Sentenza 21 giugno 2002
Massime • 2
In materia di contratto di locazione di immobile urbano, l'obbligo del locatore di corrispondere al conduttore gli interessi legali sul deposito cauzionale versato da quest'ultimo (obbligo stabilito non soltanto dall'art. 11 legge n. 392 del 1978, applicabile anche ai contratti in corso alla sua entrata in vigore, ma anche dall'art. 4 legge n. 841 del 1973) e l'obbligo del locatore di pagare il canone, ancorché aventi causa in un unico rapporto contrattuale, non sono in posizione sinallagmatica, ma presentano carattere di autonomia, con la conseguenza che tra loro opera l'istituto della compensazione allorché ne ricorrano i presupposti.
L'obbligo del locatore di un immobile urbano di corrispondere al conduttore gli interessi legali sul deposito cauzionale versato da quest'ultimo - obbligo stabilito non soltanto dall'art. 11 legge n. 392 del 1978 (norma applicabile anche ai contratti in corso alla sua entrata in vigore) ma anche dall'art. 4 legge n. 841 del 1973 - ha natura imperativa, in quanto persegue finalità di ordine generale, tutelando il contraente più debole ed impedendo che la cauzione, mediante i frutti percepibili dal locatore, possa tradursi in un incremento del corrispettivo della locazione; con la conseguenza che tali interessi devono essere corrisposti al conduttore anche in difetto di una sua espressa richiesta, mentre, ai fini processuali, è sempre necessaria la relativa domanda o eccezione giudiziale, quest'ultima in particolare operando come eccezione in senso stretto di natura riconvenzionale, come tale non rilevabile d'ufficio dal giudice per l'espresso divieto posto dall'art. 1242, primo comma, cod. civ., ed inammissibile, ai sensi degli artt. 447 - bis, 437 e 345 cod. proc. civ., se non proposta già in primo grado, secondo le peculiarità del rito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/06/2002, n. 9059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9059 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DA IA, domiciliata in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato LETTERIO BRIGUGLIO, con studio in 98123 MESSINA VIA UGO BASSI, N.70 giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PA RA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI N. presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, difesa dall'avvocato CARMELO GENTILE, con studio in 9123 MESSINA VIA DEI MILLE is. 101 N. 243, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 810/99 del Tribunale di MESSINA, Sezione Prima Civile emessa il 6/7/1999, depositata il 21/07/99; RG.777/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del Processo
Con atto notificato il 22.10.1998 RI ON conveniva davanti al pretore di Messina IO MA e, premesso che aveva dato in locazione a quest'ultima un appartamento sito in Messina, per canone mensile di L. 1.788.000, intimava lo sfratto per morosità, chiedendone la convalida.
La IO contestava la morosità, rilevando che aveva proposto giudizio di adeguamento del canone, che era pari, nella misura legale, a L. 410.000 e che aveva versato, come risultava dal contratto di locazione, nel 1990 una cauzione pari a L. 3 milioni e che la RI non aveva mai corrisposto gli interessi annuali su tale somma ed eccependo la compensazione del canone insoddisfatto con tali somme.
Il Pretore, con sentenza depositata il 9.4.1999, confermava l'ordinanza di rilascio e dichiarava risolto il contratto di locazione per inadempimento della IO.
Proponeva appello la IO.
Il tribunale di Messina, con sentenza depositata il 21.7.1999, rigettava l'appello.
Riteneva il tribunale che, fin quando non veniva accertato l'importo del canone legale, non poteva sospendersi il pagamento del canone convenzionale;
che nella fattispecie "sino alla moratoria ex lege" vi era stato il totale inadempimento di due canoni mensili, ingiustificatamente.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la IO.
Resiste con controricorso la RI.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1243, 1453, 1455, 1587, c.c., art. 11 l. n. 392/1978, in relazione all'art. 360, n. 3, 4, e 5 c.p.c.. Assume la ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto esistente la sua morosità relativamente al pagamento del canone relativo al mese di mese di ottobre 1998, come esposto nell'atto introduttivo del giudizio, in quanto detto suo debito era estinto per compensazione con gli interessi annuali dovuti dalla locatrice sulla cauzione di L. 3 milioni, versata all'atto della stipula del contratto di locazione, interessi pari a L.
2.108.620 al momento della notifica dell'atto di citazione.
Lamenta la ricorrente che, per quanto abbia proposto detta eccezione di compensazione legale o di regolamento dei rapporti di dare ed avere tempestivamente, essa era stata rigettata dal giudice di merito e, per quanto riproposta con il secondo motivo di appello, sulla stessa non si era pronunziato il giudice di appello.
2.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia fondato e che lo stesso vada accolto.
Va, anzitutto, rilevato che effettivamente con il secondo motivo di appello la ricorrente aveva richiesto la riforma dell'appellata sentenza, assumendo che non sussisteva la sua morosità in quanto il suo debito per la mensilità relativa all'ottobre 1998 era estinto per compensazione legale con il suo credito relativo agli interessi sulla cauzione versata e che residuava a suo favore un attivo di L. 300.000
Si tratta di un'eccezione, tempestivamente prodotta in primo grado, e che è stata riprodotta in appello con specifico motivo. L'eccezione, così come proposta, costituisce un'eccezione di compensazione legale e non dell'esistenza di una "posta attiva" nell'ambito dell'accertamento dei rapporti di dare ed avere, conseguenti ad un unico rapporto negoziale.
2.2. Infatti, poiché l'art. 1246 c.c. si limita a prevedere che la compensazione si verifica quali che siano i titoli da cui nascono i contrapposti crediti e debiti senza espressamente restringerne l'applicabilità all'ipotesi di pluralità di rapporti, non può in assoluto escludersi che detto istituto operi anche fra obbligazioni scaturenti da un'unica fonte negoziale, come pure sostiene parte della dottrina e della giurisprudenza (Cass. 7.10.1991, n. 10447;
Cass. 23.1.1996, n. 479; Cass. 23.4.1998, n. 4174). Una tale esclusione è giustificata allorquando le obbligazioni derivanti da un unico negozio siano tra loro legate da un vincolo di corrispettività che ne escluda l'autonomia, perché se in siffatta ipotesi si ammettesse la reciproca elisione delle obbligazioni in conseguenza della compensazione, si verrebbe ad incidere sull'efficacia stessa del negozio, paralizzandone gli effetti. Qualora, invece, le obbligazioni, ancorché aventi causa in un unico rapporto negoziale, non siano in posizione sinallagmatica ma presentino caratteri di autonomia, non v'è ragione per sottrarre la fattispecie alla disciplina della compensazione (Cass. S.U. 16.11.1999, n. 775; Cass. 6.7.1972, n. 2233).
2.3. Nella fattispecie l'obbligo del locatore di un immobile urbano di corrispondere al conduttore gli interessi legali sul deposito cauzionale versato da quest'ultimo - obbligo stabilito non soltanto dall'art. 11 l. n. 392 del 1978 (norma applicabile anche ai contratti in corso alla sua entrata in vigore), ma anche dall'art. 4 l. n. 841 del 1973 - e l'obbligo del locatore di pagare il canone, ancorché
aventi causa in un unico rapporto contrattuale, non sono in posizione sinallagmatica, ma presentano carattere di autonomia, con la conseguenza che tra loro opera l'istituto della compensazione allorché ne ricorrano i presupposti.
Con sentenza non recente le S.U. di questa Corte (6.4.1981, n. 1925) avevano già rilevato che il locatore è tenuto a restituire la maggior somma ricevuta a titolo di cauzione, rispetto a quella consentita dalla legge, ed il correlativo credito del conduttore medesimo, liquido ed esigibile, è opponibile in compensazione con eventuali crediti della controparte, nonché correlativamente trova rilevanza nella valutazione della importanza dell'inadempimento del conduttore nell'eventuale giudizio per la risoluzione del contratto.
3.1. A tal fine va rilevato che, per pacifica giurisprudenza l'art. 11 l. n. 392 del 1978, nello stabilire che sulla cauzione versata il locatore deve corrispondere annualmente gli interessi al locatario ha natura imperativa, in quanto persegue finalità che la cauzione, mediante i frutti percepibili dal locatore, possa tradursi in un incremento del corrispettivo della locazione;
con la conseguenza che tali interessi devono essere corrisposti al conduttore anche in difetto di una sua espressa richiesta (Cass. 27 gennaio 1995, n. 979;
Cass. 28 luglio 1993, n. 8405). Sennonché la non necessità della "richiesta", attiene alla richiesta di natura sostanziale, quale atto unilaterale ricettizio a decorrere dal quale va calcolata la somma domandata (in buona sostanza, come la richiesta di cui aumento del canone di cui all'art. 23 l. n. 392/1978 o di aggiornamento di cui all'art. 24 l. n. 392/1978), ma non alla "richiesta" di natura processuale, intesa come domanda (o eccezione) posta al giudice.
Infatti, alla domanda del locatore di condanna al pagamento del canone, essendo opponibili dal conduttore in sede processuale gli interessi annuali a lui dovuti sulla somma versata a titolo di cauzione (per quanto in assenza di una richiesta avanzata in precedenza ed in sede extraprocessuale) solo con l'istituto della compensazione, ciò opera come eccezione in senso stretto (peraltro di natura riconvenzionale).
3.2. Da ciò consegue che essa non è rilevabile d'ufficio dal giudice per l'espresso divieto posto dall'art. 1242, 1, c. c.c. ed è soggetta tanto nel rito del lavoro (art. 437 c.p.c., applicabile anche alle controversie relative alle locazioni, ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c.) che in quello ordinario, risultante dal novellato art. 345 c.p.c., alla sanzione di inammissibilità se non proposta già in primo grado (sia pure con le peculiarità di ciascun rito).
4. Come detto, nella fattispecie l'eccezione di compensazione in questione era stata introdotta già in primo grado ed il pretore si era pronunciato sulla stessa, rigettandola.
Ne consegue che, nella fattispecie non essendosi il giudice di appello pronunciato sul secondo motivo di appello, nella parte in cui eccepiva la compensazione del debito costituito dal mancato pagamento del canone, con il credito costituito dagli interessi maturati sulla cauzione versata, la sentenza impugnata ha violato l'art. 112 c.p.c., in quanto non vi è corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
5. L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento del secondo motivo.
L'impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di appello di Messina, che si pronunzierà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa in relazione al motivo accolto, l'impugnata sentenza, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di Cassazione, alla Corte di appello di Messina.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2002