Sentenza 20 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/06/2001, n. 8386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8386 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2001 |
Testo completo
FRITTI 8 386/0 1 A - UA 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLOTAK DH079800 SAZIONE LA CORTE SU Oggetto Riservi ento SEZIONE TERZA CIVILE dover sk in cistente straddle Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Paolo VITTORIA R.G. N. 1839/00 Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere Cron.19238 Dott. Giuliano EN Rel. Consigliere Rep. 2017 - -Consigliere- TRIFONE Dott. Francesco Ud. 27/04/01 Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SE N TE NZA Richiesta copia studio -SOLE 24 OREdal Sig. sul ricorso proposto da: 2007 per diritti L. il 20 GIU, 200 PEDULLI ALTERO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL CANCELLIERE presso lo studio dell'avvocatoGOLAMETTO 4, 5 CRESCENTINO RADICCHI, che lo difende unitamente agli avvocati RICCARDO CHIESA, FRANCO ANTONAZZO, giusta CANCELLERIA delega in atti;
- ricorrente
contro
NZ NI RI, (ved. di RT GI) DE454554 BA RU, BA IT, elettivamente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIEdomiciliati in ROMA VIA OSLAVIA 7, presso lo studio dell'avvocato MARIO ISACCHI, che li difende unitamente Richiesta copia studio2001 dal Sig. ISACCH per diritt L. 6000 827 all'avvocato GENNARO MAJO, giusta delega in atti;
-1- IL CANCELLIERE controricorrenti avverso la sentenza n. 246/99 della Corte d'Appello di BOLOGNA, Sezione I CIVILE emessa 1'8/1/1999, depositata il 30/03/99; RG.101/1997, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/01 dal Consigliere Dott. Giuliano EN;
udito l'Avvocato CRESCENTINO RADICCHI;
udito l'Avvocato MARIO ISACCHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricordo. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel pomeriggio del 23 ottobre 1979 Altero UL, alla guida della BMW tg. FO/196392 percorreva la via Cervese quando, in località Carpinello di Forlì, nel corso di una manovra di sorpasso di un'autovettura che lo precedeva, investiva frontalmente la Fiat/500 condotta da GI RT, che, nella propria mezzeria, procedeva nell'opposto senso di marcia, cagionandone la morte. Con sentenza 16 febbraio 1982 il Tribunale di Forli affermava la penale responsabilità del UL in ordine al contestato reato di omicidio colposo, e lo condannava, ritenuto qlucent un concorso di colpa della parte lesa nella misura del 35%, alla pena di giustizia, anche per la violazione di cui all'art. 106 co. 1 c.d.s., nonché al risarcimento del danno, nel limite del residuo 65%, in favore delle costituite parti civili DO IA ET e BR e IT RT, rispettivamente vedova e figli della parte lesa. Su impugnazione dell'imputato e delle parti civili, con sentenza 23 novembre 1984 la Corte d'appello di Bologna elevava al 50% la misura del concorso colposo del RT, correlativamente diminuendo alla stessa misura la quota di colpa del UL;
peraltro, su ricorso delle stesse parti civili, la decisione era annullata dalla Corte di cassazione per vizio di motivazione sul relativo punto, con rinvio per il nuovo esame alla Corte d'appello di Bologna, in sede civile. 3 Riassunta la causa, la Corte d'appello, ritenuto non tempestivo l'atto di riassunzione, dichiarava l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 393 c.p.c., ma anche tale sentenza, su ricorso degli eredi del RT, era cassata dalla Suprema Corte, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna, sul rilievo che, in caso di annullamento d'una sentenza penale ai soli effetti civili, il termine di un anno per la riassunzione, stabilito dall'art. 392 co. 1 c.p.c., decorre dal deposito in cancelleria della sentenza d'annullamento. Riassunta nuovamente la causa dalla ET e da BR e IT RT, con sentenza 30 marzo 1999 la Corte d'appello Qui ent determinava il concorso di colpa del defunto RT nella misura del 25%, ponendo il residuo 75% a carico del UL, così motivando. Era coperto da giudicato l'accertamento della Corte d'appello, in sede penale, sulla responsabilità del UL per la morte del RT e sulla colpa concorrente di quest'ultimo, consistita nell'avere egli proceduto a fari spenti, sebbene piovesse a dirotto e fosse perciò necessario, anche per l'ora quasi serale, fare uso dei dispositivi di illuminazione, non essendovi illuminazione pubblica. Ebbene, appariva sicuramente preminente la colpa del UL rispetto a quella del RT, poiché, se le indicate circostanze imponevano a quest'ultimo di procedere con i dispositivi di illuminazione in funzione, con maggiore 4 attenzione, in ossequio al disposto dell'art. 106 c.d.s. avrebbe dovuto procedere il UL nel corso dell'intrapresa manovra di sorpasso. Con essa, infatti, egli andava ad invadere l'opposta imprimendo al veicolo una velocitàsemicarreggiata, sicuramente inadeguata alle menzionate condizioni di tempo e di luogo, avuto riguardo allo spazio di visibilità consentito dall'illuminazione dei fari. Era da ricordare che, ai sensi del citato art. 106 c.d.s., la manovra di sorpasso costituisce un momento di turbamento дешил della circolazione, per cui dev'essere compiuta in condizioni di assoluta sicurezza;
il che impone al conducente che si appresta ad effettuarla -soggiungeva- un dovere di ispezione della strada diverso e maggiore rispetto a chi procede nella propria mezzeria e alla propria destra, come stava facendo il RT. D'altro canto, il UL non aveva desistito dal sorpasso, riaccodandosi al veicolo che stava sorpassando, una volta avvedutosi del sopraggiungere dell'auto del RT. Di qui, appunto, nella valutazione comparativa dell'uno e dell'altro comportamento, la colpa del RT e del UL nella rispettiva misura sopra indicata. Per la cassazione della sentenza il UL proponeva ricorso sulla base di più motivi. Resistevano con controricorso le controparti. 5 ricorrente ed resistenti hanno presentato memorie illustrative. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo, denunciando violazione degli artt. 384 c.p.c. e 2909 C.C., nonché omessa od insufficiente motivazione, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., il ricorrente deduce che il giudice di legittimità aveva annullato la sentenza della Corte d'appello di Bologna, avendo considerato "più consona" una valutazione di preminenza della colpa: la quale, tuttavia, era evidentemente da riferire non al UL (poiché in la Corte avrebbe confermato la prima decisione,tale caso, EL annullando senza rinvio la seconda, ex art. 539 n. 9 c. p. p. previgente), ma invece al RT. Il giudice di rinvio, in definitiva, non si era correttamente uniformato al principio enunciato in sede di legittimità. La Corte d'appello, peraltro, aveva ritenuto di addebitare ad esso UL anche la colpa rappresentata dal non avere desistito dal sorpasso, senza considerare che tale profilo soggettivo, in quanto mai contestato e comunque non accertato dal giudice penale, non poteva essere ritenuto dal giudice civile, a pena di violare il giudicato. Mancava la prova, in ogni caso, che potesse compiere la predicata manovra di rientro. Con il secondo mezzo, denunciando insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., il medesimo 160 ricorrente si duole che il giudice di rinvio abbia motivato insufficientemente circa le rispettive colpe. L'affermazione secondo cui l'automobilista che effettua un sorpasso deve prestare maggiore attenzione rispetto a chi, dall'opposta direzione, procede a luci spente, non può non essere diffusamente argomentata, laddove il giudice di rinvio ciò non aveva fatto, né aveva fatto alcun accenno ai precedenti giudizi di merito che avevano attribuito al RT il 35 e poi il 50% della colpa. In effetti, avrebbe dovuto considerare che "ad innescare il processo causale dell'incidente è stata propria la marcia del LU RT a luci spente;
in quanto, se le avesse avute accese, il UL avrebbe potuto rendersi conto dell'ingombro, e di conseguenza si sarebbe trovato in condizione diversa da quella che lo ha portato ad eseguire un sorpasso ritenuto attuabile per la mancanza apparente di veicoli provenienti dal senso contrario". I due motivi, attenendo a questioni intimamente connesse ovvero in parte sovrapponibili, debbono essere esaminati congiuntamente. La Corte di cassazione, pronunciando sull'impugnazione proposta avverso la sentenza 23 novembre 1984 della Corte d'appello di Bologna, in sede penale, testualmente osservò che quest'ultima, "pur ritenendo che il fatto 'di non essersi accorto del povero RT sopraggiungente a bordo della Fiat 500 7 costituisse una condotta colposa preminente sull'impudenza della vittima', (aveva) poi elevato dal 35 al 50% la misura del concorso di colpa del RT, così correggendo la valutazione fatta dai primi giudici"; conseguentemente annullò la sentenza impugnata, ai soli effetti dei capi concernenti gli interessi civili, "per vizio di motivazione in ordine al grado concorrente della colpa della vittima". L'ambito del riesame del giudice di rinvio era dunque della misura della colpa limitato alla determinazione rispettivamente attribuibile al UL e al RT, alla EN stregua - come ritenuto dallo stesso giudice- dei fatti accertati nei precedenti gradi: i quali consistevano nell'avere il RT proceduto a fari spenti, non ostante la pioggia cadente a dirotto, l'ora quasi serale e la mancanza dell'illuminazione pubblica, e nell'avere il UL, nel sorpassare un veicolo che lo precedeva, invaso la semicarreggiata di pertinenza del RT, effettuando tale manovra ad una velocità "sicuramente non adeguata alle dette condizioni ambientali, climatiche, e di accertata scarsa visibilità, avuto riguardo alla spazio di visibilità consentito dall'illuminazione dei fari", cosi violando l'art. 106 c.d.s., secondo quanto ancora accertato dallo stesso giudice penale. Questi essendo i fatti sui quali misurare le rispettive colpe, la Corte territoriale si adeguò perfettamente allo schema logico espressamente enunciato dalla sentenza di annullamento 8 allorché ritenne di limitare al 25% la colpa del RT, addossando il 65% al UL, sull'essenziale rilievo che la manovra di sorpasso -dalla quale, peraltro, il UL avrebbe dovuto desistere, una volta accortosi dell'autovettura del RT "costituisce di per sé un momento di turbamento della circolazione e, quindi, dev'essere eseguita in condizioni di assoluta sicurezza;
il che impone al conducente che si appresta ad effettuarla un dovere di ispezione della strada autonomo, diverso e maggiore rispetto a chi procede nella propria mezzeria e alla propria destra, come, appunto, stava qement facendo il RT". In particolare, tale motivazione, completa e coerente, sfugge al vizio logico denunciato col secondo mezzo, in quanto volto a contestare non già la base giustificativa del convincimento espresso dalla Corte bolognese circa la maggiore colpa del UL, rispetto alla colpa del RT, bensi 10 stesso convincimento in sé; risolvendosi allora la censura in una non consentita richiesta di riesame del merito della controversia. Notasi appena, per completezza, che non appare comprensibile la censura secondo cui la sentenza emessa dal giudice di rinvio mancava di qualunque accenno alle precedenti decisioni, ove si consideri, in via assorbente, che la seconda era stata annullata, mentre alla prima lo stesso giudice aveva ritenuto di sostituire, in parte qua, nell'ambito della propria valutazione dei fatti- la propria diversadiscrezionale 9 valutazione. Resta da esaminare, a questo punto, il primo mezzo: e pur esso è chiaramente infondato. Intanto, che la Corte di cassazione abbia dato direttive al giudice di rinvio, affinché ritenesse la preminente colpa del RT, non trova alcun riscontro negli atti di causa. In realtà, a prescindere dalla -ovvia- considerazione che il giudice di legittimità manca di siffatto potere, la stessa Corte di cassazione si limitò, nel caso concreto, a rilevare la contraddizione in cui era incorsa la Corte d'appello di Bologna, Gluun in sede penale, allorché, dopo avere qualificato come preminente la colpa del UL, aveva nondimeno determinato la sua colpa in misura eguale a quella del RT. E' poi pressoché incomprensibile, e comunque sicuramente errato, il richiamo, ai medesimi fini, dell'art. 539 n. 9 c.p.c., poiché tale norma è relativa a tutt'altre ipotesi. Rimane l'ultima questione sottoposta al vaglio del Collegio, deducendo il ricorrente che la Corte d'appello non avrebbe potuto ritenere l'elemento della colpa rappresentato dal non avere desistito, il UL, dalla manovra di sorpasso. La doglianza è tuttavia inammissibile, trattandosi di una circostanza assolutamente marginale, e dunque non decisiva, nell'economia della complessiva decisione, la quale appare sorretta anche da altre -ben più significative- argomentazioni. Essa sarebbe comunque infondata, poiché l'addebito d'avere 10 effettuato un sorpasso in condizioni ambientali inadeguate contiene evidentemente in sé, come il più comprende il meno, pur quello di non avervi desistito. Così integralmente rigettato il ricorso, per le spese di lite si dispone che seguano la soccombenza, nella liquidazione di cui in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente alle spese del ( giudizio di cassazione, liquidate in lirere 655.000, oltre onorari, liquidati in lire 10.000.000. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, addì 27 aprile 2001. IL CONSIGLIEREсал IL PRESIDENTE poses iltrie 1 0 0 ) DELY A R T IL CANCELI Giovanni GR Depositata in Cancelleria oggi, li 2.0.61 2001 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Gamba 60000 310'000 11