eccepiscono in sintesi;
a. violazione di legge in relazione ai criteri normativi di valutazione della prova, in punto di conferma del giudizio di responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 630 c.p.. La Corte non avrebbe considerato che il IE si sarebbe limitato a dare mandato al RN, che già in precedenza aveva officiato di analoghi incarichi, di recuperare un credito vantato nei confronti della persona offesa;
la stessa sentenza di appello riconosce che il RN aveva ricevuto istruzioni nel senso di limitarsi a "spaventare" l'CI, per convincerlo a pagare. Il diverso sviluppo dell'azione criminosa nei termini dell'evoluzione verso il sequestro di persona sarebbe stato quindi il frutto di una iniziativa unilaterale e imprevedibile del RN, che sarebbe del tutto inattendibile nel suo tentativo di coinvolgere il IE, attese le numerose contraddizioni nelle sue dichiarazioni e i suoi discutibili profili personali. In tutta la vicenda il ricorrente si sarebbe soltanto adoperato per la liberazione dell'ostaggio, una volta appreso del sequestro. In qualche misura poi, le conclusioni della Corte di merito sarebbero state fuorviate dall'attribuzione al ricorrente, nella parte narrativa della sentenza, del concorso nel reato di lesioni di cui al capo B), mai nemmeno contestatogli:
b. illogicità della motivazione in ordine al l'attribuzione al ricorrente della qualifica di promotore del sequestro, contraddittoria con il riconoscimento che il fatto era avvenuto senza il suo preventivo assenso;
ma, più, radicalmente,la Corte di merito avrebbe disatteso, rispetto all'affermazione della partecipazione del ricorrente al sequestro,i principi in materia di concorso di persone nel reato, ampiamente approfonditi dalle difese.
c. violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto;
ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 630 c.p., mancherebbe qualunque rapporto sinallagmatico tra la dazione di denaro e la restituzione in libertà dell'ostaggio non potendosi condividere la minoritaria giurisprudenza "estensiva" secondo cui la norma incriminatrice dovrebbe trovare applicazione anche nei casi in cui il sequestro trovi la propria causa nel perseguimento di un profitto ingiusto, senza dire che, in definitiva, il IE avrebbe agito per recuperare somme di cui l'CI si sarebbe fraudolentemente procurato ai suoi danni, mentre sarebbe inverosimile supporre che il IE potesse essere stato così ingenuo da prenotare una camera di albergo per destinarla alla custodia dell'ostaggio. In ogni caso, il fatto andrebbe ricondotto alla meno grave ipotesi di reato di cui all'art. 393 c.p.. d. difetto di motivazione in ordine all'esclusione delle attenuanti di cui agli artt. 116 e 114 c.p., e per converso, in ordine all'affermazione dell'aggravante di cui all'art. 112 c.p., n. 2, come anche in ordine all'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, negata nonostante la congrua offerta risarcitoria effettuata dal ricorrente all'udienza del 10.11.2010, valutabile almeno come espressione di ravvedimento operoso, secondo una delle alternative previsioni dell'art. 62 Cit..
e. Con motivi aggiunti, pervenuti alla cancelleria di questa Corte il 20.3.2013, l'avv. Toccaceli rileva il vizio di violazione di legge della sentenza e il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle lieve entità del fatto. La censura si pone in relazione ai contenuti normativi dell'art. 630 c.p., come integrati e corretti dalla sentenza "additiva" della Corte Costituzionale n. 68 del 19.3.2012 (depositata il successivo 23.3.2012), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata sia diminuita quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. Ciò, sul presupposto che la norma impugnata prevede una risposta sanzionatoria di eccezionale asprezza non ragionevolmente proporzionata all'intera gamma dei fatti riconducibili al modello legale essendo quindi censurabile la mancata previsione di una circostanza attenuante che consenta al giudice di mitigare la risposta punitiva, in presenza di elementi oggettivi rivelatori di una limitata gravità del fatto, sulla falsariga di quanto è consentito dall'art. 311 c.p., in rapporto al sequestro di persona a scopo terroristico o eversivo con il quale l'art. 630 c.p., presenta numerosi punti di contatto, ma rispetto al quale è ingiustificatamente privo, con conseguente violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza stabiliti dall'art. 3 Cost., di una attenuante per i fatti di lieve entità, analoga a quella applicabile alla fattispecie "gemella".
f. Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento, a favore del ricorrente, dell'attenuante della liberazione dell'ostaggio. In sintesi, la difesa, dopo avere ricordato il rapporto tra "dissociazione" e "liberazione" nella lettura dell'art. 630 c.p., comma 4, imposta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 1984, rileva che qualunque connotazione voglia darsi alla stessa attenuante essa dovrebbe comunque essere applicata anche a favore del ricorrente;
l'opzione della circostanza soggettiva, implicherebbe la valorizzazione dell'intento comunque manifestato anche dal ricorrente di liberare l'ostaggio; l'opzione "oggettiva", mobiliterebbe a favore del IE l'effetto estensivo previsto dall'art. 59 c.p.. 5.2. Nell'interesse del RN la difesa deduce il vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 630 c.p., comma 5; la Corte di merito non avrebbe tenuto conto che l'individuazione del IE come mandante del sequestro sarebbe stata fornita dal ricorrente prima che emergessero altri indizi a carico del coimputato, e che proprio le dichiarazioni del RN avevano dato impulso ad ulteriori, significative acquisizioni probatorie, come le dichiarazioni del titolare dell'azienda agricola "gli Ulivi". Analoghi profili di legittimità la difesa deduce con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, nonostante la pronta ammissione delle proprie responsabilità da parte del ricorrente, la sua collaborazione con gli inquirenti e le sue iniziative risarcitorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati.
1. Quanto al ricorso del IE, occorre procedere dall'ovvia premessa di fondo che la decisione di appello è integralmente confermativa, nei suoi confronti,della sentenza di primo grado. Ciò consente di applicare nella specie il principio secondo cui allorché le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (Cass. Sez. 1^, Sentenza n. 8868 del 26/06/2000 Sangiorgi). Una certa dissonanza dalle vantazioni della sentenza di primo grado è espressa dal rilievo che lo scopo originario degli imputati non fosse quello di sequestrare la vittima, ma soltanto di spaventarla. Nella motivazione della sentenza di appello, il rilievo è formulato inizialmente soltanto in termini ipotetici (vedi pag. 20 della sentenza: "ancorché sia possibile in astratto ipotizzare che l'originario disegno degli imputati non fosse quello di sequestrare CI EA ma solo quello di spaventarlo anche se nel prosieguo (pag. 23) la Corte mostra di aderire a questa ricostruzione dei fatti in modo più convinto;
ma i giudici di appello non criticano come illogiche le contrarie conclusioni della sentenza di primo grado, che anticipa l'intervento del ricorrente al momento dell'organizzazione e della programmazione del sequestro e d'altra parte valorizzano in definitiva, come termine di riferimento probatorio della diversa ipotesi della variazione di programma, esclusivamente le interessate dichiarazioni degli imputati;
considerato anche lo specifico rapporto tra le due sentenze di merito, che per il delitto in oggetto approdano allo stesso risultato di un giudizio di condanna nei confronti del IE nulla impedisce quindi di accreditare la ben più logica ipotesi ricostruttiva del giudice di primo grado.
2. In particolare, il gup sottolinea che l'CI era stato aggredito sotto la propria abitazione da due soggetti con il volto travisato da passamontagna, che lo avevano prima percosso e poi stordito con un "teiser" (dissuasole elettrico), caricandolo infine su un furgone;
che nella stessa giornata era pervenuta ai familiari una telefonata minatoria con richiesta del pagamento della somma di Euro 50.000,00; che le indagini si erano subito indirizzate nei confronti del OM e del RN, quest'ultimo poi autore di un'immediata confessione in occasione del suo fermo, con il coinvolgimento del IE;
sottolinea, ancora che nei confronti del IE erano stiate acquisite le dichiarazioni del titolare dell'azienda agricola "Gli Ulivi", che aveva precisato che proprio il IE aveva prenotato una stanza singola per più giorni che a suo dire avrebbe dovuto essere utilizzata da una persona che lavorava con i computers;
che il IE risultava essersi soffermato a parlare con un altro soggetto nello spiazzale della ditta Edilsystem, noleggiatrice del furgone utilizzato per il sequestro, mentre una dipendente della stessa ditta aveva aggiunto che un uomo le aveva preannunciato che due suoi amici avrebbero dovuto noleggiare un camioncino nel pomeriggio dello stesso giorno;
che l'analisi dei tabulati telefonici aveva rivelato contatti telefonici più che significativi tra il IE e il RN nella giornata del 27.10.2009, nelle ore immediatamente successive al prelevamento coatto dell'CI dalla sua abitazione.
2.1. Le risultanze istruttorie conclamano quindi con ogni evidenza l'ipotesi dell'accurata preordinazione del sequestro, se non altro come sviluppo dei fatti preventivamente considerato dagli autori in caso di non immediato soddisfacimento delle loro pretese, perché rispetto al semplice proposito di spaventare la vittima non avrebbe avuto senso, tra l'altro, il procacciamento di un furgone e di strumenti di narcosi elettrica, senza dire che tanto il OM che il RN avevano subito dichiarato (cfr. pagg. 11 e 12 della sentenza di primo grado) che l'intesa con il IE prevedeva che l'CI fosse "preso con la forza" e "trattenuto" fino a quando i familiari non avessero pagato la somma richiesta. È vero che il RN avrebbe poi finito con il sostenere la tesi della decisione estemporanea ("imparzialmente" registrata dal gup a pag. 21 della sentenza), ma secondo le sue iniziali dichiarazioni era stato concordato preventivamente anche il ricovero della vittima presso l'agriturismo "Gli Ulivi". La concludenza complessiva del quadro probatorio a carico del IE, arricchito da più che significativi contatti telefonici tra lo stesso ricorrente e il RN nella giornata del 27.10.2009 non potrebbe quindi essere più evidente, tanto per la sua partecipazione al sequestro che per il suo ruolo di organizzatore dell'impresa criminale, e ciò anche per risultati di prova non solo diversi dalle chiamate di correo dei RN e del OM (che trovano comunque granitici riscontri, secondo le giuste vantazioni dei giudici di merito, risultando in conclusione pressoché oziosa l'indagine sull'attendibilità soggettiva dei due coimputati), ma persino autosufficienti, come notano i giudici di merito, per l'attivismo del ricorrente nella ricerca del luogo dove ricoverare la vittima e nelle trattative per il noleggio di un furgone, cioè il mezzo effettivamente utilizzato per prelevare l'CI. Che si trattasse dello stesso mezzo o di altro diverso rispetto alle previsioni iniziali, come ritiene di sottolineare la difesa, conta poi pochissimo, perché questo nulla dice sull'impiego che ne era stato previsto;
mentre sarebbe davvero arduo ipotizzare una casuale coincidenza della scelta, come luogo del sequestro, da parte dei coimputati del IE, dello stesso agriturismo "gli Ulivi" che il ricorrente avrebbe individuato per tutt'altro scopo, che non risulta in alcun modo provalo.
2.2. È evidente, per concluderei sull'argomento, che le poche righe dedicate alla questione nella sentenza di appello, senza alcuna riflessione critica sulla ben più approfondita analisi delle risultanze istruttorie contenuta nella sentenza di primo grado, comunque confermata anche in merito all'aggravante di cui all'art.112 c.p., n. 2, non valgono nel senso di una "revisione" delle vantazioni del gup, senza dire che il ruolo direttivo del ricorrente considerato dai giudici di appello, e pur esso contemplato nell'imputazione, è compatibile, al contrario del ruolo di promozione o organizzazione del sequestro con un intervento successivo del IE nella vicenda;
e non sarebbe smentito, secondo quella che costituirebbe un'impropria valutazione retrospettiva, dalla circostanza che i complici del ricorrente avessero poi deciso autonomamente di liberare l'ostaggio, considerando che il OM e il RN agirono d'istinto sotto l'impulso psicologico del risalto mediatico assunto dal sequestro;
2.3. Nessuna influenza ha nelle vantazioni della Corte di Appello, l'evidente refuso iniziale sulla ricostruzione, soltanto "descrittiva", del quadro delle responsabilità penali nelle premesse della sentenza. Dell'imputazione di cui al capo B) non c'è poi traccia alcuna nel corpo argomentativo della sentenza nella parte dedicata alla posizione del IE, e davvero non si può indugiare sulle sotterranee e ineffabili influenze psicologiche che secondo la difesa il refuso avrebbe determinato, deviando l'iter argomentativo della decisione impugnata. Ovvia è inoltre, alla stregua della corretta ricostruzione del ruolo del ricorrente nel sequestro, l'esclusione dell'applicazione degli artt. 116 e 114 c.p., dovendo essere ribadita, al contrario, la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 112 c.p., n. 2. 3. In ordine al profitto perseguito con il sequestro, il gup si sofferma sulla causale della richiesta della somma di Euro 50.000,00 (pagg. 12 e 13 della sentenza di primo grado) rilevando l'inesistenza di qualunque valido titolo giustificativo, in una certa misura ammessa dallo stesso IE, senza che le deduzioni difensive forniscano indicazioni di minima concretezza per affermare l'esistenza di crediti preesistenti del IE nei confronti della vittima come presupposto della qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 393 c.p.. Ciò consentirebbe già di riferire te pretese economiche dei compartecipi del sequestro al prezzo per la liberazione dell'ostaggio ma, in ogni caso, anche la condotta criminosa consistente nella privazione della libertà di una persona finalizzata a conseguire come prezzo della liberazione una prestazione patrimoniale oggetto di illegittime pretese precedenti, integra il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all'art. 630 c.p., e non il concorso del delitto di sequestro di persona (art. 605) con quello di estorsione, consumata o tentata, ai sensi degli artt. 629 e 56 c.p., alla stregua del condivisibile indirizzo della giurisprudenza di legittimità autorevolmente consacrato da Cass. Sez. U, n. 962 del 17/12/2003.
4. Vanno disattesi anche i motivi subordinati del ricorrente sul trattamento sanzionatorio.
4.1. Quanto all'aggravante di cui all'art. 112 c.p., n. 2, si è già accennato che la risposta dei giudici di merito è implicita nella corretta valutazione del ruolo organizzativo - direttivo del IE. In merito all'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, non solo la difesa non oppone decisivi argomenti alla valutazione della non integralità del risarcimento del danno offerto dal ricorrente alle persone offese, ma è pacifico che l'iniziativa risarcitoria fu assunta non prima ma durante il giudizio, e precisamente all'udienza del 10.11.2010, come ricorda la stessa difesa. Esclusa la possibilità di considerare l'attenuante del risarcimento del danno, le iniziative riparatorie dello stesso ricorrente non potrebbero poi essere diversamente considerate come sintomo di resipiscenza espressa nella forma di un ravvedimento operoso, alla stregua della seconda ipotesi dell'art. 62 c.p., n.
6. Le due circostanze attenuanti del reato contenute nell'art. 62 c.p., n. 6, (riparazione totale del danno e ravvedimento operoso) hanno infatti sfere di applicazione autonome, l'una essendo correlata al danno inteso in senso civilistico, e cioè alla lesione patrimoniale o anche non patrimoniale, ma economicamente risarcibile, l'altra collegandosi, invece, al danno cosiddetto criminale, cioè alle conseguenze, diverse dal pregiudizio economicamente risarcibile, che ineriscono alla lesione o al pericolo di lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata. Ne consegue che le due ipotesi, pur potendo essere congiuntamente applicate, con un unico effetto riduttivo, nei reati diversi da quelli contro il patrimonio, nei quali la condotta del colpevole, successiva alla commissione del reato, abbia distintamente realizzato le autonome previsioni normative, non sono tra loro fungibili ne' possiedono reciproca capacità integratrice, con la conseguenza che il risarcimento del danno che non valga ad attenuare il reato secondo la prima previsione non può essere valutato nemmeno con riferimento alla seconda ipotesi (Sez. 1, Sentenza n. 27542 del 27/05/2010, Galluccio, relativa all'ipotesi del risarcimento parziale, alla quale deve essere equiparata, per l'identità degli effetti, quella del risarcimento intempestivo).
4.2. Non si presta a censura nemmeno il diniego, nei confronti del ricorrente, dell'attenuante della liberazione dell'ostaggio. Ed invero, ai fini della concessione della circostanza attenuante della dissociazione diretta a far riacquistare al soggetto passivo la libertà occorre da un lato, che la dissociazione sia volontaria e che si realizzi anteriormente alla liberazione dell'ostaggio prima del pagamento del riscatto, dall'altro, che il comportamento del dissociato si traduca in fatti concreti, finalisticamente indirizzati alla liberazione del sequestrato ed eziologicamente rilevanti per il raggiungimento dello scopo della cessazione del sequestro (Sez. 5, Sentenza n. 43713 del 22/11/2002 Malatesta ed altro). Ma se l'iniziativa di taluno dei concorrenti nel sequestro;
diretta a procurare la libertà alla vittima, deve essere concreta ed effettivamente utile, ne consegue, come ovvio corollario, che l'attenuante non potrà applicarsi a quello dei complici che, a liberazione avvenuta, manifesti la condivisione della decisione di por fine al sequestro o si adoperi per la liberazione nell'ignoranza dell'iniziativa già efficacemente (e "conclusivamente") assunta in tal senso dai complici. Tanto nel caso di specie è rilevabile nei confronti del IE, essendo pacifico che la liberazione dell'CI fu eseguita dal OM e dal RN prima e indipendentemente da qualunque sollecitazione del ricorrente. La soluzione negativa non contrasta poi, come sostiene la difesa, con la disciplina generale delle circostanze del reato contenuta nell'art.59 c.p. e ss.. La particolare formulazione della previsione dell'art.630 c.p., comma 4, e la sua "specialità", escludono infatti la comunicabilità dell'attenuante in questione ai concorrenti non utilmente attivi nella liberazione dell'ostaggio, perché l'espressione "dissociandosi dagli altri" esprime un'evidente differenziazione delle posizioni dei vari concorrenti rispetto al ruolo di ciascuno nella liberazione, aggiungendo all'evento liberazione (che avrebbe potuto senz'altro essere assunto come fattore di attenuazione della pena nei confronti di tutti i concorrenti) un elemento "personale" dal quale non si può prescindere nell'interpretazione della norma, come non si può prescindere dall'effettività del contributo di ciascuno alla liberazione dell'ostaggio supposto dall'espressione "in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà". Tali principi non contrastano affatto con le indicazioni della sentenza della Corte Costituzionale n. 143 del 1984, citata in ricorso, che si limita a rilevare l'incongruità di un'interpretazione dell'art. 630 c.p., comma 4, che escluda l'attenuante par i reati mono soggettivi o, per quelli concorsuali, con riferimento all'ipotesi che l'iniziativa della liberazione sia riferibile a tutti i concorrenti, ma non esclude certo la legittimità di una differenziazione nel trattamento punitivo in funzione della effettiva differenziazione del contributo alla liberazione da parte dei singoli concorrenti. Tutto ciò, senza dire che non è nemmeno chiaro da quale fonte di prova la Corte di merito tragga il convincimento che il IE impartì ai complici istruzioni per la liberazione dell'CI, anche se a cose fatte. Come ricorda il giudice di primo grado, il ricorrente ha sempre negato il proprio coinvolgimento nel sequestro e sarebbe semplicemente stato informato dell'avvenuta liberazione dell'ostaggio, mentre l'unico contatto intersoggettivo citato nella sentenza del gup come quello dal quale dipese la cessazione del sequestro, sarebbe intercorso tra il OM e il RN (pag. il sentenza di primo grado), non essendovi invece cenno, nella completa analisi delle risultanze istruttorie da parte del gup, di alcun ordine di liberazione dato dal IE ai suoi complici.
4.3. Quanto alla questione sull'attenuante delle lieve entità del fatto, introdotta nell'art. 630 c.p., con la sentenza additiva nr. 68/2012 della Corte Costituzionale, occorre far capo, per la definizione dei termini di ammissibilità dei motivi aggiunti al riguardo proposti dalla difesa, al principio secondo cui la pubblicazione, in epoca successiva alla presentazione del ricorso per cassazione, di una sentenza della Corte costituzionale di accoglimento, con contenuto additivo, di una questione di legittimità costituzionale, consente senz'altro al ricorrente di giovarsene anche senza presentare motivi aggiunti, essendo sufficiente il deposito di una semplice memoria difensiva, purché con i motivi originari il giudice di legittimità sia stato investito del controllo della motivazione della sentenza di merito sul punto su cui è intervenuta la declaratoria di incostituzionalità (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 37102 del 19/07/2012 Checcucci e altro con cui venne cassata la sentenza di condanna dei giudici di merito per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, proprio a seguito della pubblicazione della sentenza n. 68 del 2012 della Corte costituzionale).Nella specie, però, i ricorsi principali a favore del IE sono stati presentati tra il 21 e il 29.5.2012, ben oltre la data di deposito della sentenza della Corte Costituzionale (23.3.2012), e in punto di trattamento sanzionatorio sono incentrati sul mancato riconoscimento di circostanze attenuanti, in particolare quelle di cui all'art. 62 c.p., n. 6, art. 116 c.p., comma 2, art.114 c.p., e art. 630 c.p., comma 4, che attengono ad aspetti esclusivamente soggettivi della condotta di reato, non alla gravità oggettiva del fatto;
i motivi aggiunti, depositati il 20.3.2013, superano poi il limite temporale per la proposizione del ricorso principale. Ne consegue che le censure di legittimità sulla mancata applicazione dell'attenuante in questione sono irricevibili. In ogni caso, riguardo al IE i giudici di merito sottolineano la rilevante gravità della sua condotta organizzativa che si riflette sulla valutazione dei "mezzi" impiegati per l'esecuzione del sequestro, (cfr. pag. 23 della sentenza di primo grado, integralmente confermata nei confronti del ricorrente, in punto di trattamento sanzionatorio, da quella di appello); e la Corte di merito sottolinea inoltre le inutili sofferenze inflitte alla vittima nel corso della sua segregazione, alla stregua di un dato che rileva oggettivamente, ai fini della valutazione della gravità del fatto, indipendentemente dalla personale partecipazione del IE alle violenze.
5. Destituito di fondamento è anche il ricorso del RN. Quanto all'attenuante della collaborazione, i giudici di merito hanno fatto retta applicazione del principio secondo cui l'attenuante di cui al comma quinto dell'art. 630 c.p., richiedendo quale presupposto di applicabilità un aiuto concreto, sostanziale e determinante per l'individuazione e la cattura dei correi, non è configurabile nei confronti della persona che faccia recuperare le armi utilizzate per il sequestro ed indichi il nominativo del complice dopo che, a carico di quest'ultimo, erano già emersi inequivoci indizi di colpevolezza (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 37102del 19/07/2012, Checcucci e altro). Soprattutto nella sentenza di primo grado sono indicati i numerosi e convergenti indizi già acquisiti sul conto del IE prima della collaborazione dei coimputati, talché le deduzioni del ricorrente finiscono per risolversi nulla più che in un diverso apprezzamento di merito sull'importanza del suo contributo alle indagini. Le attenuanti generiche, infine, sono state più che correttamente negate dai giudici di appello non solo in considerazione dei negativi profili personali del ricorrente, titolare di plurimi precedenti penali e già sottoposto in passato a misura di prevenzione, ma anche in ragione delle gratuite brutalità alle quali il ricorrente sottopose la vittima. La riparazione del danno è stata poi considerata a favore del ricorrente ai fini dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n.
6. Più in generale, le valutazioni della Corte di merito in ordine alla determinazione della pena appaiono più che adeguate, nei confronti di entrambi i ricorrenti, alla complessiva analisi dei criteri direttivi fissati dall'art. 133 c.p.. Alla stregua delle precedenti considerazioni i ricorsi devono essere rigettati, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2013